Incarto n.
11.2016.6

Lugano

20 maggio 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2014.395 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 13 ottobre 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 AP 1 per sé e in rappresentanza dei figli

 AP 2 (1998) e AP 3 (2001), (Perù)

 (patrocinati dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 1° febbraio 2016 presentato da AP 1, per sé e in rappresentanza dei figli, contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 gennaio 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 (1965) e AP 1 (1970) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1991. Dal matrimonio sono nati AP 2, il 6 maggio 1998, e AP 3, il 16 giugno 2001. Con sentenza del 25 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4360.– mensili indicizzati fino al 30 giugno 2017, uno per la figlia AP 2 di fr. 1884.15 mensili indicizzati fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) e uno per il figlio AP 3 di fr. 1767.50 mensili indicizzati fino al 31 maggio 2016, rispettivamente di fr. 2061.65 mensili indicizzati fino al 30 giugno 2017 e di fr. 2226.65 mensili indicizzati fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2006.376).

 

                            B.  Il 22 settembre 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore, lamentando il mancato pagamento dei contributi alimentari del settembre 2014 e chiedendogli di ordinare alla __________ di __________ di trattenere dallo stipendio dell'ex marito l'importo di fr. 8011.65 mensili, facendolo riversare su un conto bancario a lei intestato. Il Pretore ha assegnato al convenuto un termine fino al 25 settembre 2014 per documentare l'avvenuto pagamento dei contributi alimentari, avvertendolo che in caso contrario avrebbe dato seguito al­l'istanza (inc. SO.2014.3993). AO 1 ha comunicato al Pretore il 25 settembre 2014 che non avrebbe ottemperato perché nel corso dell'estate l'ex moglie aveva lasciato la Svizzera a sua insaputa e si era trasferita con i figli in Perù, suo paese d'origine. Con decisione del 1° ottobre 2014 il Pretore ha così accolto l'istanza e ordinato alla __________ la trattenuta di stipendio (inc. CA.2014.363).

 

                            C.  Il 13 ottobre 2014 AO 1 ha adito il Pretore, postulando la modifica della sentenza di divorzio nel senso di sopprimere il contributo alimentare per l'ex moglie (subordinatamente diminuirlo a fr. 1919.– mensili dal 1° luglio 2014) e di ridurre dal 1° luglio 2014 quello per AP 2 a fr. 829.– mensili, assegni familiari compresi, come pure quello per AP 3 a fr. 777.70 mensili fino al 31 maggio 2016, a fr. 907.10 mensili fino al 30 giugno 2017 e a fr. 979.70 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi (inc. DM.2014.271). In via cautelare egli ha sollecitato la riduzione immediata del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 1919.– mensili, di quello per AP 2 a fr. 829.– mensili e di quello per AP 3 a fr. 777.70 mensili, instando altresì il 10 novembre 2014 per la l'adeguamento cautelare della trattenuta di stipendio a fr. 3525.70 mensili complessivi. Con decreti cautelari del 18 novembre 2014, emessi senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per AP 2 a fr. 1634.15 mensili e quello per AP 3 a fr. 1567.50 mensili (inc. CA.2014.444), adeguando a fr. 7561.65 mensili complessivi la trattenuta di stipendio (inc. CA.2014.363).

 

                            D.  Il Pretore ha ascoltato i figli il 29 gennaio 2015 e al contraddittorio cautelare del 23 marzo 2015 AP 1 ha proposto di respingere le istanze cautelari. In memoriali di replica e duplica le parti hanno poi ribadito il 7 e 25 aprile 2015 le loro posizioni, procedendo il 18 maggio 2015 alla discussione finale. Statuendo con decreto cautelare del 19 gennaio 2016, il Pretore ha ridotto dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 2990.– mensili, quello per AP 2 a fr. 1629.75 mensili e quello per AP 3 a fr. 1455.– mensili fino al 31 maggio 2016, a fr. 1680.90 mensili fino al 30 giugno 2017 e a fr. 1752.35 mensili dal 1° luglio 2017. Contestualmente egli ha ordinato alla __________ di ridurre la trattenuta di stipendio a fr. 6074.75 mensili. Le spese processuali di fr. 1700.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            E.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera, per sé e in rappresentanza dei figli, con un appello del 1° febbraio 2016 in cui postula la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza cautelare e di assegnarle fr. 2500.– per ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2016 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC) impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla loro notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – nel caso di controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale di AP 1 e dei figli il 20 gennaio 2016. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 gennaio 2016, ma si è protratto a lunedì 1° febbraio 2016 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è dunque ricevibile.

 

                             2.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio e l'applicabilità del diritto svizzero. Ciò premesso, egli ha rilevato la necessità di raffrontare ai fini del giudizio le condizioni economiche in cui si trovavano le parti al momento del divorzio e quello al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica. Per quel che riguarda AP 1, egli ha stabilito così che dopo il trasferimento in Perù il fabbisogno minimo di lei si era contratto da fr. 5908.55 mensili a fr. 4539.45 mensili, mentre rimaneva invariato il reddito ipotetico di fr. 1550.– mensili prospettato nella sentenza di divorzio, ciò che riduceva le necessità di lei a fr. 2990.– mensili. Quanto al contributo alimentare per i figli, il Pretore lo ricalcolato nel caso di AP 2 in fr. 1629.75 mensili e nel caso di AP 3 in fr. 1455.– mensili fino al 31 maggio 2016, in fr. 1680.90 mensili fino al 30 giugno 2017 e in fr. 1752.35 mensili dal 1° luglio 2017 in poi. Di conseguenza egli ha adeguato in fr. 6074.75 mensili complessivi la trattenuta di stipendio a carico di AO 1 dal gennaio del 2016 in poi.

 

                             3.  Gli appellanti sostengono che nell'ambito di una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio il giudice può ridurre già in via cautelare l'entità di contributi alimentari solo a titolo eccezionale e con grande cautela, qualora la situazione economica appaia chiara già a un esame sommario e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi originari nemmeno per la durata del processo. Se non che – essi proseguono – in concreto la situazione non è affatto chiara, poiché essi risiedono a __________ nel quartiere di __________, sede di banche e di ambasciate, ciò che non ha ridotto il loro fabbisogno. Inoltre né una diminuzione del reddito né un aumento del fabbisogno permette di concludere già a prima vista che l'attore non possa continuare corrispondere i contributi originari in pendenza di causa. Per tacere del fatto che, essi soggiungono, l'istante non ha addotto alcuna modifica della propria situazione. In subordine gli appellanti si dolgono che il Pretore non abbia riconosciuto nel fabbisogno di AP 1 il leasing per l'automobile e altre voci di spesa solo perché essa potrebbe attingere a sostanza propria. Intanto – essi adducono – nulla rende verisimile che tale sostanza sussista. Inoltre l'obbligo di consumare sostanza è arbitrario, poiché vale nel caso specifico per una sola parte. E ad ogni buon conto – essi epilogano – per calcolare il contributo alimentare in favore di AP 1 il Pretore avrebbe dovuto suddividere l'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, come aveva fatto nella sentenza di divorzio.

 

                             4.  I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni “di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 e 60”, fatta salva l'applicazione dell'art. 85 (art. 64 cpv. 1 LDIP). Tra la Svizzera e il Perù non vigono trattati che prevedano un'altra disciplina. Quanto al­l'art. 85 LDIP, esso rinvia alla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011). Tale convenzione non si applica tuttavia – contrariamente a quel che figura nel decreto impugnato (pag. 5 in basso) – ove siano in discussione soltanto contributi alimentari (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 31 ad art. 64; Jametti Greiner in: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol. II, 2ª edizione, appendice LDIP, pag. 651 n. 118). La competenza del Pretore a statuire in via cautelare come giudice del merito (art. 10 lett. a LDIP) derivava perciò, nella fattispecie, direttamente dall'art. 64 cpv. 1 LDIP, indipendentemente dal fatto che il Perù non abbia firmato la citata Convenzione dell'Aia.

 

                             5.  I contributi di mantenimento a favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere ridotti, soppressi o temporaneamente sospesi “se la situazione muta in maniera rilevante e durevole” (art. 129 cpv. 1 CC). Quanto ai contributi di mantenimento per figli minorenni, il giudice li modifica o li toglie su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi: Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c consid. 6 con rinvii).

 

                             6.  Come ricordano gli appellanti, in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio il giudice può modificare o sopprimere già in via cautelare i contributi di mantenimento previsti nella sentenza in questione solo a titolo eccezionale e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già a un sommario esame e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo. Nel dubbio, i contributi precedenti vanno mantenuti (RtiD II-2015 pag. 791 consid. 7 con rimandi). Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito al­l'azio­ne di modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo (DTF 117 II 369 consid. 4c) – fin dall'introduzione del processo, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito. Il che non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la quale esplica effetti solo per il futuro (sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 1.3 con riferimento a DTF 118 II 228).

 

                             7.  La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, inoltre, che una riduzione o una soppressione cautelare di contributi di mantenimento in una causa tendente alla modifica di una sentenza di divorzio è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, ad esempio, qualora non si possa esigere che il debitore attenda la decisione di merito per vedere sopprimere o ridurre i contributi alimentari stabiliti nella sentenza di divorzio (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_732/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.2, sempre con riferimento a DTF 118 II 229). A ragione i convenuti fanno valere pertanto che in concreto il Pretore avrebbe dovuto attenersi ai criteri testé riassunti e non emettere un decreto cautelare in cui anticipa la decisione di merito. Raffrontando le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio e al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica per ricalcolare i contributi alimentari in favore dell'ex moglie e dei figli, egli ha precorso il giudizio finale. Al riguardo le doglianze degli appellanti sono provviste di buon diritto.

 

                             8.  Nella fattispecie è pacifico che la situazione dell'ex moglie e dei figli appare radicalmente mutata già a un sommario esame rispetto al momento del divorzio (novembre del 2013), nell'estate del 2014 AP 1 essendosi durevolmente trasferita a __________ insieme con AP 2 e AP 3. La questione è di sapere se urgenza e circostanze particolari giustifichino una riduzione già in via cautelare dei contributi di mantenimento loro destinati nella sentenza di divorzio. Ora, la situazione economica dell'attore non risulta peggiorata. Sotto questo profilo egli può dunque continuare ad assolvere, pendente causa, gli obblighi di mantenimento che gli derivano dalla sentenza medesima. Se non che, una modifica cautelare – limitata – dei contributi alimentari si legittima sin d'ora alla luce di due circostanze particolari ed evidenti, che non possono trascurarsi già a prima vista.

 

                                  a)   La prima circostanza consiste nel fatto che al momento del divorzio il contributo alimentare per AP 1 era stato definito in base al minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili: decreto impugnato, pag. 7 a metà). Sebbene abiti in Perù, essa non può pretendere di far capo ora al minimo esistenziale svizzero per sostenere un tenore di vita più alto di quello che le era stato riconosciuto al momento del divorzio. Poco giova così che a __________ essa abbia scelto di risiedere in un quartiere lussuoso (__________) di banche e ambasciate. Pertinentemente il Pretore ha ridotto l'importo forfettario di fr. 1350.– mensili previsto dal diritto esecutivo svizzero al 43.3% (fr. 584.55 mensili) sulla scorta di dati statistici figuranti in Prezzi e salari della __________, edizione 2012 (decreto impugnato, pag. 7 in basso). Si tratta di una decisione prudenziale, giacché l'equivalente del minimo esistenziale svizzero traslato su scala nazionale peruviana (e non solo sul livello dei prezzi e dei salari rilevati nella capitale) sarebbe verosimilmente inferiore. D'altro lato non avrebbe senso obbligare AO 1 a versare una determinata cifra sapendo già oggi che questa andrà parzialmente rimborsata dalla destinataria. Senza intervenire sulle altre voci di spesa considerate a suo tempo dal giudice del divorzio (al cui proposito non può anticiparsi un giudizio di merito in sede cautelare), il fabbisogno di AP 1 risulta così di fr. 3595.– mensili (rispetto ai fr. 4360.– mensili fissati nella sentenza di divorzio).

 

                                  b)  La seconda circostanza che non può essere ignorata nel caso specifico riguarda il contributo alimentare per i figli. Non tanto – diversamente da quanto vale per AP 1 – in ragione della residenza all'estero, il cui minor costo potrebbe compensarsi per AP 2 e AP 3 con il ragguardevole ammontare della retta scolastica in Perù (e prudenzialmente non va quindi modificato in via cautelare), quanto per la riscossione degli assegni familiari, cui AO 1 non ha più diritto proprio per l'intervenuto trasferimento dei figli all'estero (art. 7 cpv. 1 OAFam, RS 836.21). Tra la Svizzera e il Perù non consta, del resto, alcun accordo in materia (‹https://www.eda.admin.ch›). Certo, il fatto che un debitore alimentare non riceva più assegni familiari ancora non significa che il fabbisogno in denaro dei figli diminuisca automaticamente. In concreto il patrocinatore dei figli ha dichiarato testualmente però, all'udienza del 23 marzo 2015 davanti al Pretore: “Si ritiene evasa la questione della trattenuta di stipendio, compreso l'adattamento delle cifre al fatto che il signor AO 1 non percepisce più gli assegni familiari a favore dei figli” (verbale nell'inc. CA.2014.495). Nelle condizioni descritte non v'è ragione per disconoscere tale acquiescenza.

 

                             9.  Se ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura

                                  in cui il contributo provvisionale per l'ex moglie va fissato in

                                  fr. 3595.– mensili (rispetto ai fr. 2990.– mensili decretati dal Pretore) e quello per i figli nella differenza tra quanto aveva deciso

                                  il giudice del divorzio (sopra, lett. A) e l'ammontare degli assegni familiari (art. 3 cpv. 1 LAFam, RS 836.2). Sta di fatto che la decisione odierna dispiega effetti solo per il futuro e solo a titolo provvisionale, giacché la sentenza di merito retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione del processo e sostituirà dunque l'intero assetto cautelare (sopra, consid. 5). Statuire sul contributo provvisionale per AP 2, divenuta maggiorenne il 6 maggio 2016, è dunque una questione sen-za interesse pratico né attuale. Quanto al contributo provvisionale per AP 3, esso ammonta a fr. 1860.– mensili dal 1° giugno del 2016 fino al 30 giugno 2017 (fr. 2061.65 ./. fr. 200.– [art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam]) e a fr. 1975.– mensili fino alla maggiore età, il 16 giugno 2019 (fr. 2226.65 ./. fr. 250.– [art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam]). La trattenuta di stipendio a carico dell'attore va adeguata in definitiva a fr. 5455.– mensili dal giugno del 2016 al giugno del 2017 (fr. 3595.– + fr. 1860.–) e a fr. 1975.– mensili dal luglio del 2017 in poi.

 

                           10.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In appello i convenuti ottengono causa vinta per circa tre settimi, ma escono sconfitti per il resto. Davanti al Pretore di contro essi risultano vittoriosi per circa tre quinti, dato l'esito della presente decisione, giacché in prima sede l'attore sollecitava la riduzione immediata del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 1919.– mensili, di quello per AP 2 a fr. 829.– mensili e di quello per AP 3 a fr. 777.70 mensili, mentre AP 1 rivendicava per sé e i figli il mantenimento della trattenuta di stipendio ordinata inaudita parte. Ora, nelle cause del diritto di famiglia il giudice non è tenuto a suddividere le spese giudiziarie in base a proporzioni strettamente aritmetiche (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Dandosi reciproca soccombenza, può emanare un giudizio d'equità. Nella fattispecie si giustifica pertanto, nel complesso, di ripartire l'insieme degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il dispositivo del primo giudice sulle spese giudiziarie può pertanto rimanere invariato.

 

                           11.  Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierno giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari litigiosi in appello.

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 del decreto cautelare impugnato sono così riformati:

1.  L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che:

a)  AO 1 è condannato a versare a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3595.– mensili indicizzati.

b)  AO 1 è condannato a versare per il figlio AP 3, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi mensili indicizzati:

     fr. 1860.– dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2017;
fr. 1975.– dal 1° luglio 2017.

c)  La __________, __________, è invitata a trattenere con effetto immediato dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 5455.– mensili dal giugno del 2016 (compreso) fino al giugno del 2017 (compreso) e di fr. 1975.– mensili dopo di allora, riversandola sul conto IBAN __________ intestato a AP 1 presso la Banca __________. Nel caso in cui i citati importi fossero versati al dipendente, ciò non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.

 

                                  Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                             II.  Le spese di appello, di fr. 1700.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

 

                            III.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv.;

–.

                                 


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).