Incarto n.
11.2017.108

Lugano

26 agosto 2019/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.464 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 19 maggio 2017 da

 

 

 AP 1 e

 AP 2  

(patrocinati dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

 AO 2 ora in  

 AO 5

 AO 3  

AO 6 AO 7 AO 10 AO 8 ed AO 9 AO 4  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ) ,

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 20 novembre 2017 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 novembre 2017;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 2 maggio 1990 gli allora proprietari della particella n. 31 RFD di __________ (ora __________, sezione di __________), hanno iscritto sul loro fondo una servitù di passo pedonale e veicolare in favore della contigua particella n. 425, derivante da un frazionamento del loro fondo, “da esercitarsi sul sub. B del fondo gravato”. Dalla divisione della particella n. 425 è poi stata ricavata il 24 giu­gno 1992 la particella n. 431, sulla quale è stata riportata la servitù “di passo pedonale e con ogni veicolo a carico della part. n. 31”. 

 

                                  B.   Nell'aprile del 2014 AP 1 e AP 2 hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno la particella n. 425, su cui sorge una casa d'abitazione. La particella n. 31, sottoposta al regime della proprietà per piani, appartiene a AO 1 (proprietà per piani n. __________, gravata di un diritto di abitazione in favore di AO 2 e abitata da AO 5), AO 3 (proprietà per piani n. __________) e AO 4 (proprietà per piani n. __________). AO 7 e AO 6 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 431, su cui si trova la casa in cui essi abitano con i figli AO 10, AO 8 ed AO 9.

 

 

d

 

d

 

 

 

                                  C.   Il 19 maggio 2017 AP 1 e AP 2, incontrando ripetute difficoltà nel raggiungere la strada pubblica dal loro fondo a causa di automobili parcheggiate sulla particella n. 31, hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché vietasse a AO 1, AO 2, AO 5, AO 3, AO 4, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 – sotto comminatoria dell'art. 292 CPC – di posteggiare o lasciar posteggiare automobili a terzi sul subalterno b della particella n. 31 e/o di depositare o lasciar depositare a terzi materiali di qualsiasi natura su quel subalterno, con obbligo di rimuovere e/o far rimuovere qualsiasi veicolo o materiale dal subalterno medesimo.

 

                                  D.   Chiamati a esprimersi per scritto, AO 1, AO 2, AO 5, AO 3, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 hanno proposto il 12 giugno 2017 di respingere l'azione. Nel suo memoriale del 14 giugno 2017 AO 4 ha dichiarato di aderire all'istanza nella misura in cui questa era diretta contro AO 5 e i componenti della famiglia __________, chiedendo per il resto di essere estromesso dalla lite. All'udienza del 26 luglio 2017, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato le loro domande, senza opporsi allo stralcio della causa dal ruolo nei confronti di AO 4. Invitati a duplicare per scritto, il 22 agosto 2017 AO 6 ed AO 7 hanno ribadito il loro punto di vista, mentre AO 4 ha proposto il 23 agosto 2017 di dichiarare l'istanza inammissibile o, subordinatamente, di giudicare la lite come da lui postulato con la risposta. Gli altri convenuti non hanno reagito. In un memoriale spontaneo del 5 settembre 2017 gli istanti hanno riaffermato una volta di più le loro domande. Statuendo con sentenza del 9 novembre 2017, il Pretore ha dichiarato l'azione irricevibile. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere a AO 4 fr. 1200.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 20 novembre 2017 per ottenere che – previo conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso – la decisione impugnata sia riformata nel senso di accertare l'acquiescenza di AO 4 e di accogliere per il resto la loro azione. Con decreto del 28 novembre 2017 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto, l'appello essendo provvisto di tale beneficio già per legge. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2017 AO 4 ha poi proposto di respingere l'appello, mentre gli altri convenuti sono rimasti silenti. In una replica spontanea del 28 dicembre 2017 gli appellanti hanno ribadito la loro posizione.

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice ha stabilito il valore litigioso in fr. 10 000.– (sentenza impugnata, pag. 11), cifra che le parti non discutono e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli istanti il 10 novembre 2017. Introdotto il 20 novembre 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 e AP 2 allegano una “copia originale” dell'istanza di iscrizione di frazionamento del 4 maggio 1990 e di costituzione di servitù del 2 maggio 1990 (doc. B), come pure dell'istanza di iscrizione di frazionamento del 4 maggio 1990 con la relativa richiesta all'Ufficio del registro fondiario (doc. C). Tali documenti trovandosi già agli atti (doc. F e G), la loro produzione in appello si rivela nondimeno superflua.     

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, egli ha accertato che nessuno dei convenuti contestava il reiterato parcheggio di veicoli e il deposito di materiali sul subalterno b della particella n. 31. Se non che – egli ha rilevato – l'iscrizione della servitù nel registro fondiario “non è chiara nel senso voluto dagli istanti”, poiché l'istanza del 2 maggio 1990 si limita a indicare che la servitù di passo e veicolare è “da esercitarsi sul subalterno b del fondo gravato”, ma non pretende “che tutto il subalterno b, ovvero tutta la superficie del piazzale di 116 m², doveva essere interessato dalla servitù”. Del resto, egli ha soggiunto, all'istanza non era acclusa alcuna planimetria, mentre sul piano di mutazione allegato all'istanza il subalterno b non è delimitato, sicché “non è così evidente su quale parte del fondo e con quale estensione il diritto di passo dovesse essere esercitato”. A parere del primo giudice, quindi, occorrerebbe procedere all'esegesi della volontà delle parti in merito all'estensione della servitù al momento della sua costituzione. Per di più, in mancanza di chiarezza sul fatto che tutta la superficie del subalterno b (ora d) della particella n. 31 sia oggetto della servitù, nemmeno è evidente che il posteggio di automobili o il deposito di materiali a ridosso dell'edificio violi la servitù. Ne ha concluso, il Pretore, che la fattispecie non è sufficientemente liquida per poter essere tutelata come caso manifesto. Onde l'irricevibilità dell'istanza.

 

                                   4.   In concreto gli attori hanno promosso, senza differenziare,

                                         “un'azio­ne confessoria (o un'azione di manutenzione secondo l'art. 928 CC)” (istanza, pag. 1 lett. B). In realtà la tutela del possesso e la protezione del diritto sono istituti diversi. Occorre dunque distinguere, tanto più che il fondo serviente è sottoposto al regime della proprietà per piani.

 

                                         a)   Il beneficiario di una servitù dispone a sua difesa di due tipi di azio­ne: l'una a protezione del possesso (art. 926 a 929 CC) e l'altra a protezione del diritto (art. 737 cpv. 1 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 454 n. 2301). Si tratta di azioni diverse. Il beneficiario di una servitù che intende ottenere conferma dell'esistenza e della portata del proprio diritto agisce mediante azione di accertamento. Egli si difenderà pertanto da chi doves­se esercitare un diritto incompatibile con la servitù mediante azione confessoria, simile al­l'azione negatoria che compete ai proprietari di un fondo (Steinauer, op. cit., pag. 455 e 456 n. 2304 e 2306).

 

                                               Le azioni a protezione del possesso sono orientate altrimenti, già per il fatto che l'attore non è tenuto a dimostrare il proprio diritto prevalente. Lo scopo di tali azioni non è di creare una situazione conforme al diritto né di adattarvi il possesso, ben­sì di ripristinare lo stato di fatto che sussisteva prima della turbativa. Il diritto sostanziale non entra in linea di conto, se non per quanto sia indispensabile al fine di definire il possesso come condizione preliminare dell'atto di illecita violenza (DTF 135 III 635 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 3.1). Ove riscontri un atto di illecita violenza, in altri termini, il giudice dell'azione possessoria ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione anteriore. La legittimità dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi vagliata dal giudice di merito (RtiD II-2011 n. 24c pag. 708 consid. 4).

 

                                               L'interpretazione di una servitù è manifestamente una questione di diritto, estranea all'indole di un'azione di manutenzione (Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione op. cit., nota 92 dell'introduzione agli art. 926–929 CC). Certo, la questione del possesso non può essere disgiunta completamente da quella del diritto (DTF 135 III 635 consid. 3.1), il giudice del­l'azione possessoria non potendo valutare gli estremi di un'illecita violenza senza considerare il rapporto giuridico instauratosi tra le parti. A tal fine occorre però che la situazione sia chiara. Una possessoria non deve confondersi in alcun caso con una petitoria (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2011.6 dell'11 dicembre 2013 consid. 8).

 

                                         b)   Nella fattispecie non è chiaro quale azione gli istanti abbiano promosso, riferendosi essi tanto all'art. 737 quanto all'art. 928 CC. A mente del Pretore, la prima richiesta di giudizio configura un'azione confessoria e la seconda un'azione di manutenzione, ma simile opinione è discutibile, ove si pensi che entrambe domande potrebbero essere poste a fondamento tanto dell'una quanto dell'altra azione. Molto più opportuno sarebbe stato, al proposito, interpellare gli istanti (art. 56 CPC). Sta di fatto che, dovesse essere accolta l'azio­ne confessoria, gli istanti non avrebbero alcun interesse a veder giudicare l'azione di manutenzione. Un'azione petitoria, invero, pone fine agli effetti di qualsiasi decisione in materia di possesso (DTF 144 III 147 consid, 3.1 con rinvio a 113 II 244 consid. 1b). Ne segue che, ai fini del giudizio, conviene esaminare previamente l'azione confessoria.

 

                                         c)   Nel caso specifico la turbativa proviene da una parte comune della particella n. 31, sottoposta al regime della proprietà per piani. Si pone quindi il problema della legittimazione passiva dei proprietari del fondo serviente, ovvero la questione di sapere se la causa andasse promossa contro i comproprietari personalmente, riuniti in litisconsorzio necessario, oppure contro la comunione dei comproprietari. L'insieme dei comproprietari non si identifica infatti con la comunione, ma costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3; RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

                                     

                                         d)   Al proposito questa Camera ha avuto modo di stabilire che un processo tendente a tutelare o a far accertare il contenuto e la portata di una servitù non comporta, per sua natura, alcuna modifica del registro fondiario e non implica dunque maggiori oneri per i comproprietari. Ne ha dedotto che un'azione confessoria intesa a tutelare una servitù rientra nella gestione delle parti comuni e compete perciò alla comunione dei comproprietari (RtiD II-2008 pag. 659 consid. 4b). Coerentemente, la comunione dei comproprietari va convenuta trattandosi di azioni fondate su turbative provenienti da parti comuni (RtiD II-2008 pag. 663 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.54 del 28 maggio 2013 consid. 3; v. anche e II-2013 pag. 820 consid. 4c). Tale indirizzo giurisprudenziale è stato definito “comprensibile e pertinente” da Wermelinger (Questions actuelles sur la propriété par étages, collana gialla CFPG n. 14, pag. 10 n. 22) ed è stato ripreso ancora in opere recenti (Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 197a ad art. 712l CC; Piccinin, La propriété par étages en procès, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 125 n. 257). Si seguisse simile orientamento, in concreto l'azione sarebbe stata da promuovere perciò contro la comunione dei comproprietari, responsabile per la gestione delle parti comuni all'origine della molestia.

 

                                         e)   In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo ora di precisare che, per quanto riguarda l'amministrazione delle parti comuni di una proprietà per piani, la comunione dei comproprietari possiede la legittimazione passiva solo ove si tratti di difendere gli interessi comuni dei comproprietari e non gli interessi dell'uno o dell'altro comproprietario (DTF 145 III 121 consid. 4.3). Tale sentenza non è andata esente da critiche (nota di Markus Vischer in: AJP 2019 pag. 647). Sta di fatto che alla luce di ciò andrebbe riesaminato se in concreto i beneficiari della servitù di passo veicolare dovessero procedere contro la comunione dei comproprietari, chiamata a difendere gli interessi comuni dei comproprietari medesimi nell'interesse di tutti, oppure se l'azione andasse rivolta – come gli attori hanno fatto – contro i singoli comproprietari personalmente (in tal senso: Bohnet, Actions civiles, vol, I: CC et LP, 2ª edizione, § 53 n. 21 con rinvio). Nella fattispecie, a ben vedere, la questione può rimanere irrisolta. Prevalesse l'orientamento di questa Camera, infatti, l'azione diretta personalmente contro AO 1, AO 3 e AO 4, andrebbe dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva. Valesse                   l'orientamento contrario, le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale nei casi manifesti non sarebbero riunite in ogni modo, come si vedrà in appresso, onde – una volta di più – l'irricevibilità dell'azione.                                                     

                                        

                                   5.   Gli appellanti ribadiscono il fondamento della loro azione, facendo valere che le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in forza dell'art. 257 cpv. 1 CPC sono adempiute. A loro avviso il Pretore è incorso in un errato accertamento dei fatti, poiché l'ampiezza del subalterno b non è un fatto controverso, i convenuti non avendo contestato né l'estensione (116 m²) né la descrizione grafica risultante dai piani di mutazione (doc. F e G). Inoltre – essi soggiungono – l'iscrizione nel registro fondiario della servitù di passo pedonale e veicolare è chiara.

 

                                         a)   In virtù dell'art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I presupposti per ottenere una siffatta tutela sono già stati riassunti dal Pretore e ricapitolati da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a). Al riguardo basti ricordare che l'esistenza di una situazione giuridica chiara nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC non è di principio esclusa per il solo fatto di dover interpretare un contratto secondo il principio dell'affidamento (sentenza del Tribunale federale 4A_185/2017 del 15 luglio 2017 consid. 5.4 con riferimenti; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 43 ad art. 257; Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 11 ad art. 257; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edi­zione, n. 14a ad art. 257).

 

                                         b)   Nella fattispecie gli appellanti sostengono che la servitù di passo pedonale e veicolare grava l'intero subalterno b (ora d) del fondo serviente. Ora, un'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738 cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della servitù (contratto, testamento, transazione, sentenza, decisione, richiesta di iscrizione nel registro fondiario). Se nemmeno questo è concludente, l'estensione della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 3.2; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.74 del 30 marzo 2018, consid. 7 con richiami).

 

                                         c)   Nel caso in esame la descrizione della servitù nel registro fondiario, puramente telegrafica (“diritto di passo pedonale e con ogni veicolo”), non permette di deter­minare – da sé sola – quale sia la superficie gravata né quali diritti e obblighi essa comporti (DTF 137 III 449 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_797/2013 del 17 settembre 2014 consid. 2.4). Occorre pertanto far capo al titolo d'acquisto, fermo restando che nei confronti di terzi estranei alla costituzione della servitù l'interpretazione dell'atto costitutivo è limitata all'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che precisano la portata del­l'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017 consid. 5.2.2 con rinvii, in: SJ 2018 I 205; analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.74 del 30 marzo 2018, consid. 7a con richiami).

 

                                     d)  Quanto al titolo di acquisto, esso si riconduce in concreto al­l'istanza di costituzione di servitù del 2 maggio 1990 in cui gli allora proprietari della particella n. 31 hanno chiesto all'Ufficiale del registro fondiario di iscrivere il seguente diritto (doc. F, 5° foglio):

Servitù di passo pedonale e veicolare da iscriversi a carico della part. n. 31 (PPP) e a favore della part. n. 425 RFD di __________ (da esercitarsi sul sub. B del fondo gravato).

 

                                                ll titolo di acquisto permette così di stabilire che la servitù si estende sull'intero subalterno b della particella n. 31. È vero che la planimetria allegata all'istanza di iscrizione non circoscrive chiaramente tale subalterno (di 116 m²). La delimitazione risulta chiaramente però dal secondo documento giustificativo inerente a tale servitù, ovvero l'istanza di frazionamento del 24 giugno 1992 relativa alla particella n. 425 con riporto del diritto reale limitato su tale fondo (doc. G), suscettibile di precisare anch'esso la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 e 738 cpv. 2 CC). E dalla planimetria acclusa a tale documento il subalterno b della particella n. 31 risulta nettamente demarcato, corrispondendo esso appunto al­l'area dell'attuale subalterno d. Nelle circostanze descritte l'estensione della servitù è sufficientemente chiara e liquida. Ora, dandosi un passo veicolare, il proprietario del fondo serviente non può ridurre l'area gravata della servitù, il proprietario del fondo dominante avendo diritto di usufruire appieno della superficie per cui l'onere è stato costituito (sentenza del Tribunale federale 5D_103/2016 del 15. marzo 2017 consid. 6.1 con rinvio; RtiD I-2004 pag. 510 consid. 4 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2004.81 del 15 novembre 2005 consid. 9). In applicazione dell'art. 737 cpv. 1 CC, l'avente diritto può fare pertanto tutto quanto è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio, segnatamente proteggendola mediante azione confessoria (sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 3.1).

 

                                         e)   Relativamente all'esistenza di turbative che impediscono o rendono più difficile l'esercizio della servitù, dalla documentazione fotografica agli atti si evince che AO 5 e i membri della famiglia __________ posteggiano effettivamente e abitualmente veicoli sul piazzale della particella n. 31 (doc. H). Le obiezioni sollevate da costoro, secondo cui in passato si è sempre tollerato il parcheggio, i veicoli in questione non arrecando alcun pregiudizio agli istanti né pregiudicando l'accesso alla loro proprietà, poco giovano. Ne segue che nei loro confronti l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

 

                                         f)    Quanto a AO 1, AO 3 e AO 4, gli istanti non pretendono che essi siano “perturbatori per comportamento”, tanto meno ove si pensi che AO 1 e AO 4 nemmeno abitano l'immobile. Certo, prima dell'avvio della causa AP 1 e AP 2 hanno invitato i proprietari del fondo serviente a far rispettare il loro diritto di passo (doc. I). Salvo AO 1, che si è dichiarata estranea alla turbativa (doc. C), gli altri comproprietari non hanno reagito. Nulla induce a presumere tuttavia che costoro abbiano autorizzato o dichiarato di tollerare o in qualche modo favorito il posteggio sull'area litigiosa. Semplicemente, essi sono rimasti passivi. La turbativa a loro carico non risulta perciò essere la conseguenza di un loro comportamento. Analoga conclusione vale per AO 2, il quale beneficia unicamente – per altro – di un diritto d'abitazione su una proprietà per piani. Non sufficientemente liquida, l'azione promossa verso di loro va dichiarata pertanto inammissibile.

 

                                   8.   Gli appellanti affermano che riguardo a AO 4 la lite andava stralciata dal ruolo per intervenuta acquiescenza. In realtà, AO 4 ha negato ogni suo coinvolgimento nella turbativa, sostenendo addirittura l'accoglimento della petizione nei confronti di AO 5 e dei membri della famiglia __________. Ciò non connota acquiescenza (a norma dell'art. 241 CPC), la quale consiste nell'atto unilaterale con cui una parte riconosce la fondatezza delle pretese avversarie e aderisce alle relative conclusioni, riferite con ogni evidenza alla sua persona. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   9.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli appellanti escono sconfitti per quanto riguarda l'azione contro i comproprietari della particella n. 31 e AO 2, ma risultano vittoriosi verso gli altri perturbatori. Ciò giustificherebbe di suddividere gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. Se non che, di regola chi si astiene dal proporre di respingere un appello, rinunciando a formulare osservazioni come in concreto, non si reputa soccombere nel caso in cui il ricorso sia poi accolto. Egli va quindi esente da spese (analogamente, davanti al Tribunale federale: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Né gli interessati possono ritenersi avere indotto il primo giudice in errore, ciò che avrebbe giustificato di addebitare loro le spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Ne segue che, in definitiva, conviene riscuotere unicamente la quota di oneri processuali a carico degli appellanti, senza obbligo di rifondere indennità d'inconvenienza ai resistenti vittoriosi. Quanto a AO 4, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, egli ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                     

                                         L'esito dell'attuale decisione si riflette anche sul dispositivo di pri­mo grado in materia di spese processuali, le quali alla luce di quanto precede vanno equitativamente suddivise a metà, com­pensando le ripetibili. Davanti al Pretore tuttavia i convenuti, salvo AO 4, hanno proceduto senza far capo a un patrocinatore. Né essi hanno reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non risultando indennità da compensare, i convenuti soccombenti vanno chia­mati perciò a rifondere alla controparte la metà delle spese ripetibili da loro incontrate. Quanto a AO 4, contrariamente all'assunto degli appellanti, già nella risposta del 14 giugno 2017 egli aveva protestato spese processuali e ripetibili (richiesta di giudizio n. 3), di modo che l'attribuzione di ripetibili in suo favore merita conferma.

                                     

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. Nella misura in cui è diretta contro AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, l'istanza è inammissibile.

                                            2.  Per il resto l'istanza è accolta, nel senso che:

a)  È vietato a AO 5, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 di posteggiare o di lasciar posteg­giare a terzi automobili e di depositare o lasciar depositare a terzi materiali di qualsiasi natura sul subalterno b (ora d) della particella n. 31 RFD di __________, sezione di __________.

b)   È ordinato a AO 5, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 di rimuovere e far rimuovere qualsiasi automobile o materiale dal subalterno b (ora d) della particella n. 31 RFD di __________, sezione di __________.

3.  Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste per metà solidalmente a carico degli istanti medesimi e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 5, AO 6, AO 7 AO 10, AO 8 ed AO 9. Gli istanti rifonderanno inoltre a AO 4 fr. 1200.– complessivi per ripetibili, mentre AO 5, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 rifonderanno solidalmente agli istanti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   II.   Le spese di appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno a AO 4, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

–   ;

–   Tenero;

–  ;

– ;

–  Patt

 ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).