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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2015.916 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, promossa con istanza del 1° dicembre 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 12 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 31 agosto 2016, come pure sull'appello incidentale del 30 settembre 2016 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 28 ottobre 1995. Dal matrimonio sono nate G__________, il 26 novembre 1996, e A__________, il 17 marzo 1999. Il marito, medico dentista, è titolare di uno studio proprio a __________. La moglie, igienista, lavora nello studio quale dipendente a tempo parziale (60%). I coniugi vivono separati dal 13 maggio 2015, quando AO 1 e le figlie hanno lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1058 RFD, comproprietà per tre quarti del marito e per il resto della moglie), trasferendosi in un appartamento a __________.
B. Il 1° dicembre 2015 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata e ottenere l'affidamento della figlia A__________ (riservato il diritto di visita paterno), come pure l'attribuzione in uso di una M__________, offrendo dal canto suo l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale al marito dietro assunzione dei relativi costi. Essa ha chiesto inoltre di condannare il marito a versarle dal 1° giugno 2015 un contributo alimentare fr. 2700.– mensili (da aumentare a fr. 3700.– mensili il giorno in cui avesse cessato di “esplicare lavori amministrativi” per lui) e uno di fr. 1860.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi) “sino al termine della prima formazione”.
C. Al contraddittorio del 28 gennaio 2016 l'istante ha ribadito le proprie domande. Il convenuto ha consentito alla vita separata, all'affidamento di A__________ alla madre (riservato il proprio diritto di visita), all'assegnazione a lei della M__________ e all'attribuzione in uso a sé dell'abitazione coniugale, offrendo un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 1860.– mensili (assegni familiari compresi). AO 1 ha replicato, ribadendo le proprie richieste, salvo dichiarare superata quella relativa alla M__________, sostituita nel frattempo da un altro veicolo. AP 1 ha duplicato, ribadendo a sua volta la propria posizione. Il contraddittorio è proseguito il 10 marzo 2016, quando entrambe le parti hanno notificato prove.
D. Chiusa l'istruttoria il 13 aprile 2016, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 23 maggio 2016 l'istante ha ribadito le sue domande, salvo aumentare a fr. 3770.– mensili il contributo alimentare chiesto per sé e a fr. 2178.– mensili quello per A__________ (assegni familiari non compresi), non senza produrre un “contratto di mantenimento” del maggio 2016 in cui AP 1 si impegna a garantire a G__________ un tenore di vita di fr. 2550.– mensili (assegni familiari inclusi) fino al conseguimento del master al Politecnico federale di __________. Nel proprio allegato di quello stesso giorno il convenuto ha mantenuto il suo punto di vista.
E. Statuendo con sentenza del 31 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale (con il mobilio e i relativi oneri) al marito, ha affidato A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2015 un contributo alimentare di fr. 1185.– mensili indicizzati per la moglie, come pure un contributo alimentare di fr. 2535.– mensili indicizzati per A__________ (assegni familiari non compresi) “fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale”. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a versare alla moglie fr. 2800.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 settembre 2016 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il contributo alimentare in favore della moglie sia soppresso e quello per A__________ ridotto a fr. 1860.– mensili (assegni familiari compresi) “sino al termine della prima formazione”, da corrispondere direttamente alla figlia dopo la maggiore età. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dal presidente della Camera per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dall'appellante dal 1° giugno 2015 fino al 31 agosto 2016, mentre è stata respinta per i contributi dovuti in seguito. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 3770.– o, in subordine, a fr. 2185.– mensili. AP 1 non è stato chiamato a esprimersi sull'appello incidentale.
G. Constatato che il 17 marzo 2017 A__________ è divenuta maggiorenne, il giudice delegato della Camera ha impartito alla medesima il 14 novembre 2017 un termine di 10 giorni per comunicare se ratificasse l'operato della madre in merito alla richiesta di contributo alimentare. A__________ ha confermato il 21 novembre 2017 di approvarlo, tranne inoltrare il 4 dicembre 2017 a questa Camera una lettera in cui essa chiedeva al padre di ritirare l'appello per quanto concerne il contributo di mantenimento in suo favore. AP 1 non ha controfirmato la lettera, ma ha rilasciato alla figlia una dichiarazione scritta del 13 dicembre 2017 in cui assicura alla medesima lo “stesso trattamento ” riservato alla sorella G__________.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 3770.– mensili per la moglie dal 1° giugno 2015, senza nemmeno considerare il contributo per la figlia). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 1° settembre 2016, di modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 11 settembre 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 12 settembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'invito a formulare osservazioni all'appello è stato notificato alla patrocinatrice di AO 1 il 20 settembre 2016, sicché il memoriale di risposta depositato il 30 settembre 2016 in una cassetta delle lettere in via __________ a __________ (dichiarazione 1° ottobre 2016 di __________ B__________) è tempestivo. Improponibile risulta invece l'appello incidentale, che non è ammesso nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 2 CPC). Tale rimedio giuridico sfugge dunque a qualsiasi disamina.
3. Il 4 dicembre 2017 A__________ ha fatto seguire a questa Camera – come si è accennato – una lettera in cui essa chiedeva al padre di ritirare l'appello per quanto concerne il contributo di mantenimento in suo favore. AP 1 non ha controfirmato la lettera, ma ha rilasciato alla figlia una dichiarazione scritta del 13 dicembre 2017 in cui assicura alla medesima lo “stesso trattamento ” riservato alla sorella G__________. Non avendo il convenuto ritirato formalmente l'appello, non è data desistenza. Questa Camera deve pertanto statuire sull'appello. Ciò non impedisce a padre e figlia, maggiorenne, di accordarsi diversamente, ma non influisce sull'esito dell'attuale procedura.
4. Litigiosi rimangono dunque, in questa sede, i contributi alimentari per la moglie e la figlia A__________. A tal fine, ravvisata una situazione economica particolarmente agiata, il Pretore aggiunto ha applicato il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo, come chiedeva il marito. Ciò premesso, egli ha accertato il fabbisogno effettivo della moglie in fr. 5560.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati [inclusa l'assicurazione complementare] fr. 608.40, locazione fr. 1400.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di A__________], assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile fr. 40.50, spese di trasferta fr. 400.–, vacanze e tempo libero fr. 400.–, “terzo pilastro” fr. 561.58, imposte fr. 800.–). Quanto al reddito di lei, il primo giudice lo ha determinato in fr. 4375.– mensili (di cui fr. 1000.– mensili per le sole mansioni amministrative) con riferimento alla media delle entrate dal maggio del 2015 fino all'aprile del 2016, giungendo alla conclusione che per finanziare il suo tenore di vita mancano all'istante fr. 1185.– mensili.
Il Pretore aggiunto ha calcolato poi il fabbisogno in denaro di A__________, studente liceale, sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per gli anni 2013–2015 secondo la fascia d'età per un figlio unico. Dopo avere maggiorato del 25% il valore tabellare di “vitto”, “vestiario” e “altri costi” per tenere conto delle condizioni agiate della famiglia, egli ha sostituito il costo tabellare dell'alloggio con quello effettivo (fr. 800.– mensili, ovvero un terzo della pigione pagata dalla madre), ha ridotto la posta per “cura e educazione” di quanto la madre fornisce in natura (fissando la spesa a fr. 198.– mensili, ovvero il 60% di fr. 330.–) e ha dedotto l'assegno familiare (fr. 250.– mensili), compreso nelle previsioni della tabella. Onde un fabbisogno in denaro di fr. 2535.– mensili.
Per quanto attiene al convenuto, il Pretore aggiunto ne ha definito il reddito netto, sulla base della media annua delle entrate da lui conseguite tra il 2012 e il 2014, in fr. 16 110.– mensili a fronte di un fabbisogno effettivo di fr. 8025.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati [inclusa l'assicurazione complementare] fr. 397.95, costo dell'alloggio fr. 2100.–, “spese veicoli” fr. 500.–, “terzo pilastro” fr. 2429.65, imposte fr. 1400.–). Nelle condizioni descritte egli ha ritenuto così che, una volta coperto il proprio fabbisogno effettivo, dal 1° giugno 2015 il convenuto è in grado di colmare con il provento del suo lavoro l'ammanco nel fabbisogno effettivo della moglie, di assicurare il fabbisogno in denaro di A__________, cui il contributo alimentare va versato direttamente dopo la maggiore età, e di sostentare adeguatamente G__________.
5. L'appellante critica anzitutto il fabbisogno effettivo della moglie, dal quale chiede di espungere la posta per vacanze e tempo libero, come pure quella per il “terzo pilastro” previdenziale, e di ridurre l'onere d'imposta a fr. 500.– mensili, sicché il dispendio complessivo di lei si riduce a fr. 4298.90 mensili. E con il suo proprio reddito, soggiunge l'appellante, AO 1 è in grado di finanziare tale fabbisogno senza far capo a contributi di mantenimento.
a) Per quel che è delle vacanze e del tempo libero, il Pretore aggiunto ha rilevato che nel memoriale conclusivo l'istante non aveva inserito la spesa nel calcolo del proprio fabbisogno minimo, poiché la considerava verosimilmente inclusa nella quota di metà eccedenza del bilancio familiare da lei rivendicata in base a quel metodo di calcolo. Riguardo all'importo di fr. 400.– mensili, il primo giudice ha reputato che siccome la famiglia soleva trascorrere una settimana sciistica in inverno, visitare una città in autunno e passare 10 o 15 giorni al mare in Europa o nel Sud-Est asiatico, la somma appare sostanzialmente congrua, tanto più che la moglie partecipava a tali spese nella misura variante da un quarto a un terzo e coltivava la passione per il cinema (sentenza impugnata, pag. 18 seg.).
Il
convenuto rimprovera al Pretore aggiunto di avere riconosciuto una pretesa non
allegata, cui la moglie doveva presumersi avere rinunciato. Così argomentando,
tuttavia, egli non si confronta con l'opinione del primo giudice. Non spiega
cioè per quale ragione la spesa per vacanze e tempo libero non potesse ritenersi
compresa nella quota di mezza eccedenza del bilancio familiare che la moglie
rivendicava, coerentemente con il metodo di calcolo da lei applicato. Carente
di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si
rivela pertanto irricevibile. Quanto all'entità della spesa, l'appellante non
illustra – una volta ancora – perché la stima di fr. 400.– mensili che il
Pretore aggiunto ha operato sulla scorta degli atti denoterebbe un
apprezzamento censurabile, né egli contesta che la famiglia fosse solita trascorrere
ferie (anche esotiche) in inverno, in estate e in autunno. Basti pensare che per
le sole vacanze alle Maldive in occasione dei 18 anni della figlia G__________
l'istante risulta avere speso
fr. 10 000.– (interrogatorio del 7 aprile 2016: verbale, pag. 5;
doc. NN: estratto conto della Banca __________ il 31 dicembre 2014). Insufficientemente
motivato, anche su questo punto l'appello si rivela di conseguenza
irricevibile.
b) Relativamente alla spesa per il “pilastro 3a”, il Pretore aggiunto ha accertato il versamento annuo di fr. 6739.– alla Fondazione di Previdenza Risparmio 3 presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino (doc. U), esborso che l'istante considerava verosimilmente compreso – una volta di più – nella quota di mezza eccedenza del bilancio familiare da essa rivendicata secondo il metodo di calcolo da lei adottato (sentenza impugnata, pag. 19). Sta di fatto che al proposito nulla conforta siffatta verosimiglianza. La spesa per vacanze e tempo libero era stata per lo meno allegata da AO 1 nell'istanza (pur essendo stata tralasciata nel memoriale conclusivo). A ragione l'appellante sottolinea invece che il versamento al “terzo pilastro” potrà fors'anche evincersi dagli atti, ma non è mai stato fatto valere.
Del resto, contrariamente alla voce “vacanze e tempo libero” che l'istante non avrebbe potuto pretendere di includere nel fabbisogno minimo da lei esposto in applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza del bilancio familiare (I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 6b, 6c e 6h con rinvii), la somma destinata annualmente al pilastro previdenziale “3a” poteva senz'altro essere inserita nel fabbisogno minimo, senza dover essere finanziata con la quota di mezza eccedenza (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 62 n. 02.41). Né il Pretore aggiunto poteva tenere conto d'ufficio di una spesa mai rivendicata, in merito alla quale il marito non aveva avuto modo di esprimersi. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento, nel senso che il versamento annuo di fr. 6739.– al “terzo pilastro” non può essere considerato nel fabbisogno effettivo dell'istante.
c) Quanto all'onere fiscale, il Pretore aggiunto l'ha stimato in fr. 800.– mensili, reputando l'importo adeguato alla nuova situazione economica di AO 1 (sentenza impugnata, pag. 18). L'appellante sostiene che il carico d'imposta “non ammonta certamente a fr. 800.– mensili e deve essere ridotto a fr. 500.–”. Così argomentando, egli si limita tuttavia ad affermare il proprio punto di vista, senza spiegare perché la valutazione del primo giudice sarebbe indifendibile anche a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello si rivela ulteriormente irricevibile. Se ne conclude che, in definitiva, il dispendio effettivo dell'istante va accertato in fr. 4998.40 mensili.
6. Relativamente alla questione di sapere se la moglie sia in grado di sopperire da sé al proprio fabbisogno effettivo, l'appellante sostiene che essa ne è manifestamente capace, potendo estendere la propria attività lucrativa sulla base del nuovo contratto di lavoro formalizzato il 21 luglio 2015 (doc. 17) e conseguire un reddito di fr. 5976.76 netti mensili.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che nell'aprile del 2015 l'istante ha aumentato il proprio grado d'occupazione, portando la sua attività lucrativa da due a tre giorni la settimana. Fino all'estate del 2014 essa percepiva una retribuzione fissa di fr. 5000.– lordi per 13 mensilità (di cui fr. 1000.– per i lavori amministrativi e altri fr. 1000.– per l'attività di casalinga), mentre dopo di allora la rimunerazione di lei è passata al 42.32% della cifra d'affari generata dalla sua attività di igienista, compresi – fra l'altro – 25 giorni di ferie, 14 giorni festivi e 10 giorni di aggiornamento professionale. Ciò nonostante – egli ha precisato – l'istante ha continuato a fruire di ferie ben più lunghe rispetto alle cinque settimane cui avrebbe avuto diritto. Ne ha desunto, il primo giudice, che il tenore di vita goduto fino alla separazione consentiva a AO 1 di non lavorare per la maggior parte delle vacanze scolastiche. Calcolato dunque il reddito mensile della moglie sulla base della media delle entrate conseguite dal maggio del 2015 (separazione di fatto) fino all'aprile del 2016, il Pretore aggiunto ha determinato un reddito netto di fr. 4375.– mensili (inclusa l'indennità di fr. 1000.– lordi per mansioni amministrative), senza gli assegni familiari. E siccome in concreto gli introiti dei coniugi bastano per finanziare le due economie domestiche separate, il primo giudice ha rinunciato a imputare alla moglie un reddito ipotetico (sentenza impugnata, pag. 21 a 23).
b) L'appellante non contesta che il reddito di un lavoratore dipendente sia quello netto conseguito nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Si duole tuttavia che il primo giudice abbia ritenuto vincolante il nuovo contratto di lavoro dell'istante per quanto attiene alla retribuzione, ma non per gli altri accordi, i quali sono entrati in vigore – egli ricorda – sin dall'agosto del 2014, come si evince dall'aggiunta a mano della moglie al punto 3.1.3 del contratto, anche se quest'ultimo è stato siglato formalmente solo nel luglio del 2015. Le parti avevano deciso così – prosegue l'appellante – di limitare a cinque settimane l'anno le vacanze dell'interessata già durante la comunione domestica, ciò che all'istante non poteva sfuggire, sia perché essa era rimasta l'unica igienista attiva nello studio dentistico, sia perché essa non doveva più occuparsi delle figlie. In condizioni del genere – epiloga il convenuto – il primo giudice non poteva intravedere un diritto a vacanze più estese.
Che il nuovo contratto di lavoro dell'istante preveda cinque settimane di ferie (pagate) l'anno è pacifico, com'è indubbio che esso sia stato applicato già dall'estate del 2014, quando le parti non vivevano ancora separate. Sta di fatto che, contrariamente all'opinione dell'appellante, il primo giudice non ha ritenuto vincolante solo una parte dell'intesa. Ha semplicemente constatato che il tenore di vita effettivo della moglie al momento alla separazione consentiva alla medesima – nonostante il nuovo contratto – di non lavorare per la maggior parte delle vacanze scolastiche, onde un numero di giorni liberi maggiore rispetto a quello formalmente pattuito. E l'appellante non pretende che ciò non sia vero.
Si aggiunga che il punto n. 4.4 del contratto (doc. 17) non escludeva – con l'assenso del marito – giorni liberi supplementari (seppure non retribuiti). Né il convenuto assume che prima della separazione l'istante abbia fruito di giorni liberi non autorizzati. Accenna invero a un suo rifiuto per le vacanze pasquali del 2016 e denuncia un comportamento abusivo della moglie che, minacciando di licenziarsi, avrebbe continuato a profittare di vacanze supplementari. Ciò non riguarda tuttavia il tenore di vita condotto al momento della separazione (risposta 25 aprile 2016 della patrocinatrice del convenuto a una lettera 10 maggio 2016 della patrocinatrice dell'istante, nella cartella rosa). Per il resto l'appellante non contesta che il bilancio familiare sia in grado di assicurare alla famiglia – come si vedrà ancora (consid. 7) – il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica. La sommaria decisione del primo giudice di attenersi al reddito effettivo conseguito dall'istante al momento della separazione, rinunciando a imporre un'estensione dell'attività lucrativa e un guadagno potenziale, resiste pertanto alla critica. Ne discende che, con un guadagno di fr. 4375.– mensili, mancano a AO 1 fr. 625.– mensili (arrotondati) per coprire il dispendio effettivo.
7. Relativamente al fabbisogno in denaro di A__________, l'appellante chiede che esso sia ridotto da fr. 2535.– a fr. 1860.– mensili (compreso l'assegno familiare, attualmente percepito dalla madre). Egli insta altresì per essere autorizzato a versare il contributo alimentare direttamente alla figlia dopo la maggiore età, fino al termine della prima formazione scolastica o professionale.
a) Il convenuto deplora anzitutto che il Pretore aggiunto abbia stabilito il fabbisogno in denaro di A__________ come quello di un figlio unico, trascurando che la sorella G__________ studia sì a __________, ma rientra regolarmente durante i fine settimana e le vacanze al domicilio di __________, dove ha una camera propria. Inoltre – egli soggiunge – il primo giudice ha trascurato che egli provvede anche al sostentamento di G__________ in virtù di un accordo fra le parti. Onde la richiesta di calcolare il fabbisogno in denaro di A__________ come quello di un minorenne in una fratria di due, conformemente a quanto prevede la giurisprudenza e a quanto aveva postulato la moglie stessa nell'istanza del 1° dicembre 2015.
b) Intanto non è vero che, come pretende il convenuto con riferimento alla sentenza di questa Camera pubblicata in RtiD
II-2007 pag. 671 consid. 3a, un'intesa fra genitori sul mantenimento di un figlio maggiorenne giustifichi di calcolare il fabbisogno in denaro del maggiorenne alla stessa stregua di quello di un fratello minorenne. Anche se i genitori sono d'accordo sul contributo per il maggiorenne, il fabbisogno in denaro del minorenne può essere determinato come quello in una fratria di due solo se il maggiorenne vive nella stessa economia domestica (RtiD II-2006 pag. 693 consid. 4). In concreto, come rileva l'appellante, G__________ frequenta il Politecnico __________ a __________. Certo, essa continua a essere domiciliata a Locarno, dove ha una camera propria, ma ciò non basta per concludere che essa viva – quanto meno per la maggior parte del tempo – nella stessa economia domestica della sorella. A ragione perciò il Pretore aggiunto ha equiparato A__________, dal profilo economico, a una figlia unica (per analogia: RtiD II-2006 pag. 693 consid. 4b). Che nell'istanza AO 1 abbia considerato il fabbisogno in denaro di A__________ come quello di un figlio minorenne in una fratria di due poco giova. A parte il fatto che essa ha rettificato la richiesta nel memoriale conclusivo (pag. 2), sul mantenimento di figli minorenni il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (principio inquisitorio illimitato: art. 296 cpv. 3 CPC). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
c) L'appellante contesta anche la maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro della figlia determinato dal Pretore aggiunto all'appoggio delle note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Egli non discute che in condizioni economiche particolarmente favorevoli possa applicarsi tale supplemento (RtiD II-2010 pag. 632 con rinvii). Si duole del fatto che il primo giudice si sia scostato dalla comune richiesta dei genitori, dimenticando però – una volta di più – che nelle questioni inerenti agli interessi dei figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato. E in forza di tale principio il Pretore aggiunto avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del 25% linearmente sull'intera previsione della tabella annua, compreso il costo dell'alloggio e la posta per cura e educazione (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d), non solo sulle voci per il “vitto”, il “vestiario” e gli “altri costi” (sopra, consid. 3). D'ufficio questa Camera potrebbe finanche sostituirsi in simili circostanze al primo giudice e operare le maggiorazioni necessarie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid. 12). Dato nondimeno che nella fattispecie il margine disponibile del convenuto a fine mese, seppur cospicuo, è nettamente inferiore a quello di fr. 11 000.– di cui beneficiava l'interessato nel precedente appena citato, non è il caso di intervenire imperativamente sul fabbisogno in denaro di A__________, che può rimanere quello di fr. 2535.– mensili stimato dal Pretore aggiunto (assegni familiari non compresi).
d) Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), la quale si applica anche alle cause già pendenti (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC). Nella fattispecie però le parti non hanno presentato nuove conclusioni (art. 407c cpv. 2 CPC). Comunque sia, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale la novella legislativa non appare incidere sull'esito del giudizio. Dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” della tabella edita dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo va sostituita infatti da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettivamente al figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale importo fosse quello esemplificato dalla dottrina (Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt in: FamPra.ch 2017 pag. 171; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla madre affidataria nel caso specifico per coprire il proprio fabbisogno minimo “allargato” (sulla nozione di fabbisogno minimo “allargato”: I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 6a e 6b).
In concreto il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 non eccede, a un sommario esame, il fabbisogno effettivo di fr. 4998.40 (consid. 4c), meno la spesa per vacanze e tempo libero di fr. 400.– mensili (estranea alla nozione di fabbisogno minimo “allargato”: I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 6c), per un totale di fr. 4598.40 mensili. L'istante avendo una capacità lucrativa di fr. 4375.– mensili, mancano dunque, per coprire il fabbisogno minimo “allargato”, fr. 223.40 mensili. Il Pretore aggiunto avendo considerato nel fabbisogno in denaro di A__________ costi per cura e educazione di fr. 198.– mensili (sopra, consid. 3), sostituire la relativa posta della tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo con un “contributo di accudimento” si risolverebbe sostanzialmente in un esercizio fine a sé stesso.
e) Tutt'al più ci si potrebbe domandare se il Pretore aggiunto potesse riconoscere un contributo alimentare per A__________ di fr. 2535.– mensili allorché nel memoriale conclusivo l'istante postulava per la figlia il versamento di fr. 2178.– mensili. Dal compimento dei 18 anni la pretesa di un maggiorenne non è più governata in effetti dal principio inquisitorio illimitato, bensì dal principio inquisitorio attenuato (“limitato”, “sociale”), in forza del quale il giudice accerta i fatti d'ufficio, ma rimane pur sempre vincolato alle richieste di giudizio (art. 58 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 5c con rinvio). Sia come sia, l'appellante non censura la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore aggiunto di essersi sospinto ultra petita. L'interrogativo può dunque rimanere irrisolto.
f) Non a torto l'appellante chiede invece di essere autorizzato a erogare il contributo di mantenimento, dopo la maggiore età di A__________, direttamente a quest'ultima. Il Pretore aggiunto ha creduto “non necessario” precisare tale facoltà (sentenza impugnata, consid. 11.3 in fine), ma di fronte alla reazione dell'istante (che propone di respingere interamente l'appello) la disposizione non appare superflua. Conviene aggiungerla pertanto nel dispositivo.
g) L'appellante recrimina altresì sul fatto che il fabbisogno in denaro di A__________ non sia stato ripartito su entrambi i genitori. La doglianza si fonda tuttavia sull'erronea premessa che la moglie disponga di un margine sul fabbisogno effettivo da destinare al mantenimento della figlia, ciò che non è il caso nella fattispecie (consid. 5b). Essa non può quindi trovare accoglimento.
h) Infine l'appellante chiede di versare il contributo alimentare per la figlia “sino al termine della prima formazione” anziché, come ha stabilito il primo giudice, fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale (sul tema: RtiD I-2017 pag. 622 consid. 6 con rinvii). Se non che, totalmente privo di motivazione, su questo punto il ricorso va dichiarato d'acchito irricevibile.
8. In sintesi, e in ultima analisi, il contributo alimentare per l'istante va ridotto a fr. 625.– mensili, mentre quello per A__________ rimane invariato. Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per la moglie, che vede ridurre da fr. 1185.– a fr. 625.– mensili (ma non sopprimere, come egli postulava). Esce sconfitto invece sul
contributo alimentare per A__________ (che chiedeva di ridurre da fr. 2535.–, assegno familiare non compreso, a fr. 1860.– mensili, assegno familiare compreso). Tutto ponderato, si giustifica perciò che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, la quale ha formulato osservazioni all'appello tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale seguono la soccombenza di AO 1, mentre non si assegnano ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato a formulare osservazioni.
L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Davanti al primo giudice il contenzioso verteva infatti sul contributo alimentare per la moglie, che questa rivendicava in fr. 3770.– mensili a fronte di un rifiuto totale del marito, come pure su quello per A__________, che l'istante quantificava in fr. 2178.– mensili (assegno familiare non compreso) per rapporto all'offerta di fr. 1860.– mensili di AP 1 (assegno familiare incluso). Tutto ponderato, in condizioni del genere si giustifica di addebitare due terzi di tali oneri all'istante e il resto al convenuto, cui la moglie rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena).
9. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, un estratto della presente decisione è comunicato anche alla figlia A__________, ora maggiorenne.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.4 Ultimo lemma in aggiunta: dal 17 marzo 2017 il contributo alimentare per la figlia va corrisposto direttamente ad A__________.
2.5 AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 625.– mensili dal 1° giugno 2015.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.–, anticipate dall'istante in ragione di fr. 1000.–, sono poste per un terzo a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2800.– per ripetibili ridotte.
Per il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello incidentale è irricevibile.
IV. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1.
V. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione a:
–;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).