CO 1

 

 

Incarti n.
11.2017.118

11.2017.119

Lugano,

11 dicembre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.688 (esecuzione di decisioni: multa disciplinare) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 9 agosto 2017 da

 

 

 RE 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1  

 (patrocinati dall'avv.  PA 2 ),

 

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 dicembre 2017 (inc. 11.2017.118), come pure

 

sul reclamo del 27 dicembre 2017 presentato da CO 1 e CO 2 contro la medesima sentenza (inc. 11.2017.119);

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 2 e AP 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1178 RFD di __________ (926 m²). Il fondo, edificato, comprende un'ampia corte interna (subalterno h), gravata di una servitù di passo con ogni veicolo in favore – fra l'altro – delle contigue particelle n. 1176 (77 m²) e n. 1177 (106 m²), appartenenti ad AO 1, come pure della più discosta particella n. 1181 (3525 m²), comproprietà di RE 1 in ragione di un mezzo.


                                  B.   Un'azione promossa il 24 giugno 2003 da AP 1 e AP 2 contro CO 1 per ottenere la soppressione o, subordinatamente, la limitazione della servitù di passo veicolare a una corsia di scorrimento larga 3 m attraverso la corte interna è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza del 25 ottobre 2010 (inc. OA.2003.79). Tale sentenza è stata confermata da questa Camera, su appello degli attori, il 18 settembre 2013 (inc. 11.2010.124). Un ricorso in materia civile presentato da CO 1 e CO 2 al Tribunale federale è stato respinto il 17 settembre 2014 in quanto ammissibile con sentenza 5A_797/2013 del 23 ottobre 2013.

 

                                  C.   In accoglimento di un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti introdotta il 25 marzo 2015 da CO 1, il medesimo Pretore ha deciso il 12 giugno 2015 quanto segue:

                                         È fatto ordine a CO 1 e CO 2 di liberare entro un termine di 15 gior­ni l'intera superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati e di astenersi da qualsiasi atto od omissione che possa pregiudicare il perfetto esercizio dei diritti di passo con ogni veicolo gravanti la particella di cui al mappale n. 1178 RFD di __________.

                                         L'ordine è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento. Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato (inc. SO.2015.266).

 

                                  D.   Il 19 agosto 2015 RE 1 si è rivolto nuovamente al Pretore, lamentando il mancato rispetto dell'ingiunzione da parte di CO 1 e CO 2, ai quali ha chiesto di infliggere la multa disciplinare comminata nella sentenza del 12 giugno 2015. Statuendo il 9 settembre 2015, il Pretore ha condannato CO 1 e CO 2 al pagamento in solido di una multa disciplinare di fr. 3900.– (inc. SO.2015.647). Un reclamo interposto dai convenuti contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 17 marzo 2017 (inc. 11.2015.75).

 

                                  E.   Il 9 agosto 2017 CO 1 ha ulteriormente adito il Pretore, censurando una volta ancora l'inosservanza dell'ordine e chiedendo di irrogare a AP 1 e AP 2 un'altra multa disciplinare. All'udienza del 5 ottobre 2017, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. L'istante ha replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mante­nendo le proprie posizioni. Il Pretore ha sospeso la procedura per 30 giorni, invitando le parti a trovare un accordo amichevole. Le trattative sono rimaste senza esito, di modo che con decisione del 13 dicembre 2017 egli ha accolto l'istanza e ha irrogato a AP 1 e AP 2 solidalmente una multa disciplinare di
fr. 5800.–. Non sono state riscosse spese. L'istante si è visto riconoscere un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2017 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di aumentare la multa disciplinare nei confronti di CO 1 e CO 2 a fr. 75 700.– o, subordinatamente, perché la decisione impugnata sia annullata e gli atti ritornati al Pretore affinché determini l'entità della multa in base al lasso di tempo intercorso tra l'8 settembre 2015 (giorno successivo all'ultima sanzione) e il 5 ottobre 2017 (data del contraddittorio). Nelle loro osservazioni del 18 gen­naio 2018 CO 1 e CO 2 propongono di respingere il reclamo. RE 1 ha replicato di propria iniziativa il 29 gen­naio 2018, ribadendo le sue domande. I convenuti hanno duplicato il 9 febbraio 2018, postulando una volta di più la reiezione del reclamo.

 

                                  G.   Il 27 dicembre 2017 hanno presentato reclamo a questa Camera anche CO 1 e CO 2, instando per il conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso e sollecitando l'annullamento della sentenza pretorile. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decreto del 4 gennaio 2018 dal presidente della Ca­mera. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2018 CO 1 propone di respingere il reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Entrambi i reclami sono diretti contro la stessa decisione, sono fondati sul medesimo complesso di fatti e vertono sull'applicazione di norme identiche. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                                   2.   Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statui­sce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro tali decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Il reclamo è trattato dalla Camera del Tribunale d'appello competente per la materia oggetto di esecuzione (art. 48 lett. a n. 8 LOG). In concreto la sentenza da eseguire verte sul mancato rispetto di una servitù prediale. Riguardo ai diritti reali, essi sono attribuzione di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Relativamente infine alla tempestività dei reclami, in concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 15 dicem­bre 2017 e al patrocinatore dell'istante il 18 dicembre successivo (tracciamenti degli invii n. __________63 e n. __________62, agli atti). Inoltrati il 22 e il 27 dicem­bre 2017, ambedue i reclami sono pertanto tempestivi.

 

                                    I.   Sul reclamo di RE 1

                                     

                                   3.   Il reclamante sostiene che l'ordine impartito il 12 giugno 2015 dal Pretore a CO 1 e CO 2 di “liberare entro un termine di 15 gior­ni l'intera superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati” non è mai stato debitamente rispettato. Secondo RE 1, alla multa di fr. 3900.– inflitta a CO 1 e CO 2 con la sentenza del 9 settembre 2015 (fr. 100.– giornalieri dal 31 luglio al 7 settembre 2015) il Pretore avrebbe dovuto aggiungere perciò un'altra multa di fr. 75 700.– calcolata in base ai 757 giorni che intercorrono fra l'8 settembre 2015 (giorno successivo all'ultimo periodo di sanzione) e il 5 ottobre 2017 (data del contraddittorio in Pretura). A torto invece, continua il reclamante, il primo giudice ha calcolato l'ammontare della nuova multa a decorrere unicamente dal 9 ago­sto 2017 (data del­l'istanza), per soli 58 gior­ni. Il che si giustifica ancor meno – egli soggiunge – ove si consideri che i convenuti non hanno mai reso verosimile di avere completamente sgomberato la corte, ipotesi smentita finanche da un sopralluogo a futura memoria chiesto da loro medesimi ed esperito dal Pretore il 10 luglio 2017 (doc. D).

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore non spiega per quale ragione abbia determinato l'entità della multa disciplinare a valere soltanto dal 9 agosto 2017 (fr. 100.– giornalieri per 58 giorni). Dà semplicemente per acquisito che la sanzione si commisuri dalla data del­l'istanza presentata da RE 1 (decisione impugnata, pag. 2 in fondo). In realtà ciò non è sostenibile, poiché se così fosse un istante potrebbe chiedere unicamente di sanzionare infrazioni non ancora avvenute. Inoltre chi si rivolge al giudice del­l'esecuzione perché irroghi una multa disciplinare comminata da una decisione in caso di inosservanza di determinati obblighi (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC) non tutela i propri interessi pecuniari, giacché l'incas­so della multa profitta unicamente allo Stato. Il giudice dell'esecuzione non è vincolato di conseguenza alle richieste dell'istante. Ne tiene conto alla stregua di proposte, ma per finire decide secon­do il suo proprio apprezzamento (Zinsli in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 343). Se mai l'istante potrà poi criticare con reclamo un eventuale abuso o eccesso di tale apprezzamento. Sta di fatto che in con­creto RE 1 nemmeno proponeva di sanzionare i convenuti unicamente a decorrere dall'introduzione del­l'istanza. Limitandosi a determinare automaticamente la multa dal 9 ago­sto 2017, il Pretore ha applicato quindi un criterio non pertinente.

 

                                   5.   Ciò posto, la questione è di sapere se, almeno nel risultato, l'am­montare della multa inflitta rientri nel quadro di un legittimo esercizio del potere di apprezzamento. Ora, che una multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento sia da commisurare alla durata dell'infrazione è manifesto. Il problema è sapere, nel caso specifico, quale sia il periodo determinante. RECL afferma che i convenuti non hanno mai sgomberato del tutto la corte, nemmeno dopo essersi visti infliggere la prima multa di fr. 3900.–, di modo che l'attuale sanzione deve decorrere dal­l'8 settembre 2015, giorno successivo al periodo sulla base del quale è stata calcolata la prima multa. CO 1 e CO 2 eccepiscono che dopo la prima multa essi hanno assolto l'obbligo. Se non che, dimostrare il corretto adempimento incombeva loro (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 con rinvii). E in concreto l'unico elemento di prova agli atti è il verbale del sopralluogo tenuto dal Pretore il 10 luglio 2017 (doc. D), dal quale risulta che la corte non era stata completamente liberata. Per quanto riguarda la durata dell'infrazione, il periodo di inadempimento risulta estendersi così – come fa valere il reclamante – dall'8 settembre 2015 al 5 ottobre 2017.

 

                                   6.   Rimane da esaminare se nel suo insieme la multa disciplinare di fr. 100.– giornalieri calcolata sul periodo di 757 giorni rispetti il principio della proporzionalità. L'applicazione di una multa disciplinare non deve esaurirsi per vero in un calcolo puramente aritmetico. Nel complesso l'entità della sanzione deve attenersi a un ragionevole rapporto con gli interessi fatti valere da chi lamenta l'inosservanza del­l'obbligo (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n. 11 ad art. 343; Zinsli, op. cit., n. 4 ad art. 343 CPC con rimandi). Nella fattispecie risulta – come detto – che dopo l'inflizione della prima multa CO 1 e CO 2 hanno rimosso parte di quanto ingombrava la corte, salvo lasciare accostati alle facciate degli stabili che delimitano lo spiazzo un aratro, un carretto, taluni vasi, una statua, un vecchio utensile per il trasporto di merci, legna da ardere, sacchi di calcestruzzo, materiale edile, vecchie travi e pali, tollerando altresì il parcheggio di automobili e motocicli (doc. D, pag. 2). Del parziale sgombero si deve nondimeno tenere conto nel segno della proporzionalità (DTF 142 III 598 consid. 6.2), anche perché ciò ha mitigato l'intralcio all'esercizio del passo veicolare.

 

                                   7.   Dovendosi commisurare l'entità della sanzione alla luce delle circostanze specifiche, si deve dunque considerare che dopo la prima multa di fr. 3900.– CO 1 e CO 2 hanno dato un certo seguito all'ingiunzione del Pretore, persuasi che ciò bastas­se. Tale convincimento non può più trovare giustificazione, tuttavia, dopo ch'essi hanno ricevuto la sentenza 17 marzo 2017 con cui questa Camera ha respinto il loro reclamo diretto contro la multa. In quella sentenza infatti la Camera ha chiaramente e diffusamente confermato l'opinione del Pretore, spiegando che dalla corte andavano tolti tutti gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati, nessuno escluso, compresi i veicoli posteggiati (consid. 7 a 10). Lasciare cose mobili accostate alle pareti degli stabili perimetrali e consentire lo stazionamento di veicoli nella corte denotava solo, dopo il 22 marzo 2017 (notificazione della sentenza), pervicacia e ostinazione. Da quel mo­mento si giustifica così di applicare ai convenuti la multa disciplinare di fr. 100.– giornalieri, che va calcolata sull'arco di 197 giorni (onde una sanzione di fr. 19 700.–). Limitandosi a sanzionare l'inosservanza dell'obbligo per 58 giorni, il Pretore è caduto quindi in un eccesso del potere di apprezzamento. In parziale accoglimento dell'appello, la sua decisione va riformata di conseguenza.

 

                                   II.   Sul reclamo di CO 1 e CO 2

 

                                   8.   I reclamanti fanno valere che gli oggetti notati ai margini della corte durante il noto sopralluogo del 10 luglio 2017 non intralciano per nulla il passo veicolare, che sulle sue particelle n. 1175 e 1177 RE 1 impedisce deliberatamente l'accesso finanche agli aventi diritto, che l'ordine di sgombero contenuto nella sentenza pretorile del 12 giugno 2015 era eccessivamente generico e frutto di una richiesta abusiva, che essi l'hanno eseguito debitamente e che non offende la servitù lo stazionamento di veicoli su un subalterno di ben 294 m², il quale lascia ampio spazio per il transito. Essi soggiungono poi che “l'attribuzione di ripetibili a beneficio del signor RE 1 è comunque contestata”, versando costui “in stato di grave abuso”. In simili condizioni essi postulano “l'annullamento della decisione di prima istanza” (recte: la reiezione dell'istanza di RE 1).

 

                                   9.   Le allegazioni che precedono non meritano ascolto. Intanto perché la portata dell'ordine di sgombero impartito dal Pretore il 12 giugno 2015 ha già formato oggetto di esame circostanziato nella sentenza emessa da questa Camera il 17 marzo 2017, passata in giudicato (consid. 7 a 10). Invano i reclamanti tentano perciò di ridiscutere l'argomento, rimproverando ad RE 1 di lamentarsi per un “marginale e ininfluente deposito di materiale”. Quanto al contegno dell'istante sulle sue particelle n. 1175 e 1177, esso non è di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, che verte sul comportamento dei convenuti. E comunque si atteggi RE 1 sui propri fondi, ciò non giustifica ritorsioni da parte dei reclamanti sul fondo serviente, come questa Camera ha rilevato nella ripetuta sentenza (consid. 11). Non ravvisandosi infine abu­so dell'istante nell'esercizio della servitù, cade nel vuoto anche la contestazione dei reclamanti – per altro meramente generica – in materia di ripetibili. Ne segue che, ai limiti del pretesto, il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                  III.   Sulle spese processuali e le ripetibili

 

                                10.   Le spese del reclamo presentato da RE 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta sul principio, ossia sul periodo di infrazione in base al quale va determinata la multa disciplinare, ma sul­l'entità della sanzione esce vittorioso solo in parte. Alla luce di ciò si giu­stifica pertanto di suddividere equitativamente gli oneri processuali a metà fra le parti e di compensare le ripetibili. Le spese del reclamo presentato da CO 1 e CO 2, soccombenti, vanno solidal­mente a carico dei medesimi (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC), con obbligo di rifondere ad RE 1, che ha inoltrato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                     

                                11.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della multa litigiosa davanti al Pretore raggiungeva agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2017.118 e 11.2017.119 sono congiunte.

 

                                   2.   Il reclamo presentato da RE 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         CO 1 e CO 2 sono condannati in solido al pagamento di una multa disciplinare di fr. 19 700.– complessivi.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

 

                                   3.   Le spese di tale reclamo, di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico di CO 1 e CO 2, compensate le ripetibili.

 

                                   4.   Il reclamo presentato da CO 1 e CO 2 è respinto.

 

                                   5.   Le spese di tale reclamo, di complessivi fr. 500.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido, che rifonderanno ad RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   6.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

                                        

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).