Incarti n.
11.2017.114

11.2017.115

Lugano,

29 dicembre 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.765 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 27 settembre 2017 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 14 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 novembre 2017 (inc. 11.2017.114) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2017.115);

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una causa promossa il 4 maggio 2016 da AO 1 contro AP 1 per ottenere un aumento del contributo alimentare in favore del figlio E__________ (nato il 1° marzo 2005) fissato in una convenzione dell'11 aprile 2006 omologata dalla Commissione tutoria regionale 12 (inc. SE.2016.35), con decreto cautelare del 28 settembre 2016 il Pretore ha portato provvisionalmente il contributo in questione a fr. 1535.– mensili dal 25 agosto 2015 al 30 giugno 2016, a fr. 500.– per il luglio del 2016 e a fr. 914.– dal 1° luglio (sic) 2016 in poi. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Non sono state riscosse spese. AP 1 è stato tenuto a rifondere a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. Il decreto cautelare non è stato impugnato (inc. CA.2015.19).

 

                                  B.   Il 27 settembre 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore di lavoro di AP 1 di trattenere dallo stipendio di lui l'importo stabilito nel decreto cautelare e di riversarlo a lei in favore del figlio. Invitato a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 16 novembre 2017 di respingere l'istanza, invocando l'intangibilità del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. AO 1 ha replicato il 23 novembre 2017, confermando la propria richiesta. Statuendo il 30 novembre 2017, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta A__________ SA, __________, di trattenere fr. 914.– mensili dallo stipendio del convenuto, riversandoli a AO 1 in favore del figlio E__________. Non sono state prelevate spese né sono state assegnate ripetibili.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 dicembre 2017 nel quale propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia riformato dichiarando l'istanza di AO 1 irricevibile, subordinatamente respingendola. Contestualmente egli postula il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una diffida ai debitori (art. 291 CC) ordinata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” è una decisione finale emanata con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c; cfr. DTF 137 III 196 consid. 1.2). Decretata in pendenza di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, come nel caso in esame, essa si connota invece come un provvedimento cautelare. Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello (art. 248 lett. d CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 combinato con l'art. 248 lett. d CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di stipendio (fr. 914.– mensili) non è soggetta a limiti di tempo. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 4 dicembre 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto il 14 dicembre successivo. Introdotto l'ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ammissibile.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che AP 1 ha continuato a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 500.– anche dopo avere ricevuto il decreto cautelare del 28 settembre 2016 che gli imponeva, da allora, il pagamento di fr. 914.– mensili. E nel frattempo egli aveva cumulato arretrati per circa fr. 5000.–. Non ravvisando elementi che indiziassero un miglior comportamento del debitore in futuro, il primo giudice ha ravvisato così le premesse dell'art. 291 CC per ordinare la diffida. Relativamente all'ammontare della trattenuta, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 4900.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2854.70 mensili (minimo esi­stenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo del­l'alloggio fr. 1133.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 251.70, spese di trasferta fr. 100.–, assicurazione del­l'economia domestica fr. 20.–). Con un margine disponibile di fr. 2045.30 mensili il primo giudice ha ritenuto così AP 1 in grado di versare il contributo alimentare di fr. 914.– mensili per E__________, come pure il contributo alimentare per l'altro suo figlio minorenne, M__________, che vive con lui.

 

                                   3.   L'appellante sostiene in primo luogo che l'istanza presentata da AO 1 il 27 settembre 2017 andava dichiarata irricevibile poiché non era “formulata in modo chiaro e comprensibile”, non precisando essa l'importo della trattenuta di stipendio né indicando la decisione sulla base della quale era chiesto il provvedimento. Il Pretore è stato di altro avviso, reputando “evidente” che la decisione addotta a fondamento della richiesta fosse il decreto cautelare del 28 settembre 2016 in cui il contributo alimentare per il figlio era fissato in fr. 914.– mensili dal 1° luglio 2016. Nell'appello il convenuto obietta che non incombeva al giudice sostituirsi alla diligenza di AO 1 e rimediare alle manchevolezze dell'istanza. In realtà il Pretore non ha rimediato ad alcunché. Si è limitato a rilevare che il convenuto non poteva seriamente asserire di non avere capito su che basi

                                         l'istante chiedesse la trattenuta di stipendio. Il che appare tanto più manifesto ove si consideri che nessuna altra decisione risulta essere stata presa da qualsivoglia autorità in merito al contributo alimentare per E__________. Senza dimenticare poi che, chiamato a esprimersi sull'istanza di trattenuta, nelle osservazioni del 16 novembre 2017 AP 1 non ha preteso di non capire quale decisione invocasse AO 1. Ai limiti del pretesto, su questo punto l'appello non merita dunque ulteriore disamina.

 

                                   4.   Afferma l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 5217.70 e non solo a fr. 2854.70 mensili, il costo dell'alloggio elevandosi a fr. 2200.– mensili (rispetto ai fr. 1133.– considerati dal Pretore) e il fabbisogno in denaro dell'altro suo figlio minorenne ascendendo a fr. 1296.– mensili. La trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore lederebbe perciò “in modo importante” il suo fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo. Si tratta di argomenti privi di qualsiasi pertinenza, come si vedrà senza indugio.

 

                                         a)   Nel decreto cautelare del 28 settembre 2016, non impugnato da una parte né dall'altra, il Pretore aveva calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 2923.70 mensili, rico­noscendo un costo dell'alloggio pari a fr. 1133.– mensili (fr. 1700.– stimati, meno la quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro di E__________). Il Pretore ha spiegato allora che la locazione effettiva di fr. 2200.– mensili risultava esagerata per le esigenze di due sole persone (il convenuto e l'altro figlio minorenne M__________), ciò che il convenuto medesimo aveva ammesso durante il suo interrogatorio del 18 aprile 2016 (de­creto cautelare del 28 settembre 2016, consid. 11). Nell'appello il convenuto torna ora a esporre la pigione di fr. 2200.– effettivamente pagata, ma con la giustificazione del Pretore (che al consid. 6 della decisione impugnata gli ha ripetuto quanto figurava nel decreto cautelare del 28 settembre 2016) non tenta nemmeno di confrontarsi. Perché una locazione di fr. 1700.– mensili (meno la quota compresa nel fabbisogno in denaro di E__________), in altri termini, sarebbe inadeguata per due persone che abitano nella zona di __________ egli neppure accenna. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche inammis­sibile per carenza di requisiti formali.

 

                                         b)   Relativamente al fabbisogno in denaro dell'altro figlio minorenne M__________, nel decreto cautelare del 28 settembre 2016 il Pretore lo aveva conteggiato in fr. 1728.– mensili, assegno familiare non compreso (consid. 10). Nello stesso decreto egli aveva determinato inoltre il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1680.– mensili, assegno familiare non compreso (consid. 9). Appurato come AP 1 non potesse destinare ai due figli complessivi fr. 3408.– mensili, il Pretore ha ridotto così linearmente la spettanza dell'uno e quella dell'altro in funzione del margine disponibile registrato dal padre (di fr. 1854.30 mensili dal 1° agosto 2016), onde un contributo alimentare per M__________ di fr. 940.– mensili e uno per E__________ di fr. 914.– mensili (consid. 15.3). Il convenuto non ha impugnato quel decreto cautelare e nell'appello non asserisce che siano intervenuti mutamenti di rilievo dopo di allora. Tanto meno egli può pretendere di contribuire al fabbisogno in denaro di un figlio, ma non a quello dell'altro. Ne segue che, destituito di consistenza anche a questo riguardo, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   5.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                   6.   Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

 

                                   7.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche il convenuto si trovi in gravi ristrettezze finanziarie, difatti, l'appello appariva sin dall'inizio privo di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli versa si tiene conto, nondimeno, contenendo sensibilmente l'entità della tassa di giustizia.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

–;

–.

                                        


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).