Incarto n.
11.2016.83

Lugano,

16 settembre 2016/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2016.55 (divorzio su richiesta comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 marzo 2016 da

 

 

AP 1

 

 

e

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. dott.),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 30 agosto 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 13 luglio 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 1° marzo 2016 AP 1 (1941) e AO 1 (1943) hanno introdotto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con intesa totale. Nella convenzione entrambi si dichiaravano domiciliati a L__________ allegando un certificato in cui il controllo abitanti del Comune attestava il loro domicilio in __________. Nella convenzione figurava inoltre quanto segue:

                                  2.  Abitazione coniugale

                                              I coniugi hanno da tempo abbandonato l'abitazione già coniugale locando, al momento della separazione di fatto, due appartamenti: la moglie in __________, L__________; il marito a P__________ (I) in __________.


                                  Fra i documenti giustificativi annessi alla convenzione si trovano i due contratti di locazione: quello del marito, relativo a un appartamento di tre locali a P__________ (provincia di __________), stipulato il 1° maggio 2014 (doc. H1), e quello della moglie, relativo a un appartamento di due locali e mezzo a L__________, stipulato il 16 maggio 2014 (doc. F1).

 

                            B.  Con decreto del 15 marzo 2016 il Pretore aggiunto, reputando non chiara l'intervenuta sospensione della comunione domestica, ha assegnato ai coniugi un termine di 30 giorni per produrre “la documentazione attestante due domicili separati”. Il patrocinatore di AO 1 ha scritto al Pretore il 7 aprile 2016 che AP 1 “abita a P__________ (I) in via esclusiva dal maggio 2014”. Constatato che AP 1 non aveva documentato alcunché, il Pretore aggiunto ha impartito al medesimo un ultimo termine di 10 giorni “per produrre il certificato di domicilio aggiornato”. Il patrocinatore della moglie ha chiesto il 14 giugno 2016 una dilazione del termine fino al 10 luglio successivo per “ragioni di carattere organizzativo riferite alla sfera personale dell'interessato”. Il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta e con decreto del 16 giugno 2016 ha prorogato il termine di 10 giorni.

 

                            C.  Accertato che “la documentazione richiesta” non era stata prodotta nemmeno entro il termine prorogato, con decisione del 13 luglio 2016 il Pretore aggiunto ha emanato una decisione di non entrata in materia, dichiarando irricevibile l'istanza comune di divorzio. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata AO 1 è insorto il 30 agosto 2016 a questa Camera con un appello nel quale chiede di annullare la sentenza del Pretore aggiunto. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio corredata dei documenti necessari, il giudice li sente separatamente e insieme (art. 111 cpv. 1 prima frase CC). L'audizione è quella dell'art. 287 CPC. Se all'istanza fa difetto un requisito formale (per esempio nel caso in cui manchi un documento giustificativo previsto dal­l'art. 285 lett. e CPC), il giudice sollecita i coniugi a rimediare ancor prima di convocarli all'audizione. Se non è possibile sanare il difetto di forma o se le parti rimangono inattive, il giudice respinge l'istanza comune di divorzio in ordine ancor prima dell'audizione. La necessità di eventuali completazioni o modifiche al contenuto della convenzione sarà esaminata invece nell'ambito dell'udienza.

 

                             2.  Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune di divorzio per non avere i coniugi “prodotto la documentazione richiesta”, “necessaria per verificare l'adeguatezza del­l'accordo sul divorzio e sulle conseguenze accessorie”. La “documentazione richiesta” consiste, all'atto pratico, nel “certificato di domicilio aggiornato” del marito (decreto dell'8 giugno 2016). AP 1 fa valere, nell'appello, di avere adeguatamente documentato il suo domicilio separato producendo il contratto di locazione relativo all'appartamento da lui appigionato a P__________ il 1° maggio 2014 per € 550.– mensili più spese. In simili condizioni – egli sostiene – il Pretore aggiunto non poteva dichiarare l'istanza comune di divorzio irricevibile.

 

                             3.  In caso di intesa totale, l'istanza congiunta di divorzio deve contenere, fra l'altro, i nomi e gli indirizzi dei coniugi (art. 285 lett. a CPC). Tali indicazioni servono per individuare il matrimonio da sciogliere, per notificare la sentenza ai destinatari e per comunicare l'avvenuto divorzio all'ufficio dello stato civile (art. 40 cpv. 1 lett. d OSC). Il foro dell'art. 23 cpv. 1 CPC essendo imperativo, il giudice verifica altresì che almeno uno dei coniugi abbia il proprio domicilio (nel senso degli art. 23 segg. CC) nella sua giurisdizione. In concreto l'accordo completo prodotto dai coniugi adempie il requisito dell'art. 285 lett. a CPC: il marito ha indicato il proprio indirizzo a P__________, la moglie il suo a L__________. Non fa dubbio inoltre che almeno l'indirizzo della moglie corrisponde al domicilio (nel senso dell'art. 23 segg. CC), onde la competenza funzionale della Pretura del Distretto. Sotto questo profilo l'istanza comune di divorzio era pertanto ricevibile.

 

                             4.  Stando al Pretore aggiunto, nella fattispecie il domicilio del marito non è chiaro, poiché il certificato rilasciato dall'ufficio del controllo abitanti del Comune di L__________ annesso alla convenzione di divorzio attesta il domicilio in __________ (doc. A), mentre AP 1 ammette di abitare a P__________. Sta di fatto che la questione non si dirime con un “certificato di domicilio aggiornato”. L'autorità comunale può attestare solo l'esistenza di un domicilio amministrativo (o “politico”), il quale non va confuso con il domicilio civile degli art. 23 segg. CC. Anzi, la sua nozione è estranea al diritto privato, e soprattutto all'accezione di domicilio nel senso degli art. 23 segg. CC (Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 23). Sebbene il domicilio amministrativo e quello civile di una persona fisica generalmente coincidano, nel diritto privato il primo non prevale sul secondo per la sola circostanza che i due divergano (I CCA, sentenza inc. 11.2008.89 del 5 agosto 2008, consid. 5). Mal si comprende dunque l'insistenza del Pretore aggiunto affinché AP 1 documenti la sua residenza anagrafica. Avesse inteso approfondire il domicilio civile di lui, egli avrebbe dovuto far capo ad altri mezzi.

 

                             5.  Adduce il Pretore aggiunto che indagare sul domicilio del marito è necessario per accertare un domicilio diverso da quello della moglie, “considerato come condizione imprescindibile dell'omologazione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio è l'avvenuta sospensione della comunione domestica, giacché l'esame sull'adeguatezza dell'accordo può essere validamente esperito ed ha un senso unicamente se la vita separata (che la convenzione intende, appunto, regolare) è effettivamente e già da un certo tempo in essere” (decreto del 15 marzo 2016). Simile argomentazione non solo è erronea, ma è contraria finanche al diritto federale. Nessuna norma prescrive che un'istanza comune di divorzio presuppone la vita separata dei coniugi, men che meno “da un certo tempo”. Vale se mai il contrario, ovvero che pendente la causa di divorzio ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura (art. 275 CPC). Non è tuttavia un obbligo (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 295). I coniugi che instano per il divorzio senza essersi ancora separati sono rimessi alla loro responsabilità per quanto attiene alla definizione dei rispettivi fabbisogni e non spetta al giudice imporre loro di dividersi. Quanto il giudice deve verificare è che essi abbiano inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 2 CC).

 

                             6.  Se ne conclude che, rifiutando di prendere in considerazione un'istanza comune di divorzio perché il domicilio amministrativo di un coniuge non coincide con quello civile e perché i coniugi potrebbero non condurre una vita separata, ovvero per questioni non pertinenti ai fini dell'omologazione dell'intesa, il Pretore aggiunto è caduto in un diniego di giustizia. La sua decisione deve così essere annullata e gli atti ritornati in prima sede perché egli riprenda l'esame dell'istanza comune di divorzio. La presente sentenza non pregiudica il merito della nuova decisione, nel sen­so che il Pretore aggiunto rimane libero di indagare sul domicilio (civile) di AP 1, se reputa ciò necessario per ragioni diverse da quelle finora addotte. L'accoglimento dell'appello può avvenire perciò senza scambio di atti scritti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).

 

                             7.  Non si prelevano spese in esito all'attuale decisione, né l'appellante postula indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

                             8.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), ciò è verosimilmente senza interesse nel caso specifico. Comunque sia, la possibilità di un ricorso in materia civile è data sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di primo grado perché riprenda la trattazione della causa.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  Notificazione:

 

–;

– avv. dott.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).