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Incarti n. 11.2017.117 11.2018.9 11.2018.10 |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2013.223 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 31 luglio 2013 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'attrice il 26 settembre 2016 (inc. SO.2016.4525),
come pure nella causa CA.2017.177 (provvedimenti cautelari) promossa dall'attrice con istanza del 19 maggio 2017 nei confronti di AO 1,
giudicando sull'appello del 15 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 5 dicembre 2017 (inc. 11.2017.116) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2017.117),
così come sull'appello dell'11 gennaio 2018 presentato dall'attrice contro la sentenza di divorzio con diniego del gratuito patrocinio emanata dal Pretore quello stesso 5 dicembre 2017 (inc. 11.2018.9) e sulla richiesta di gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2018.10);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 12 dicembre 1996. Dal matrimonio sono nati A__________, il 19 luglio 2003, e V__________, il 6 ottobre 2005. Il marito lavora per la E__________ SA (già __________) a __________. La moglie, attiva nel settore commerciale e bancario fino alla nascita dei figli, ha ripreso l'esercizio di una professione nel 2008 come consulente assicurativa e finanziaria a tempo parziale per la A__________ SA, succursale di __________. Attualmente è contabile e gerente del back office a metà tempo per la S__________ SA a __________. Nel marzo del 2010 il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1613 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________ e poi ad __________ con la sua nuova compagna V__________ V__________ (1979).
B. Statuendo il 3 ottobre 2011 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 24 marzo 2011 da AP 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2010, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AO 1 a versare contributi alimentari varianti da fr. 1150.– a fr. 1350.– mensili per ciascun figlio, secondo le fasce di età (assegni familiari non compresi), senza riconoscere contributi di mantenimento alla moglie (inc. SO.2011.1102). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 novembre 2013 ha fissato un contributo alimentare per l'appellante di fr. 385.– mensili dal 1° marzo 2012 al 31 gennaio 2011, di fr. 200.– mensili dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2012 e di fr. 385.– mensili dal 1° marzo 2012 in poi, oltre a un contributo alimentare per A__________ di fr. 1515.– mensili e a un contributo alimentare per V__________ di fr. 1385.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. 11.2011.158).
C. Nel frattempo, il 31 luglio 2013, AP 1 ha intentato azione di divorzio, postulando l'affidamento dei figli con attribuzione esclusiva dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 748.– mensili dal 1° maggio 2012, un contributo per A__________ di fr. 1497.– mensili e uno per V__________ di fr. 1412.– mensili, assegni familiari non compresi. I contributi di mantenimento sono stati chiesti già in via cautelare. Inoltre essa ha sollecitato la liquidazione del regime dei beni mediante attribuzione dell'alloggio coniugale a lei medesima dietro compenso (o, in caso di disaccordo, lo scioglimento della comproprietà), l'attribuzione in proprietà a ciascun coniuge dei veicoli in suo possesso, la suddivisione a metà degli averi bancari del marito e di quelli del “terzo pilastro” di entrambi, come pure il versamento di una somma imprecisata da parte della cassa pensione del convenuto sul suo conto di previdenza professionale. Infine essa ha instato per una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, per il beneficio del gratuito patrocinio. Quanto a AO 1, il 16 agosto 2013 egli ha avuto dalla sua compagna un figlio, N__________.
D. All'udienza di conciliazione del 14 ottobre 2013 i coniugi si sono intesi sul principio del divorzio, mentre tutte le conseguenze accessorie sono rimaste litigiose. Quello stesso giorno si è tenuto anche il contraddittorio sull'istanza cautelare di AP 1 (inc. CA.2013.280), che il convenuto ha proposto di respingere e la cui istruttoria è cominciata l'indomani. L'11 aprile 2014, su istanza della moglie, il Pretore ha decretato inaudita parte una trattenuta dallo stipendio del marito di fr. 3285.– mensili, pari al totale dei contributi alimentari. Il provvedimento è stato confermato dopo il contraddittorio con decreto cautelare del 19 maggio 2014 (inc. CA.2014.130). Esaminato il rapporto relativo all'audizione dei figli redatto il 13 gennaio 2014 dalla mediatrice familiare V__________ T__________, il primo giudice ha istituito altresì una curatela educativa in favore dei ragazzi.
E. Nella sua risposta di merito del 14 ottobre 2014 AO 1 ha chiesto di lasciare l'autorità parentale in comune e di regolare altrimenti il diritto di visita, sopprimendo già in via cautelare sin dal 16 agosto 2013 il contributo di mantenimento per la moglie e riducendo i contributi di mantenimento per A__________ e V__________ a fr. 743.35 mensili ciascuno dal 16 agosto 2013 (nascita di N__________), rispettivamente a fr. 557.50 mensili ciascuno dal 17 aprile 2015 (prevista nascita della sua secondogenita). Oltre a ciò, egli ha proposto di dividere a metà il ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale, di riconoscergli la metà degli averi bancari accumulati dalla moglie durante il matrimonio e un importo da definire per i mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale (da riconoscere in proprietà esclusiva all'attrice), concordando sull'attribuzione dei veicoli in proprietà ai rispettivi intestatari, sul riparto a metà degli averi della previdenza professionale e del “terzo pilastro”. Infine egli ha rifiutato qualsiasi provvigione ad litem, opponendosi anche al gratuito patrocinio postulato da AP 1.
F. All'udienza del 4 dicembre 2014, indetta per le prime arringhe, i coniugi si sono intesi sull'autorità parentale congiunta, sull'affidamento dei figli alla moglie, sulla disciplina del diritto di visita, sulla proprietà dei beni in possesso di ciascuno, oltre che sul principio della suddivisione a metà degli averi della previdenza professionale e del “terzo pilastro”. L'istanza cautelare contestuale alla risposta del marito, oggetto di contraddittorio il 16 marzo 2015, è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 28 maggio 2015. Con lo stesso decreto il Pretore ha respinto anche l'istanza cautelare della moglie, così come ha respinto la richiesta di lei intesa a ottenere una provvigione ad litem o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio (inc. CA.2013.280 e CA.2014.479). Nel frattempo, il 23 aprile 2015, AO 1 ha avuto dalla sua compagna una bambina, S__________. In accoglimento di una sua istanza cautelare del 30 giugno 2015 il Pretore ha così ridotto con decreto del 26 agosto 2015 il contributo provvisionale per la moglie a fr. 345.– mensili, quello per A__________ a fr. 1361.– mensili e quello per V__________ a fr. 1244.– mensili (assegni familiari non compresi), adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio (inc. CA.2015.267).
G. Il 26 settembre 2016 AP 1 ha formulato una nuova richiesta di gratuito patrocinio (inc. SO.2016.4525). L'istruttoria di merito, nel corso della quale l'arch. __________ B__________ è stato chiamato ad allestire una perizia sul valore dell'abitazione coniugale, è stata chiusa il 13 febbraio 2017. Il 19 maggio 2017 AP 1 ha inoltrato un'istanza volta alla modifica dei contributi di mantenimento cautelari, chiedendo di aumentare retroattivamente dal 1° gennaio 2016 quello per lei a fr. 806.– mensili, quello per A__________ a fr. 1515.– mensili e quello per V__________ a fr. 1385.– mensili (assegni familiari non compresi), maggiorando di conseguenza la trattenuta di stipendio (inc. CA.2017.177).
H. Le arringhe finali nella causa di merito si sono tenute il 22 maggio 2017. AP 1 ha chiesto l'affidamento dei figli, l'autorità parentale esclusiva, la disciplina del diritto di vista paterno, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (previa assunzione da parte sua del debito ipotecario), il versamento di fr. 25 276.10 in liquidazione del regime dei beni, l'accredito di averi di previdenza professionale per fr. 51 617.70, un contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili (da portare a fr. 1427.– mensili dopo la maggiore età dei figli sino all'età del suo pensionamento), un contributo alimentare di fr. 1515.– mensili per A__________ e uno di fr. 1385.– mensili per V__________, da aumentare a fr. 1515.– mensili dopo il 13° compleanno, la condanna del padre ad assumere tutte le spese straordinarie dei figli e, infine, una trattenuta di stipendio a carico del convenuto per l'ammontare dei contributi di mantenimento. Essa ha reiterato anche la richiesta di gratuito patrocinio. AO 1 ha ribadito da parte sua le domande formulate con la risposta, salvo aumentare a fr. 1100.– mensili il contributo alimentare offerto per ciascun figlio (assegni familiari non compresi) e precisare in fr. 1856.50 l'importo preteso in liquidazione degli averi bancari intestati alla moglie.
I. Il 17 agosto 2017 ha avuto luogo il contraddittorio sull'istanza cautelare presentata dall'attrice il 19 maggio 2017. AO 1 ha proposto di respingerla, chiedendo anzi di sopprimere il contributo alimentare per lei e di ridurre dal 1° gennaio 2017 i contributi alimentari per A__________ e V__________ a fr. 1100.– mensili ciascuno, adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio. In replica e duplica orale le parti hanno confermato le loro posizioni. Non dovendosi assumere prove, i coniugi hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, in esito alla quale hanno ribadito le rispettive domande.
L. Statuendo con decreto cautelare del 5 dicembre 2017, il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1, mentre ha parzialmente accolto quella di AO 1, nel senso che ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal 19 agosto 2017, ha ridotto quello per A__________ a fr. 1622.– mensili e quello per V__________ a fr. 1219.– mensili dal 19 agosto 2017 al 31 ottobre 2017, rispettivamente a fr. 1210.– mensili quello per A__________ e a fr. 1152.– mensili quello per V__________ dal 1° novembre 2017 (assegni familiari non compresi), fissando la trattenuta dallo stipendio di AO 1 in fr. 2362.– mensili.
Contestualmente il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1613 RFD di __________ mediante vendita ai pubblici incanti (definendone le condizioni e prevedendo la suddivisione a metà del ricavo netto), ha accertato che ciascun coniuge è proprietario dei beni in suo possesso, ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 36 844.68 in liquidazione del regime dei beni, ha disposto il riparto a metà degli averi di previdenza professionale accumulati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta al 31 luglio 2013”), come pure del valore di riscatto di tre polizze del “terzo pilastro” (“valuta alla pronuncia del divorzio”), e ha previsto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la relativa esecuzione. Quanto ai figli, egli li ha affidati alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha confermato la curatela educativa in favore dei medesimi, ha regolato il diritto di visita paterno, ha stabilito contributi alimentari di fr. 1210.– mensili per A__________ e di fr. 1152.– mensili per V__________ (assegni familiari non compresi), ha rinviato all'art. 286 cpv. 3 CC l'assunzione delle spese straordinarie per loro (i genitori potendosi rivolgere al giudice in caso di disaccordo), ha respinto il contributo alimentare preteso da AP 1 e ha revocato la trattenuta di stipendio a carico del marito, rigettando il gratuito patrocinio postulato dall'attrice. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto, al quale AP 1 è stata tenuta a rifondere fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Con decisione del 13 dicembre 2017 il Pretore ha poi corretto la somma in liquidazione del regime matrimoniale che il convenuto deve all'attrice, rettificandola in fr. 17 903.71.
M. Contro il decreto cautelare e il diniego del gratuito patrocinio AP 1 ha presentato un appello del 15 dicembre 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che i contributi alimentari provvisionali siano fissati dal 10 maggio 2016 in fr. 757.– mensili per lei, in fr. 1515.– mensili per A__________ e in fr. 1385.– mensili per V__________ (fino al 13° compleanno e poi “adeguati alle tabelle di Zurigo”), adattando la trattenuta di stipendio a carico di AO 1. Essa chiede inoltre che le sia conferito il gratuito patrocinio per la procedura davanti al Pretore, impegnandosi a rifondere l'indennità allo Stato allorché incasserà il provento della vendita relativa alla sua quota di comproprietà sull'abitazione di __________. Infine essa postula la concessione del gratuito patrocinio in appello. Con decreto del 10 gennaio 2018 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo per i contributi alimentari a carico di AO 1 dal 19 agosto 2017 fino al 5 dicembre 2017.
N. L'11 gennaio 2018 AP 1 ha appellato anche la sentenza di merito, chiedendo che la comproprietà sulla particella n. 1615 RFD di __________ sia sciolta assegnandole la proprietà esclusiva dell'immobile previa assunzione del debito ipotecario (fr. 675 000.–), che in liquidazione del regime dei beni il marito sia condannato a versarle fr. 2143.– (o, in subordine, che le sia concesso di versare un eventuale conguaglio al marito mediante parte del contributo alimentare capitalizzato), che il valore di riscatto delle tre polizze del “terzo pilastro” sia diviso a metà (“valuta alla pronuncia del divorzio, escluso un importo di fr. 7813.– già conguagliato”), che la curatela educativa in favore dei figli sia revocata, che le sia erogato un contributo alimentare di fr. 757.– mensili fino alla maggiore età dei figli e di fr. 1496.– mensili fino al pensionamento (in subordine da compensare parzialmente in capitale con quanto eventualmente dovutole a titolo di liquidazione del regime dei beni), come pure un contributo alimentare di fr. 1515.– mensili per A__________ e uno di fr. 1385.– mensili per V__________ fino al 13° compleanno, aumentati a fr. 1515.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi), contributi da adeguare al rincaro nella misura in cui sia indicizzato il reddito del genitore. L'appellante insta anche per il conferimento del gratuito patrocinio davanti al Pretore e in appello, impegnandosi a rifondere l'indennità allo Stato quando incasserà il provento della vendita relativa alla sua quota di comproprietà sull'abitazione di __________.
O. AO 1 è stato invitato a esprimersi sull'appello contro il decreto cautelare limitatamente alla questione che riguarda l'applicazione dell'art. 276a CC alla definizione dei contributi alimentari per i figli A__________ e V__________. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2019 egli ha dichiarato di condividere l'opinione del Pretore su tal punto, proponendo di respingere l'appello. Non sono state chieste osservazioni a AO 1 invece sull'appello diretto contro la sentenza di divorzio.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello contro il decreto cautelare
1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'aumento dei contributi in discussione davanti al Pretore (fr. 756.– mensili complessivi: da fr. 2950.– mensili stabiliti con il decreto del 26 agosto 2015 a fr. 3706.– mensili postulati con l'istanza del 19 maggio 2017 e ancora al contraddittorio del 17 agosto 2017). L'aumento essendo chiesto dal 1° gennaio 2016, inoltre, al momento in cui il Pretore ha statuito erano maturate 24 mensilità, senza considerare che l'assetto cautelare durerà fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito. Per quanto attiene alla tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto al legale dell'attrice il 6 dicembre 2017. Introdotto il 15 dicembre seguente, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che l'ultimo assetto dei contributi alimentari definito fra i coniugi, risalente al decreto cautelare del 26 agosto 2015, si fondava su un reddito del marito accertato in fr. 8840.– mensili netti e su un fabbisogno minimo di lui calcolato in fr. 4405.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 4435.– mensili. Il bilancio familiare versando in ammanco, il Pretore aveva suddiviso così quel margine disponibile in proporzione al fabbisogno minimo che rimaneva scoperto della moglie e ai fabbisogni in denaro dei figli, fissando contributi alimentari di fr. 345.– mensili per AP 1, di fr. 1361.– mensili per A__________ e di fr. 1244.– mensili per V__________, assegni familiari non compresi. Rispetto ad allora il Pretore ha constatato, nel decreto cautelare impugnato, che il reddito del marito è aumentato a fr. 9016.75 mensili, mentre il fabbisogno minimo di lui è rimasto invariato in fr. 4405.– mensili, sicché il margine disponibile risulta di fr. 4611.75 mensili, con un lieve incremento di fr. 176.75 mensili. “Dal profilo dei parametri di reddito e fabbisogno” – egli ha continuato – “la situazione non pare durevolmente e significativamente mutata”. Nondimeno, in virtù dell'art. 276a CC entrato in vigore il 1° gennaio 2017, gli obblighi di mantenimento verso figli minorenni prevalgono ormai sugli altri obblighi di mantenimento. In simili circostanze egli ha ritenuto così che andassero ricalcolati i contributi alimentari per A__________ e V__________.
Ciò posto, il primo giudice ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli dipartendosi dalla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere dedotto gli assegni familiari (percepiti dalla madre) e adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva di AP 1. Il fabbisogno in denaro di A__________ è risultato così di fr. 1219.– mensili e quello di V__________ di fr. 807.– mensili fino all'ottobre del 2017 (12° compleanno), rispettivamente di fr. 1152.– mensili dopo di allora. In tali fabbisogni il Pretore ha computato inoltre un contributo di accudimento di complessivi fr. 806.– mensili, pari al contributo alimentare che AP 1 pretendeva per sé. Ripartita quest'ultima voce a metà fra i due figli, il contributo alimentare per A__________ è risultato di fr. 1622.– mensili e quello per V__________ di fr. 1210.– mensili, assegni familiari non compresi. Dopo il 12° compleanno di V__________ (intervenuto in pendenza di causa, il 6 ottobre 2017) il Pretore ha ritenuto invece che AP 1 possa provvedere da sé al proprio debito mantenimento e ha soppresso il contributo di accudimento. Il fabbisogno in denaro di A__________ è tornato così a fr. 1219.– mensili e quello di V__________ si è attestato a fr. 1152.– mensili, assegni familiari non compresi.
Quanto alla decorrenza del nuovo assetto cautelare, che AP 1 chiedeva retroattivamente dal 1° gennaio 2016, il Pretore ha fissato la data del 19 agosto 2017 (in realtà sarebbe il 17 agosto), corrispondente a quella del contraddittorio nell'ambito del quale il marito aveva chiesto al giudice dei provvedimenti cautelari la soppressione dei contributi di mantenimento per i figli (sopra, lett. I).
3. Una modifica di contributi alimentari decretati cautelarmente per la durata di una causa di divorzio si giustifica ove, già a un sommario esame (come quello che governa i procedimenti cautelari in genere), appaiano mutate in maniera relativamente durevole e importante le circostanze considerate al momento della precedente decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia, cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 378 consid. 3.3.1). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi in base ai quali era stato definito il precedente assetto e che risultano litigiosi (identico principio vale per le modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale: sentenza del Tribunale federale 5A_1005/2017 del 23 agosto 2018 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 28 novembre 2018, consid. 3a).
a) Nella fattispecie occorre quindi verificare, dopo quanto si è premesso, se si ravvisano i presupposti per modificare l'assetto cautelare decretato dal Pretore il 26 agosto 2015. A sostegno della propria istanza del 19 maggio 2017 AP 1 faceva valere che dal 1° gennaio 2016 il reddito del marito era aumentato a fr. 9626.– mensili, sicché una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo egli conserva un margine disponibile di almeno fr. 5191.– mensili rispetto a quello di fr. 4435.– mensili accertato nel precedente decreto cautelare (pag. 2 seg., nell'inc. CA.2017.177). L'aumento di stipendio – proseguiva l'istante – si deve a una promozione di cui il marito ha beneficiato il 1° gennaio 2016 in seno alla banca E__________, avanzamento cui si aggiunge un bonus annuo elargito regolarmente dall'istituto di credito e mai considerato dal Pretore. L'istante ha confermato tale argomentazione al contraddittorio del 17 agosto 2017.
b) Nel decreto impugnato il Pretore ha conteggiato le entrate del marito in fr. 9016.75 netti mensili, incluse le indennità forfettarie di rappresentanza, ma senza eventuali bonus né altre gratifiche, di entità variabile e non prevedibile perché vincolati al raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal datore di lavoro (consid. 10c). Il calcolo appare corretto. Dagli atti risulta che dal 1° gennaio 2016 AO 1 percepisce uno stipendio annuo di fr. 114 000.– lordi, oltre al rimborso di spese di rappresentanza per fr. 9000.– annui (doc. 75, 6° foglio). Dallo stipendio mensile di fr. 9500.– è dedotto però, come ha rilevato il Pretore, il 5.125% di AVS/ AI/IPG, l'1.1% di assicurazione contro la disoccupazione, lo 0.157% di assicurazione contro la perdita di guadagno, lo 0.1865% di assicurazione infortuni non professionali e – ciò che l'appellante sembra disconoscere – il contributo alla cassa pensione di complessivi fr. 609.20 mensili (doc. 74). Le entrate nette di AO 1, che non riceve una tredicesima (doc. 75, 6° foglio), risultano perciò di fr. 9016.75 mensili, come ha accertato il Pretore.
c) Quanto ai bonus annui, l'appellante ribadisce che essi costituiscono un'entrata regolare del convenuto e lamenta che non se ne sia tenuto conto nemmeno nella liquidazione del regime dei beni. Al Pretore essa imputa inoltre un eccesso di formalismo per averle rimproverato di non avere sollevato la questione dei bonus nemmeno nel memoriale conclusivo, mentre essa sostiene di essere incorsa in una svista manifesta cui il primo giudice avrebbe potuto rimediare accertando fatti documentati. Se non che, foss'anche l'istante caduta in un'inavvertenza davanti al Pretore, neppure in appello essa quantifica l'importo da includere come gratifica annua fra le entrate del marito, definite dal Pretore variabili e non prevedibili. Ora, contestazioni pecuniarie non cifrate sono già di primo acchito irricevibili (DTF 137 III 617) e l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione nulla muta in proposito (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4). Non soccorrono così i presupposti, in concreto, per scostarsi dal reddito netto del convenuto che il Pretore ha calcolato in fr. 9016.75 mensili.
d) Nelle condizioni descritte, rispetto a quanto era stato posto alla base del precedente decreto cautelare del 26 agosto 2015, il reddito di AO 1 è passato da fr. 8840.– mensili (decreto citato, pag. 2 in fondo nell'inc. CA.2015.267 e act. XXXII nell'inc. DM.2013.223) a fr. 9016.75 mensili, con un aumento di fr. 176.75 mensili, come ha constatato il Pretore. La modifica sarà anche duratura, tant'è che il marito la fa risalire all'inizio del 2015 (memoriale di risposta con domanda cautelare allegato al verbale del 17 agosto 2017, pag. 2 nell'inc. CA.2017.177). Sta di fatto che, come ha rilevato il Pretore, “la situazione non pare (…) “significativamente mutata” (sentenza impugnata, consid. 11b). In effetti lo stipendio del marito è aumentato, per rapporto all'ultimo dato sulla scorta del quale erano stati fissati i contributi di mantenimento il 26 agosto 2015, del 2% scarso e il suo margine disponibile è lievitato meno del 4%. In condizioni del genere non si può dire che le circostanze considerate al momento della precedente decisione siano “notevolmente mutate” (nel senso dell'art. 286 cpv. 2 CC). E il maggior stipendio del marito è l'unico fattore su cui AP 1 ha fondato l'istanza di modifica. Ne segue che giustamente il Pretore ha respinto l'istanza cautelare del 19 maggio 2017 presentata da AP 1.
e) Non si disconosce che in pendenza di causa, il 6 ottobre 2017, la figlia V__________ ha compiuto 12 anni ed è entrata nella terza fascia d'età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, indicazioni sulla base delle quali era stato fissato il fabbisogno in denaro dei figli nel decreto cautelare del 26 agosto 2015. Non si deve dimenticare nemmeno però che, essendo rimasto praticamente invariato il margine disponibile di AO 1 sul fabbisogno minimo, il passaggio di V__________ da una fascia d'età all'altra si sarebbe tradotto in una mera ridistribuzione di quel margine disponibile fra moglie e figli. Nel risultato, quindi, in sede puramente cautelare un simile esercizio si sarebbe rivelato privo di portata pratica.
4. Il Pretore è giunto anch'egli alla conclusione – come detto – che per rapporto al decreto cautelare del 26 agosto 2015 “la situazione non pare[va] durevolmente e significativamente mutata”, ma ha ricalcolato ugualmente i contributi alimentari per i figli, accogliendo in parte su questo punto l'istanza cautelare presentata da AO 1 all'udienza del 17 agosto 2017. A sostegno del nuovo calcolo egli ha ricordato che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 276a CC, secondo cui gli obblighi di mantenimento verso figli minorenni prevalgono sull'obbligo di mantenimento verso un coniuge. In realtà tale applicazione dell'art. 276a CC è fallace. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'art. 13c tit. fin. CC riguardante la novella legislativa sul mantenimento del figlio (RU 2015 pag. 4299) non giustifica la modifica di contributi alimentari fissati prima di allora se le circostanze di fatto non sono notevolmente mutate (sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 4.1.1,
in: FamPra.ch 2018 pag. 578; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2017 66 del 27 novembre 2018, consid. 8 e inc. 11.2018.27 del 4 luglio 2018, consid. 6). Ciò vale tanto per il citato art. 276a CC quanto per l'art. 285 cpv. 2 CC, che introduce il cosiddetto “contributo di accudimento”.
Ciò posto, il Pretore non doveva modificare i contributi di mantenimento stabiliti nel decreto cautelare del 26 agosto 2015 in parziale accoglimento dell'istanza cautelare presentata da AO 1 all'udienza del 17 agosto 2017. Resta il fatto che nell'appello AP 1 non critica minimamente l'applicazione dell'art. 276a CC da parte del primo giudice. Anzi, nelle sue osservazioni all'appello la difende. Di per sé, il decreto cautelare impugnato andrebbe quindi confermato. A tale conseguenza osta nondimeno, per quanto riguarda A__________ e V__________, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, in forza del quale il giudice statuisce senza essere vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Nei loro riguardi l'appello di AP 1 deve quindi essere parzialmente accolto d'ufficio, nel senso che per i figli vanno ripristinati i contributi di mantenimento stabiliti nel decreto cautelare
del 26 agosto 2015, complessivamente più favorevoli per loro (fr. 1361.– mensili per A__________ e fr. 1244.– mensili per V__________ rispetto a fr. 1622.– per A__________ e fr. 1219.– per V__________ dal 19 agosto al 31 ottobre 2017, ridotti a fr. 1210.– per A__________ e a fr. 1152.– mensili per V__________ in seguito). La portata del principio inquisitorio illimitato non si estende invece al contributo alimentare per l'appellante che il Pretore ha soppresso e al cui proposito l'art. 272 CPC (applicabile per analogia anche ai provvedimenti cautelari) non permette un intervento d'ufficio da parte di questa Camera.
II. Sull'appello contro la sentenza di divorzio
5. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la conferma della curatela educativa in favore dei figli, appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. art. 72 cpv. 2 n. 7 LTG; sentenza del Tribunale federale 5A_593/2011 del 10 febbraio 2012, consid 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attrice, come detto, il 6 dicembre 2017. Il termine di ricorso contro i dispositivi di merito che figurano nella sentenza impugnata è poi rimasto sospeso dal 18 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto l'11 gennaio 2018, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
6. Litigiosi rimangono in questa sede lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari per moglie e figli, come pure la curatela educativa in favore di questi ultimi. Il principio del divorzio,
il riparto della previdenza professionale, l'esercizio dell'autorità parentale, l'affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita sono invece passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per procedere diversamente.
Scioglimento della comproprietà immobiliare
7. L'appellante rivendica l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale (particella n. 1613 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno), fondo che il Pretore ha ordinato di realizzare ai pubblici incanti. Non perché l'interessata non avesse dimostrato un interesse preponderante all'assegnazione invocando l'affidamento dei figli, ma perché essa, pur avendo ottenuto dalla banca creditrice ipotecaria una dichiarazione di disponibilità a svincolare il marito dal mutuo acceso congiuntamente dai coniugi, non risulta possedere mezzi sufficienti per tacitare il convenuto, neppure mediante compensazione delle sue pretese in liquidazione del regime dei beni.
a) L'interessata censura anzitutto il valore venale dell'immobile calcolato dal perito arch. F__________ B__________ di __________, valore su cui si fonda l'ammontare (per il resto incontestato) del conguaglio dovuto a AO 1 ove il bene fosse attribuito in proprietà esclusiva all'attrice. Nella sentenza impugnata il Pretore si è dipartito dal valore venale del fondo, determinato peritalmente in fr. 1 228 000.–, dal quale ha dedotto l'onere ipotecario di fr. 675 000.– e il prelievo anticipato dalla previdenza professionale della moglie di fr. 57 291.55. In seguito egli ha suddiviso a metà fra i coniugi, che riconoscevano di avere contribuito in misura equivalente all'acquisto del fondo, il valore netto di fr. 495 708.45, onde una spettanza del marito di fr. 247 854.20.
b) L'appellante sostiene che qualora un proprietario non intenda alienare un bene per molto tempo occorre, secondo giurisprudenza, privilegiare il valore di reddito rispetto a quello reale e sottolinea di avere chiesto l'attribuzione dell'abitazione coniugale in proprietà esclusiva per occuparla a lungo, sia perché i figli sono ancora adolescenti sia perché il carico ipotecario è conveniente rispetto al costo di un alloggio condotto in locazione. Essa propone così di determinare il valore venale del fondo in base a un rapporto di 1:2 tra il valore reale stimato dal perito in fr. 1 275 533.– e il valore di reddito stimato in fr. 989 600.–. Ne discende un valore venale di fr. 1 084 911.–, che riconduce a fr. 176 310.– il conguaglio a suo carico.
c) Alla liquidazione del regime matrimoniale i beni sono stimati secondo il valore venale (art. 211 CC). Se si tratta di immobili, tale valore è quello presumibilmente conseguibile in caso di vendita a breve termine sul libero mercato e si calcola ponderando il valore reale con quello di reddito. Il fattore di ponderazione dipende dal tipo di oggetto, da valutare secondo le particolarità della fattispecie (situazione, dimensioni dell'immobile, carattere dello stabile, tipo di costruzione, disposizione degli spazi, richiesta di mercato). Secondo giurisprudenza, trattandosi di case d'abitazione unifamiliari e di appartamenti in proprietà per piani, il valore venale dipende soprattutto dal valore reale, mentre quello di reddito passa in secondo piano. Il valore di reddito assume importanza preponderante invece se è prevedibile che il proprietario conservi l'immobile a lungo (sentenza del Tribunale federale 5A_591/2009 del 22 ottobre 2009, consid. 2.3 e 2.4 pubblicati in: FamPra.ch 2010 pag. 170 con rinvio a DTF 125 III 5 consid. 5b e 5c e a DTF 134 III 44; analogamente: RtiD II-2011 pag. 688 consid. 3m con rinvii) oppure se il bene da stimare è uno stabile commerciale o con appartamenti offerti in locazione (DTF 125 III 7 in basso).
d) Nel caso specifico il perito ha calcolato il valore venale del fondo applicando un rapporto di ponderazione che privilegia il valore reale nella seguente proporzione (referto del 9 luglio 2015, pag. 8 n. 4.1.2):
valore reale + (valore di reddito x 0.2)
1 + 0.2
L'oggetto consistendo in un'abitazione unifamiliare, tale metodo è conforme alla giurisprudenza appena citata. Certo, l'attrice dichiara di voler continuare a vivere a lungo con i figli nella casa di __________, di modo che a mente sua il valore di reddito dovrebbe avere maggior peso. Essa sostiene inoltre che privilegiare il valore di reddito è un metodo “ormai in uso corrente nel settore”, anche per stimare immobili di piccole dimensioni, e che recentemente una proprietà a __________ analoga alla particella n. 1613, valutata dal perito attorno a fr. 1 200 000.–, è stata venduta a non più di fr. 980 000.–. Se non che, quest'ultimo episodio è lungi dal denotare una tendenza invalsa a stime del valore venale troppo elevato per case monofamiliari, mentre l'“uso corrente” di privilegiare il valore di reddito anche per calcolare il valore venale di piccole abitazioni non è notorio né dimostrato.
Quanto al fatto che l'attrice dichiari di voler continuare a vivere a lungo con i figli nello stabile di __________, ciò non basta per raddoppiare l'importanza attribuita al valore di reddito nel calcolo del valore venale. L'intenzione manifestata da AP 1 è senz'altro uno degli elementi che possono entrare in considerazione nella definizione del valore venale, ma per sapere in che misura tale proposito influisca sul fattore di ponderazione tra valore reale e valore di reddito occorrerebbe sapere in base a quali altri elementi concreti il perito ha fissato il fattore di ponderazione nel referto (situazione, dimensioni dell'immobile, carattere dello stabile, tipo di costruzione, disposizione degli spazi, richiesta di mercato). In proposito non è stato domandato tuttavia alcun ragguaglio al perito. Non è dunque possibile valutare se, rispetto a quanto ha stimato l'esperto, si giustifichi di scostarsi dalla perizia e di raddoppiare la portata del valore di reddito rispetto a quella del valore reale. In definitiva mancano a questa Camera i parametri per procedere essa medesima a un apprezzamento.
e) L'appellante ribadisce in secondo luogo di avere ottenuto dalla banca creditrice ipotecaria una dichiarazione di disponibilità allo svincolo del marito dal mutuo acceso a suo tempo da entrambi i coniugi e sostiene poter vantare crediti sufficienti in esito alla liquidazione del regime dei beni per tacitare il convenuto e ritirare l'intera proprietà del fondo (doc. PPPP: lettera 20 gennaio 2017 della __________). A fronte di una spettanza del marito quantificata in complessivi fr. 176 310.–, essa contrappone pretese di fr. 103 569.– in liquidazione degli averi bancari, di fr. 41 791.– per contributi provvisionali arretrati, di fr. 25 000.– per la metà dei bonus percepiti dal convenuto fra il 2011 e il 2015 e di fr. 7813.– dalla liquidazione di polizze del “terzo pilastro”. Nell'ipotesi in cui tali pretese non le fossero riconosciute interamente, essa propone di compensare l'eventuale spettanza del marito che rimane scoperta con parte dell'ammontare capitalizzato del contributo alimentare in suo favore.
Come si è appena visto, per quanto riguarda il conguaglio dovuto a AO 1 nel caso in cui fosse attribuita all'attrice la proprietà esclusiva della particella n. 1613 la sentenza del Pretore resiste alla critica. Non soccorrono dunque gli estremi per distanziarsi dall'importo di fr. 247 854.20 che il Pretore ha calcolato in favore del convenuto. Per il resto, come si illustrerà in appresso (consid. 8 a 11), le pretese che AP 1 avanza nei confronti del marito si rivelano inconsistenti. E destinato all'insuccesso è l'appello anche per quanto attiene al postulato contributo di mantenimento capitalizzato da porre in compensazione (consid. 18). Né l'interessata pretende, per ipotesi, di poter reperire altri fondi per tacitare il marito e vedersi attribuire la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale. In proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Altre pretese in liquidazione del regime dei beni
8. Per quel che attiene alla liquidazione degli averi bancari, l'appellante lamenta che dopo la separazione (marzo del 2010), ma prima ch'essa promuovesse azione di divorzio il 31 luglio 2013, il marito ha prelevato da conti a proprio nome somme cospicue. Chiede così che siano reintegrati negli acquisti i saldi di tali conti alla fine del 2009 (ultima dichiarazione d'imposta prima della disgiunzione delle partite fiscali), rivendicando una spettanza di complessivi fr. 114 985.– a titolo di aumento. Nella sentenza impugnata il Pretore si è dipartito invece dagli averi esistenti sui conti bancari del marito al momento in cui è stata intentata l'azione di divorzio, il 31 luglio 2013, valori la cui appartenenza alla massa degli acquisti non era contestata. Egli ha accertato così che nel gennaio del 2009 AO 1 aveva incassato complessivi € 180 032.60 dalla vendita di fondi ereditati dal padre o ricevuti in donazione dalla madre a __________ (__________) e, dopo avere vagliato la documentazione prodotta e in particolare le fluttuazioni di “titoli e capitali” risultati dalle tassazioni agli atti, ha ritenuto che parte di quella somma sia inizialmente confluita in un deposito presso la S__________ SA e per finire sia stata retrocessa alla di lui madre nel marzo del 2013. Trattandosi tuttavia di beni propri – ha soggiunto il primo giudice – il convenuto era libero di procedere a suo beneplacito (sentenza impugnata, consid. 7c).
Quanto al consumo di risparmi, il Pretore ha appurato che, dopo la disgiunzione delle partite fiscali, il patrimonio del marito ammontava nel 2010 a fr. 210 108.–, nel 2011 a fr. 159 972.– e nel 2012 a fr. 184 815.–, mentre quello della moglie ascendeva nel 2010 a fr. 86 625.–, nel 2011 a fr. 32 701.– e nel 2012 a fr. 8669.–. Da ciò egli ha desunto che, dopo la separazione, entrambi i coniugi avevano inteso mantenere il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, tant'è che – egli ha proseguito – il consumo di sostanza da parte dell'uno e dell'altro rientra in un ordine di grandezza equivalente. Inoltre le spese sostenute da AO 1 dopo la separazione appaiono ragionevoli alla luce dalla nuova situazione logistica e personale che si era venuta a creare. Tutto considerato, non si giustifica così a mente del Pretore alcuna reintegrazione di capitali nel patrimonio dei coniugi (sentenza impugnata, consid. 7d).
a) Secondo l'appellante il marito non ha dimostrato che la somma di fr. 163 797.52 da lui versata su un conto della madre nel marzo del 2013 facesse parte dei suoi beni propri ed essa ricorda che giusta l'art. 200 cpv. 3 CC tutti gli averi di un coniuge si presumono acquisti fino a prova del contrario. Anzi, a mente dell'interessata più elementi smentiscono la tesi del convenuto in merito alla provenienza del denaro da lui corrisposto alla madre: in primo luogo la mancanza di prova che l'accredito di € 180 032.60 sia avvenuto su un conto fiscalmente dichiarato alla fine del 2009, in secondo luogo la mancata dimostrazione che il versamento di fr. 163 797.52 su un conto intestato alla madre presso la __________ SA costituisca una donazione (invece di prestito o di un'altra operazione fiduciaria) e in terzo luogo la circostanza per cui non è dato di capire come mai “se la vendita dei beni propri ha prodotto € 130 000 circa, l'accredito al marito sia stato di € 180 000 circa”. Qualora il ricavo della vendita di beni propri fosse confluito su un conto dichiarato al fisco alla fine del 2009 – continua l'appellante – la sostanza mobiliare tassata quell'anno sarebbe dovuta ammontare ad almeno fr. 400 000.– e non a soli fr. 277 836.–. A suo parere il provento della citata vendita è finito perciò su un conto non dichiarato al fisco e la donazione alla madre costituisce in realtà un prelevamento ingiustificato di acquisti coniugali soggetto a reintegrazione.
Dagli atti risulta che il 18 aprile 2013, prima che fosse avviata la causa di divorzio, il convenuto ha versato su un conto intestato alla madre presso la __________ SA la somma di fr. 163 800.–, indicando come causale del versamento una “donazione” (doc. 57). Contrariamente a quanto pretende l'interessata, l'operazione è poi passata al vaglio dell'autorità fiscale (doc. I richiamato: tassazione 2013 dopo rettificazione su reclamo). Si fosse anche trattato di un prestito o di una transazione fiduciaria – come prospetta l'appellante – nulla muterebbe ai fini del giudizio se quei fondi costituivano beni propri del marito, giacché in tal caso l'attrice non potrebbe avanzare pretese di reintegrazione negli acquisti (art. 208 CC) né di partecipazione all'aumento (art. 215 CC). Riguardo all'origine del denaro, è pacifico che quegli averi, transitati sul conto stipendio di AO 1 (doc. 64: estratto del conto __________, pag. 14), provenivano dalla chiusura di un conto di deposito a lui intestato presso la S__________ SA (doc. 64: estratto conto S__________, pag. 3). Circa l'origine dei valori ivi depositati, agli atti figurano – come ha accertato il Pretore – due atti di vendita del 19 gennaio 2009 riguardanti immobili a __________, la cui provenienza ereditaria non è revocata in dubbio neppure dalla moglie, per € 49 532.36 e € 130 500.24 (doc. 52 e 53), come pure la copia di due assegni emessi in favore del convenuto per il pagamento del prezzo (doc. 54 e 55), un estratto conto trimestrale del 31 marzo 2009 relativo a un conto in euro intestato al convenuto presso la __________ SA (dal quale risulta l'accredito il 22 gennaio 2009 dell'importo complessivo di € 180 032.60 con la menzione “assegno”) e un prelevamento di € 120 000.– il 17 marzo 2009 con la causale “divisa” (doc. 56). Gli atti confermano dunque che quando nel 2009 il marito è entrato in possesso di quel capitale il denaro costituiva un bene proprio di lui e ch'egli ha prelevato da quel capitale un importo di oltre fr. 180 000.– (cambio di 1.5327 in: ‹www.__________.com›).
È vero invece che, facendo difetto la copia della dichiarazione d'imposta, manca la prova che il conto in euro, estinto l'11 novembre 2010 (doc. 76), figurasse tra gli averi bancari tassati alla fine del 2009. L'interessata medesima ha prodotto in ogni modo una lettera indirizzata all'Ufficio circondariale di tassazione dalla quale risulta che, a chiarimento dei dati esposti nella dichiarazione per l'anno 2009, il marito ha informato il fisco dell'avvenuto incasso di circa € 130 000 per la vendita di un immobile in Italia (doc. RR, 12° foglio). Si conviene che, come fa notare l'attrice, l'aumento della posizione “titoli e capitali” nelle tassazioni 2008 e 2009 (da fr. 197 037.– a fr. 277 836.–; doc I richiamato nell'inc. SO.2011.1102) non basta per giustificare un incasso di tale entità. Se non che, nella sua ricostruzione dei conti dichiarati al fisco alla fine del 2009 per un totale di fr. 278 000.–, l'interessata considera unicamente la liquidità di fr. 40 194.21 presso la S__________ SA, trascurando che alla fine del 2009 figuravano nel deposito anche titoli per un valore di fr. 116 486.20 (doc. RR, 9° foglio). L'investimento complessivo del marito nel deposito S__________ durante il 2009 è quindi compatibile con il citato prelievo di € 120 000.– dai fondi propri, neppure l'appellante indicando a quali altri attivi il coniuge avrebbe potuto attingere per finanziare quell'investimento. In definitiva, a prescindere dal fatto che non è dato di sapere quali averi siano stati dichiarati al fisco alla fine del 2009, anche l'accertamento del Pretore in merito alla provenienza dei fondi investiti nel deposito S__________ sfugge a censura.
b) Riguardo ai prelevamenti in contanti operati dal marito sui propri conti prima che AP 1 intentasse causa di divorzio, l'appellante definisce inspiegabile che il convenuto abbia potuto ritirare oltre fr. 300 000.– in tre anni, con prelevamenti anche superiori al migliaio di franchi, mentre prima della separazione egli si era sempre dimostrato molto parsimonioso. L'attrice reputa ingiusto altresì paragonare il consumo di sostanza da parte di lui, il quale potendo contare sull'appoggio della sua compagna ha potuto accantonare risparmi tra il 2011 e il 2012 e andare in vacanza, e il consumo di sostanza da parte di lei, che con un reddito di appena fr. 3000.– lordi e i contributi alimentari ha dovuto mantenere sé stessa e i figli.
Che gli estratti dei conti intestati al marito confermino prelevamenti ragguardevoli e ripetuti è possibile. L'appellante non si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore, il quale ha constatato come dopo la disgiunzione delle partite fiscali, tra la fine del 2010 e la fine del 2012, la sostanza di ciascun coniuge risultante dalla voce “titoli e capitali” delle rispettive tassazioni sia diminuita: da fr. 210 108.– a fr. 184 815.– quella del marito e da fr. 86 625.– a fr. 8669.– quella della moglie (sentenza impugnata, consid. 7d in fine). Recriminazioni sul tenore di vita sostenuto da AO 1 dopo la separazione e doglianze nei confronti della propria situazione finanziaria non giovano, ove appena si pensi che un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere – per ciò soltanto – un diritto al compenso (DTF 118 II 29 consid. 3b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 8 con rinvii). Spettava alla moglie, che pretende di reintegrare averi bancari del marito esistenti alla fine del 2009, dimostrare che quei beni appartenevano a lui e quale sia stata la loro destinazione (sentenza inc. 11.2015.11 citata, consid. 6b), invocando eventualmente l'obbligo di collaborazione del coniuge e il proprio diritto di informazione (sentenza del Tribunale federale 5A_279/2016 del 13 settembre 2016, consid. 3 con rimandi). Nella fattispecie il convenuto non è nemmeno stato interrogato sui prelevamenti in contanti dai suoi conti (verbale del 12 febbraio 2015, pag. 2 in basso seg.). L'appellante deve pertanto assumere le conseguenze legate a tale mancanza.
9. L'attrice pretende di avere diritto inoltre a fr. 25 000.–, pari alla metà dei bonus percepiti dal marito tra il 2011 e il 2015. Il Pretore ha spiegato che tali retribuzioni sono confluite sul conto stipendi del convenuto, sicché nella misura in cui non sono state consumate prima della causa di divorzio, di esse si è tenuto conto nella liquidazione della sostanza mobiliare (sentenza impugnata, consid. 7e). L'appellante obietta che si tratta di gratifiche ricevute dal coniuge dopo la separazione e finite esclusivamente nella disponibilità di lui. Non essendo state considerate nei redditi di AO 1, poco importa a mente sua ch'esse siano state consumate nel frattempo.
L'interessata avrebbe invero potuto chiedere che i bonus citati entrassero nel calcolo dei contributi di mantenimento cautelari. Non avendo essa preteso ciò, rimangono solo due possibilità: o quei bonus sono stati consumati nel frattempo e più non sussistono oppure sussistono negli attivi del marito e sono già stati suddivisi nella liquidazione degli averi bancari dei coniugi. Per quel che può essere stato consumato prima della causa di divorzio, ad ogni modo, si ripete che neppure un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio fa sorgere – per ciò soltanto – un diritto di reintegrazione (sopra, consid. 8b). Quanto poi il marito ha ricevuto dopo il 31 luglio 2013 non può essere considerato ai fini della liquidazione del regime matrimoniale, giacché dopo l'avvio di una causa di divorzio non si creano più acquisti (art. 214 cpv. 1 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019 consid. 4c con rinvii; v. anche Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 8 ad art. 207). Comunque sia, pertanto, la pretesa di fr. 25 000.– avanzata dall'appellante non trova fondamento.
10. In relazione agli averi del “terzo pilastro”, l'appellante chiede di modificare il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata escludendo “un importo di fr. 7813.– già conguagliato” dalla suddivisone a metà del valore di riscatto riguardante quattro polizze assicurative. Su questo punto il Pretore si è attenuto all'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 4 dicembre 2014, che prevedeva il riparto a metà del valore di riscatto di “tutti i terzi pilastri dei coniugi, valuta alla pronuncia del divorzio” (sentenza impugnata, consid. 7f). L'attrice ribadisce di non volersi distanziare da quanto pattuito, ma chiede che, constatato un credito in suo favore di almeno fr. 7813.10 dalla liquidazione degli averi del “terzo pilastro” e rivendicando essa la proprietà dell'alloggio coniugale, tale importo va compensato con la spettanza del marito e dedotto dal conguaglio degli averi previdenziali. Come si è visto, tuttavia, non sono date le condizioni per attribuire all'attrice la proprietà esclusiva della particella n. 1613 (sopra, consid. 7), l'interessata non disponendo di risorse finanziarie sufficienti per tacitare il convenuto. Al riguardo l'appello si rivela dunque superato.
11. L'appellante chiede infine che le sia riconosciuto un credito di fr. 41 791.– per contributi di mantenimento cautelari arretrati. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'interessata non distingueva fra l'arretrato di contributi alimentari provvisionali per sé, il quale rientra nella liquidazione del regime dei beni, e l'arretrato di contributi alimentari provvisionali per i figli, il quale può sempre essere fatto valere nelle vie esecutive. E siccome “non compete al giudice calcolare le prestazioni pecuniarie impagate a favore della sola moglie”, questione retta dal principio dispositivo, il Pretore ha respinto l'intera pretesa (consid. 7g). L'attrice oppone che secondo giurisprudenza vanno regolati in esito al divorzio tutti i crediti fra coniugi, che si tratti di contributi alimentari dovuti a uno di loro o ai figli, poiché sarebbe “iniquo” negare l'esistenza di simili crediti e quindi la loro compensabilità.
Come ha ricordato il Pretore con un richiamo alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_850/2016 del 25 settembre 2017, consid. 2.2 e 2.3), al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno regolati giusta l'art. 205 cpv. 3 CC – a meno che i coniugi dispongano altrimenti – tutti i debiti reciproci, qualunque sia il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164 CC), di contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165 CC), di mercedi per l'amministrazione della sostanza (art. 195 cpv. 2 CC), di indennizzi per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2 CC), di spettanze contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per atto illecito (art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) o per gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC). I debiti che un coniuge ha accumulato verso i figli non rientrano invece nella liquidazione del regime matrimoniale, tant'è che un genitore affidatario può postulare contributi di mantenimento per i figli unicamente come sostituto processuale dei minorenni (DTF 129 III 58 consid. 3.1.3) e dopo la maggiore età solo il figlio può esigere il pagamento di simili contributi, quand'anche essi siano dovuti per il lasso di tempo anteriore al 18° compleanno (DTF 142 III 78). L'attrice non asserisce che almeno la domanda di esecuzione agli atti (per fr. 40 506.–: doc. III) consenta di distinguere fra l'ammontare dall'arretrato per contributi in favore suo e l'ammontare dell'arretrato per contributi a beneficio dei figli. Anche su tale pretesa l'appello cade dunque nel vuoto.
Contributi di mantenimento per moglie e figli
12. L'appellante chiede che in seguito al divorzio il contributo di mantenimento per A__________ sia fissato in fr. 1515.– mensili fino alla maggiore età e quello per V__________ in fr. 1385.– mensili fino al 13° compleanno, rispettivamente in fr. 1515.– mensili dopo di allora. Essa rivendica inoltre un contributo alimentare per sé di fr. 757.– mensili “fino alla maggiore età dei figli”, portato a fr. 1496.– mensili fino al compimento dei suoi 64 anni.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha riepilogato i principi che disciplinano l'erogazione di contributi alimentari fra coniugi dopo il divorzio, constatando – in sintesi – che nella fattispecie l'attrice chiede unicamente di vedersi assicurare la copertura del fabbisogno minimo “allargato” (fr. 4067.– mensili), sicché non occorre accertare il tenore di vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica. Posto ciò, egli ha escluso che l'attrice possa pretendere contributi di mantenimento dopo il divorzio, poiché la sua capacità lucrativa di almeno fr. 4576.– mensili è sufficiente per sopperire al debito mantenimento di lei. Quanto ai figli, il primo giudice ha confermato i contributi alimentari di fr. 1210.– (recte: 1219.–) mensili per A__________ e di fr. 1152.– mensili per V__________ decretati in via cautelare, in modifica del precedente decreto del 26 agosto 2015 (sentenza impugnata, consid. 12).
13. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (lebensprägend; v. sentenza del Tribunale federale 5A_968/2017 del 25 settembre 2018 consid. 4.1). Ciò è il caso, di regola, quando il matrimonio è durato a lungo o quando dal matrimonio sono nati figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 7).
14. L'appellante allega che nella fattispecie il matrimonio è durato a lungo e che la nascita dei due figli l'ha indotta a rinunciare all'esercizio di un'attività lucrativa, ciò che ha inciso in modo concreto e permanente sulla sua situazione finanziaria. Durante la vita in comune, nel 2008, poi essa ha ricominciato a lavorare a tempo parziale, continuando con l'accordo del marito a occuparsi del governo della casa e della cura dei figli. Essa si è resa conto però di non poter più ritrovare nel mondo del lavoro la posizione che avrebbe potuto ricoprire se non avesse interrotto il suo percorso professionale. Onde la richiesta di un contributo alimentare.
Nel caso specifico è manifesto che il matrimonio ha influito sulla situazione finanziaria della moglie non solo per la durata dell'unione, ma anche perché da quest'ultima sono nati figli comuni. Se non che, un coniuge può pretendere un contributo alimentare – come si è spiegato – solo qualora non sia in grado di sovvenire da sé al proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente per sussidiarlo. La prima questione consiste perciò nel determinare a quanto ammonti il “debito mantenimento” dell'attrice, la seconda nell'accertare in che misura essa possa far fronte da sé al “debito mantenimento” e la terza nel verificare se, non fosse essa in grado di provvedere da sé al proprio “debito mantenimento”, il convenuto abbia modo di erogare un contributo alimentare.
15. Nella fattispecie il Pretore ha calcolato l'ammontare del “debito mantenimento” dell'attrice (primo stadio del ragionamento) in fr. 4067.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10b), rilevando che AP 1 chiede unicamente di vedersi assicurare la copertura del fabbisogno minimo “allargato” (consid. 12b), sicché poco giova accertare il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. L'appellante non muove contestazioni al proposito. Chiede tuttavia di portare quel fabbisogno minimo a fr. 4282.70 mensili, rivalutando a fr. 361.50 mensili i costi d'automobile che il Pretore ha limitato a fr. 246.– mensili (fr. 104.– per l'assicurazione, fr. 42.– per l'imposta di circolazione, fr. 100.– per il carburante) rimproverandole di non avere motivato la maggior spesa rispetto al passato e di non avere documentato la quota del TCS. L'appellante oppone che già il 14 novembre 2013, allorché questa Camera ha statuito a protezione dell'unione coniugale, essa lavorava a metà tempo, sicché il consumo di carburante da lei esposto va riconosciuto, così come la quota del TCS, non contestata dal marito. Nell'appello essa non indica tuttavia né a quanto ascenda il costo del carburante né a quanto ammonti la quota del TCS. Non cifrata, la domanda si rivela pertanto irricevibile (DTF 137 III 617). Sia come sia, anche volendo passare in rassegna il fascicolo processuale, l'attrice non ha motivato l'aumento di spesa per il carburante da fr. 100.– mensili (petizione, pag. 9) a fr. 150.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 12). Quanto al costo di fr. 17.50 mensili per la quota del TCS, il marito lo ha chiaramente contestato (risposta del 17 agosto 2017, pag. 3 nell'inc. CA.2017.177). Al proposito l'appello manca perciò di fondamento.
L'appellante chiede inoltre che le siano riconosciuti fr. 100.– mensili per la franchigia della cassa malati, importo che il Pretore ha escluso dal fabbisogno minimo siccome non reso verosimile. L'interessata sostiene trattarsi di una spesa verosimile, “stando l'esperienza della vita specie di una donna”. Che i costi sanitari effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vadano inseriti nel fabbisogno minimo dell'assicurato è indubbio, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Nella fattispecie tuttavia l'interessata non ha reso verosimile né l'esistenza di trattamenti indispensabili e ricorrenti né l'ammontare dei relativi esborsi. Contrariamente a quanto essa pretende, poi, “l'esperienza della vita” non basta per presumere una spesa fissa di fr. 100.– mensili da parte di assicurati donne. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
16. Dovendosi stabilire in che misura AP 1 possa sopperire da sé al proprio mantenimento (secondo stadio del noto ragionamento), l'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 4576.– mensili a lei imputato dal Pretore, chiedendo di considerare unicamente lo stipendio effettivo di fr. 2927.– mensili netti per la sua attività di contabile e gerente del back office al 50% presso la S__________ SA di __________. Ora, nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che già durante la vita in comune, quando A__________ e V__________ avevano l'uno cinque e l'altra tre anni, AP 1 aveva ripreso un'attività lucrativa, tanto che nella petizione aveva prospettato una rinuncia a contributi di mantenimento per sé dopo il 12° compleanno di V__________, salvo poi tornare su tale assicurazione nel memoriale conclusivo e postulare senza spiegazioni un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, da portare a fr. 1427.– mensili dopo la maggiore età dei figli sino all'età del proprio pensionamento. Tuttavia – ha continuato il Pretore – A__________ ha compiuto nel frattempo 14 anni e V__________ 12, di modo che l'attrice può impiegarsi a tempo pieno, ciò che le permetterebbe di guadagnare attorno ai fr. 5800.– mensili. Dato nondimeno che AO 1 continua ad attribuirle la stessa capacità lucrativa di fr. 4576.– riconosciuta ai tempi della protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha accertato il reddito ipotetico di lei in quell'introito (sentenza impugnata, consid. 10a).
L'appellante obietta di avere ripreso l'attività lucrativa nel 2008, su “insistente richiesta” del convenuto, lavorando soltanto al 50% e occupandosi dei figli per il resto del tempo. Sottolinea – come detto (consid. 14) – di avere sacrificato la carriera per la famiglia e di essere rientrata nel mondo del lavoro a 37 anni, rendendosi conto che non avrebbe più potuto trovare una posizione analoga a quella che avrebbe raggiunto se non avesse cessato l'attività alla nascita dei figli. Per tale motivo essa adduce di essersi risolta a sollecitare un contributo di mantenimento nel memoriale conclusivo. L'attrice soggiunge altresì di essere stata licenziata senza colpa dal precedente datore di lavoro, allorché la sua retribuzione consisteva in provvigioni su contratti fatti stipulare ai clienti, e soggiunge che il suo attuale impiego al 50% è vicino a casa, ciò che le permette di rientrare a mezzogiorno per assistere i figli. Nulla consente di arguire – essa continua – che le sarebbe possibile reperire un'attività suscettibile di consentirle un guadagno di fr. 4576.– mensili, non bastando ch'essa sia titolare di un diploma di economista aziendale per desumere che le sia possibile conseguire il salario minimo in quel ramo professionale. Anzi, essa fa valere che spettava al marito dimostrare come le sarebbe dato di aumentare concretamente il suo grado d'occupazione.
a) Un guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve valutare se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenendo conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare l'attività in questione e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
b) Un'eccezione ricorre qualora un coniuge abbia ridotto deliberatamente le proprie entrate per recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto). Tale eventualità è estranea alla fattispecie. Certo, il Pretore parrebbe sottintendere che AP 1 non sia estranea al suo licenziamento intervenuto da parte della A__________ SA, per la quale lavorava come consulente assicurativa e finanziaria a tempo parziale (sentenza impugnata, consid. 10a). Egli non imputa all'attrice però un reddito ipotetico in funzione di quell'attività o delle entrate conseguite allora, bensì in base alla possibilità per lei di estendere il grado d'occupazione nella sua attuale professione di segretaria. Le precisazioni dell'interessata in merito alle circostanze del licenziamento e alle modalità di remunerazione su provvigione non sono pertanto di rilievo ai fini del giudizio.
c) Si conviene che al momento in cui il Pretore ha statuito vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza più recente prevede nondimeno che un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere ormai un'attività lucrativa all'80% (sentenza del Tribunale federale 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.7.6 destinato a pubblicazione; v. anche sentenza 5A_931/2017 del 1° novembre 2018 consid. 3.1.2), fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Un'estensione dell'attività lucrativa al 75–80% da parte dell'attrice dopo il 12° compleanno di V__________, come quella stimata dal Pretore nel caso specifico, è conforme in ogni modo al nuovo orientamento della giurisprudenza.
d) L'interessata lamenta che imporle ora una maggior attività lucrativa offende il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune e censura una disparità di trattamento rispetto alla compagna del marito, la quale lavora solo a tempo parziale e può far capo all'aiuto di lui per la cura dei figli. Se non che, V__________ V__________ si occupa di due bambini in tenera età (di quattro e due anni al momento in cui ha statuito il Pretore), sicché tale situazione non è paragonabile a quella dell'attrice, tanto meno ove si consideri che il convenuto non espone costi di accudimento per i figli avuti dalla compagna. Né l'appellante contesta l'accertamento del Pretore, secondo cui i coniugi si erano intesi durante la comunione domestica nel senso ch'essa riprendesse un'attività lucrativa quantunque i figli fossero ancora in età prescolastica. Accordo al quale l'attrice mostrava di volersi attenere ancora tre anni dopo la separazione, quando nella petizione prospettava di riprendere un lavoro a tempo pieno dopo i 12 anni di V__________ (pag. 10). In simili circostanze AP 1 non può deplorare che le si applichi inopinatamente una giurisprudenza nuova, in contrasto con il riparto dei ruoli adottato a suo tempo dai coniugi. Ch'essa non abbia modo di recuperare la capacità lucrativa né le possibilità di carriera avute prima della nascita dei figli può essere vero, ma ciò non la esonera dall'estendere – se occorre – il proprio grado d'occupazione.
e) Eccepisce l'appellante che spettava al marito dimostrare la sua collocabilità a tempo pieno nel mercato del lavoro. Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige in effetti la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni, per quanto tale limite d'età tenda a essere portato a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2). Simile presunzione può essere vinta però ove la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a destare il dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richiami). Inoltre il limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un coniuge già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il proprio grado d'occupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.4). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che può essere tenuto a potenziare l'attività lucrativa un coniuge di 54 anni già professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richiami), non risultando in quei casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità.
f) Nella fattispecie l'interessata aveva, al momento della separazione (marzo del 2010), 39 anni ed esercitava un'attività lucrativa a tempo parziale sin dal 2008, sia pure su “insistente richiesta” del marito. È vero che al 12° compleanno di V__________ (6 ottobre 2017) essa aveva 46 anni, ma trattandosi unicamente di aumentare il grado d'occupazione (al 75–80%) il limite dei 45 anni non era risolutivo. Per di più, come si è visto, l'interessata era consapevole di doversi attivare (petizione, pag. 10). Eppure ha riconosciuto di non avere profuso alcuno sforzo a tal fine (verbale del 12 febbraio 2015, pag. 4 in fondo). Né essa consta accusare problemi di salute o di altra indole che le impediscano di fruire appieno dalla propria potenzialità lucrativa. Nel settore professionale poi essa dispone di buone qualifiche, avendo maturato esperienze nel ramo fiduciario, bancario, assicurativo, contabile e amministrativo (verbale del 12 febbraio 2015, pag. 3 in basso). La sua situazione non è pertanto comparabile con il precedente da lei menzionato (I CCA, sentenza inc. 11.2016.30 del 4 settembre 2017, consid. 4b), il quale concerneva una venditrice licenziata a 56 anni, invalida al 40% e di salute cagionevole.
g) L'appellante sostiene di avere espresso l'intenzione di riprendere un'attività lucrativa a tempo pieno non appena V__________ avesse compiuto 12 anni senza rendersi conto delle sue limitate prospettive professionali. Se non che, al momento in cui ha formulato tale proposito nella petizione essa era già stata licenziata dal precedente datore di lavoro e aveva iniziato da oltre un anno l'attuale attività di segretaria, per la quale esprime soddisfazione, alla luce anche della comprensione dimostrata dai superiori per i suoi impegni di famiglia (verbale del 12 febbraio 2015, pag. 4 in fondo). Conosceva dunque possibilità e limiti di quell'impiego.
h) Quanto infine alla retribuzione conseguibile dall'appellante, è vero che il semplice possesso di un diploma di “economista aziendale” non basta per accertare una determinata capacità di reddito. In concreto però il Pretore non ha ragionato in base a meri dati statistici, ma ha statuito per apprezzamento fondandosi sull'attuale guadagno dell'interessata, la quale lavorando a metà tempo percepisce fr. 2927.– mensili. E rivalutando l'odierno grado d'occupazione, il primo giudice è giunto a un reddito potenziale di fr. 5800.– mensili per un'attività a tempo pieno, salvo ridurlo a fr. 4576.– mensili come riconosceva il convenuto. AP 1 non pretende che, esercitando al 75–80% un'attività analoga all'attuale, non le sarebbe possibile raggiungere un salario di quel livello. Nel risultato il giudizio del Pretore non presta dunque il fianco alla critica. Ne discende che con un reddito ipotetico di fr. 4576.– mensili e un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4067.– mensili l'appellante è in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento”. Non può dunque pretendere contributi alimentari. Ciò rende superfluo domandarsi se AO 1 disponga di mezzi sufficienti per elargire un contributo di mantenimento (terzo stadio del ragionamento illustrato dianzi).
17. Circa il fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante si duole che, nonostante i costi indiretti da lei sopportati per l'accudimento, il Pretore abbia dedotto l'intera posta per cura e educazione prevista dalla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Chiede perciò di rivalutare il fabbisogno in denaro di A__________ a fr. 1515.– mensili e quello di V__________ a fr. 1385.– mensili fino al 13° compleanno, fabbisogni che vanno “in seguito adeguati alle tabelle di Zurigo”.
a) Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedeva una componente monetizzata per “cura e educazione”. Quell'importo tuttavia non si applicava a genitori che prestavano cura e educazione ai figli in natura. Valeva unicamente per genitori che, esercitando un'attività lucrativa, non potevano occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni era commisurata allora al grado d'occupazione del genitore affidatario (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019, consid. 15a).
b) Dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non esiste più. In sua vece si determina un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Se invece il figlio è accudito da terzi, i
relativi oneri continuano, come in passato, a essere inseriti come costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; nello stesso senso: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3).
c) Nella fattispecie, dovendo stabilire il fabbisogno in denaro dei figli dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2017), il Pretore ha fatto capo alle previsioni della tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adeguando il costo dell'alloggio a quello effettivo del genitore affidatario e deducendo l'ammontare degli assegni familiari. Ne è risultato un fabbisogno in denaro per A__________ di fr. 1219.– mensili e un fabbisogno in denaro per V__________ di fr. 807.– mensili fino all'ottobre del 2017 (12° compleanno), aumentato a fr. 1152.– mensili dopo di allora. Quanto al contributo di accudimento, il Pretore lo ha commisurato al contributo alimentare che AP 1 pretendeva per sé, ma il criterio non è pertinente. Il contributo di accudimento andava definito – come detto (consid. b) – secondo quanto mancava alla madre per colmare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, eventualmente “allargato” con i supplementi previsti dal diritto di famiglia in base alle condizioni del caso specifico. Occorre procedere pertanto a tale stregua.
d) Il fabbisogno minimo del diritto esecutivo riguardante AP 1 non è stato determinato dal Pretore, che ha calcolato soltanto il fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4067.– mensili per verificare il diritto a un eventuale contributo di mantenimento (sopra, consid. 15). Il fabbisogno minimo del diritto esecutivo è tuttavia meno esteso. Esso comprende nel caso specifico il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili per genitore affidatario, il costo dell'alloggio (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli) di fr. 335.– mensili, le spese accessorie di fr. 417.– mensili, il premio della cassa malati di fr. 375.40 mensili e i costi del veicolo privato, la cui necessità per l'esercizio della professione da parte dell'attrice è pacifica, di fr. 505.– mensili (leasing fr. 259.– [DTF 140 III 342 consid. 5.2], assicurazione fr. 104.–, imposta di circolazione fr. 42.–, carburante fr. 100.–), onde un totale di fr. 2982.40 mensili. Le condizioni economiche della famiglia consentono inoltre di tenere conto di alcuni supplementi previsti dal diritto di famiglia come il premio dell'assicurazione complementare alla cassa malati di fr. 64.50, il premio per l'assicurazione dello stabile, dell'economia domestica e contro la responsabilità civile di fr. 257.– e l'onere fiscale di fr. 200.– (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con rinvii), per complessivi fr. 3505.– mensili (arrotondati).
e) Come si è visto, dopo il 12° compleanno di V__________ (6 ottobre 2017) l'attrice avrebbe dovuto estendere il proprio grado d'occupazione al 75–80%, ciò che le avrebbe permesso di guadagnare almeno fr. 4576.– mensili (sopra, consid. 16h). Con tale reddito essa avrebbe potuto coprire agevolmente il proprio fabbisogno minimo di fr. 3505.– mensili. Ciò esclude un contributo di accudimento. Dopo il divorzio il contributo alimentare va confermato così in fr. 1219.– mensili per A__________ e in fr. 1152.– mensili per V__________, già dedotti gli assegni familiari percepiti dalla madre. Il contributo alimentare di fr. 1210.– (in luogo di fr. 1219.–) mensili per A__________ che figura nel dispositivo n. 12 della sentenza impugnata si deve manifestamente a un errore di scritturazione (sentenza impugnata, consid. 10f in fine) e va rettificato d'ufficio.
18. Occorre ancora determinare il fabbisogno in denaro dei figli non comuni N__________ e S__________, che nei rapporti con AO 1 vanno trattati alla stessa stregua di A__________ e V__________. Il Pretore ha stimato il loro fabbisogno in denaro, sempre sulla base della tabella 2017 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dipartendosi dalle previsioni indicate per una fratria di due, dopo di che ha adattato il costo dell'alloggio in fr. 728.– mensili (un mezzo della spesa effettiva a carico del genitore, ripartita a metà fra i due figli) e ha dedotto l'assegno familiare. Ne è risultato un fabbisogno in denaro per ogni figlio di fr. 767.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 970.– mensili fino al 12° e in fr. 1315.– mensili da allora in poi. Accertato che la madre V__________ V__________ lavora almeno a tempo parziale, il primo giudice non ha considerato invece alcun contributo di accudimento (sentenza impugnata, consid. 10g).
a) I citati fabbisogni in denaro non sono contestati dall'appellante. Quanto all'accudimento dei figli, di quattro e due anni al momento in cui il Pretore ha statuito, dagli atti risulta che V__________ V__________, psicologa a metà tempo presso il Servizio medico-psicologico per minorenni a __________ (doc. 40), percepisce uno stipendio attorno a fr. 3760.– mensili netti (doc. 78, per tredici mensilità). Nulla induce a presumere che con simile introito essa non sia in grado di sopperire al proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, che spettava a AO 1 documentare. Sulla base degli atti quel fabbisogno minimo può essere stimato del resto attorno ai fr. 2270.– mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio (già dedotte la metà inserita nel fabbisogno minimo del convenuto e le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli) fr. 521.– (doc. 61), premio della cassa malati e dell'assicurazione complementare stimati fr. 440.– (come per l'appellante), spese per il veicolo privato stimate fr. 246.– (come per l'appellante), assicurazione responsabilità civile privata stimata fr. 10.– (l'assicurazione per l'economia domestica è già compresa nel fabbisogno minimo di AP 1), imposte stimate fr. 200.–. Ciò non lascia spazio a contributi di accudimento.
b) Quanto a eventuali oneri di accudimento da parte di terzi, che andrebbero inseriti come costi diretti nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 17b), con la risposta di merito AO 1 faceva valere nel proprio fabbisogno minimo una spesa di fr. 886.– mensili per l'asilo nido di N__________ (pag. 7). Quel costo tuttavia non figura più nell'istanza cautelare del 17 agosto 2017 (pag. 3, allegata al verbale di udienza nell'inc. CA.2017.177) e nemmeno nel memoriale conclusivo della causa di merito (allegato al verbale del 22 maggio 2017, pag. 5 in alto), nell'ambito dei quali AO 1 si è limitato a esporre spese per la cura dei figli da parte di V__________ V__________, le quali però – come si è appena visto – non danno diritto a contributi di accudimento.
19. Rimane da verificare la capacità contributiva di AO 1, il quale ha diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 141 III 403 consid. 4.1). Ora, il primo giudice ha accertato il fabbisogno minimo di lui in fr. 4405.– mensili, come nel decreto cautelare del 26 agosto 2015 (sentenza impugnata, consid. 10d). Quell'ammontare comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.–, una quota della pigione di fr. 1250.– (metà del canone di fr. 2500.–, senza spese accessorie; doc. 61), il costo del posteggio di fr. 100.– (doc. 29), il premio della cassa malati e dell'assicurazione complementare di fr. 238.45 (doc. 30: fr. 191.35 e fr. 47.10], la spesa per l'elettricità di fr. 28.35 (doc. 35), il premio per l'assicurazione dell'economia domestica di fr. 27.50 (doc. 32), quello per l'assicurazione dell'automobile di fr. 100.10 (doc. 31), l'imposta di circolazione di fr. 63.65 (doc. 32, moto compresa), la previdenza individuale di fr. 530.40 vincolata (doc. 39), le imposte cantonali di fr. 481.50, le imposte federali di fr. 95.65 e le imposte comunali di fr. 290.50 per (doc. 36 a 38).
L'appellante non discute la somma calcolata dal Pretore, che in realtà corrisponde al fabbisogno minimo “allargato” e non a quello del mero diritto esecutivo (sopra, consid. 17d). Comunque sia, con il suo reddito di fr. 9016.75 netti mensili (sopra, consid. 3b), AO 1 è senz'altro in grado di finanziare il fabbisogno in denaro di fr. 1219.– mensili (arrotondati) di A__________, quello di fr. 1152.– mensili (arrotondati) di V__________, quello di fr. 765.– mensili ciascuno (arrotondati) di N__________ e S__________ fino al 6° compleanno, di fr. 970.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno e di fr. 1315.– mensili (arrotondati) da allora in poi, conservando sempre un margine pari non solo al proprio fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, bensì al fabbisogno minimo “allargato” calcolato dal Pretore (fr. 4405.– mensili). Una volta ancora l'appello si dimostra così destinato al rigetto.
Curatela educativa per i figli
20. L'appellante insorge altresì contro la nomina di un curatore educativo per i figli, contestando l'utilità del provvedimento. Sostiene che, come risulta anche dal giudizio impugnato, la curatela si è rivelata inutile e non è pertanto nell'interesse dei figli, i dissapori fra coniugi essendo dovuti a questioni economiche e non alle relazioni personali con A__________ o V__________. Il Pretore non ha ignorato gli scarsi risultati ottenuti dalla curatela educativa, sottolineando che le parti non parrebbero essersi adoperate nemmeno per migliorare la loro capacità di gestire il conflitto, contrariamente a quanto raccomandava la delegata all'ascolto dei ragazzi, né si sono rivolte a un terapeuta. Ha ritenuto che tuttavia, una volta garantito ai genitori un ruolo paritario mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, la curatela educativa andasse confermata nell'ottica di ripristinare il dialogo fra le parti nell'interesse dei figli (sentenza impugnata, consid. 9b in fine).
a) L'art. 308 cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minorenne. In una causa di divorzio tale facoltà spetta al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Al curatore possono essere conferiti speciali poteri, come la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC). Il compito del curatore può anche essere limitato alla vigilanza di tali relazioni. La curatela ha lo scopo in tal caso di temperare le tensioni esistenti tra i genitori e di agevolare le relazioni del figlio con il genitore non affidatario (DTF 140 III 243 consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2).
b) A un'udienza del 19 maggio 2014 i coniugi si erano intesi, nella fattispecie, sulla necessità di istituire un curatore educativo in favore dei figli con l'incarico di organizzare il calendario delle visite, mediare il dialogo fra genitori, incontrare regolarmente i minori e segnalare esigenze di ulteriori misure di protezione o di accompagnamento, riferendone regolarmente all'autorità. Il Pretore aveva omologato l'accordo (verbale del 19 maggio 2014, pag. 2). Il 25 aprile 2016 però la curatrice ha scritto all'Autorità regionale di protezione 6 di non poter più continuare ad assolvere l'incarico, AP 1 qualificando la curatela come “perdita di tempo e denaro”, visto che AO 1 “non cambiava atteggiamento” (lettera nel fascicolo “ARP 6”). L'autorità di protezione ha trasmesso la lettera al Pretore.
c) Mal si comprende intanto come l'attrice possa reputare inutile una misura a protezione dei figli come una curatela educativa quando lei stessa nulla ha intrapreso – come ha rilevato il Pretore senza essere contraddetto nell'appello – per promuoverne l'efficacia. È possibile che, a sua volta, AO 1 non abbia profuso alcuno sforzo nel migliorare le relazioni personali con l'attrice, ma proprio per tale motivo appare giustificato il provvedimento deciso dal primo giudice. La figura del curatore è intesa a far sì che i figli non abbiano a fare le spese dell'annosa mancanza di dialogo fra genitori. A tal fine il curatore è stato incaricato di mediare fra le parti e di coordinare almeno l'esercizio del diritto di visita, segnalando all'autorità se occorrono altre misure a protezione dei figli. Quanto l'interessata chiede invece è di lasciare i ragazzi alle loro difficoltà mentre i genitori nulla intraprendono per mitigare i conflitti di natura economica che li oppongono e che si ripercuotono negativamente sui minorenni (ascolto di V__________ T__________ del 13 gennaio 2014, nel relativo fascicolo). Ciò non è seriamente proponibile. Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
21. Le spese dell'appello contro il decreto cautelare contestuale alla decisione impugnata seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC): AP 1 vede ristabilire i contributi alimentari per i figli fissati nel decreto cautelare del 26 agosto 2015 (fr. 2605.– rispetto a quelli scalari ricommisurati dal Pretore nel decreto cautelare impugnato), ma non ottiene l'aumento richiesto (fr. 2900.– mensili) e nemmeno vede ripristinare il contributo alimentare per sé (fr. 345.– mensili). Nel complesso si giustifica pertanto che sopporti la metà degli oneri processuali, l'altra metà andando a carico di AO 1 che ha proposto di respingere l'appello, e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo (unico) relativo alle spese e alle ripetibili di primo grado.
Le spese dell'appello diretto contro la sentenza di merito vanno addebitate interamente a AP 1, che esce sconfitta su tutta la linea (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.
IV. Sul beneficio del gratuito patrocinio
22. L'appellante censura il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, il quale ha rifiutato di concederle il beneficio con l'argomento ch'essa è comproprietaria di un fondo valutato oltre un milione di franchi e che in seguito alla liquidazione del regime dei beni essa riceverà sufficiente liquidità per far fronte alle spese processuali. “Discutibile poi” – ha soggiunto il primo giudice – “che l'istante abbia inteso continuare a finanziare il proprio terzo pilastro (fr. 564.– mensili) benché professionalmente contribuisca già alla sua previdenza professionale, a scapito della copertura delle spese di patrocinio” (sentenza impugnata, consid. 15).
L'attrice obietta che la mera contitolarità dell'abitazione coniugale non le consente di sopperire immediatamente ai costi del processo e che con il proprio modesto reddito, oltre che “con le richieste attuali della FINMA”, le è praticamente impossibile mettere a pegno la sua quota di comproprietà. Ricorda inoltre di essersi dichiarata pronta a restituire allo Stato quanto le sarà anticipato a titolo di gratuito patrocinio non appena sarà stata venduta l'abitazione coniugale. Così argomentando, tuttavia, l'interessata non si confronta con la motivazione del Pretore. Intanto non è dato di capire come essa riesca, con entrate effettive di fr. 2927.– mensili insufficienti per coprire finanche il suo fabbisogno minimo di fr. 4067.– mensili, a finanziare un “terzo pilastro” con fr. 564.– mensili. Nell'appello essa non dà spiegazioni. Comunque sia, AP 1 non contesta che in liquidazione del regime matrimoniale le spettino fr. 17 903.71 (rettifica della sentenza impugnata, del 13 dicembre 2017), dispositivo che AO 1 non ha appellato e che ha acquisito così carattere definitivo. Che tale somma non basti – contrariamente all'opinione del Pretore – per far fronte alle spese processuali (fr. 7500.–), alle ripetibili (fr. 5000.–) e alla retribuzione del suo patrocinatore dal 26 settembre 2016 in poi (inoltro dell'istanza di gratuito patrocinio) l'attrice non pretende. Non si ravvisano dunque gli estremi dell'art. 117 lett. a CPC per riformare la sentenza impugnata al proposito.
23. Per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello contro la sentenza di merito, essa non può entrare in considerazione. Che l'appello fosse privo di possibilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC) appariva chiaro fin dall'inizio a dispetto delle numerose contestazioni mosse dall'attrice, tanto che il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni. La particolareggiata motivazione di questa sentenza non fa del resto che confermare appieno l'impressione iniziale.
Per quel che è dell'appello volto contro il decreto cautelare, non si può dire invece che nella misura in cui riguarda i contributi di mantenimento per i figli il ricorso fosse privo di esito favorevole, seppure se il suo parziale accoglimento avvenga d'ufficio (sopra, consid. 4). La somma di fr. 17 903.71 che spetta all'appellante in liquidazione del regime dei beni non appare inoltre sufficiente per sovvenzionare anche la metà delle spese di appello e l'onorario del legale per l'appello davanti a questa Camera. Sta di fatto che nelle cause di stato (cautelari comprese) i costi della procedura sono anzitutto a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati. Nella fattispecie l'interessata non pretende che AO 1, il quale non contesta di doverle versare fr. 17 903.71 in liquidazione del regime dei beni (essendo stato riconosciuto in possesso di sostanza mobiliare per complessivi fr. 37 900.–: sentenza impugnata, consid. 7h), fosse sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una provvigione ad litem destinata a finanziare almeno i costi dell'appello contro il decreto cautelare. Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.
V. Sulla comunicazione della presente sentenza
24. L'esito dell'attuale sentenza va comunicato anche al figlio A__________, che ha compiuto i 14 anni il 19 luglio 2017 (art. 301 lett. b CPC). Un estratto della sentenza va comunicato inoltre alla curatrice educativa F__________ B__________.
VI. Sui rimedi giuridici a livello federale
25. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella misura in cui questa riguarda il decreto cautelare sui contributi di mantenimento si dovrebbe verificare se il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). La questione ad ogni modo poco giova, poiché in materia cautelare un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Riguardo alla sentenza di merito, un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile invece senza riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo anche la conferma della curatela educativa in favore dei figli, impugnabile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 5). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue una volta ancora la via giudiziaria dell'azione principale.
Per questi motivi,
decide: I. Per quanto riguarda i contributi di mantenimento cautelari in favore dei figli A__________ e V__________, l'appello del 15 dicembre 2017 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 (compresi i dispositivi n. 2.1 e 2.2) della sentenza impugnata sono riformati come segue:
1. a) L'istanza presentata il 19 agosto 2017 da AP 1 è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare per il figlio A__________ di fr. 1361.– mensili e quello per la figlia V__________ di fr. 1244.– mensili, assegni familiari non compresi, fissati nel decreto cautelare del 26 agosto 2015 rimangono invariati.
b) È ordinato alla E__________ SA, succursale di __________, via __________, __________, di trattenere dallo stipendio di AO 1, __________, l'importo di fr. 2605.– mensili, oltre a eventuali assegni familiari, in favore dei figli A__________ (19 luglio 2003) e V__________ (6 ottobre 2005), riversandolo direttamente a AP 1 sul conto a lei intestato __________ presso la Banca __________, via __________, __________.
L'ordine è immediatamente esecutivo. La E__________ SA è avvertita che pagamenti eseguiti in dispregio della trattenuta di stipendio non avranno per essa effetto liberatorio.
L'ordine decadrà al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A quel momento AO 1 sarà autorizzato a far annullare la trattenuta di stipendio producendo alla E__________ SA un esemplare della presente sentenza con l'attestazione in originale del passaggio in giudicato.
2. Per quanto riguarda i contributi di mantenimento cautelari in favore dei figli A__________ e V__________, l'istanza presentata il 19 agosto 2017 da AO 1 è respinta.
II. Per quanto concerne il contributo di mantenimento cautelare in favore di AP 1, l'appello del 15 dicembre 2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese processuali di tale appello, di fr. 800.– complessivi, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta.
V. L'appello dell'11 gennaio 2018 è respinto e i dispositivi n. 5, 6, 10, 12 (con rettifica d'ufficio del contributo alimentare per A__________ in fr. 1219.– anziché fr. 1210.– mensili), 14, 16 e 17 della sentenza impugnata sono confermati.
VI. Le spese processuali di tale appello, di fr. 5000.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante.
VII. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta.
VIII. Notificazione:
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– avv. dott. ; – avv. ; – (in estratto, dispositivo n. I/1 lett. b). |
Comunicazione a:
– (con lettera separata);
– (in estratto, consid. 20);
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).