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Incarto n. 11.2017.107 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire sul ricorso del 17 novembre 2017 (inc. 11.2017.106) presentato da
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RI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) |
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contro la decisione emessa il 18 ottobre 2017 dall' |
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Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza |
riguardo all'iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile del divorzio pronunciato il 25 aprile 2017 dal Tribunale di prima istanza di __________ (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) tra la ricorrente e
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) |
e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2017.107);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino svizzero e macedone, e RI 1 (1975), cittadina macedone, si sono sposati a __________ (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) il 7 febbraio 2002. Dal matrimonio è nata A__________, il 19 novembre 2005. Il 30 settembre 2016 RI 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno), il versamento di fr. 25 000.– in liquidazione del regime dei beni, la divisione a metà degli averi di previdenza professionale maturati dai coniugi durante il matrimonio, come pure un contributo alimentare di complessivi fr. 2000.– mensili per sé e per A__________ dal 1° ottobre 2016 (inc. DM.2016.226). AO 1 ha eccepito il 13 ottobre 2016 la litispendenza previa all'azione di divorzio in Macedonia e la conseguente incompetenza cautelare del Pretore, facendo valere di avere promosso il 15 agosto 2016 azione di divorzio davanti al Tribunale di prima istanza di __________. RI 1 ha contestato il 19 ottobre 2016 la competenza del foro estero, lamentando di non avere ricevuto alcuna citazione da tribunali macedoni al suo domicilio in Svizzera.
B. All'udienza di conciliazione del 21 febbraio 2017, indetta anche per il contraddittorio cautelare, il Pretore ha impartito a AO 1 un termine di 30 giorni “per documentare la trasmissione al tribunale macedone di tutti i dati completi relativi all'indirizzo della moglie, presentare i documenti necessari per comprendere litispendenza e oggetto dell'azione pendente all'estero, indicare se intende mantenere l'azione in Macedonia, documentare come e in che forma ha informato la moglie del procedimento di divorzio intentato in Macedonia”. AO 1 ha risposto il 21 marzo 2017 che il tribunale di __________ stava svolgendo verifiche e ha chiesto di sospendere la procedura. Il 24 agosto 2017 egli poi ha trasmesso al Pretore una sentenza del 25 aprile 2017, passata in giudicato, con cui quel tribunale ha pronunciato il divorzio, affidandogli la figlia e riservando un generico diritto di visita alla madre.
C. Su imprecisata richiesta di AO 1, il 28 settembre 2017 l'Ufficio dello stato civile ha ordinato, quale autorità di vigilanza, la trascrizione del divorzio nei registri svizzeri dello stato civile. RI 1 non è stata sentita. Informata l'indomani dell'avvenuta iscrizione, essa ha sollecitato il 3 ottobre 2017 una decisione formale sul riconoscimento della sentenza estera di divorzio. Il 18 ottobre 2017 l'Ufficio dello stato civile le ha trasmesso una “decisione interna” del 28 settembre 2017 in tal senso. Non sono state riscosse spese.
D. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorta con un ricorso del 17 novembre 2017 a questa Camera per ottenere che la decisione in oggetto sia annullata, che la sentenza estera di divorzio non sia riconosciuta e che la trascrizione della medesima nei registri svizzeri dello stato civile sia cancellata, con obbligo per lo Stato di assumere le spese processuali e di accordarle il gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2017 AO 1 propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio dello stato civile ha dichiarato l'8 gennaio 2018 di rimettersi al giudizio della Camera, riconoscendo di avere disposto per errore la trascrizione della sentenza estera senza invitare RI 1 a esprimersi. Il 15 gennaio 2018 quest'ultima ha presentato una replica spontanea in cui ribadisce il proprio punto di vista. In una duplica spontanea del 26 gennaio 2018 AO 1 postula una volta ancora la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). L'iscrizione è autorizzata, in mancanza di trattati internazionali con lo Stato estero (art. 1 cpv. 2 LDIP), come nella fattispecie, ove risponda alle condizioni degli articoli 25 a 27 (art. 32 cpv. 2 LDIP). Nel Cantone Ticino le decisioni emanate dall'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza (art. 4 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), sono “impugnabili con ricorso entro 30 giorni alla Camera civile di appello” (art. 32 cpv. 3 LAC). In concreto la “decisione interna” è pervenuta al patrocinatore di RI 1 il 19 ottobre 2017. Depositato il 17 novembre 2017, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella “decisione interna” l'Ufficio dello stato civile ha accertato che il Tribunale macedone era competente per pronunciare il divorzio (art. 25 lett. a e art. 65 cpv. 1 LDIP) e che la relativa sentenza è definitiva (art. 25 lett. b LDIP), essendo passata in giudicato il 9 agosto 2017. Esso non ha ravvisato irregolarità che ostassero al riconoscimento del giudizio. A mente sua, la convenuta era stata citata regolarmente più volte in tribunale e “l'udien-za” era stata rinviata per consentirle di far valere i suoi diritti, anche se poi nessuno era comparso in aula, poiché i coniugi sono “domiciliati a __________”. L'Ufficio dello stato civile ha rilevato nondimeno che dinanzi al tribunale di __________ il marito era rappresentato da un legale, mentre la moglie era risultata contumace. Rilevato infine che quest'ultima mantiene il cognome acquisito con il matrimonio (art. 37 cpv. 1 LDIP), esso ha autorizzato la trascrizione del divorzio nei registri svizzeri dello stato civile.
3. Riassunta la cronistoria della vicenda, la ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza di avere riconosciuto la sentenza straniera di divorzio nonostante una grave violazione del suo diritto di essere sentita. Essa deplora che, contrariamente a quanto prevede l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, AO 1 non ha prodotto all'Ufficio dello stato civile alcun documento che comprovi la regolare citazione di lei nella procedura contumaciale. Anzi, il fatto che la sentenza di divorzio indichi un suo indirizzo in Macedonia (via __________, __________) dimostra come il marito abbia sottaciuto alle autorità estere il vero recapito di lei, pur sapendo che essa è domiciliata in Svizzera da oltre 15 anni e non è praticamente mai rientrata in patria. Ciò posto, la ricorrente fa valere di non aver potuto sapere delle udienze né, tanto meno, della causa di divorzio intentata all'estero, almeno fino all'autunno del 2016. E non essendo stata citata regolarmente, nemmeno nelle vie edittali, essa si duole di non essersi potuta difendere davanti al Tribunale di __________, la cui sentenza non può pertanto essere riconosciuta.
Ad ogni buon conto – soggiunge la ricorrente – lo stesso giudice macedone dà atto nella sentenza di divorzio che essa risiede a __________. Avrebbe almeno dovuto, quindi, notificare le sue comunicazioni in Svizzera e – vista la di lei assenza in aula – designarle un patrocinatore d'ufficio. Nulla di tutto ciò è avvenuto. La ricorrente si duole infine di una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità di vigilanza sullo stato civile, la quale ha deciso la trascrizione del divorzio senza concederle la possibilità di esprimersi. Eppure – essa epiloga – una semplice lettura della sentenza bastava perché si notasse la sua assenza in aula a __________ e la mancanza di qualsiasi difensore nella procedura di divorzio.
4. La censurata violazione del diritto di essere sentiti va esaminata in primo luogo, poiché nel caso in cui essa risultasse sussistere la decisione impugnata andrebbe annullata, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami).
a) Come riconosce l'Ufficio dello stato civile, in concreto l'iscrizione della sentenza estera nei registri svizzeri dello stato civile è stata disposta senza interpellare RI 1. Ove non sia certo tuttavia che nello Stato estero siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, prima di ordinare una trascrizione l'autorità di vigilanza deve sentire le parti (art. 32 cpv. 3 LDIP). E se una parte dimostra di non essere stata citata regolarmente dinanzi al tribunale straniero né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, la decisione estera non può essere riconosciuta, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – la parte convenuta si sia incondizionatamente costituita in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). Che in concreto i diritti di RI 1 siano stati rispettati davanti al tribunale macedone appare dubbio già alla lettura della sentenza di divorzio, ove si consideri che, giudicata in contumacia, essa risulta essere stata citata nel luogo in cui essa risiedeva prima di sposarsi, mentre il suo domicilio è a Lugano (in via __________) almeno dal 6 gennaio 2003 ed essa è titolare di un permesso di domicilio C dal 6 gennaio 2010 (registrazione nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop, diretto dallo stesso Ufficio dello stato civile). L'interessata andava quindi sentita previamente, ciò che nella fattispecie è stato omesso.
b) Rimane da esaminare se, come sostiene AO 1 (osservazioni al ricorso, pag. 4), il vizio formale possa reputarsi sanato per avere potuto, l'interessata, far valere le sue ragioni nel ricorso davanti a questa Camera. L'argomento non è priva di pertinenza. Anche se rimane eccezionale, una sanatoria del diritto di essere sentito può entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.83 del 15 dicembre 2016, consid. 3c con rimando a DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii). Nel caso specifico la disattenzione del diritto di essere sentito lamentata dalla ricorrente non è di poco momento. Il vizio tuttavia può essere sanato agevolmente da questa Camera, munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti (art. 69 in relazione con l'art. 99 cpv. 4 LPAmm). Un rinvio all'autorità di vigilanza sullo stato civile si tradurrebbe perciò in una vana dilazione del procedimento.
5. La ricorrente lamenta, come detto, di non essere stata regolarmente convocata davanti al Tribunale di __________. Ora, l'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera, tra l'altro, se non sussiste un motivo di rifiuto giusta l'art. 27. Quanto all'art. 27 lett. a LDIP, esso esclude il riconoscimento di sentenze emanate in difetto di regolare citazione secondo il diritto del domicilio o della dimora abituale della parte che si oppone al riconoscimento. Nella fattispecie è pacifico che la sentenza di divorzio emessa il 25 aprile 2017 dal Tribunale di __________ sia un pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio, come si evince dai considerandi della motivazione (pag. 1, 3 e 7). Il che non osta di per sé al riconoscimento. Occorre però che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera provare tale condizione (RtiD II-2007 pag. 646 consid. 3 seg.).
Ciò posto, spettava all'istante esibire un documento dal quale risultasse l'adempimento di quanto stabilisce l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP. A tal fine AO 1 avrebbe dovuto produrre l'atto introduttivo della lite e un'attestazione ufficiale di notifica dell'autorità competente al domicilio della convenuta, senza i quali la prova non poteva ritenersi recata e il riconoscimento non poteva essere pronunciato (DTF 142 III 187 consid. 3.4 con richiami di dottrina). In concreto tale prova fa pacificamente difetto. Anzi, lo stesso AO 1 si dice all'oscuro “di cosa sia effettivamente accaduto al momento della notifica dell'istanza di divorzio e delle successive citazioni a cura del Tribunale di __________” (osservazioni, pag. 3). Certo, egli fa valere che il giudice macedone ha accertato nella sentenza e nel “protocollo 29.11.2016 per
l'udienza generale” di avere citato regolarmente la moglie. Una dichiarazione siffatta non può supplire tuttavia ai documenti mancanti (cfr. DTF 142 III 190 consid. 4.2.2). Già per questo motivo l'autorità di vigilanza sullo stato civile non poteva concludere per una regolare citazione di RI 1 da parte del tribunale macedone.
6. Nelle osservazioni all'appello AO 1 afferma che il giudice del divorzio poteva fondarsi sul proprio diritto nazionale per individuare una residenza della moglie in patria (pag. 2 e 4 seg.). Non sostanzia però la propria asserzione (l'art. 280 del codice di procedura civile macedone regola le conseguenze di un'assenza ingiustificata [doc. 6], ma non le modalità di una valida convocazione). Comunque sia, ammesso e non concesso che nella fattispecie RI 1 potesse essere dichiarata contumace secondo la legge macedone, ciò non significa che la relativa sentenza debba essere riconosciuta in Svizzera. A tal fine la decisione estera deve adempiere infatti i presupposti dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP. E se una parte non è “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” nel senso del diritto svizzero, l'exequatur non entra in linea di conto. Poco giova dunque che in concreto RI 1 non abbia notificato la propria partenza dalla Macedonia, che la citazione del tribunale sia avvenuta “all'indirizzo ufficiale noto alle autorità (dove peraltro vivono i suoi famigliari)” o che si debba ritenere valida la relazione di notifica a “uno dei suoi parenti”. Per potersi difendere regolarmente una parte domiciliata in Svizzera dev'essere citata dal tribunale straniero in conformità agli art. 2 segg. della Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), ratificato anche dalla Macedonia. Nel caso specifico ciò non è avvenuto.
L'istante oppone che, in ogni modo, la moglie avrebbe potuto attivarsi prima che fosse pronunciato il divorzio, essendo stata da lui informata della procedura davanti al Tribunale di __________ il 13 ottobre 2016. Essa avrebbe avuto così sei mesi di tempo per reagire, ma – epiloga l'istante – essa ha preferito disinteressarsi della causa, sicché il riconoscimento della sentenza macedone non può ora essere rifiutato (osservazioni, pag. 5 seg.). L'obiezione cade nel vuoto. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa all'estero nei suoi confronti. Occorre che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione, ciò che in concreto fa manifesto difetto (I CCA, sentenze inc. 10.2002.12 del 15 ottobre 2002, riassunta in FamPra.ch 2004 pag. 118, consid. 4 e 10-.20002.8 del 2 ottobre 2002, riassunta in RtiD I-2004 pag. 585, 54c, consid. 10; v. anche DTF 142 III 185 consid. 3.3.1, 359).
Assume l'interessato che RI 1 avrebbe potuto impugnare la sentenza di divorzio (osservazioni, pag. 2). A prescindere dal fatto però che neppure tale giudizio è stato notificato all'interessata seguendo la via prescritta dalla citata Convenzione dell'Aia, l'interessata non era tenuta a impugnare una sentenza che – al limite – poteva anche essere conforme al diritto macedone. Determinante è che tale sentenza offende l'art. 27 cpv. 1 lett. a LDIP. AO 1 sottolinea che il 13 settembre 2017 la ricorrente ha chiesto la modifica di quella sentenza “in punto alla custodia sulla figlia A__________” (osservazioni, pag. 2; doc. 2 di appello, in cirillico). L'interessata eccepisce di aver dovuto procedere in tal modo per evitare che in Macedonia il marito possa ottenere l'affidamento forzoso della minorenne (replica spontanea, pag. 5), ma che ciò non implica un riconoscimento della sentenza contumaciale. L'opponente non pretende in effetti che RI 1 potesse fare altrimenti per tutelare la custodia della figlia, né potrebbe seriamente asserire che per contestare il riconoscimento essa debba rinunciare a contestare il riconoscimento della sentenza estera in Svizzera. Anche su quest'ultimo punto la resistenza di AO 1 non è destinata a miglior sorte.
7. Se ne conclude che nella fattispecie non ricorrevano le premesse per trascrivere il divorzio nei registri svizzeri dello stato civile. Fondato, l'appello merita così accoglimento. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le spese vanno poste di conseguenza a carico di AO 1, mentre l'Ufficio dello stato civile non può essere tenuto ad assumere oneri, non agendo a tutela di propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata da RI 1, essa diviene senza oggetto, AO 1 essendo tenuto al versamento di congrue ripetibili che nulla induce a supporre di difficile o di impossibile incasso (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3).
8. La presente decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), relativamente alla tenuta dei registri di stato civile è dato ricorso in conformità all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2014.93 del 2 settembre 2015, consid. 6 con riferimento).
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che l'istanza di iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile del divorzio pronunciato il 25 aprile 2017 dal Tribunale di prima istanza di __________ (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) tra AO 1 (__________1971) e RI 1 (__________1975) è respinta. L'Ufficio dello stato civile è tenuto a cancellare l'avvenuta iscrizione.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a RI 1 fr. 2500.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale al ricorso è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
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– avv.; – avv.; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile. |
Comunicazione all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).