Incarto n.
11.2017.112

Lugano,

5 gennaio 2018/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.3210 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 giugno 2017 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

giudicando sull'appello del 4 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 novembre 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   CO 1 (1975) e RE 1 (1976), cittadina peruviana, si sono sposati a __________ il 18 aprile 2013. Dal matrimonio è nato R__________, l'11 giugno 2013. Il marito lavora al 50% per il Cantone Ticino in un ufficio regionale di collocamento e per il rimanente 50% beneficia di una rendita d'invalidità. La moglie è titolare di un diploma peruviano di ingegneria alimentare, non riconosciuto in Svizzera. Essa non esercita alcuna attività lucrativa. Nel giugno del 2017 RE 1 ha lasciato il domicilio coniugale per trovare accoglienza in un centro protetto.

 

                                  B.   Il 28 giugno 2017 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione del­l'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio (riservato al padre un diritto di visita sorvegliato), un contributo alimentare da definire per sé e uno da definire per R__________, come pure una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Con decreto cautelare del 30 giugno 2017, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno (due incontri di 30 minuti la settimana, sotto sorve­glianza, alla Casa __________ di __________), ha condannato CO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, ha obbligato il medesimo a pagare i premi della cassa malati per moglie e figlio, riversando inoltre all'istante “tutte le completive (arretrate e correnti) di pertinenza del figlio”.

 

                                  C.   All'udienza del 9 agosto 2017, indetta “per il dibattimento”, i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare – tra l'altro – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie entro il 30 settembre 2017, sull'affidamento “provvisorio” del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno (due incontri di 30 minuti la settimana, sotto sorve­glianza alla Casa __________ di __________), su un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili, su un contributo alimentare per R__________ di fr. 450.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre che sul versamento da parte del marito di fr. 6000.– a copertura di arretrati cumulati dal­l'istante presso la Casa delle __________ a __________ e come provvigione ad litem. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante “nelle more istruttorie”.

 

                                  D.   Il 4 ottobre 2017 CO 1 ha scritto al Pretore, postulando un'estensione del suo diritto di visita, in particolare un incontro supplementare con il figlio ogni fine settimana dalle ore 10 fino alle ore 19 e una cena infrasettimanale lui. Invitata a esprimersi per scritto, RE 1 ha dichiarato con osservazioni del 30 ottobre 2017 di opporsi alla richiesta, affermando – in sintesi – che il marito non è in grado di gestire il bambino (affetto da autismo) da sé solo, senza l'appoggio dei propri genitori, i quali avrebbero alimentato per altro la disunione coniugale. CO 1 ha replicato spontaneamente il 6 novembre 2017, mantenendo la propria richiesta, e il 20 novembre 2017 ha sollecitato l'emanazione del giudizio.

 

                                  E.   Statuendo con decreto cautelare del 21 novembre 2017, il Pretore ha esteso il diritto di visita paterno, nel senso che ha aggiunto un terzo incontro settimanale tra padre e figlio, il sabato dalle ore 12 fino alle ore 14.30, senza sorveglianza, ma con “monitoraggio dopo la visita” da parte dei responsabili della Casa __________. Egli non ha riscosso spese né ha attribuito ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 4 dicembre 2017 per ottenere che, accordatole il beneficio del gratuito patrocinio, il giudizio in questione sia riformato respingendo l'istanza del marito. Essa propone inoltre che al “reclamo” sia conferito effetto sospensivo. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, la disciplina delle relazioni personali tra un figlio e un genitore non affidatario essendo un tema indipendente da questioni di valore. Il “reclamo” di RE 1 va trattato dunque come appello. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla legale del­l'appellante il 22 novembre 2017 (timbro postale attergato sulla busta d'invio). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 2 dicembre 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha redatto il decreto cautelare impugnato come segue:

                                         richiamati     il verbale di udienza 9 agosto 2017 nonché l'ordinanza 10 ottobre 2017;

                                         preso atto    dello scritto 20/21 novembre 2017 del marito (qui notificato);

                                         valutati         tutti gli elementi disponibili a questo stadio;

                                         sentita         la rete che ha espresso parere favorevole all'estensione delle visite paterne, il tutto e meglio come alla comunicazione e-mail 21 novembre 2017 dell'assistente sociale __________ M__________ (qui notificata);

                                         ritenuto        che nulla osta ad estendere le relazioni personali paterne come a' dispositivo [sic];

                                         visti             gli art. 171 segg. CC e il codice di rito;

                                         decreta:       (…)

 

                                         La “comunicazione e-mail 21 novembre 2017 di __________ M__________” cui si accenna nel decreto cautelare consiste in un messaggio di posta elettronica diretto dall'assistente sociale a una funzionaria della Pretura, così formulato:

                                         Vi avrei scritto in giornata in quanto ho sentito il SMP F__________, la quale è concorde all'ampliamento del DDV del padre, e parlato con il punto d'incontro i quali propongono quanto sotto (vedi e-mail). Ovvero modificare uno dei due DDV, quello del sabato dalle 12.00 con rientro alle 14.30 e in aggiunta 15/30 min per constatare le condizioni di R__________.

                                         Io a mio avviso suggerirei anche che il padre partecipi al corso sull'autismo per meglio capire come entrare in relazione con il figlio e non sollecitarlo troppo.

                                     

                                         Il messaggio cui si riferisce la scrivente (“vedi e-mail”), accluso anch'esso al decreto cautelare impugnato, è di G. A__________ (responsabile del punto d'incontro alla Casa __________ di __________), il quale aveva scritto il 20 novembre 2017 a __________ M__________ quanto segue:

                                         Si potrebbe modificare uno dei due DDV sorvegliati (ad esempio quello del sabato) a favore del nuovo assetto voluto dalla Pretura nella stessa giornata di sabato. Volendo inserire la condivisione del pranzo, si potrebbe pensare di effettuare il passaggio alle 12.00 per poi prevedere il rientro alle 14.30. Terminando in seguito il DDV 15/30 minuti dopo per constatare le condizioni di R__________.

                                         In attesa di conferma e/o eventuali proposte sulla durata degli incontri, auguro una buona giornata.

 

                                   3.   Nell'appello RE 1 lamenta anzitutto una carente motivazione del decreto cautelare, rimproverando al Pretore di non essersi confrontato con le sue obiezioni e di non avere spiegato le ragioni della propria scelta (“il decreto è totalmente criptato e incom­prensibile”). Essa censura inoltre la mancanza di qualsiasi traccia circa un colloquio telefonico di __________ M__________ con il Pretore, intervenuto il 13 novembre 2017, e il colloquio di __________ M__________ con la psicologa F__________, del Servizio medico-psicolo­gico di __________. Nel merito l'appellante critica l'incongruenza di incontri paterni con il figlio due volte sorvegliati e una no. Ribadisce che CO 1 non è in grado di gestire un bambino affetto da autismo, tanto più che il marito stesso soffre di crisi epilettiche. Infine essa lamenta la mancanza di indicazioni su chi dovrebbe accompagnare il padre alle visite non sorvegliate, senza di che quegli rimarrebbe solo con R__________ per due ore e mezzo, facendo correre rischi al bene del figlio.

 

                                   4.   Le esigenze di motivazione che deve adempiere una sentenza (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii;). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, la motivazione è insufficiente (sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii). Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (DTF 134 I 88 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2010 del 5 marzo 2010 consid. 2.2).

 

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore aveva invitato RE 1, il 10 ottobre 2017, a esprimersi per scritto sull'estensione del diritto di visita postulato dal marito. L'interessata aveva dichiarato nelle proprie osservazioni del 30 otto­bre 2017 di opporsi, contestando in sostanza che CO 1 sia in grado di gestire il bambino da sé solo. Nell'appello essa si duole ora – come detto – che il Pretore non ha trattato la questione, rinviando genericamente a colloqui telefonici di cui tutto si ignora. In effetti il decreto cautelare impugnato è pressoché sprovvisto di motivazione. Una motivazione tuttavia non deve necessariamente essere contenuta nella decisione. Il giudice può anche rinviare ad atti estrinseci, sempre che di tali atti la parte possa disporre. In concreto il Pretore richiama, nel decreto cautelare, il verbale del­l'udienza 9 agosto 2017, la sua “ordinanza” del 10 ottobre 2017 con cui invitava RE 1 a esprimersi sulla richiesta dal marito e una lettera del 20 novembre 2017 alla Pretura in cui CO 1 sollecitava l'emanazione del giudizio. Sta di fatto che nessuno dei tre documenti allude alle capacità paterne di mettersi in adeguata relazione con il figlio. Né la questione poteva dirsi trascurabile, ove si pensi che CO 1 soffre di crisi epilettiche settimanali e che il figlio è affetto da autismo. Nella misura in cui si riferisce agli atti processuali, la decisione impugnata non consente quindi di capire perché il Pretore abbia accantonato le obiezioni della moglie.


                                   6.   Nelle circostanze descritte occorre esaminare se la motivazione del decreto cautelare possa evincersi dallo scambio di posta elettronica acclusa al decreto medesimo. Il Pretore adduce, in effetti, che “la rete ha espresso parere favorevole all'estensione delle visite paterne” con riferimento “alla comunicazione e-mail 21 novembre 2017 dell'assistente sociale __________ M__________”. In realtà non si sa che cosa esattamente l'assistente sociale abbia domandato alla psicologa F__________, del Servizio medico-psicolo­gico di __________, né è dato di conoscere il riscontro di quest'ultima se non per interposta persona. Non si sa nemmeno se la psicologa sia stata interpellata sui problemi di salute accusati da CO 1, problemi che in passato hanno creato motivi di inquietudine (rapporto della Casa __________ al Pretore, del 26 luglio 2017, agli atti), per quanto l'interessato cerchi di relativizzarli (doc. 10). Nell'incarto (privo di qualsiasi bordereau)­ non figura nemmeno una nota verbale. A ben vedere non si comprende neppure se l'estensione del diritto di visita rientri nel quadro di un progetto mirato o sia un semplice tentativo empirico e improvvisato. È possibile che – come adombra l'appellante – il Pretore disponga di informazioni proprie. Esse sfuggono nondimeno alla cognizione di questa Camera, la quale non ha modo di sapere su che basi “la rete” abbia “espres­so parere favorevole all'estensione delle visite paterne”. Onde l'impossibilità di vagliare le argomentazioni del­l'appellante. Il decreto cautelare impugnato non è, in altri termini, motivato a sufficienza perché questa Camera possa esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

 

                                   7.   Si aggiunga che all'udienza in Pretura del 9 agosto 2017 CO 1 si era impegnato – tra l'altro – “a partecipare al corso Analisi comportamentale applicata (A.B.A.) organizzato dall'associazione Autismo Svizzera italiana”, impegno ch'egli non risulta avere assolto. Eppure la proposta dell'assistente sociale __________ M__________ di far partecipare il richiedente a un corso sull'autismo “per meglio capire come entrare in relazione con il figlio e non sollecitarlo troppo” è stata ignorata dal Pretore senza alcuna motivazione. Anche sotto questo profilo il decreto cautelare sfugge pertanto a qualsiasi disamina. Se ne conclude che, insufficientemente motivato, il decreto in rassegna dev'essere annullato. Competerà al Pretore emettere un decreto cautelare debitamente sorretto di motivi, al cui riguardo questa Camera non rilascia alcuna indicazione vincolante.

 

                                   8.   Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere parzial­mente l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che questa Camera non è in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo decreto cautelare (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.83 del 16 settembre 2016 consid. 6 con rinvio sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4). Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.

 

                                   9.   Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né CO 1 può essere condannato a versare ripetibili, non avendo proposto di respingere l'appello. RE 1 protesta la rifusione di “tasse, spese e ripetibili” di primo grado, ma il Pretore non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili. Avesse inteso rivendicare ripetibili di prima sede, l'interessata avrebbe dovuto cifrare davanti a questa Camera la sua pretesa, richieste pecuniarie indeterminate non essendo ricevibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

 

                               10.   L'istanza di gratuito patrocinio formulata dall'appellante merita accoglimento: le gravi ristrettezze in cui versa l'interessata, senza redditi né sostanza, appaiono verosimili (art. 117 lett. a CPC); inoltre l'appello non poteva dirsi senza possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Quanto alla retribuzione del patrocinatore d'ufficio, incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello di sette pagine, più di cinque ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica di fissare l'indennità di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1200.– complessivi.

 

                                11.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la disciplina di un diritto di visita può essere impugnata con un ricorso in materia civile senza riguardo a questio­ni di valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Trattato come appello, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   RE 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1200.–.

 

                                   4.   Notificazione:

 

– avv.;

– avv.;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (limitatamente al consid. 10 e al dispositivo).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).