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Incarto n. |
Lugano, 15 giugno 2018/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2016.297 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 agosto 2016 dalla
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AO 1, AO 1 e AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 16 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (‟decisione a titolo intermedioˮ) emesso dal Pretore il 3 gennaio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Le ditte T__________ SA, L__________ SA e S__________ SA, formanti il ‟AO 1ˮ, si sono rivolte l'11 agosto 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di far iscrivere provvisoriamente, già inaudita parte, un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori per fr. 1 993 096.90 con interessi al 6.5% dal 6 luglio 2016 sulle proprietà per piani n. __________52, __________53, __________54, __________55, __________56, __________57, __________58 e __________59 della particella n. 1747 RFD di __________, tutte appartenenti a AP 1. L'importo corrispondeva al saldo di acconti impagati per la fornitura e la posa di impianti di riscaldamento, impianti sanitari, di ventilazione e di climatizzazione (opere ‟RCVSˮ), come pure per opere a regia in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato nel 2012 con AP 1 per la costruzione di otto ville. Con decreto cautelare del 12 agosto 2016, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'istanza di iscrizione.
B. All'udienza dell'11 ottobre 2016, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno aumentato a fr. 2 203 300.90 con interessi al 9.5% dal 6 luglio 2016 l'ammontare dell'ipoteca legale richiesta. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza o, in subordine, di limitare l'ipoteca a fr. 1 908 643.65 (senza interessi) e di ripartirla sulle singole proprietà per piani proporzionalmente ai millesimi. Gli istanti hanno confermato in replica la loro posizione, salvo consentire in subordine a che l'ipoteca legale fosse suddivisa sulle singole proprietà per piani in proporzione ai millesimi, maggiorando però i singoli importi del 20% per sicurezza. Il convenuto ha ribadito in duplica il proprio punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 3 gennaio 2017. Statuendo “nelle more istruttorie” (‟a titolo intermedioˮ), con decreto cautelare del 3 gennaio 2017 il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva sulle otto proprietà per piani limitatamente a fr. 1 993 096.90 oltre interessi al 6.5% dal 6 luglio 2016, rinviando il giudizio sulle spese alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
C. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto il 16 gennaio 2017 a questa Camera, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia limitata a fr. 1 908 643.65 (senza interessi) e che l'ammontare sia suddiviso sulle singole proprietà per piani in proporzione ai millesimi (fr. 167 960.64 sulla n. 33 652, fr. 160 326.07 sulla n. __________53,
fr. 188 955.72 sulla n. __________54, fr. 280 570.62 sulla n. __________55,
fr. 263 392.82 sulla n. __________56, fr. 286 296.55 sulla n. __________57,
fr. 286 296.55 sulla n. __________58 e fr. 274 844.69 sulla n. __________59). Nelle loro osservazioni del 13 febbraio 2017 le ditte istanti hanno proposto di respingere l'appello.
D. In pendenza di appello, il 20 novembre 2017, AP 1 ha depositato in Pretura una garanzia bancaria sostitutiva del credito fatto valere dalle istanti a sostegno dell'ipoteca legale provvisoria. Con decreto del 29 dicembre 2017 il Pretore ha così stralciato dal ruolo la procedura intesa all'ottenimento dell'ipoteca, ha ordinato la cancellazione di quanto disposto con il decreto cautelare del 3 gennaio 2017 emesso “nelle more istruttorie” e ha impartito alle ditte istanti un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta a far convalidare il diritto alla garanzia con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la garanzia sarebbe stata retrocessa al convenuto. Il giudizio sulle spese è stato rinviato alla sentenza di merito. Tale decisione non è stata impugnata e l'ipoteca legale provvisoria è stata radiata.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto di stralcio del 29 dicembre 2017 il Pretore ha – come detto – ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale collettiva ordinata con il decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” il 3 gennaio 2017. L'ipoteca essendo stata radiata, l'appello contro tale decreto è divenuto senza oggetto. Esso va così tolto dal ruolo (art. 242 CPC).
2. Rimane da statuire sulle spese e le ripetibili dell'appello, diventato privo d'oggetto. Ora, tali oneri vanno addebitati “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). In concreto né l'avvio della causa né la sua caducazione possono imputarsi all'una o all'altra parte. Il convenuto si è limitato a prestare una garanzia bancaria sostitutiva del credito avanzato dalle ditte istanti a sostegno dell'ipoteca legale provvisoria, come gli consentiva di fare l'art. 839 cpv. 3 seconda frase CC. Occorre valutare perciò, a un sommario esame, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite se l'appello non fosse divenuto senza oggetto.
3. Nell'appello il convenuto affermava anzitutto di avere versato alle ditte istanti il 6 maggio 2016 un acconto di fr. 82 453.25, ciò che riduceva l'ammontare della pretesa avversaria a fr. 1 908 643.65. Ora, che il doc. 9 attesti un pagamento di fr. 82 453.25 correlato alla fattura n. 12 202 è vero. A un sommario esame tuttavia quel versamento appariva già essere stato considerato dalle ditte, poiché il conteggio figurante nel doc. D ricapitolava sì acconti per fr. 4 593 039.15, ma nell'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale le imprese riconoscevano versamenti per complessivi fr. 4 675 492.40 (pag. 6 in alto). E la differenza corrisponde esattamente all'importo di fr. 82 453.25 invocato da AP 1 (si veda anche il doc. D1 di appello). Su questo punto l'appello, di conseguenza, non avrebbe presumibilmente avuto esito favorevole.
4. L'appellante contestava inoltre la possibilità di iscrivere provvisoriamente un'ipoteca legale collettiva, sostenendo che dopo il contraddittorio la pretesa andava ripartita sulle proprietà per piani in proporzione ai millesimi. A torto perciò – egli soggiungeva – le ditte insistevano nel valersi dell'art. 798 cpv. 1 CC per ottenere l'iscrizione di un pegno collettivo. L'argomentazione non sarebbe verosimilmente stata condivisa. L'iscrizione di un'ipoteca legale collettiva è lecita se i fondi da gravare appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si sono vincolati solidalmente nei confronti dell'artigiano o dell'imprenditore (RtiD I-2011 pag. 669 consid. 4 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3). La giurisprudenza menzionata dall'appellante, secondo cui l'iscrizione di un'ipoteca legale collettiva è ammissibile soltanto se decretata cautelarmente in via “superprovvisionale” (RtiD I-2011 pag. 668 n. 21c con richiami), riguarda fondi che appartengono a proprietari diversi non vincolatisi solidalmente verso l'artigiano o l'imprenditore. In concreto tutte le proprietà per piani appartenevano, quando il Pretore ha decretato il 3 gennaio 2017 l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale “nelle more istruttorie”, a AP 1. Di per sé nulla ostava dunque a un pegno collettivo, ch'esso fosse iscritto in via “superprovvisionale”, “nelle more istruttorie” o dopo il contraddittorio. Anche al proposito, pertanto, l'appello sarebbe presumibilmente stato destinato all'insuccesso.
5. Se ne conclude che, non fosse diventato senza interesse per intervenuta cancellazione dell'iscrizione provvisoria riguardante l'ipoteca legale collettiva, l'appello sarebbe presumibilmente stato respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede vanno perciò a carico dell'appellante, tenuto a rifondere alle controparti un'adeguata indennità per ripetibili. L'ammontare delle spese processuali va adeguatamente ridotto, in ogni modo, per tenere conto del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza (art. 21 LTG).
6. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiungeva ancora, quando l'appello è stato introdotto davanti a questa Camera, la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante che rifonderà agli attori fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).