Incarto n.
11.2016.64

Lugano

9 aprile 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2014.1 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 27 gennaio 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello dell'8 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 giugno 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1963) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ (Macedonia) il 6 novembre 1988. Dal matrimonio sono nati R__________, il 10 maggio 1989, e A__________, l'11 novembre 1993. Il 10 aprile 2003 i coniugi hanno acquistato, un mezzo ciascuno, le proprietà per piani n. 5691 (appartamento n. 51), pari a 7.5/1000 della particella n. 42 RFD di __________, e n. 5692 (appartamento n. 52), pari a 10.8/1000 della medesima particella. In seguito essi hanno collegato strutturalmente le due unità in modo da formare un solo appartamento, pur lasciando intatta l'esistenza separata delle due proprietà per piani nel registro fondiario. A tal fine essi hanno praticato un'apertura nel muro divisorio delle due abitazioni e hanno trasformato la cucina dell'unità n. 5691 in sala da bagno con vasca da idromassaggio.

 

                                  B.   In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 10 gennaio 2013 da AP 1, con sentenza del 13 marzo 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, “la quale vi risiederà con i figli maggiorenni, ingiungendo al marito di andarsene entro il 30 aprile 2013. Nel termine fissatogli AO 1 si è trasferito in un appartamento, sempre a __________.

 

                                  C.   Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc.CM.2013.63), il 27 gennaio 2014 AO 1 ha postulato davanti allo stesso Pretore lo scioglimento della comproprietà sulle unità n. 5691 e 5692 mediante divisione in natura, riparto dei rispettivi oneri ipotecari ed eventuale conguaglio. Nella sua risposta del 27 febbraio 2014 AP 1 ha proposto di respingere la petizione o, in subordine, di attribuirle la proprietà esclusiva di entrambe le proprietà per piani, previo eventuale conguaglio al marito. Con replica del 13 marzo 2014 e duplica del 28 aprile 2014 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

 

                                  D.   All'udienza del 27 maggio 2014, indetta per le prime arringhe, i coniugi hanno notificato prove e il 6 marzo 2015 AO 1 è stato ammesso dal Pretore al beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore degli immobili, si è chiusa il 20 gennaio 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 14 marzo 2016, l'attore ha precisato le sue richieste, instando per l'attribuzione dell'unità n. 5691, della cantina (n. 23) e di un parcheggio interno, per l'assegnazione alla moglie dell'unità n. 5692, per un conguaglio in suo favore di fr. 80 000.–, per il riparto del debito ipotecario in ragione di fr. 105 000.– a carico di lui e di fr. 125 000.– a carico della convenuta e per la suddivisione a metà delle spese di separazione dei due appartamenti. Nel suo memoriale del 10 marzo 2016 la convenuta si è confermata nelle proprie domande.

 

                                  E.   Nel frattempo, il 18 febbraio 2016, AP 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore, postulando la suddivisione “come da legge” dell'avere previdenziale accumulato dai coniugi e la liquidazione del regime dei beni attribuendole le proprietà per piani n. 5691 e n. 5692 dietro conguaglio al marito di fr. 104 659.–, comprendenti anche determinate assicurazioni sulla vita. La causa è tuttora in corso (inc. DM.2016.8). Davanti a questa Camera è pendente inoltre un appello presentato della moglie contro un decreto cautelare del 13 aprile 2017 con cui il Pretore l'ha condannata a versare al marito un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili dal 1° luglio 2016 (inc. 11.2017.46).

 

                                  F.   Statuendo il 9 giugno 2016 sullo scioglimento delle due comproprietà, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato la divisione in natura (dispositivo n.1.1), ha assegnato l'unità n. 5691 a AO 1 e l'unità n. 5692 a AP 1 (dispositivo n. 1.2), ha suddiviso a metà i costi per ripristinare la separazione dei due appartamenti (dispositivo n. 1.3) e ha disposto un conguaglio di fr. 80 000.– in favore del marito (dispositivo n. 1.4). Le parti sono state autorizzate inoltre a chiedere l'iscrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario al passaggio in giudicato della sentenza e ad avvenuto pagamento del conguaglio (dispositivo n. 1.5). Le spese processuali di fr. 13 000.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 17 000.– per ripetibili (dispositivo n. 2).

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 luglio 2016 nel quale chie­de che la petizione sia respinta e che le spese giudiziarie siano poste a carico dell'attore. In subordine essa postula l'attribuzione di entrambe le proprietà per piani dietro versamento di fr. 153 500.– o, in via ancor più subordinata, l'assegnazione del­l'unità n. 5691 al marito e dell'unità n. 5692 a lei, previo conguaglio in favore di lui di fr. 9628.– e assunzione da parte di lui dei costi di separazione dei due appartamenti. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello, sollecitando il beneficio del gratuito patrocinio.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà chiesta dall'attore (e il solo valore di stima ufficiale del­l'unità n. 5691 ammonta a fr. 143 245.–), mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC fa stato il valore litigioso dell'intera comproprietà (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 10 giugno 2016, di modo che l'appello in esame, presentato l'8 luglio 2016 (data del timbro postale), è senz'altro ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude nuova documentazione: un certificato di domicilio riguardante il figlio A__________, del 15 giugno 2016, una dichiarazione del 30 giugno 2016 in cui il figlio comunica di avere terminato il 22 giugno 2016 con successo un corso triennale in __________ all'istituto __________ di __________, due dichiarazioni 28 giugno 2016 di un'amica e del custode del “Con­dominio __________” circa i difficili rapporti tra le parti, un certificato 2 luglio 2016 dello psichiatra dott. __________ M__________ che attesta importanti disturbi ansiosi da parte di lei correlati alla separazione e la necessità di non metterla a confronto con il marito in ragione delle ripetute moleste subìte negli ultimi tre anni, un resoconto 29 giugno 2016 della U__________ relativo alle telefonate ricevute dal marito, come pure altri certificati (per lo più medici) sul suo stato di salute negli ultimi anni e sullo stato di salute della figlia R__________.

 

                                         Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è della documentazione medica, essa è irricevibile nella misura in cui precede la chiusura dell'istruttoria di primo grado, l'appellante non pretendendo che tale documentazione non potesse essere sottoposta al Pretore. Nella misura in cui è successiva, la documentazione non sussidia in ogni modo – come si dirà (consid. 6a e 7) – ai fini del giudizio. Senza rilievo per l'esito della causa sono altresì le attestazioni sul domicilio del figlio (consid. 6a) e l'elenco delle chiamate del marito sul cellulare della convenuta (consid. 7). Quanto alle dichiarazioni – contestate – del 28 giugno 2016 rilasciate da A__________ M__________ e L__________ B__________, esse si riferiscono ormai al passato, per tacere del fatto che non possono sostituire regolari deposizioni testimoniali. Al proposito non giova dunque diffondersi.

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore, statuendo sul principio della divisione (art. 650 cpv. 1 CC), ha escluso l'ipotesi di impedimenti allo scioglimento della comproprietà per il fatto che le due unità n. 5691 e 5692 sono parte di una proprietà per piani o sono strutturalmente riunite in un unico appartamento. Quanto al rischio, paventato dalla convenuta, che lo scioglimento della comproprietà comprometta “la stabilità della struttura PPP” poiché attribuen­do un diritto di voto a ciascun coniuge nelle delibere assembleari il titolare dell'unità n. 5692 avrebbe maggior peso rispetto a quello dell'unità n. 5691, esso sussiste secondo il Pretore anche in caso di vendita a terzi (loc. cit., pag. 6 seg.). Il primo giudice ha escluso altresì che la richiesta di scioglimento della comproprietà fosse intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC), le motivazioni di natura familiare (rischio di nuovi conflitti) addotte dal­l'interessata non riguardando la cosa in sé, bensì aspetti soggettivi suscettibili di influire se mai sul modo di divisione (art. 651 CC e art. 205 cpv. 2 CC). Il Pretore ha ritenuto ingiustificata anche la preoccupazione che una divisione in natura privi la convenuta e i figli di un'adeguata soluzione abitativa. Da un lato perché il figlio A__________ non necessita più di cure materne, dall'altro perché i problemi di salute accusati dalla figlia (tachicardie) non impongono una presenza costante della madre, per tacere del fatto che la coabitazione della figlia in un alloggio di 93 m² sarebbe in ogni modo possibile (sentenza impugnata, pag. 8 a 10).

 

                                         La richiesta dell'attore – ha continuato il Pretore – non contrasta nemmeno con l'art. 169 CC a protezione dell'abitazione familiare. Se le liti domestiche sono state considerate un valido motivo per attribuire in uso alla moglie l'abitazione coniugale nella procedura a tutela dell'unione coniugale, per sua natura sommaria e volta a disciplinare situazioni transitorie, esse non possono costringere l'attore a rimanere in comproprietà con la moglie a tem­po indeterminato. Né offendono lo scioglimento della comproprietà, secondo il Pretore, le condizioni finanziarie dei coniugi e gli inconvenienti legati alla futura liquidazione del regime dei beni, l'onere gravante la convenuta nel caso in cui le sia attribuita l'unità n. 5692 (fr. 80 000.– di conguaglio più metà della spesa, di complessivi fr. 73 600.– per ripristinare funzionalmente i due appartamenti) essendo ad ogni modo inferiore a quello che essa dovrebbe sopportare per l'attribuzione di entrambe le abitazioni (fr. 153 500.–; sentenza impugnata, pag. 10 a 12).

 

                                         Quanto al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), il Pretore non ha ravvisato un interesse preponderante della convenuta all'otte­nimento di entrambe le proprietà per piani in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC. L'interesse di ogni coniuge all'attribuzione di un singolo appartamento prevale, per il primo giudice, sui motivi personali addotti dalla convenuta, “a maggior ragione se si considera che una convivenza pacifica è possibile con un minimo sforzo di entrambi i coniugi”. Posto ciò, il Pretore ha accertato che la divisione in natura comporta un maggior valore dei due appartamenti di complessivi fr. 80 000.– a fronte di una spesa per la loro separazione di fr. 73 600.– ed è preferibile a una licitazione fra comproprietari o all'indizione di pubblici incanti, soggetta a possibili perdite e manipolazioni. Nelle circostanze descritte egli ha deciso così di assegnare l'unità n. 5691 al marito e l'unità n. 5692 alla moglie, di obbligare quest'ultima a conguagliare il maggior valore dell'unità n. 5692 (fr. 80 000.–) e di suddividere a metà i costi di separazione degli appartamenti, ripartendo l'onere ipotecario nella misura di fr. 102 895.– a carico del marito e di
fr. 127
105.– a carico della moglie, “riservata una diversa ripartizione da parte della banca” (sentenza impugnata, pag. 12 a 16).

 

                                   4.   L'appellante ribadisce anzitutto che lo scioglimento di una comproprietà è escluso dall'art. 650 cpv. 1 CC se la comproprietà fa parte, come nella fattispecie, di una proprietà per piani. A prescindere da ciò, essa rimprovera al Pretore di avere trascurato che la divisione di una parte di proprietà per piani con la costituzione di due immobili al posto di uno esige l'accordo dei condomini, poiché comporta la modifica del piano di riparto e del piano descrittivo dell'edificio. Consenso che – soggiunge la convenuta – le parti hanno dovuto chiedere anche per riunire gli appartamenti e che ora, per il parallelismo delle forme, andrebbe chiesto ai fini della disgiunzione. Se non che, così argomentando, l'appellante ripete la propria opinione, ma non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato che la richiesta dell'attore tocca non la proprietà per piani in quanto tale, ma solo la comproprietà ordinaria su singole unità e non com­porta alcuna modifica tabulare e di assegnazione delle parti co­muni” (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Perché tale punto di vista sarebbe erroneo la convenuta non illustra, di modo che al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Che poi per aprire un varco nel muro di separazione tra le due unità e per trasformare una cucina in sala da bagno i coniugi abbiano dovuto chiedere l'autorizzazione dei condomini è possibile. Ammesso e non concesso che ciò occorra anche per ripristinare lo stato originario degli appartamenti, tuttavia, l'interessata non pretende che i condomini intendano opporvisi. Oltre che nuovo senza essere fondato su fatti nuovi (art. 317 cpv. 1 CPC), l'assunto cade dunque nel vuoto.

 

                                  5.   Sempre per quanto attiene agli impedimenti legali” dello sciogli­mento, l'appellante riafferma che il ripristino delle due proprietà per piani comporterebbe l'aggiunta di un nuovo voto nelle assemblee condominiali, compromettendo la stabilità della comunione dei comproprietari, poiché ne modificherebbe la struttura senza che gli altri condomini possano muovere obiezioni. Una volta ancora però l'appellante si limita a reiterare la propria tesi, sorvolando sulla sentenza impugnata nella quale il Pretore ha rilevato come le conseguenze evocate dalla convenuta si verificherebbero anche nel caso di una vendita a terzi. Non motivato a sufficienza, l'appello sfugge nuovamente a ogni disamina. L'appellante soggiunge che nella fattispecie manca la prova circa la fattibilità del ripristino strutturale dei due appartamenti, subordinata all'ottenimento di una licenza edilizia (loc. cit.). Nuova senza essere sorretta da fatti nuovi (art. 317 cpv. 1 CPC), l'asserzione potrebbe semplicemente essere dichiarata irricevibile. Sia come sia, l'appellante non pretende che il ripristino delle due proprietà per piani nello stato originario si ponga in contrasto con norme edilizie o con altri ordinamenti del diritto pubblico. L'argomentazione si rivela così inconsistente.

 

                                   6.   Sottolinea l'appellante che lo scioglimento di una comproprietà non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). In concreto essa si duole che il Pretore abbia valutato erroneamente gli aspetti familiarie omesso di vagliare quelli economici connessi all'operazione.

 

                                         a)   Per quel che è dei primi, l'appellante rileva che il figlio A__________ ha terminato gli studi a __________ il 22 giugno 2016 e sarebbe tornato ad abitare con lei per iniziare un (non meglio precisato) apprendistato. Se non che – essa rileva – un'abitazione di tre locali come l'unità n. 5692 sarebbe inadeguata per ospitare tre persone. L'argomento è destinato all'insuccesso. A__________ è maggiorenne e, come risulta da una sentenza emessa il 28 febbraio 2017 da questa Camera in una causa di man­tenimento intentata da lui contro i genitori (sentenza inc. 11.2015.3), dopo avere conseguito la maturità commerciale alla Scuola cantonale di commercio di __________ ha intrapreso una formazione appropriata” (__________) che ora ha portato a termine. La sua figura non è più

                                               di rilievo dunque per lo scioglimento e l'assegnazione del­l'abitazione coniugale (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18b). Ciò dovrebbe valere anche per la figlia R__________, la quale abita già per conto suo, da quando ha preso in locazione il 15 marzo 2017 un appartamento di due locali e mezzo nel medesimo condominio (documenti prodotti in appello da AP 1 nella causa inc. 11.2017.46). Non consta pertanto che lo stato di salute di lei imponga una convivenza con la madre, come questa assevera. Ad ogni buon conto, il Pretore ha ricordato a ragione che un alloggio di tre locali di complessivi
93 m² sarebbe più che sufficiente, alla luce anche delle modeste condizioni finanziarie in cui versa la famiglia, per ospitare due persone.

 

                                         b)   Riguardo agli aspetti economici invocati dall'appellante, costei si duole che il primo giudice abbia trascurato il costo eccessivo correlato alla disgiunzione delle due unità per piani (fr. 73 600.–), in particolare per il marito che ha ottenuto dal Pretore il gratuito patrocinio. Neppure riproposta nel memoriale conclusivo del 10 marzo 2016 (pag. 5 a 8), simile critica manca tuttavia di consistenza. La richiesta di scioglimento di una comproprietà è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o per alcuni di essi (I CCA, sentenza inc. 11.2016.116 del 19 gennaio 2018, consid. 4). Se è vero che in concreto i lavori di ripristino dei due appartamenti sono stati stimati in fr. 73 600.– è altrettanto vero che in esito a tale operazione il valore delle due proprietà per piani aumenterà di fr. 80 000.–, passando da fr. 680 000.– complessivi a fr. 340 000.– per l'unità
n. 5691 e a fr. 420
000.– per l'unità n. 5692 (sentenza impugnata, pag. 14). L'appellante non mette in discussione tali cifre. Non può lamentare dunque l'insorgere di costi eccessivi. Senza dimenticare che per essere intempestiva una richiesta di scioglimento deve riferirsi a circostanze oggettive in rapporto con il bene da dividere e non – come fa valere l'appellante – a peculiarità o giustificazioni soggettive di un comproprietario, le quali possono suffragare tutt'al più un interesse preponderante nel senso del­l'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2017 consid. 5).

 

                                               Per la prima volta in appello la convenuta si domanda come il marito potrà sostenere le spese condominiali, ipotecarie e processuali legate alla divisione delle due proprietà per piani. E analogamente per la prima volta essa fa valere altresì che la separazione dei due appartamenti comporterà lo smantellamento di una sala da bagno con idromassaggio nell'unità n. 5691 (sostitutiva della cucina), ciò che deprezzerà pesantemente l'immobile. Non fondate su fatti né circostanze nuove, simili allegazioni non sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, come l'appellante riconosce, tali considerazioni non hanno impedito al perito di accertare un maggior valore di
fr. 80 000.– delle due unità disgiunte rispetto alla situazione attuale (referto 22 settembre 2015 del­l'arch. F__________ G__________, pag. 20 e 33). Per di più, la questione dell'intempestività, la quale nemmeno si pone – di regola – in caso di divorzio (DTF 138 III 153 con­sid. 5.1.1), non può ostacolare sine die lo scioglimento di una comproprietà (I CCA, sentenza
inc. 11.2016.116
del 19 gennaio 2018, consid. 4). Ne discende, una volta ancora, l'inconsistenza delle censure.

 

                                   7.   L'appellante intravede un ulteriore impedimento allo scioglimento della comproprietà nell'art. 169 CC, che vieta a un coniuge di disdire un contratto di locazione, di alienare la casa o l'ap­parta­mento familiare o di limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare senza il consenso dell'altro o senza l'autorizzazione del giudice. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, precisando la giurisprudenza menzionata dal Pretore (RtiD II-2009 pag. 654 consid. 6 con riferimento a Rep. 1996 pag. 152 consid. 4), che per apprezzare se un coniuge si opponga legittimamente allo scioglimento della comproprietà chiesto dal­l'altro il giudice procede a una ponderazio­ne per apprezzamento: egli valuta gli interessi personali dell'istante, quelli personali del­l'altro coniuge e quelli della famiglia nel suo complesso (RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4). L'art. 169 CC non ha portata propria nella misura in cui altre norme proteggano già il coniuge opponente in maniera adeguata da atti di disposizione unilaterali del­l'altro coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o all'art. 201 cpv. 2 CC nel regime della partecipazione agli acquisti: I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2017, consid. 9).

 

                                         a)   Nella fattispecie l'appellante non disconosce che l'attribuzione in uso di lei dell'appartamento coniugale nella procedura a protezione dell'unione coniugale decade con l'asse­gnazione in proprietà esclusiva nella procedura ordinaria. Nondimeno, a suo dire, i rapporti fra le parti per­mangono conflittuali e una convivenza “porta a porta” continuerebbe ad avere conseguenze “nefaste” per lei e per i figli. Ora, il Pretore ha motivato l'impossibilità di riprendere gli argomenti che lo avevano indotto ad attribuire l'alloggio coniugale alla moglie nella procedura a tutela del­l'unione coniugale con la diversità dei criteri applicabili nelle due cause. La convenuta non pretende che tale ragionamento sia erroneo. Si limita a denunciare una situazione di durevole conflitto, ma così argomentando non manca di contraddirsi, essa medesima riconoscendo che per conservare un fondo in comproprietà occorre un minimo d'intesa e di collaborazione fra comproprietari. E finora le parti hanno dato prova, se mai, del contrario (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2017, consid. 9 in fine con richiamo).

 

                                         b)   Secondo la convenuta la possibilità, adombrata dal Pretore, che il marito appigioni o venda l'appartamento a lui attribuito ed eviti così ulteriori conflitti è meramente ipotetica, tanto che AO 1 non l'ha neppure allegata. Ribadisce perciò che le parti devono rimanere separate, essendo “tuttora in conflitto emotivo e giuridico” e non avendo ancora raggiunto “quella necessaria intesa e collaborazione per vivere sullo stesso piano dell'immobile”. A prescindere dal fatto però che, secondo il Pretore, con un minimo di buona volontà le parti possono vivere nello stesso palazzo, l'appellante dimentica che impedendo lo scioglimento della comproprietà nella fattispecie l'attore sarebbe non solo un vicino di pianerottolo, ma addirittura un comproprietario del­l'ap­partamento in cui essa abita. Si seguisse poi la tesi dell'interessata, la comproprietà litigiosa rimarrebbe tale a tempo indeterminato, ciò che non è ragionevolmente sostenibile, come ha rammentato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). E con tale rifles­sione l'interessata non tenta nemmeno di confrontarsi.

 

                                         c)   Per l'appellante l'interesse dell'attore a ottenere in proprietà esclusiva l'unità n. 5691 non prevale sulla stabilità e la serenità di moglie e figli, messe a repentaglio dai trascorsi violenti di lui e dalle sue molestie telefoniche. Fosse tenuto a cederle la sua quota di comproprietà, poi, l'attore potrebbe risollevare la sua precaria situazione finanziaria. Il suo diritto di vendere o appigionare l'unità di proprietà per piani n. 5691 non può – essa soggiunge – risultare prioritario. L'asserto è fuori tema, giacché non riguarda eventuali impedimenti allo scioglimento della comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC), bensì il modo in cui la comproprietà va sciolta (art. 651 cpv. 2 e 205 cpv. 2 CC). Inoltre non si deve trascurare che fra le parti pende ormai da oltre due anni un'azione di divorzio e che in tale ambito la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione degli altri rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale secondo gli art. 205 segg. CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del
5 maggio 2017
, consid. 9 con riferimenti). Anche sotto questo profilo l'appello si rivela di conseguenza infondato.

 

                                         d)   L'appellante si duole infine che le parti subirebbero gravi inconvenienti economici da una disgiunzione delle due unità n. 5691 e 5692. A mente sua poi l'onere finanziario riconducibile ai lavori edili (fr. 73 600.–) e il disagio dovuto al ripristino strutturale delle due unità sarebbero ben più gravi dei vantaggi derivanti dal mantenimento della situazione attuale, la quale non comporta spese, permetterebbe di vivere serenamente e attribuirebbe al marito una congrua somma a con­guaglio. Si tratta di argomenti sollevati per la prima volta in appello e che, senza la giustificazione di fatti o circostanze nuove, potrebbero senz'altro essere dichiarati irricevibili
(art. 317 cpv. 1 CPC). Si volesse da ciò prescindere, simili argomenti non sarebbero destinati a miglior sorte, ove si consideri che – come già si è visto – i costi per il ripristino delle due unità abitative ammontano a fr. 73 000.–, ma sarebbero ampiamente compensati dalla rivalutazione complessiva che ridonderebbe alle due proprietà (fr. 80 000.–). Al proposito non soccorre dunque ripetersi.

 

                                   8.   Quanto al modo in cui in cui deve avvenire lo scioglimento della comproprietà (art. 651 cpv. 2 CC), AP 1 non pretende che una realizzazione mediante licitazione privata fra comproprietari o ai pubblici incanti sia preferibile a una divisione in natura. Fa valere una violazione degli art. 205 cpv. 2 e 651 CC perché il Pretore non le ha attribuito in proprietà esclusiva le due unità n. 5691 e 5692 quantunque essa abbia un interesse preponderante alla loro assegnazione e sia in grado di tacitare il marito. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto, a suo turno, che l'interesse economico dei coniugi a ottenere una proprietà per piani ciascuno prevalga sui motivi personali addotti dalla moglie per vedersele assegnare entrambe. Anche perché – egli ha proseguito – con un minimo sfor­zo una convivenza pacifica delle parti sarebbe possibile e l'onere a carico della convenuta (fr. 80 000.– di conguaglio per il maggior valore dell'unità n. 5692 e fr. 36 800.– per la sua partecipazione alle spese di ripristino degli appartamenti) non risulta eccessivo se confrontato alla piena indennità ch'essa dovrebbe corrispondere al marito in caso di attribuzione integrale del bene (sentenza impugnata, pag. 15).

 

                                         a)   Lo scioglimento di una comproprietà tra coniugi prima della liquidazione della partecipazione agli acquisti è disciplinata dagli art. 651 cpv. 2 e 205 cpv. 2 CC. Non ravvisandosi un interesse preponderante da parte dell'uno o dell'altro all'assegnazione del bene, il giudice fa capo alle modalità – esaustive – dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in natura, licitazione tra comproprietari o vendita ai pubblici incanti (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2017, consid. 10). I criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse prepon­derante può rivestire diverse forme: decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nel quadro del suo potere di apprezzamento. Possono fondare un tale interesse – segnatamente – interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute. Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18a con numerosi richiami).

 

                                         b)   Quanto alla capacità di tacitare il marito per l'attribuzione delle due proprietà per piani, non consta che l'appellante ne abbia fornito la prova (come le incombeva: sentenza del Tribunale federale 5A_24/2017 del 15 maggio 2017, consid. 5.2). Essa non spiega in effetti come intenda far fronte al pagamento di fr. 153 500.– e all'assunzione integrale del debito ipotecario (di fr. 230 000.–), men che meno dopo avere ridotto dal 1° agosto 2017 il suo grado d'occupazione del 40% (decreto presidenziale del 22 agosto 2017 nell'inc. 11.2017.76). Il problema potrebbe dunque risolversi già in questi termini. Ad ogni modo, si volesse anche proseguire nella disamina, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.

 

                                         c)   Per giustificare il suo interesse prevalente, la convenuta si vale del fatto che, le fosse attribuita in proprietà esclusiva la sola unità n. 5692 dietro versamento di fr. 80 000.– al marito, essa subirebbe una perdita di fr. 83 605.– rispetto al caso in divenisse proprietaria esclusiva di entrambi gli appartamenti. La convenuta sostiene che in quest'ultima evenienza lei ricaverebbe dall'operazione fr. 296 500.– (valore delle due unità indivise fr. 680 000.–, meno il debito ipotecario di fr. 230 000.–, meno il compenso al marito di fr. 153 500.–), mentre attribuendole la sola unità n. 5692 il suo utile non eccederebbe

                                               fr. 212 895.– (valore dell'unità n. 5692 dopo la disgiunzione fr. 420 000.–, meno il debito ipotecario a esso correlato di fr. 127 105.–, meno il conguaglio al marito di fr. 80 000.–). Per tacere del fatto che l'argomento non è stato invocato però davanti al Pretore e non è confortato né da fatti né da circostanze nuove, sicché risulta irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), l'appellante non può invocare un mero calcolo di convenienza economica non sorretto da interessi professionali né commerciali e che non denota quin­di alcuna particolare relazione con il bene litigioso nel senso evocato dianzi.

 

                                               Analogamente l'interessata non può giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC con l'asserito vantaggio dell'operazione per il marito e con l'impossibilità per lui di affrontare le spese di ripristino degli appartamenti, di finanziare la manutenzione dell'unità a lui assegnata e di coprire le spe­se condominiali e bancarie. Senza dimenticare poi che davanti al Pretore essa aveva invocato unicamente il probabile aggravamento delle tensioni familiari e la necessità per i figli di vivere con lei (risposta, pag. 6; memoriale conclu­sivo, pag. 9). Per il resto, AP 1 non revoca in dubbio che il marito, in difficoltà finanziarie, possa vantare anch'egli una convenienza economica a ricevere un appartamento proprio. Quanto al rischio che la mancata attribuzione dei due immobili in blocco riaccenda sopiti conflitti e renda illusoria l'ipotesi di una pacifica “convivenza porta a porta”, l'inconveniente di trovarsi un vicino di pianerottolo non gradito vale per qualsiasi casa d'appartamenti, senza scordare che a mente del Pretore in concreto “una convivenza pacifica è possibile con un minimo sfor­zo di entrambi i coniugi”. Infine non soccorre ripetersi sul fatto che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – l'unità n. 5692 sarebbe più che sufficiente, alla luce anche delle modeste condizioni finanziarie in cui versano i coniugi, per ospitare moglie e figlia.

 

                                         d)   L'appellante assevera che il saldo da lei dovuto all'attore per la divisione del bene in natura (fr. 80 000.–, più fr. 36 800.– per la partecipazione ai costi di separazione) è eccessivo rispetto all'indennità di fr. 153 500.– ch'essa sarebbe tenuta a corrispondere in caso di ripresa di entrambe le unità. Se è vero – essa rileva – che con l'attribuzione della sola unità n. 5692 la sua spesa sarebbe inferiore di fr. 26 700.–, è altrettanto vero che in tal caso essa si ritrova con una proprietà dimezzata”. La convenuta ribadisce di non capire quale sia l'interesse economico preponderante del marito, che in ogni modo ricaverebbe un utile dall'operazione (fr. 80 000.– più un appartamento o fr. 153 500.–), per rapporto al suo, potendo lei “acquisire l'intera proprietà con fr. 153 500.– piuttosto che spenderne fr. 126 800.– e privarsene di metà”. Da quest'ultima asserzione va subito sgombrato il campo. A parte, una volta di più, la novità e quindi l'irricevibilità dell'argomento, non fondato su fatti né prove nuove (art. 317 cpv. 1 CPC), in concreto non si tratta di stabilire se l'attore abbia un interesse preponderante alla divisione in natura delle due unità abitative, bensì se AP 1 possa valersi di un interesse siffatto per rivendicare l'attribuzione di entrambe le unità. Che la divisione in natura delle due proprietà per piani possa essere finanziariamente svantaggiosa per lei rispetto all'attribuzione in blocco è possibile, ma non basta per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 5 maggio 2017, consid. 18c).

 

                                   9.   Alla luce di quanto precede la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha dimostrato un interesse prevalente all'attribuzione dell'intero bene, sfugge alla critica. Rimane da verificare l'ammontare dell'indennizzo che il Pretore ha calcolato a conguaglio dell'operazione (art. 651 cpv. 3 CC).

 

                                         a)   Il primo giudice ha accertato sulla scorta della perizia giudiziaria, come detto, che in seguito alla disgiunzione delle due unità n. 5691 e 5692 il valore passerebbe da fr. 680 000.– complessivi a fr. 340 000.– per l'unità n. 5691 e a fr. 420 000.– per l'unità n. 5692. Ciò premesso, egli ha riconosciuto al marito un conguaglio di fr. 80 000.– per il minor valore dell'unità n. 5691, ha ordinato la divisione a metà del costo delle opere necessarie per la separazione dei due appartamenti e ha ripartito in proporzione al valore delle due unità l'onere ipotecario nella misura di fr. 102 895.– a carico del marito e di fr. 127 105.– a carico della moglie, “riservata una diversa ripartizione da parte della banca” (sentenza impugnata, pag. 15 seg.). L'appellante ritiene il calcolo del Pretore erroneo perché non tiene conto del plusvalore di fr. 80 000.– che deriva a entrambe le parti dalla separazione dei due appartamenti. A suo parere il saldo va fissato in fr. 33 838.–, somma che copre sia la perdita di superficie del marito per rapporto alla rispettiva quota di comproprietà (fr. 20 000.–) sia la differenza di plus­valore che a lei deriva per il fatto di ricevere un appartamento più grande (fr. 13 838.–). Dovendosi poi dedurre da tale importo il maggior onere ipotecario (fr. 24 210.–, ovvero fr. 127 105.– meno 102 895.–), di cui la convenuta si farebbe carico, il conguaglio si limita per finire a fr. 9628.–.

 

                                         b)   Nella misura in cui rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del plusvalore che deriva ai due appartamenti in caso di separazione, l'opinione non può essere condivisa. Intanto il calcolo dell'appellante risulta viziato in partenza, poiché fa stato di un “valore in proprietà esclusiva del marito” di fr. 320 000.– anziché di fr. 340 000.–. A parte ciò, la contestazione sembra ricondursi a un equivoco, giacché il congua­glio del primo giudice tiene conto sì della differenza di valore tra le due proprietà per piani (di fr. 80 000.–), ma si fonda sul valore delle unità al termine delle opere di disgiunzione e quindi considera anche il maggior valore delle unità dopo di allora, a sua volta di fr. 80 000.–. Non a torto l'appellante fa notare invece che il calcolo del Pretore ripartisce l'onere ipotecario complessivo (fr. 230 000.–) sui due appartamenti in proporzione al rispettivo valore, mentre suddivide il loro valore a metà per stabilire il conguaglio. Ciò non è coerente. Al termine della divisione ogni comproprietario deve ricevere una parte del bene (in natura o in denaro) che corrisponda al valore della propria quota. Comproprietari in parti uguali, i coniugi hanno diritto alla metà del valore netto dell'intero bene, dedotto il debito ipotecario (Steinauer/Joye, Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime matrimonial, in: Fountoulakis/Jungo [curatrici], Symposium zum Familienrecht der Universität Freiburg 2016, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag. 140). Accertato il valore netto dei due appartamenti in fr. 530 000.– (ovvero fr. 340 000.– più fr. 420 000.–, meno fr. 230 000.–), il diritto di ogni coniuge di ricevere la quota di metà (fr. 265 000.–) e il consenso di entrambi al riparto del debito ipotecario stabilito dal Pretore, il conguaglio a carico della convenuta risulta di fr. 27 895.– (fr. 265 000.–, meno la differenza tra fr. 340 000.– e fr. 102 895.–). Al proposito l'appello merita quindi accoglimento.

 

                                         c)   Da ultimo l'appellante contesta di dover assumere la metà dei costi di disgiunzione degli appartamenti, stimati dal Pretore in fr. 73 600.– sulla scorta della perizia giudiziaria. Essa pretende di non poter essere tenuta a fare le spese di un'operazione (lo scioglimento della comproprietà) che non condivide e che le è imposta, sicché l'esborso va addebitato all'attore. A parte la dubbia ricevibilità dell'assunto, che la convenuta non ha sollevato davanti al Pretore, non è dato a divedere perché costei non dovrebbe partecipare alle spese di ripristino dei due appartamenti, ciò che si impone anche in forza dell'art. 649 cpv. 1 CC. Al riguardo la sentenza impugnata è assolutamente corretta.

 

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene in parte causa vinta sull'entità del conguaglio dovuto all'attore per lo scioglimento della comproprietà, mentre esce sconfitta sul resto. Nel complesso si giustifica così di porre a suo carico due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere al marito, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno impone di modificare in tal senso anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado (non contestate nel loro ammontare), che il Pretore ha addebitato interamente alla convenuta.

 

                                11.   Per quel che è del gratuito patrocinio postulato da AO 1 in appello, la richiesta è senza oggetto nella misura in cui AP 1 è tenuta al versamento di congrue ripetibili, che nulla induce a supporre di difficile o di impossibile incasso. Per il resto il richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvisto dei mezzi necessari per finanziare il processo di secondo grado (art. 117 lett. a CPC), come gli incombeva di documentare (sentenza del Tribunale federale 4A_114/2013 del 20 giugno 2013, consid. 4.3.1 pubblicato in: SZZP/RSPC 2013 pag. 473). L'impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario (dichiarazione 4 novembre 2014 del C__________, agli atti) poco giova, poiché il gratuito patrocinio non impedisce che un richiedente si veda costretto ad alienare sostanza immobiliare (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del
28 febbraio 2018, consid. 17 con rinvii). E nella fattispecie il richie­dente nulla precisa in merito ai suoi fondi, che – secondo quanto risulta dall'altra procedura di appello davanti a questa Camera (inc. 11.2017.46) – comprendono anche un fondo a __________ del valore di € 135 274.–, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno e oggetto di una causa di liquidazione in
Macedonia (dichiarazione 20 novembre 2017 dell'avv. __________ H__________). Assistito da un rappresentante professionale, il richiedente non poteva ignorare l'esigenza di motivare almeno sommariamente la richiesta. In difetto di ciò, il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto.

 

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.4 e 2 della sentenza impugnata sono riformati come segue:

1.4  AP 1 è tenuta a versare a AO 1 fr. 27 895.– a titolo di conguaglio per l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'unità di proprietà per piani n. 5692 RFD di __________.

2.    Le spese processuali di fr. 13 000.– sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 5700.– per ripetibili ridotte.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 3000.– complessivi, sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Nella misura in cui non è priva di oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.

 

                                 IV.   Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).