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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SE.2016.18 (modifica contributi di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 marzo 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 24 novembre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 settembre 2012 AP 1 (1972) ha dato alla luce una figlia, S__________, che è stata riconosciuta da AO 1 (1968), divorziato. Questi lavorava per la succursale di __________ della ditta E__________ AG, __________. AP 1 è titolare di un negozio di fiori a __________ (“__________ __________” di AP 1), gestito da due dipendenti. Il 15 gennaio 2013 l'Autorità regionale di protezione 7 ha approvato una convenzione tra genitori del 10 dicembre 2012 in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 2040.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno, di fr. 1935.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e di fr. 2115.– mensili indicizzati fino alla maggiore età o “alla conclusione di un periodo formativo adeguatoˮ (assegni familiari non compresi). Da allora AO 1 ha pagato volontariamente, inoltre, il premio della cassa malati per S__________. Licenziato dalla E__________ AG per il 31 dicembre 2014, dal 1° gennaio 2015 egli lavora come consulente di vendita per la ditta di metalcostruzioni F__________ SA, __________.
B. In esito a un'istanza cautelare promossa il 4 maggio 2015 da AO 1 nei confronti di AP 1, con decreto del 14 dicembre 2015 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ridotto il contributo alimentare per S__________ a fr. 1390.– mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio del 2015 e ha fissato all'istante un termine di quattro mesi per promuovere la causa di merito (inc. CA.2015.10). Adito da AP 1, con sentenza del 17 agosto 2017 questa Camera ha riformato tale giudizio, respingendo l'istanza (inc. 11.2015.116).
C. Nel frattempo, il 21 marzo 2016, AO 1 ha convenuto AP 1, davanti al medesimo Pretore per ottenere la riduzione del contributo di mantenimento in favore di S__________ a fr. 1100.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, a fr. 1083.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino ai 6 anni “compresi”, a fr. 1246.– mensili dai 7 ai 12 anni “compresi” e a fr. 1358.25 dai 13 ai 18 anni (assegni familiari percepiti dalla madre), oltre all'autorizzazione di compensare quanto versato in eccesso al momento del giudizio con i contributi dovuti dopo di allora. In via subordinata egli ha chiesto di far decorrere la modifica quanto meno dal 1° maggio 2015. Nella sua risposta del 9 maggio 2016 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25 agosto 2016, indetta per il dibattimento, entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, avviata il giorno successivo, è terminata l'11 aprile 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 giugno 2017 l'attore ha confermato le proprie domande e altrettanto ha fatto la convenuta in un suo allegato del giorno successivo.
D. Statuendo il 27 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il contributo di mantenimento a carico di AO 1 a fr. 1031.– mensili dal 1° marzo 2016 al 30 settembre 2019, a fr. 1281.– mensili dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2025 e a fr. 1581.– mensili dal 1° ottobre 2025 fino a quando la figlia avrà raggiunto una formazione appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC, assegni familiari non compresi. Egli ha accertato inoltre che il debito mantenimento di S__________ è integralmente coperto e ha autorizzato l'attore a compensare gli importi versati di troppo prima dell'emanazione della decisione con quanto tenuto a corrispondere in seguito, dando atto che per il resto continua ad applicarsi la convenzione ratificata il 15 gennaio 2013 dalla Commissione tutoria regionale 7. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 novembre 2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2018 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per il figlio, emanate con la procedura semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 25 ottobre 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 24 novembre successivo, l'appello in esame di conseguenza è ricevibile.
2. Al memoriale la convenuta acclude il certificato d'assicurazione malattia del 5 ottobre 2017 concernente i premi della copertura obbligatoria e complementare della figlia per il 2018, facendo valere che l'attestato le è stato comunicato dopo la chiusura dell'istruttoria. L'attore sostiene che il documento poteva essere trasmesso al Pretore aggiunto prima dell'emanazione della sentenza e inoltra, a sua volta, documentazione bancaria allestita fra il novembre e il dicembre del 2017 relativa al pagamento di contributi correnti e di arretrati per la figlia nel dicembre del 2017, così come al pagamento dei contributi dal dicembre del 2015 all'ottobre del 2017. Ci si può interrogare se i documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti di ricevibilità posti dall'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352, consid. 4.2.1). Circa la loro rilevanza, si dirà in appresso (consid. 9c e 12).
3. Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 n. 7c pag. 790 consid. 6 con rinvii; I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 3 con richiami).
4. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato una riduzione del reddito dell'attore da fr. 8700.– mensili a fr. 5640.– mensili senza che AO 1 potesse definirsi responsabile del proprio licenziamento o risultasse avere ridotto la propria capacità lucrativa deliberatamente a scapito alla figlia. Egli ha rinunciato così a imputargli un reddito ipotetico. Posto ciò, il primo giudice ha constatato che nel 2012, una volta versato il contributo di mantenimento, l'attore disponeva ancora di fr. 6568.– mensili, mentre dal 2015, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo e al contributo alimentare per la figlia, gli rimanevano soltanto fr. 200.– mensili. Egli ha ravvisato quindi le premesse per una modifica del contributo, tanto più che quello pattuito per convenzione superava finanche il fabbisogno in denaro di S__________. Egli ha stabilito così il fabbisogno in denaro di S__________, già dedotto l'assegno familiare percepito dalla madre, in fr. 1390.– mensili fino al 31 dicembre 2016, in fr. 855.– fino al settembre del 2018 (6° compleanno), in fr. 1105.– mensili fino al settembre del 2024 (12° compleanno), in fr. 1045.– mensili fino al settembre del 2028 (16° compleanno) e in fr. 1355.– mensili dopo di allora.
Quanto al padre, il Pretore aggiunto ne ha determinato il reddito in fr. 5640.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3460.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 250.–, costo dell'alloggio fr. 500.–, riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 461.35, premio assicurazione dello stabile fr. 78.65, tasse fognatura e rifiuti fr. 8.90, pulizia della caldaia fr. 11.25, contributi di costruzione fr. 13.65, premio assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 21.40, premio assicurazione sulla vita fr. 74.–, premio assicurazione infortuni della circolazione fr. 4.15, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 248.–, spese d'automobile fr. 50.–, onere fiscale fr. 440.–). Ha constatato così che all'attore rimane un margine disponibile di fr. 2180.– mensili.
Per quel che è della madre, il primo giudice ha appurato un reddito mensile netto di fr. 4120.– mensili (fr. 3470.– dal negozio di fiori e fr. 650.– dall'impiego quale ausiliaria di pulizia per il Comune di __________) a fronte di un fabbisogno minimo in fr. 3155.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 767.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 390.–, tassa acqua potabile fr. 16.–, tassa rifiuti fr. 16.–, tassa fognatura fr. 15.–, contributo al “terzo pilastro” fr. 500.–, onere fiscale fr. 100.–), onde una disponibilità di fr. 965.– mensili.
Ripartito il fabbisogno in denaro di S__________ in proporzione alla disponibilità dei due genitori, il Pretore aggiunto ha calcolato la quota a carico del padre in fr. 960.– mensili fino al 31 dicembre 2016, in fr. 590.– mensili fino al 30 settembre 2018, in fr. 765.– mensili fino al 30 settembre 2024, in fr. 970.– mensili fino al 30 settembre 2028 e in fr. 940.– mensili fino al termine di una formazione scolastica o professionale appropriata, precisando che nulla è dovuto a titolo di accudimento, poiché la madre può sopperire autonomamente al proprio fabbisogno minimo. Preso atto nondimeno che l'attore offriva contributi di mantenimento più alti, ancorché con adattamenti per fascia di età diversi, e che ciò consentiva di coprire (salvo per due anni e per il 2016) l'intero fabbisogno in denaro della figlia lasciando intatto il margine disponibile della madre (“ciò che ricalca la soluzione convenuta nella convenzione di mantenimento adattandola alla diminuzione del reddito del padre”), egli ha fissato il contributo alimentare in fr. 1031.– mensili dal 1° marzo 2016 al 30 settembre 2019, in fr. 1281.– mensili dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2025 e in fr. 1581.– mensili dal 1° ottobre 2025 fino al termine della formazione. L'attore è stato autorizzato altresì a compensare contributi futuri con quanto versato in eccesso prima dell'emanazione della sentenza.
5. Litigiosa è anzitutto la riduzione del reddito dell'attore. Su questo punto il Pretore aggiunto ha ritenuto che la deposizione della responsabile del personale della E__________ AG riguardo a comportamenti inadeguati di AO 1 fosse poco attendibile alla luce delle valutazioni positive contenute nel certificato di lavoro da lei stessa sottoscritto. A suo parere, inoltre, l'attore ha dimostrato buona volontà nella ricerca di un impiego, ritrovato, dopo il licenziamento per il 31 dicembre 2014, già il 1° gennaio 2015. Egli ha rinunciato così a imputargli un reddito potenziale più alto dei fr. 5640.– mensili netti da lui percepiti (sentenza impugnata, da pag. 7 in fondo a pag. 10). L'appellante fa valere – in sintesi – che l'attore ha provocato il proprio licenziamento e non ha cercato a sufficienza un impiego meglio retribuito, sicché gli va imputato un reddito ipotetico pari al guadagno conseguito prima del licenziamento.
a) In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 10d). Un'eccezione ricorre qualora l'interessato abbia ridotto deliberatamente i propri introiti per recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto).
b) Nella fattispecie l'attore è stato licenziato dalla E__________ AG il 25 agosto 2014 per la fine di quell'anno. La lettera di disdetta non menziona i motivi, limitandosi a richiamare un colloquio tenuto quel giorno con due dirigenti dell'azienda (doc. G). Sentito personalmente, AO 1 ha accennato a diminuzioni della cifra d'affari della ditta che avevano indotto la dirigenza nella Svizzera interna a operare tagli al personale (interrogatorio del 18 gennaio 2017: verbali, pag. 3 risposte n. 1, 2 e 3). Il certificato di lavoro esprime apprezzamenti sulle sue capacità professionali e di collaborazione, descrivendolo come corretto e amichevole (doc. GG). M__________ B__________ – allora responsabile del personale – pur non essendo stata presente al colloquio di licenziamento, ha dichiarato che la disdetta era dovuta a comportamenti inadeguati del dipendente anche in relazione a un eccessivo consumo di alcol e a contrasti con i colleghi, escludendo che l'allontanamento fosse legato a difficoltà di rendimento della filiale e dichiarando che la ditta non ha voluto danneggiare l'interessato con un certificato di lavoro sfavorevole (verbale per rogatoria del 13 marzo 2017, pag. 3 seg.).
c) Visto quanto precede, sulle cause del licenziamento gli atti si rivelano contraddittori. Sia come sia, anche volendo presumere che il licenziamento dell'attore sia da ricondurre a mancanze sul posto di lavoro, non risulta che egli abbia provocato il proprio licenziamento nell'intento di recare pregiudizio alla figlia. La giurisprudenza citata dall'appellante presuppone che il debitore alimentare rinunci volontariamente con intenti malevoli al proprio impiego, al punto che il suo comportamento appaia abusivo e non meriti tutela in una procedura volta alla riduzione di contributi alimentari (DTF 143 III 236 consid. 3.3). Simili estremi non si ravvisano in concreto, né la convenuta ciò pretende.
d) Rimane da verificare se l'attore non potesse reperire un posto di lavoro meglio retribuito. L'appellante gli rimprovera, in effetti, di avere preferito farsi assumere da una ditta a conduzione familiare anziché da una grande azienda, trascurando molte ricerche d'impiego nel periodo di disoccupazione, durante il quale avrebbe potuto riscuotere indennità superiori al suo stipendio attuale. Ora, fino al 31 dicembre 2104 AO 1 (classe 1968) guadagnava presso la E__________ AG fr. 8600.– mensili netti (doc. X). Dal 1° gennaio 2015 egli è passato alle dipendenze della F__________ SA, ditta concorrente, con uno stipendio di circa fr. 5800.– mensili netti (doc. H ed EE; deposizione di E__________ C__________: verbale del 19 gennaio 2017, pag. 2 in alto). La sua rimunerazione è pertanto inferiore di oltre il 30% rispetto alla precedente. Interrogato dal Pretore aggiunto, egli ha riconosciuto, per quanto riguarda la ricerca di un nuovo impiego, di avere avuto contatti con altre ditte del settore “più grandi, ossia delle multinazionali, che se mi avessero assunto mi avrebbero versato un salario leggermente superiore a quello che percepisco oggi”, ma di avere preferito la F__________ SA, “siccome è più piccola ed è a conduzione familiare” e nella valutazione dei rischi “in una ditta familiare il posto è più sicuro” (interrogatorio del 18 gennaio 2017, risposta n. 8).
e) Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, un genitore deve fare quanto sia ragionevolmente esigibile da lui per evitare un pregiudizio agli interessi dei figli. Egli non può anteporre le proprie preferenze di vita se ciò sminuisce la sua capacità di far fronte al fabbisogno in denaro della prole (RtiD II-2018 pag. 714 consid. 11d con rinvii). In concreto incombeva dunque all'attore dimostrare di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per evitare una diminuzione delle entrate suscettibile di nuocere al contributo di mantenimento per la figlia. In realtà, quantunque abbia reperito subito un'attività nel suo settore professionale, egli si è accomodato di uno stipendio assai inferiore rispetto al precedente. Ciò non è compatibile con quanto si attende da un debitore alimentare con figli, tanto meno ove si pensi che, a conferma delle sue capacità, la F__________ SA l'ha impiegato “per evitare che venisse assunto da un'altra ditta concorrente” (deposizione di E__________ C__________: verbale del 19 gennaio 2017, pag. 2). Consapevole dei suoi doveri di mantenimento verso S__________, egli non poteva disconoscere che ciò avrebbe influito negativamente sulla possibilità di onorare il versamento del contributo alimentare per la figlia.
f) Si conviene che a 46 anni le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possono riuscire limitate, anche per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Resta il fatto che, per sua stessa ammissione, sin dal 1° gennaio 2015 l'attore avrebbe avuto la possibilità di impiegarsi a condizioni salariali migliori. Se da un lato quindi la riduzione delle sue entrate non è dovuta a malvolere, dall'altro egli non poteva scartare altri impieghi per il solo fatto di “non volere più essere un numero” o di “poter parlare e lavorare direttamente con i dirigenti”. Quanto al reddito che potrebbe essergli imputato, AP 1 chiede di fissarlo “come quello conseguito in precedenza”. Sta di fatto che presso la E__________ AG, ditta leader sul mercato svizzero dei serramenti, AO 1 poteva qualificarsi alla stregua di un quadro aziendale. Era responsabile della gestione della filiale ticinese in termini di personale, competenza tecnica e organizzativa, responsabile della realizzazione delle linee programmatiche di bilancio e degli obiettivi annuali, come pure dell'acquisizione, della consulenza e dell'assistenza dei clienti. Egli doveva curare inoltre i contatti con le imprese della regione e raccogliere informazioni secondo le esigenze di marketing (doc. GG). Vista la pressione sul mercato del lavoro nel Ticino, appariva poco verosimile – se non pressoché impossibile – ch'egli potesse ritrovare senza indugio un'occupazione altrettanto importante con lo stesso livello retributivo. Né l'appellante indica concretamente presso chi ciò sarebbe stato possibile.
g) Per quanto riguarda il reddito che concretamente l'interessato avrebbe potuto conseguire, la questione è di difficile apprezzamento, anche perché l'attore non è stato interpellato sullo stipendio che altre ditte con cui egli era entrato in relazione gli avevano offerto. Certo è che quelle proposte comportavano – come egli ha dichiarato – “un salario leggermente superiore a quello che percepisco oggi”. Ora, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica sul “Salario mensile lordo per rami economici, livello di competenze e sesso – Settore privato” lo stipendio di “direttori e quadri di direzione nella produzione e servizi specializzati” nel Cantone Ticino ammonta mediamente a fr. 7199.– mensili lordi per uomini di età compresa fra i 30 e i 49 anni, rispettivamente a fr. 8363.– mensili per uomini dai 50 anni in su (‹https://www.bfs.admin. ch/bfs/fr/home/statisti-ques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail.as-setdetail.6286466.html›). Tenuto conto dell'esperienza maturata dall'attore nello specifico comparto professionale, si può desumere quindi che una retribuzione di fr. 6500.– mensili netti sarebbe stata alla sua portata. Gli va imputato pertanto tale reddito ipotetico.
h) L'appellante rimprovera all'attore di non essersi rivolto a una cassa di disoccupazione per ridurre il più possibile le ripercussioni della perdita d'impiego sul contributo di mantenimento per la figlia. L'argomentazione cade nel vuoto, ove si consideri che l'attore avrebbe verosimilmente potuto riscuotere indennità di disoccupazione per fr. 7200.– mensili lordi (80% del guadagno assicurato di fr. 9000.– mensili: art. 22 cpv. 1 LADI: RS 837.0). Ciò corrisponde appunto, dopo la deduzione delle trattenute cui sono soggette le indennità di disoccupazione (art. 22a cpv. 2 e 3 LADI), a circa fr. 6500.– mensili. L'indennità di disoccupazione non avrebbe assicurato all'attore, di conseguenza, un'entrata maggiore rispetto al reddito ipotetico stimato poc'anzi.
6. Relativamente al fabbisogno minimo dell'attore, l'appellante chiede di ridurlo da fr. 3460.– mensili a fr. 3263.– mensili, lamentando che il Pretore aggiunto ha ammesso poste non contemplate nella distinta fatta valere nel 2012, oltre a esborsi non dimostrati. Essa non si confronta tuttavia con il giudizio impugnato né spiega perché le spese riconosciute dal Pretore aggiunto e gli importi da lui calcolati o stimati sarebbero erronei. Si limita a riproporre il conteggio già esposto nel memoriale conclusivo, senza neppure indicare da quali documenti essa tragga le somme da lei indicate. Non spetta però a questa Camera confrontare le posizioni del fabbisogno minimo esposte dalla convenuta con gli importi accertati dal primo giudice né vagliare il carteggio alla ricerca di documenti sui quali AP 1 potrebbe fondare i suoi calcoli del fabbisogno mensile. Incombeva all'appellante misurarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe l'errore del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello risulta finanche irricevibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1).
7. Per quel che attiene alle proprie entrate, che il Pretore aggiunto ha valutato in fr. 4120.– mensili, l'appellante ribadisce che il suo reddito imponibile è sceso da fr. 47 700.– nel 2012 a fr. 32 000.– nel 2014 ed è oggi di fr. 2666.– mensili, cui si aggiungono fr. 380.– mensili come addetta alle pulizie per il Comune di __________. Una volta ancora la convenuta si limita tuttavia a riproporre pressoché testualmente quanto addotto nel memoriale conclusivo. Privo una volta ancora di un serio confronto con la motivazione del Pretore aggiunto, l'appello potrebbe essere dichiarato ulteriormente irricevibile già per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). A parte ciò, il reddito imponibile accertato dall'autorità fiscale non è decisivo per determinare la capacità contributiva di un genitore, giacché tale dato è al netto da deduzioni che non rientrano necessariamente nel fabbisogno minimo secondo il diritto di famiglia. Il Pretore aggiunto si è dipartito correttamente dall'utile figurante nel conto perdite e profitti dell'attività dell'interessata, operando una media dei risultati degli ultimi quattro anni (fr. 51 300.40 nel 2012, fr. 24 654.56 nel 2013, fr. 44 935.21 nel 2014, fr. 45 819.74 nel 2015: doc. 23 a 26). Tale criterio è conforme alla giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.132 del 12 giugno 2018, consid. 4a). All'importo di fr. 3470.– mensili così calcolato, il primo giudice ha poi addizionato il reddito da attività lucrativa dipendente, di fr. 650.– mensili. L'appellante dichiara a tale titolo un'entrata di soli 350.– mensili, ricavata verosimilmente suddividendo lo stipendio netto del 2015 (fr. 4575.–) su dodici mesi. Se non che, tale reddito è stato conseguito sull'arco di poco più di sette mesi (dal 22 maggio al 31 dicembre 2015: doc. 34), l'assunzione risalendo all'agosto di quell'anno (doc. 3 nell'inc. CA.2015.10; doc. III richiamato). Anche al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
8. L'appellante chiede che il suo fabbisogno minimo, non accertato davanti all'Autorità regionale di protezione 7, sia portato dai fr. 3155.– mensili calcolati dal Pretore aggiunto a fr. 5178.– mensili. In realtà, come risulta dagli atti, anche la convenuta aveva esposto davanti all'autorità tutoria le poste del proprio fabbisogno minimo (distinta con allegati nell'inc. doc. I richiamato). Non è vero pertanto che tale parametro non fosse conosciuto. Posto ciò, occorre vagliare le singole contestazioni.
a) Il Pretore aggiunto ha stralciato dal fabbisogno minimo della convenuta le spese relative al veicolo VW “__________”, poiché “si tratta di un modello a uso tipicamente commerciale che l'interessata usa verosimilmente per trasportare fiori e piante per il suo negozio e le cui spese sono già inserite nel conto perdite e profitti dell'attività commerciale”. L'appellante chiede di riconoscerle fr. 432.– mensili per il leasing, fr. 98.– mensili per il premio dell'assicurazione e fr. 39.– mensili per l'imposta di circolazione, rilevando che in realtà si tratta di una monovolume e che per il negozio di fiori essa usa un altro mezzo. Per tacere della circostanza tuttavia che nulla dimostra l'esistenza di un secondo veicolo, il contratto di leasing indica quale assuntore “AP 1 – __________” e definisce l'oggetto come “furgone” (doc. 6). Inoltre il premio dell'assicurazione veicoli inserito nella contabilità aziendale coincide con quello esposto nel fabbisogno minimo (fr. 1169.60 annui: doc. 26, 2° foglio e doc. 17). L'opinione del primo giudice, stando al quale i costi dell'automobile sono già dedotti dall'utile aziendale (doc. 23 a 26, 2° foglio), sfugge quindi alla critica.
b) L'interessata rivendica costi per il riscaldamento di fr. 150.– mensili in luogo dei fr. 100.– mensili inseriti dal Pretore aggiunto nel costo complessivo dell'alloggio di fr. 1150.– mensili (inclusa la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia). Tuttavia essa non ha neppure dimostrato esborsi di tale entità (doc. 7) e trascura che il costo dell'elettricità fa già parte del cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6d), salvo il consumo dovuto alla termopompa e al boiler, come ha considerato il primo giudice.
c) Per quel che è dei contributi AVS e del premio dell'assicurazione infortuni, espunti dal Pretore aggiunto dal fabbisogno minimo della convenuta, essi figurano già fra i costi del negozio di fiori e sono stati stralciati anche dall'autorità fiscale per il medesimo motivo (doc. 33, 4° foglio posizione 10.1 e relativa motivazione nella pagina seguente). Al proposito non soccorre dunque dilungarsi.
d) In merito all'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 100.– mensili, riconosciuti dal Pretore “come da lei preteso”, a fr. 1000.– mensili. Ora, è possibile che in esito alla tassazione 2014 fatta valere in prima sede il carico fiscale dell'appellante risulti più elevato (doc. 19 a 22). Sta di fatto che in quell'anno il reddito imponibile di lei era particolarmente alto in ragione di indennità per malattia (fr. 40 800.–), di cui essa non consta più beneficiare (doc. 33, 4° foglio), sicché tali documenti non sono determinanti per stimare l'aggravio tributario. Per di più, l'appellante non pretende che l'importo da lei indicato nel memoriale di risposta (pag. 7) si dovesse a un errore di scritturazione né che l'aumento si riconduca a fatti o mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al primo giudice pur con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Nuova, la pretesa si dimostra così inammissibile.
9. Sostiene l'appellante che il Pretore aggiunto è caduto in errori di calcolo determinando il fabbisogno in denaro della figlia. Dipartendosi dalla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, essa propone di sostituire agli importi tabellari per l'alloggio e la cassa malati (fr. 485.– e fr. 106.– mensili) la spesa effettiva (fr. 289.– e fr. 138.– mensili). A suo parere, senza dedurre gli assegni familiari, il fabbisogno in denaro di S__________ ammonta a fr. 1067.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1317.– mensili fino al 12° e a fr. 1617.– mensili dopo di allora. Quanto al contributo di accudimento, la convenuta fa valere che con il suo reddito di fr. 3046.– mensili essa non riesce a finanziare il proprio fabbisogno di fr. 5178.– mensili e che, pur non potendosi pretendere dall'attore la copertura dell'ammanco, ciò giustifica di mantenere il contributo alimentare per la figlia fissato a suo tempo.
a) Fino al 31 dicembre 2016 le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio per determinare il fabbisogno in denaro di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedevano una voce monetizzata per “cura e educazione”. Questa si applicava ai genitori affidatari che non avevano modo di prestare ai figli cura e educazione in natura ed era commisurata al grado d'occupazione del genitore in questione (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 5a). Per quanto riguarda in concreto il lasso di tempo fino al 31 dicembre 2016, il calcolo del fabbisogno in denaro prospettato dall'appellante è pertanto fuori tema, senza dimenticare che il fabbisogno in denaro di S__________ stabilito dal Pretore aggiunto dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 (fr. 1390.– mensili) è finanche superiore a quello preteso dall'appellante (fr. 1067.– mensili).
b) Dal 1° gennaio 2017 le citate raccomandazioni non prevedono più una posta monetizzata per cura e educazione del figlio, dovendosi determinare in sua vece un cosiddetto “contributo di accudimento”. Esso consiste in quanto occorre
finanziariamente per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid. 7.1.4 destinato a pubblicazione e ribadito nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.1 destinato anch'esso a pubblicazione). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano, come in passato, a essere considerati come costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid. 7.1.3 destinato a pubblicazione). La modifica di legge non ha effetto retroattivo. Si applica nondimeno, pro futuro, anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 13cbis tit. fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 587).
c) L'appellante chiede di riconoscere nel fabbisogno in denaro della figlia il premio della cassa malati effettivo di fr. 138.– mensili in luogo di quello previsto dalla citata tabella di fr.106.– mensili. A prescindere dal fatto però che l'importo rivendicato varrebbe se mai dal 1° gennaio 2018, esso contempla, oltre al premio dell'assicurazione base di fr. 105.10 mensili, quello per una copertura complementare di fr. 39.70, incluse le cure dentarie (doc. B di appello). Andrebbe quindi esaminato se i costi complementari non siano già compresi nell'importo forfettario destinato ai costi della “salute”, i quali annoverano anche le spese dentistiche (Erläuterungen zur Zürcher Kinderkosten-Tabelle in: ‹www.ajb.ch›) e se si giustifichi di sostituire l'importo previsto dalla tabella con la spesa effettiva determinata dalle opzioni assicurative scelte del genitore affidatario. Nel caso specifico la questione può rimanere aperta, poiché il Pretore aggiunto ha calcolato il costo dell'alloggio includendo le spese accessorie a carico della madre (fr. 383.– mensili, ossia un terzo della spesa complessiva di fr. 1150.– mensili: sopra, consid. 9), senza ridurre la posta forfettaria di fr. 75.– mensili per “spese accessorie dell'alloggio e dell'economia domestica” prevista nella tabella 2017 delle note raccomandazioni. Tale importo, inoltre, è più alto di quello indicato dall'appellante nei suoi calcoli (fr. 289.– mensili). Il fabbisogno in denaro di S__________ è quindi senz'altro coperto.
d) Per finire si ricordi che i fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle correlate alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), il quale va tolto perciò dal contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Né risulta – o l'appellante pretende – che tali assegni siano già compresi nel reddito da attività dipendente che l'appellante ha conseguito nel 2015 (doc. 34). Tanto meno si tratta di prestazioni conteggiate nell'utile aziendale, giacché queste sono state tassate come “altri redditi” (doc. 33, tassazione 2014, 4° foglio posizione 6.3 e relativa motivazione alla pagina seguente). Gli importi calcolati dal primo giudice resistono pertanto alla critica.
e) Quanto al contributo di accudimento, esso va definito – come detto (consid. b) – secondo quanto manca alla madre affidataria per finanziare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, eventualmente allargato con i supplementi previsti dal diritto di famiglia in base alle condizioni del caso specifico. In concreto occorrerebbe procedere pertanto a tale stregua. Se non che, con un reddito per fr. 4120.– mensili AP 1 è pienamente in grado di sopperire autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 3155.– calcolato non solo a norma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, bensì secondo i canoni del diritto civile. Non può farsi questione dunque di contributo di accudimento.
10. Visto quanto precede, accertato il reddito potenziale di AO 1 in fr. 6500.– mensili, il margine disponibile di lui risulta di fr. 3040.– mensili. Rimane da definire quanto egli può corrispondere per S__________, tenuto conto delle rispettive disponibilità dei genitori. Non ravvisandosi – né essendo fatte valere – in concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da un riparto proporzionale dell'onere di mantenimento fra le parti (art. 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 12), discende in definitiva quanto segue:
a) Dal 1° marzo al 31 dicembre 2016:
fabbisogno in denaro di S__________: fr. 1390.– mensili,
disponibilità dell'attore: fr. 3040.– mensili,
disponibilità della convenuta: fr. 965.– mensili;
contributo a carico dell'attore: fr. 1055.– mensili.
b) Dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018:
fabbisogno in denaro di S__________: fr. 855.– mensili,
disponibilità dell'attore: fr. 3040.– mensili,
disponibilità della convenuta: fr. 965.– mensili;
contributo a carico dell'attore: fr. 650.– mensili (arrotondati).
c) Dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2024:
fabbisogno in denaro di S__________: fr. 1105.– mensili,
disponibilità dell'attore: fr. 3040.– mensili,
disponibilità della convenuta: fr. 965.– mensili;
contributo a carico dell'attore: fr. 840.– mensili (arrotondati).
d) Dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2028:
fabbisogno in denaro di S__________: fr. 1405.– mensili,
disponibilità dell'attore: fr. 3040.– mensili,
disponibilità della convenuta: fr. 965.– mensili;
contributo a carico dell'attore: fr. 1065.– mensili (arrotondati).
e) Dal 1° ottobre 2028 in poi:
fabbisogno in denaro di S__________: fr. 1355.– mensili,
disponibilità dell'attore: fr. 3040.– mensili,
disponibilità della convenuta: fr. 965.– mensili;
contributo a carico dell'attore: fr. 1025.– mensili (arrotondati).
Nelle circostanze descritte, salvo per il primo periodo, il contributo alimentare stabilito dal Pretore aggiunto, che per finire non si è scostato dall'offerta di AO 1, è finanche superiore al risultato del calcolo. Quanto al contributo da marzo a dicembre del 2016, il lieve aumento di fr. 24.– mensili per complessivi fr. 240.– non induce a modificare la decisione impugnata, il fabbisogno in denaro di S__________ essendo ad ogni modo coperto.
11. L'appellante afferma che non si giustifica di dimezzare il contributo per la figlia, il cui mantenimento è prioritario rispetto al tenore di vita del padre, il quale, nonostante la diminuzione del proprio reddito, conserva un margine disponibile di fr. 200.– mensili dopo avere versato il contributo pattuito e sopperito al proprio fabbisogno minimo. Essa sottolinea inoltre che il Pretore aggiunto non poteva riesaminare o correggere il contributo per S__________ fissato nel 2012, sicché è irrilevante che egli lo giudichi “di molto superiore” al reale fabbisogno della figlia. La convenuta fa valere dipoi che nel 2012 le parti, per libera scelta omologata dall'Autorità regionale di protezione 7, avevano deciso che tutto il fabbisogno in denaro della figlia, compresa la posta per cura e educazione, fosse assunto dal padre, di modo che il Pretore aggiunto non poteva intervenire su tale ripartizione.
a) Come si è visto (consid. 3), la procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere” la convenzione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Inoltre il verificarsi di un fatto nuovo, anche se rilevante e durevole come nel caso in esame (diminuzione del reddito del debitore alimentare di oltre un terzo), non conduce automaticamente a una modifica del contributo alimentare in favore del figlio. Perché ciò sia occorre ancora procedere a una ponderazione degli interessi del figlio e di ciascun genitore, verificando se la ripartizione dell'onere di mantenimento non appaia più equilibrata per rapporto alle rispettive capacità economiche (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1).
b) Nella fattispecie risulta che al momento in cui è stato stabilito il contributo litigioso, una volta fatto fronte al contributo alimentare per la figlia di fr. 2040.– mensili pattuito per convenzione, così come al proprio fabbisogno minimo indicato dinanzi all'autorità tutoria di fr. 2320.– mensili (doc. I richiamato), con un reddito di fr. 8360.– mensili rimanevano ad AO 1 fr. 4000.– mensili. In seguito ai cambiamenti intervenuti, ove quel contributo di mantenimento rimanesse invariato, il margine disponibile di lui si ridurrebbe a fr. 1000.– mensili. Rispetto al 2012, quando faceva valere un ammanco, AP 1 può contare oggi su un margine disponibile di fr. 965.– mensili. In condizioni del genere essa non può seriamente negare che la suddivisione dell'onere di mantenimento non rispecchi più gli equilibri esistenti al momento della stipulazione del contributo. Per di più, come ha rilevato il primo giudice, il contributo offerto dall'attore è superiore rispetto a quello che risulterebbe da un riparto proporzionale del fabbisogno in denaro della figlia secondo la disponibilità di ciascun genitore. Anche sotto il profilo dell'equità la decisione impugnata merita quindi conferma.
12. Per finire l'appellante contesta l'autorizzazione rilasciata all'attore di compensare quanto versato in eccesso prima dell'emanazione del giudizio impugnato con quanto egli è tenuto a corrispondere in seguito allo stesso. Al riguardo il Pretore aggiunto ha rilevato che la convenuta, anche alla luce dell'esito del procedimento cautelare, non poteva ignorare il pericolo che il contributo di mantenimento per S__________ venisse ridotto, stante la notevole contrazione dei redditi paterni. L'interessata sostiene che finora AO 1 non ha neppure pagato tutto il dovuto, che in caso di compensazione dei contributi correnti essa si troverebbe in difficoltà nel far fronte al mantenimento di S__________ e che da parte sua non poteva prevedere una diminuzione del contributo alimentare per la figlia.
La compensazione di un contributo alimentare non deve mettere in pericolo, in linea di principio, i mezzi necessari per il mantenimento del debitore (Jeandin in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 125 CO con rinvio alla nota 27). Se non che, nella fattispecie la convenuta risulta disporre di risparmi per oltre fr. 130 000.–, senza considerare la sostanza aziendale (doc. 32, dichiarazione d'imposta 2014, 9° foglio). Il mantenimento di S__________ non è dunque a rischio. Del resto, per quanto convinta del buon fondamento dell'appello e a prescindere dall'esito del procedimento cautelare, l'interessata, assistita da una legale, non poteva ignorare le incognite legate a una procedura di modifica del contributo alimentare, men che meno di fronte a una consistente riduzione del reddito del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2015.116 del 17 agosto 2017, consid. 8 fra le medesime parti). Anche a quest'ultimo proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
13. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).