Incarto n.
11.2017.104

Lugano

2 aprile 2019/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2016.34 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 20 maggio 2016 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

giudicando sull'appello del 16 novembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 31 ottobre 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1958) e AO 1 (1972), entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il 19 luglio 2002. A quel momento lo sposo aveva già una figlia (N__________, nata nel 1990) e la sposa una figlia (G__________, nata nel 1994). Dal nuovo matrimonio è nato Gi__________, il 13 agosto 2003. AP 1 è docente di scuola professionale a __________. La moglie lavora all'80% come cuoca per la scuola dell'infanzia a __________. I coniugi si sono separati nel marzo del 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.


                                  B.   Il 29 febbraio 2016 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo parziale stipulato il 20 novembre 2015. Tale accordo prevedeva la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e il riparto a metà delle spese giudiziarie della procedura di divorzio su richiesta comune.

 

                                  C.   All'udienza del 20 aprile 2016, indetta per la conciliazione, i coniugi non hanno raggiunto un accordo sulle altre conseguenze del divorzio e hanno demandato al giudice la relativa decisione. Il Pretore li ha invitati così a presentare un allegato contenente le loro motivazioni e conclusioni sugli effetti rimasti controversi. Nel suo memoriale del 20 maggio 2016 AO 1 ha postulato la custodia alternata di Gi__________ (un mese ciascuno), un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili per sé dal 1° febbraio 2015 fino al suo pensionamento e uno di fr. 2000.– mensili per il figlio fino alla maggiore età, da corrisponderle per i mesi in cui Gi__________ fosse rimasto da lei. In liquidazione del regime dei beni essa

                                         ha avanzato inoltre una pretesa di fr. 22 500.– per coprire le spese del processo e ha rivendicato una provvigione ad litem di

                                         fr. 10 000.–. La richiesta di contributo alimentare per sé è stata formulata già in via cautelare.

 

                                  D.   Vista l'istanza cautelare, il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 24 giugno 2016, nel corso del quale AP 1 ha proposto di respingere la richiesta. L'istruttoria cautelare, cominciata seduta stante, è terminata il 7 settembre 2016. I coniugi hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 3 novembre 2016 AO 1 ha ribadito la sua pretesa di contributo alimentare a valere dal maggio del 2016, postulando anche la custodia alternata di
Gi__________ (un mese ciascuno) e un contributo alimentare per il figlio di fr. 1715.– mensili per i periodi in cui questi sarebbe stato affidato a lei. Nel suo allegato del 4 novembre 2016 AP 1 ha riproposto il rigetto dell'istanza cautelare e ha instato per la rifusione di fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Il 9 novembre 2016 egli ha contestato inoltre la ricevibilità delle nuove domande formulate dalla moglie nel memoriale conclusivo poiché sottratte al contraddittorio.

 

                                  E.   Statuendo con decreto cautelare del 31 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, condannando il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 893.50 mensili dal 1° giugno 2016. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili ridotte.

 

                        F.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 novembre 2017 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il contributo alimentare stabilito dal Pretore aggiunto sia soppresso e che il decreto impugnato sia riformato di conseguenza. Egli chiede altresì che le spese giudiziarie siano poste a carico dell'istante, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili in entrambi i gradi di giudizio. Con decreto del 7 dicembre 2017 il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso limitatamente ai contributi alimentari dovuti da AP 1 fino al 31 ottobre 2017. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2017 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1250.– mensili dal maggio del 2016), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 6 novembre 2017. Introdotto il 16 novembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha circoscritto il giudizio al contributo alimentare per la moglie, rilevando che le altre domande esulavano da quanto chiesto con l'istanza del 20 mag­­gio 2016. Ciò premesso, egli ha accertato che nella fattispecie, mancando ogni volontà di riconciliazione da parte dei coniugi, non si poteva più contare su una ripresa della comunione domestica e che per statuire sul contributo alimentare litigioso occorreva ispirarsi ai criteri applicabili agli obblighi di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC), compresa la possibilità di estendere l'attività lucrativa da parte della moglie. Accertato che il matrimonio aveva influito concretamente sulla situazione finanziaria di quest'ultima, madre di un figlio, il primo giudice ha calcolato il reddito netto di lei in fr. 3452.35 mensili (lavoro all'80%), escludendo che costei potesse guadagnare di più. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore aggiunto lo ha calcolato in fr. 3222.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1050.– [coabitazione parziale con il nuovo compagno], costo dell'alloggio fr. 1240.–, premio della cassa malati fr. 434.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.60, assicurazione responsabilità civile dell'automobile e imposta di circolazione fr. 105.05, carburante fr. 80.–, onere fiscale fr. 280.–).

 

                                         Riguardo alla situazione finanziaria del marito, il primo giudice ha accertato entrate per fr. 7933.25 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4298.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 643.40 [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di Gi__________], ammortamento ipotecario fr. 333.35, premio della cassa malati fr. 355.15, pasti fuori casa fr. 238.70, assicurazioni fr. 206.75, imposte di circolazione auto e moto fr. 291.35, posteggio sul posto di lavoro fr. 129.60, mantenimento della figlia N__________ fr. 300.–, onere fiscale fr. 450.–). Da ciò il Pretore aggiunto ha dedotto che, una volta finanziati i fabbisogni dei coniugi e del figlio Gi__________ che sta con il padre (fr. 1617.70 mensili), le parti conservano un margine disponibile di fr. 2247.35 mensili. E siccome la metà di tale margine spetta alla moglie, egli ha calcolato il contributo alimentare per AO 1 in fr. 893.50 mensili (fr. 3222.25 [fabbisogno di lei] più fr. 1123.60 [metà eccedenza] meno fr. 3452.35 [reddito di lei]).

 

                                   3.   L'appellante si duole anzitutto che l'istante “non ha compiuto il benché minimo sforzo” per rendere verosimile qual era il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica “e, di conseguenza, il debito mantenimento”. Già in ragione di ciò – egli sostiene – la pretesa alimentare va respinta. A suo avviso, inoltre, con un reddito di fr. 3452.35 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3222.25 mensili AO 1 conserva un margine di fr. 230.10 mensili che le consente di finanziare da sé il proprio mantenimento, a prescindere dalla capacità contributiva di lui. Nessun contributo alimentare è dovuto perciò all'istante.

 

                                         a)   Dalla prima argomentazione va subito sgombrato il campo, ove appena si consideri che l'appellante rimprovera per la prima volta alla moglie di non avere reso verosimile il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, tanto che ancora nel memoriale conclusivo egli riconosceva a AO 1 un fabbisogno minimo equivalente a quello accertato poi dal Pretore aggiunto (pag. 6). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

 

                                         b)   Quanto alla possibilità per la moglie di conservare un margine disponibile di fr. 230.10 mensili che le consentirebbe di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, si impone una premessa. Come riconosce lo stesso appellante (memoriale, pag. 5 in basso), l'obbligo di mantenimento fra coniugi nelle procedure cautelari in cause di divorzio (o in procedimenti a tutela dell'unione coniugale) continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) anche qualora non si possa più contare – come in concreto – su una ripresa della vita in comune (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4; analogamente: DTF 137 III 386 consid. 3.1). L'art. 125 cpv. 1 CC si applica solo in via analogica, per sapere se – come si vedrà in appresso (consid. 4c) – si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari di ripren­dere o estendere un'attività lucrativa investendo la forza lavoro liberatasi in esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386 consid. 3.1). E in un caso come quello in esame non fa dubbio che il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario del­l'eccedenza applicato dal Pretore aggiunto nel decreto impugnato è un metodo conforme al diritto federale per definire l'eventuale obbligo di mantenimento (RtiD I-2015 pag. 879 consid. 5).

 

                                         c)   Giovi ricordare che davanti al primo giudice le parti avevano argomentato entrambe sulla scorta del metodo di calcolo testé evocato. Lo stesso convenuto, pur affermando che le sue entrate non bastano per coprire il proprio fabbisogno (quantificato in fr. 6550.– mensili) e quello del figlio (quantificato in fr. 2074.– mensili), riconosceva la legittimità del criterio fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare (memoriali conclusivi del 3 novembre 2016, pag. 5, e del 4 novembre 2016, pag. 3 e 8). Ciò posto, la decisione del primo giudice di determinare il contributo alimentare per l'istante deducendo dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi e suddividendo l'eccedenza a metà, resiste alla critica. Il fatto che la moglie conservi un certo margine disponibile sul proprio fabbisogno non preclude a quest'ultima, di conseguenza, il diritto a un contributo alimentare durante la causa di divorzio. Al proposito l'appello manca di consistenza.

 

                                   4.   L'appellante deplora che il Pretore aggiunto non abbia imputato alla moglie un reddito da attività lucrativa a tempo pieno. Ripete che l'istante potrebbe aumentare il proprio grado d'occupazione dall'80 al 100% lavorando nel “settore della cucina” oppure in servizi di pulizia, pubblici o privati. Chiede pertanto di rivalutare il reddito di lei (fr. 3452.35 mensili) a fr. 4143.– mensili, ciò che garantirebbe alla medesima il tenore di vita precedente la separazione ed escluderebbe ogni contributo cautelare da parte sua.

 

                                         a)   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha ritenuto difficilmente estendibile il tasso d'occupazione di AO 1. Da un lato perché quello attuale permette il buon funzionamento dell'assetto scelto dai coniugi per garantire al figlio un adeguato accudimento nel doposcuola, ciò che sarebbe difficilmente conciliabile con un'attività lucrativa a tempo pieno dell'istante. Dall'altro perché trovare sul mercato dell'impiego un'attività complementare del 20% sarebbe arduo per lei, priva di particolari qualifiche professionali, come dimostra la risposta negativa ricevuta al riguardo dall'attuale datore di lavoro. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha rinunciato a imputare all'interessata un reddito ipotetico (decreto impugnato, pag. 4).

 

                                         b)   L'appellante obietta che, seppure AO 1 debba occuparsi del figlio in misura leggermente superiore alla norma, ciò non giustifica di riconoscerle agevolazioni sul grado d'occupazione e sul reddito conseguibile. Egli sottolinea di lavorare personal­mente a tempo pieno, ciò che non gli impedisce di accudire convenientemente al figlio, avendo organizzato la propria attività in funzione degli orari scolastici e avendo rinunciato pro­prio per tale motivo a far parte del consiglio di direzione del­l'istituto in cui opera. Lasciare in condizioni del genere che

                                               l'istante lavori a tempo parziale equivale – egli fa valere –  a un'inammissibile disparità di trattamento.

 

                                         c)   Per fissare un contributo di mantenimento giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, applicabile anche ai provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 cpv. 1 seconda frase CPC), il giudice si diparte da quanto i coniugi hanno concordato durante la vita in comune. Egli tiene conto poi del fatto che in caso di sospensione della comunione domestica l'art. 163 cpv. 1 CC, secondo cui i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia, impone a ogni coniuge di partecipare, secondo le sue possibilità, ai costi supplementari causati da due economie domestiche separate, in specie riprendendo o aumentando la propria attività lucrativa. Il giudice esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario che si modifichi l'accordo sul ruolo assunto dai coniugi durante la vita in comune. Per contro il giudice dei provvedimenti cautelari non deve anticipare un sindacato di merito nella causa di divorzio, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza. Non è suo compito valutare, in specie, se il matrimonio ha o non ha influito concretamente sulla condizione finanziaria di un coniuge (DTF 137 III 386 consid. 3.1, confermato nella sentenza 5A_848/2017 del 15 maggio 2018  consid. 5.3).

 

                                         d)   Per quel che è degli accordi intercorsi fra le parti durante la vita in comune, gli atti sono laconici. Da essi emerge unicamente che il marito lavorava a tempo pieno e che la moglie svolgeva già allora l'attività di cuoca all'80% per la scuola dell'infanzia di __________. Dopo la separazione le parti hanno raggiunto una tacita intesa secondo cui Gi__________ sarebbe stato affidato al padre, mentre la madre avrebbe esercitato un diritto di visita dal venerdì sera fino al lunedì mattina ogni due settimane, come pure tutti i mercoledì dalle ore 11.30 fino all'allenamento di hockey (ore 18.00/18.30) e altri due pomeriggi la settimana (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'allenamento), oltre che durante imprecisati periodi nelle vacanze scolastiche (verbale del 7 settembre 2016, pag. 8). Ora, confrontando le due situazioni si evince già a un sommario esame che, rispetto a quando viveva in comunione domestica, AO 1 risulta sgravata dalla cura del figlio per due mezzi pomeriggi la settimana, non dovendosi essa più occupare di Gi__________ quando rincasa alle ore 16.00 dopo il lavoro (istanza del 20 maggio 2016, pag. 4).

 

                                         e)   Nelle circostanze descritte occorre apprezzare se e in quale misura si possa esigere che l'istante investa altrimenti la forza lavoro così liberatasi ed estenda la propria attività lucrativa sull'arco di due pomeriggi la settimana, tenuto conto della sua formazione professionale, della sua età e del suo stato di salute. A un esame di apparenza non si scorgono motivi di età, di salute o di altra indole che le impediscano di mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa durante quel lasso di tempo. Né essa fa valere estremi del genere, limitandosi ad asserire di non poter estendere la propria attività lavorativa per dover accudire al figlio (osservazioni all'appello, pag. 4), argomento che giustifica se mai – come si è appena visto – una maggiore attività lucrativa da parte sua, il figlio essendo affidato al padre.

 

                                         f)    Quanto alla possibilità per l'istante di reperire, due mezzi po­meriggi la settimana, un impiego nella professione abituale o d'integrare il grado d'occupazione mancante con un altro lavoro, l'appellante ribadisce che l'estensione potrebbe avvenire nel settore della cucina oppure in quello – pubblico o privato – delle pulizie. A suo parere, lavorando al 20% come addetta alle pulizie la moglie potrebbe, dando prova di buona volontà, guadagnare fr. 700.– mensili, compatibilmente con il suo stato di salute e in linea con il salario minimo di fr. 20.35 orari lordi prescritto dall'ordinanza federale sul contratto normale di lavoro per il personale domestico, del 20 ottobre 2010. Ora, per quanto attiene al­l'estensione dell'attività di cuoca, nel corso del suo interrogatorio AO 1 ha dichiarato di avere ricevuto dal Comune di __________ risposta negativa. Ha anche ammesso però di non avere compiuto ulteriori ricerche e di non essersi rivolta all'Ufficio del lavoro per un eventuale collocamento, pur riconoscendo che esiste qualche posto per “corsi di cucina presso il doposcuola delle scuole elementari” (verbale del 7 settembre 2016, pag. 7). Sia come sia, è assodato che l'istante è ancora relativamente giovane e non accusa problemi di salute. Di per sé essa non contesta nemmeno di essere abile all'esercizio di un'attività lucrativa in un settore non qualificato come quello delle pulizie. In simili condizioni si giustifica di imputarle così un guadagno potenziale di fr. 300.– netti mensili, in linea con quanto prevede il contratto normale di lavoro della categoria (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 5f con richiami).

 

                                         g)   Non si giustifica neppure di concedere all'interessata un ulteriore periodo di transizione per attivarsi. Sin dalla discussione cautelare intervenuta il 24 giugno 2016 AO 1 sapeva infatti che, fosse stata accertata la sua capacità lucrativa, essa avrebbe dovuto mettere a profitto l'intera sua potenzialità di guadagno sin da allora, come affermava il marito (osservazioni accluse al verbale di udienza, pag. 7), non potendo essa più confidare nel modello di accudimento parentale pre­cedente la separazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018, in: FamPra.ch 1/2019 pag. 259 consid. 4.2.3). D'altro lato apparirebbe urtante che un genitore affidatario lavori a tempo pieno mentre l'altro genitore, per il solo fatto di esercitare un diritto di visita più ampio di quello generalmente concesso nel caso di figli in età scolastica, si impieghi solo all'80%. Ne segue che, in definitiva, il reddito conseguibile da AO 1 va rivalutato da fr. 3452.35 a fr. 3752.35 mensili. Entro tali limiti l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

 

                                   5.   Da ultimo l'appellante contesta il fabbisogno in denaro di Gi__________, che il Pretore aggiunto ha calcolato in fr. 1617.– mensili facendo capo alle previsioni della tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, dopo avere adeguato il costo tabulare dell'alloggio a quello effettivo (fr. 321.70 mensili). Il convenuto non discute il fabbisogno in denaro dopo il 1° gennaio 2017. Censura quello dal giugno al dicembre del 2016, facendo valere che sulla scorta della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni il fabbisogno in denaro di Gi__________ ammonta a fr. 1860.– mensili (fr. 2074.–, meno la differenza di fr. 14.30 tra il costo dell'alloggio secondo tabella [fr. 336.–] e quello effettivo [fr. 321.70], meno l'assegno familiare di fr. 200.–: memoriale, pag. 7). Da parte sua l'istante obietta che per invalsa prassi di questa Camera la tabella di riferimento sarebbe quella relativa all'anno di emissione della decisione, criterio che permette di evitare complicati calcoli.

 

                                         a)   La prassi cui accenna AO 1 consiste nell'applicare la tabella correlata alle note raccomandazioni relativa all'anno di decorrenza del contributo alimentare e nell'ancorare il fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da allora, per il che il contributo di mantenimento segue automaticamente il rincaro (RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8). E siccome nel caso specifico un contributo alimentare per la moglie dispiegherebbe i suoi effetti, per principio, dal giorno dell'istanza (art. 276 CPC in relazione con l'art. 173 cpv. 3 CC), giustamente l'appellante chiede che il contributo alimentare per Gi__________ dal giugno al dicembre del 2016 sia definito in base alla tabella del 2016. L'uso del­l'edizione 2017 – come ha fatto il primo giudice – si giustifica ancor meno ove si consideri che tra il 2016 e il 2017 è intervenuto un importante cambiamento nel metodo di calcolo per quanto riguarda i costi di cura e educazione.

 

                                         b)   Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedeva una componente monetizzata per “cura e educazione” nel caso di genitori che, esercitando un'attività lucrativa, non potevano occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni era commisurata allora al grado d'occupazione del genitore affidatario (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019, consid. 15a). Nel 2016 essa ammontava, per un genitore affidatario – come il convenuto – che lavorava a tempo pieno e doveva occuparsi di un figlio nella fascia di età dopo i 12 anni, a fr. 326.– mensili (già compresi nell'importo complessivo di fr. 2074.– mensili). Il fabbisogno in denaro di Gi__________ dal 1° giugno al 31 dicembre 2016 ascende così a fr. 1860.– mensili.

 

                                   6.   Da quanto precede risulta il seguente bilancio familiare:

                                         Dal 1° giugno al 31 dicembre 2016

                                         Reddito del marito                                                      fr.   7 933.25

                                         Reddito della moglie                                                   fr.   3 452.35

                                                                                                                          fr. 11 385.60 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   4 298.30

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.   3 222.25

                                         Fabbisogno in denaro di Gi__________                        fr.   1 860.—

                                                                                                                          fr.   9 380.55 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.   2 005.05

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 002.55 mensili

                                         Contributo alimentare per la moglie:

                                         fr. 3222.25 + fr. 1002.55 ./. fr. 3452.35 =                      fr.    772.45 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.    770.— mensili.

                                         Dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della presente sentenza

                                         Reddito del marito                                                      fr.   7 933.25

                                         Reddito della moglie                                                   fr.   3 452.35

                                                                                                                          fr. 11 385.60 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   4 298.30

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.   3 222.25

                                         Fabbisogno in denaro di Gi__________                        fr.   1 617.70

                                                                                                                          fr.   9 138.25 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.   2 247.35

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 123.60 mensili

                                         Contributo alimentare per la moglie:

                                         fr. 3222.25 + fr. 1123.65 ./. fr. 3452.35 =                      fr.    893.50 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.    895.— mensili.

 

 

                                         Dall'emanazione della presente sentenza in poi

                                         Reddito del marito                                                      fr.   7 933.25

                                         Reddito della moglie                                                   fr.   3 752.35

                                                                                                                          fr. 11 685.60 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   4 298.30

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.   3 222.25

                                         Fabbisogno in denaro di Gi__________                        fr.   1 617.70

                                                                                                                          fr.   9 138.25 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.   2 547.35

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 273.70 mensili

                                         Contributo alimentare per la moglie:

                                         fr. 3222.25 + fr. 1273.70 ./. fr. 3752.35 =                      fr.    743.60 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.    745.— mensili.

                                         L'appello va accolto entro tali limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di conseguenza.

 

                                   7.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante consegue una riduzione del contributo alimentare litigioso da fr. 893.50 a fr. 770.– mensili dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 745.– mensili dal 16 aprile 2019 in poi, mentre vede confermato l'onere dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della presente sentenza, quantunque egli ne chiedesse la totale soppressione. Ottiene così causa vinta per circa un quinto. Si giustifica in simili circostanze che sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

 

                                         L'appellante postula l'addebito degli oneri di prima sede all'istante, condannando quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili per ciascun grado di giudizio. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'integrale accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto. Per il resto, l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di prima sede (un terzo a carico della moglie, il resto a carico del marito), che può rimanere invariato.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).


Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a)  Dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2016:

     fr. 770.– mensili;

b)  Dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della presente sentenza:

     fr. 895.– mensili;

c)  Dall'emanazione della presente sentenza in poi:

     fr. 745.– mensili.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare rimane invariato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–    ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).