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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente, |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2016.11 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 febbraio 2016 da
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 29 agosto 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 agosto 2016;
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 15 maggio 2013 da AP 1 (1953) nei confronti del marito AO 1 (1952) il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato, il 7 ottobre 2013, un accordo sulla vita separata in cui si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili dal novembre successivo (inc. SO.2011.423);
che nel corso della procedura di divorzio intentata il 10 febbraio 2016 da AO 1 (inc. DM.2016.11), con decreto cautelare del 17 agosto 2016 il Pretore aggiunto ha soppresso retroattivamente dal febbraio del 2014 il contributo alimentare in favore della moglie, ha obbligato quest'ultima a restituire al marito quanto percepito a titolo di mantenimento da quella data e ha posto le spese processuali di fr. 810.– per un sesto a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte.
che contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 agosto 2016 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la modifica della decisione impugnata nel senso di fissare il contributo di mantenimento in suo favore a fr. 980.– mensili dal marzo del 2016;
che nelle sue osservazioni del 19 settembre 2016 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che con decreto del 21 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari cui AP 1 è tenuta al rimborso dal febbraio 2014 all'agosto del 2016, respingendo la richiesta per il seguito;
che il 24 agosto 2018 AP 1ha trasmesso a questa Camera copia della sentenza del 19 giugno 2018, passata in giudicato, con cui il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato una convenzione sugli effetti dello stesso, dichiarando di ritirare l'appello contro il decreto cautelare;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili;
che in concreto, le parti hanno concordato di lasciare le spese processuali a carico di che le aveva anticipate e di compensare le ripetibili sicché non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede;
che, ad ogni modo, l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).