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Incarti n. 11.2016.67 |
Lugano, 9 agosto 2016/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente
per statuire nella causa DM.2016.20 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del
7 dicembre 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sul “reclamo” del 14 luglio 2016 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2016 (inc. 11.2016.66) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.67);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare registrato
a verbale il 25 giugno 2014
nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato, modificandola, una convenzione
provvisionale sulla vita separata conclusa il 17 marzo 2014 da AP 1 (1975)
ed AO 1 (1981). In virtù dell'accordo così approvato la figlia B__________,
nata il 19 novembre 1999, sarebbe stata affidata al padre (riservato il diritto
di visita materno), mentre i figli M__________, nata il 15 maggio 2009, e
Ma__________, nato il 27 settembre 2010, sarebbero stati affidati alla madre
(riservato il diritto di visita paterno), AP 1 impegnandosi a versare un
contributo alimentare di fr. 1500.– per
la moglie, uno di fr. 800.– mensili per M__________ e uno di fr. 800.–
mensili per Ma__________ (senza cenno ad assegni familiari). Tale convenzione è
stata omologata dal Pretore aggiunto come regolamentazione definitiva (e non
più solo provvisionale) nel corso di una successiva udienza, tenutasi il 7 ottobre
2014.
B. Il 7 dicembre 2015 AP 1 si è
rivolto al medesimo Pretore perché dal 1° gennaio 2016 riducesse da fr. 3100.–
a
fr. 2190.– mensili complessivi (senza cenno ad assegni familiari) il contributo
alimentare dovuto alla moglie, a M__________ e a Ma__________. Egli ha motivato
la richiesta, sostenendo di dover ridurre all'80% dal 1° gennaio 2016 il suo
grado d'occupazione come educatore presso l'__________ a __________ siccome “non
più in grado di svolgere un'attività a tempo pieno, occupandosi nel contempo
della figlia B__________, che gli è stata affidata per le cure”. Con
osservazioni spontanee del 24 febbraio 2016 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza, chiedendo “di valutare la possibilità” di affidare B__________ a lei.
Nel corso di quel mese la figlia si è trasferita di propria iniziativa dalla
madre. All'udienza del 10 marzo 2016, indetta per la discussione dell'istanza
di modifica, il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un termine di 15 giorni
per produrre i conteggi di stipendio del 2005, come pure quelli del gennaio e
febbraio del 2016, precisando che avrebbe statuito senza ulteriore contraddittorio.
C. Nel frattempo, il 12 febbraio 2016, AP 1 ha promosso azione di divorzio, proponendo l'affidamento dei tre figli alla custodia della moglie (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e offrendo contributi alimentari per i soli figli di fr. 700.– mensili ciascuno, aumentati a fr. 900.– mensili dal termine della formazione professionale di B__________ (assegni familiari inclusi), senza opporsi alla divisione a metà dell'avere pensionistico da lui cumulato in costanza di matrimonio (inc. DM.2016.20). All'udienza del 10 marzo 2016 il Pretore aggiunto ha accertato che le parti vivevano separate da oltre due anni, ma non è riuscito a conciliarle sugli effetti del divorzio, di modo che ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.
D. Con decisione del 15 marzo 2016, emanata d'ufficio nella procedura a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha revocato ai genitori (recte: al padre) la custodia parentale di B__________, ordinando il collocamento di quest'ultima “presso una struttura o altra soluzione ritenuta idonea dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore delle famiglia e dei minorenni”. Intanto la causa di divorzio è continuata, AO 1 postulando nella sua risposta contributi alimentari di fr. 2230.– mensili per
sé e di fr. 800.– mensili (assegni familiari compresi) per ogni figlio. È seguita una replica del 4 maggio 2016 e una duplica del 12 maggio successivo in cui i coniugi hanno ribadito le loro posizioni.
E. Non trovandosi una sistemazione idonea, la figlia B__________ è rimasta dalla madre, la quale ha presentato il 2 giugno 2016 un'istanza cautelare affinché il marito le versasse un contributo alimentare di fr. 730.– mensili (senza cenno ad assegni familiari) per la figlia. All'udienza del 17 giugno 2016, indetta per la discussione dell'istanza e per il dibattimento nella causa di divorzio, AP 1 ha proposto di respingere la richiesta di contributo alimentare per B__________. Il Pretore aggiunto dovendo ancora stature sull'istanza a protezione dell'unione coniugale con cui AP 1 postulava la riduzione dei contributi alimentare per la moglie e i due figli minori (sopra, lett. B), le parti hanno chiesto che quest'ultima decisione avesse “valenza anche quale decisione cautelare nell'ambito della procedura di divorzio”. Sull'istanza a protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto ha giudicato il 22 giugno 2016, respingendola e confermando l'ammontare dei contributi alimentari “in fr. 3310.–”, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 14 luglio 2016 in cui chiede che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di modifica e di ridurre a fr. 2190.– mensili complessivi (senza cenno ad assegni familiari) i contributi alimentari da lui dovuti pendente causa alla moglie e ai due figli minori. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha designato l'atto impugnato come “decisione cautelare” (nella causa di divorzio). Da parte sua AP 1 ha presentato contro di essa un “reclamo”. Sta di fatto che né la decisione del Pretore aggiunto è un decreto cautelare né il ricorso di AP 1 può essere trattato come reclamo. Ciò impone di richiamare alcuni principi basilari.
a) Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate e rimangono in vigore finché, su istanza di un coniuge, il giudice non le adatti a nuove circostanze o le revochi (art. 179 cpv. 1 CC) oppure i coniugi tornino a vivere insieme, salvo per quanto riguarda la separazione dei beni e la protezione del figlio (art. 179 cpv. 2 CC). Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – o entrambi i coniugi promuovano congiuntamente – azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non esonera quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Anzi, le misure a protezione dell'unione coniugale emanate da quel giudice rimangono in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, seppure egli non possa più modificarle per il lasso di tempo successivo alla litispendenza del divorzio. Dall'avvio della causa di divorzio in poi, solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere – su istanza di parte, tranne in caso di figli minorenni – di modificarle o di sopprimerle pro futuro (art. 276 cpv. 2 CPC). Se non occorre modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi.
b) Nella fattispecie il processo denota una conduzione informe, se non confusa. Intanto l'atto con cui il Pretore aggiunto ha omologato alla stregua di un assetto definitivo, come giudice a protezione dell'unione coniugale, la convenzione provvisionale sulla vita separata conclusa dai coniugi il 17 marzo 2014, modificandola, risulta da un semplice verbale d'udienza, senza che sia mai stata presa una formale decisione al proposito. Inoltre la decisione del 15 marzo 2016 con cui il Pretore aggiunto ha disposto d'ufficio il collocamento di B__________ in una struttura protetta non poteva più essere presa a tutela dell'unione coniugale, ma andava emessa – se mai – come provvedimento cautelare nella causa di divorzio, già pendente dal 12 febbraio 2016. La competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale era ormai decaduta.
Per contro, il “decreto cautelare” impugnato non poteva essere emanato dal giudice del divorzio (il quale non ha alcuna competenza prima che la causa di stato sia pendente), ma solo dal giudice a protezione dell'unione coniugale, il quale era stato adito il 7 dicembre 2015 e doveva statuire sulla postulata riduzione dei contributi alimentari a decorrere da quella data. Poco importa che – come si è spiegato – la disciplina continuasse poi ad applicarsi anche durante la causa di divorzio. All'udienza del 17 giugno 2016 i coniugi hanno chiesto invero che la decisione del Pretore aggiunto avesse “valenza anche quale decisione cautelare nell'ambito della procedura di divorzio” (sopra, lett. E), ma la richiesta era superflua. Come si è appena spiegato, una misura a protezione dell'unione coniugale continua per legge a esplicare i suoi effetti anche durante una causa di divorzio, almeno finché il giudice del divorzio non la modifichi o la sopprima. Rimane però una misura a tutela dell'unione coniugale. Ai fini del giudizio l'atto impugnato può solo essere considerato, di conseguenza, come decisione a tutela dell'unione coniugale.
c) Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della riduzione (fr. 910.– mensili complessivi) che l'istante vorrebbe vedere applicata ai contributi alimentari per la moglie e i due figli minori, riduzione di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Il “reclamo” di AP 1 può solo essere trattato così come appello. Quanto alla sua tempestività, la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 4 luglio 2016. Depositato il 14 luglio 2016, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che la riduzione del grado d'occupazione dal 100 all'80% invocata dall'istante si riconduca una scelta unilaterale dell'interessato medesimo e non possa entrare in linea di conto per ottenere una riduzione dei contributi alimentari. Il certificato medico prodotto da AP 1 che attesta una completa inabilità lavorativa dal 18 aprile al 16 maggio 2016 – ha rilevato il primo giudice – rende verosimile se mai un'impossibilità lucrativa transitoria, ma non è in relazione con una scelta dell'interessato che risale al settembre del 2015. E se a quel momento egli era sotto stress, sarebbe stato suo dovere produrre al datore di lavoro una giustificazione medica che gli avrebbe permesso di continuare a percepire lo stipendio pieno. Comunque sia – ha proseguito il Pretore aggiunto – prima di ridurre il grado d'occupazione l'istante avrebbe dovuto chiedere all'__________ di passare ad altre funzioni o di cambiare i turni di lavoro. Invece – egli ha epilogato – l'istante non ha tentato di tornare al pieno impiego né di ricuperare in altro modo la capacità lucrativa del 20% cui ha rinunciato, nemmeno dopo che B__________ si è trasferita dalla madre. In condizioni del genere il Pretore aggiunto ha ritenuto così di imputare all'istante un reddito ipotetico pari allo stipendio originariamente percepito, ciò che non legittimava alcuna riduzione dei contributi alimentari. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza di modifica.
3. L'appellante fa valere che quando ha deciso di ridurre il proprio grado d'occupazione dal 100 all'80%, nel settembre del 2015, la figlia B__________ era ancora affidata alla sua custodia ed egli supponeva di doversene occupare ulteriormente negli anni a venire. Trattandosi di una “ragazza problematica” – egli sottolinea – una diminuzione del tempo di lavoro era inevitabile, tanto più ove si consideri la situazione di stress in cui egli versava, attestata dal certificato medico agli atti. Già nel settembre del 2015 quindi – egli adduce – la sua capacità lucrativa non eccedeva l'80%. L'appellante non contesta di non doversi più occupare di B__________ dal febbraio del 2016, ma obietta che l'__________ “non è di certo disponibile nell'immediato a riaumentare la [sua] percentuale lavorativa”, men che meno pensando al fatto ch'egli “si trova in malattia”. Né egli potrebbe chiedere al datore di lavoro di passare ad altre funzioni, inesistenti nel caso specifico. In realtà – egli soggiunge – la sua capacità lucrativa è durevolmente calata, ciò che impone di ridurre i contributi di mantenimento per moglie e figli.
4. Che al momento in cui ha deciso unilateralmente di ridurre il grado d'occupazione dal 100 all'80%, nel settembre del 2015, l'appellante non prevedesse il trasferimento della figlia B__________ dalla madre (intervenuto nel febbraio del 2016) è possibile. Sta di fatto che nulla rende verosimile una sua inabilità lucrativa del 20% a quel momento. E, invero, nemmeno al momento della postulata riduzione dei contributi alimentari, il 1° gennaio 2016. Il certificato medico del dott. __________ di cui egli si vale (doc. E), del 14 aprile 2016, attesta unicamente un'incapacità lavorativa totale dal 18 aprile al 16 maggio 2016. Certo, sul certificato lo psichiatra ha annotato che “lo stress eccessivo, con inevitabili ripercussioni psichiche, ha costretto il signor AP 1 a diminuire la percentuale lavorativa all'80%”. Lo specialista non indica però da quando la riduzione risultava giustificata sotto il profilo medico, né consta ch'egli abbia visitato l'istante prima del 14 aprile 2016, né tanto meno che abbia mai definito l'inabilità lucrativa del 20% come permanente. Il certificato in rassegna è lungi dunque dal rendere verosimile una durevole diminuzione della capacità contributiva dell'istante. Il che basterebbe per respingere l'appello.
5. Si volesse anche presumere, per ipotesi, che nel settembre del 2015 l'appellante versasse in uno stato di stress per il logorio dovuto alla problematica custodia della figlia B__________, l'esito del giudizio non sarebbe diverso. Per tacere del fatto che l'interessato ha motivato la sua decisione a suo tempo con la “volontà di passare più tempo con i miei figli”, con “gli ultimi cambiamenti avvenuti a livello di fascia oraria presso il __________”, con “l'aumento dei turni serali” e con “un aumento della stanchezza in generale” (doc. B: lettera del 22 settembre 2015 all'__________), non con l'impegno profuso nella custodia della figlia, mal si comprende perché in simili circostanze egli non abbia consultato un medico e non abbia annunciato la sua parziale inabilità lucrativa al datore di lavoro, ciò che gli avrebbe permesso di continuare a percepire lo stipendio integrale. Con tale motivazione, addotta chiaramente dal Pretore aggiunto, egli non tenta neppure di confrontarsi. Se non fosse da respingere, l'appello andrebbe quindi dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
6. A ben vedere l'appellante non si confronta seriamente nemmeno con l'ulteriore motivazione addotta dal Pretore aggiunto, il quale gli ha rimproverato di non avere intrapreso alcunché per ricuperare la piena capacità lucrativa. L'istante afferma che l'__________ “non è di certo disponibile nell'immediato a riaumentare la [sua] percentuale lavorativa”, ma non pretende neppure di avere inoltrato una richiesta in tal senso. Asserisce di trovarsi tuttora “in malattia”, ma nulla si evince in proposito dagli atti. Sostiene che non gli è possibile passare ad altre funzioni o sollecitare una diversa distribuzione dei turni di lavoro, ma – ancora una volta – non reca alcun elemento a suffragio delle proprie argomentazioni. Ne discende che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha confermato il contributo alimentare complessivo in favore di AO 1, M__________ e Ma__________ in fr. 3310.– mensili. Si tratta di un'inavvertenza manifesta, giacché il contributo alimentare complessivo omologato il 7 ottobre 2014, identico a quello omologato in via provvisionale il 25 giugno 2014, è di fr. 3100.– mensili (fr. 1500.– per la moglie, fr. 800.– mensili per M__________ e di fr. 800.– mensili per Ma__________, assegni familiari non compresi: sopra, lett. A). Su tal punto la decisione impugnata va rettificata d'ufficio.
8. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello, essa non può trovare accoglimento, il ricorso non denotando sin dall'inizio alcuna possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'istante si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente gli oneri processuali.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1c). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata nel senso che il contributo alimentare complessivo a carico di AP 1 in favore di AO 1, M__________ e Ma__________ continua a essere di fr. 3100.– mensili.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
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– avv. – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).