Incarto n.
11.2016.72

Lugano,

17 agosto 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.1592 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2015 da 

 

 

AP 1

(già patrocinata dall'avv.)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

giudicando sul memoriale presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 luglio 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 (1970) ed AP 1 (1973), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 9 luglio 2005. Dal matrimonio sono nati F__________ (il 16 febbraio 2006), G__________ (il 15 maggio 2007) e Fr__________ (il 12 aprile 2010). La famiglia si è trasferita a __________, dall'Italia, il 1° luglio 2012. Statuendo con sentenza del 28 luglio 2016 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1 a versare alla moglie i seguenti contributi di mantenimento:

                                  –  aprile del 2016:

                                      fr. 500.– mensili per lei,

                                      fr. 600.– mensili per il figlio F__________,

                                      fr. 600.– mensili per la figlia G__________ e

                                      fr. 600.– mensili per il figlio Fr__________;

                                  –  dal maggio del 2016 in poi:

                                      fr. 255.– mensili per lei,

                                      fr. 250.– mensili per il figlio F__________,

                                      fr. 250.– mensili per la figlia G__________ e

                                      fr. 250.– mensili per il figlio Fr__________.

                                  I contributi di mantenimento per i figli non comprendono gli assegni familiari.

 

                            B.  AP 1 ha presentato il 4 agosto 2016 un memoriale in forma di lettera a questa Camera nel quale chiede di aumentare i contributi di mantenimento per ogni figlio stabiliti dal Pretore a fr. 700.– mensili dall'aprile del 2016, pari all'ammontare degli anticipi a lei erogati dal­l'Ufficio sostegno sociale e inserimento del Cantone Ticino sin dal settembre del 2015. In caso contrario – essa fa valere – l'ente pubblico esigerebbe da lei il rimborso di quanto stanziato in esubero sull'arco dei quattro citati mesi. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto era dato (davanti al Pretore l'istante chiedeva nel memoriale conclusivo fr. 1000.– mensili per ogni figlio dall'aprile del 2016 in poi, mentre il convenuto offriva fr. 500.– mensili per ogni figlio limitatamente all'aprile del 2016). Il memoriale dell'interessata può quindi essere trattato come appello. La sentenza del Pretore inoltre è stata notificata alla legale dell'istante il 29 luglio 2016, di modo che il termine di ricor­so, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto il martedì 9 agosto successivo. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 5 agosto 2016, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.


                             2.  L'appellante chiede di aumentare a fr. 700.– mensili i contributi di mantenimento per ogni figlio fissati dal Pretore, in modo da evitarle il rimborso di quanto l'Ufficio sostegno sociale e inserimento del Cantone Ticino le ha anticipato in eccesso (la differenza tra l'importo di fr. 700.– mensili e le somme stabilite dal Pretore) dall'aprile fino al luglio del 2016. Dopo di allora il Cantone ha cessato il versamento del­l'anticipo, AP 1 avendo trasferito il domicilio suo e dei figli a __________. Nell'appello l'interessata fa valere di aver dovuto adoperare quanto l'Ufficio sostegno sociale e inserimento le ha corrisposto tra l'aprile e il luglio del 2016 per il sostentamento dei figli, il cui fabbisogno in denaro non era coperto. Non sarebbe equo – essa afferma – obbligare lei sola, priva di mezzi, a restituire i versamenti in eccesso allorché il marito vive nell'agiatezza.

 

                             3.  Nella fattispecie il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 600.– relativamente al mese di aprile 2016, ridotto a fr. 250.– mensili dal maggio del 2006 in poi. Tutto quanto AP 1 ha percepito in eccesso a titolo di anticipo dall'aprile al luglio del 2016 va quindi restituito all'Ufficio sostegno sociale e inserimento, l'anticipo dei contributi alimentari non essendo una prestazione sociale a fondo perso. L'appellante chiede di aumentare a fr. 700.– mensili i contributi di mantenimento posti a carico del convenuto dall'aprile al luglio del 2016, ma il debitore di un contributo alimentare deve poter conservare – per principio – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 66, 133 III 59 consid. 3). E l'interessata non contesta il fabbisogno minimo del marito secon­do il diritto esecutivo calcolato dal Pretore (fr. 2075.– mensili nell'aprile del 2016, fr. 3375.– mensili dal maggio del 2016 in poi: sentenza impugnata, pag. 4) né, del resto, il reddito di lui (circa fr. 4380.– mensili netti). Nelle circostanze descritte il convenuto non può essere tenuto a versare contributi più alti.

 

                             4.  L'appellante propone di fissare i contributi alimentari a carico del marito per ogni figlio in fr. 700.– mensili dall'aprile al luglio del 2016 almeno per evitarle obblighi di rimborso verso il Cantone. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tuttavia che la fissazione di contributi alimentari non deve servire a riscuotere presso l'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali (RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; CCA, sentenza inc. 11.1995.3 del 12 giugno 1996, consid. 3 in fine con richiamo a Geiser, nota 2 in: AJP 1996 pag. 491). I contributi alimentari, siano essi per i figli o per il coniuge, vanno commisurati alle reali capacità economiche del debitore, non a importi fittizi che il debitore non è in grado di stanziare. Nemmeno su questo punto l'appello può dunque trovare accoglimento.

 

                             5.  A parere dell'appellante non sarebbe equo obbligare lei sola a restituire gli anticipi ricevuti in eccesso dall'Ufficio sostegno sociale e inserimento allorché il marito vive nell'agiatezza. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che il convenuto è stato ridotto dal Pretore – come detto – a vivere con il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Nulla muta che in pratica egli conduca un'esistenza al di sopra dei propri mezzi. Quanto al fatto che l'appellante non ha modo di rifondere allo Stato l'indebito arricchimento, al proposito essa è posta sullo stesso piano del marito. Come al marito è assicurata la possibilità di conservare

                                  l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo il diritto esecutivo, anche all'appellante è garantita in caso di esecuzione forzata identica possibilità (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF in: FU 68/2009 pag. 6292). Entrambi i genitori sono trattati così, per quel che riguarda i contributi alimentari in favore dei figli, alla stessa stregua. Ne discende che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                             6.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le verosimili difficoltà economiche in cui versa AP 1 inducono a non prelevare oneri. Non si pone invece questione di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

                             7.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza a livello federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 lett. b LTF, contestato in appello rimanendo soltanto l'ammontare dei contributi di mantenimento per i figli dall'aprile al luglio del 2016, non quelli dall'agosto del 2016 in poi.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  Notificazione:

 

–;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).