Incarto n.
11.2017.14

Lugano

12 ottobre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2014.92 (accertamento di proprietà: nuova misurazione catastale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con ricorso del 25 aprile 2014 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv. dott.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 27 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 7 dicembre 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietaria della particella n. 975 RFD di __________ (1156 m²), su cui sorge la sua casa d'abitazione. Il fondo confina a est con la via __________ (particella n. 181) e a ovest con la sovrastante particella n. 979 (1284 m²), appartenente a AO 1, anch'essa edificata. I due terreni sono divisi a confine da un muro di sostegno.

 

                                  B.   Il 17 settembre 2012, allorché vigeva ancora il registro fondiario provvisorio, AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, con un'istanza di conciliazione per ottenere che fosse ordinato a AP 1 di rimuovere talune piante poste sul fondo di lei a una distanza dal confine inferiore a quella minima, come pure di potare e mantenere all'altezza di 1.25 m la siepe e gli arbusti a confine tra i due fondi (inc. CM.2012.575). AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto, fra l'altro, che fosse accertata la sua proprietà sul muro di sostegno e sulla rete metallica che lo sormonta a confine tra le due particelle. All'udienza di conciliazione dell'8 novembre 2012 le parti hanno raggiunto un “accordo conciliativo parziale”, registrato a verbale, nel quale AO 1 ha dato “atto che il muro a confine con la rete metallica soprastante è di esclusiva proprietà della convenuta, trovandosi sul di lei fondo n. 975 RFP __________”.

 

                                  C.   Nel frattempo è iniziata, nel 2011, la procedura per l'introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________.
Dall'11 mar
zo all'11 aprile 2013 sono stati pubblicati presso la cancelleria comunale i piani della nuova demarcazione dei fondi e della nuova misurazione ufficiale. Dai nuovi accertamenti è emerso che il muro in questione si trova sulla particella n. 979 di AO 1 (lettera 11 giugno 2013 dello studio d'ingegneria e misurazioni L__________ & L__________ SA, __________ [doc. 5 nel fascicolo “edizione doc. da Commissione misurazione”]).

 

                                  D.   Il 20 giugno 2013 AP 1 si è rivolta all'Ufficio tecnico comunale, sostenendo di avere appreso casualmente due giorni prima del deposito dei piani. Dolendosi del mancato invio di una copia di quell'avviso, come pure dell'estratto per la tenuta del registro fondiario della particella, essa ha chiesto che le fosse inviata tale documentazione e ha contestato ogni modifica di confine tra il suo terreno e quello di AO 1. Ricevuti gli atti, essa ha presentato il 10 luglio 2013 opposizione alla Commissione di misurazione, contestando la linea di confine fra la sua particella n. 975 e la particella n. 979 di AO 1 risultante dagli atti depositati in cancelleria comunale. AO 1 ha postulato il rigetto dell'opposizione. La Commissione di misurazione ha esperito un sopralluogo e, statuendo il 26 marzo 2014, ha dichiarato l'opposizione irricevibile perché tardiva.

 

                                  E.   Nel frattempo, in esito agli accertamenti della nuova demarcazio­ne dei fondi e della nuova misurazione ufficiale, AO 1 ha presentato il 10 ottobre 2013 una domanda di revisione al Pretore per ottenere l'annullamento della transazione
dell'8 novembre 2012 e il conseguente accertamento che “il muro a confine e la rete metallica soprastante sono di esclusiva proprietà della particella 979”. Con decisione del 30 dicembre 2016 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, argomentando che il geometra revisore aveva riconosciuto il 14 agosto 2013 un errore di terminazione e di assegnazione del muro nella fase di demarcazione precedente la nuova misurazione catastale (inc. CM.2013.625). Un reclamo introdotto da AO 1 contro tale decisione è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 26 maggio 2017 (inc. 13.2017.5), passata in giudicato.

 

                                  F.   Intanto, con “ricorso” (recte: azione) del 25 aprile 2014 AP 1 ha adito il medesimo Pretore per ottenere l'annullamento della decisione presa dalla Commissione di misurazione e l'accertamento che il muro a confine con la particella di AO 1 è di sua esclusiva proprietà. Il convenuto ha proposto il 7 luglio 2014 di respingere il “ricorso”, instando perché si accertasse anzitutto la tempestività dell'opposizione presentata il 20 giugno 2013 da AP 1 contro la nuova misurazione catastale. Il Pretore ha accolto la richiesta il 9 luglio 2014 e ha limitato il procedimento di conseguenza. Da parte sua AP 1 ha ribadito il 26 agosto 2014 la tempestività della propria opposizione.

 

                                  G.   All'udienza del 13 novembre 2014, indetta per il dibattimento sull'eccezione, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria, cominciata quello stesso giorno, si è chiusa il 3 dicembre 2015. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 15 e del 19 gennaio 2016 in cui hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Statuendo il 7 dicembre 2016, il Pretore aggiunto ha accertato la tardività dell'opposizione presentata alla Commissione di misurazione, ha respinto il ricorso” e ha posto le spese processuali di fr. 700.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                  H.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 gennaio 2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere puramente e semplicemente il suo “ricorso” del 25 aprile 2014. Con osservazioni del 9 marzo 2017 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dalle Commissioni di misurazione istituite dal Consiglio di Stato per statuire su opposizione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie sono impugnabili mediante “azione” al giudice civile ordinario entro 30 giorni dalla notifica (art. 11 cpv. 3 della legge ticinese sulla misurazione ufficiale [LMU: RL 216.300]). Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono poi appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato il valore litigioso in fr. 50 000.– (sentenza impugnata, pag. 4), cifra che è stata indicata dall'attrice e che non ha dato adito a contestazioni. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata (finale: v. RtiD I-2016 pag. 717 consid. 2a) è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 15 dicembre 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal
18 di­cembre 2016 al 2 gennaio 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto domenica 29 gennaio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 27 gennaio 2017, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello l'attrice acclude copia della sentenza 30 dicembre 2016 con cui il Segretario assessore ha respinto l'istanza di revisione presentata da AO 1 contro la transazione
dell'8 no
­vembre 2012 (doc. B), una sua richiesta del 12 gennaio 2017 al geometra assuntore (ing. A__________ L__________) perché rettificasse d'ufficio i piani catastali in modo che il muro conteso risulti attribuito al suo fondo (doc. C) e la relativa risposta dell'indomani del geometra (doc. D). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è del primo documento, esso figura già nel­l'incarto richiamato CM.2013.625. La sua produzione è pertanto superflua. Quanto agli altri due, essi sono successivi all'emanazione del giudizio impugnato e sono perciò ricevibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà in appresso
(consid. 8).

 

                                         Unitamente alle osservazioni all'appello AO 1 presenta anch'egli nuova documentazione: una lettera del 16 gennaio 2017 all'ing. A__________ L__________ in cui egli contesta gli estremi per una rettifica dei piani catastali (doc. 2 con gli annessi, per lo più già agli atti) e copia del reclamo 18 gennaio 2017 da lui introdotto

                                         alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nella causa CM.2013.625 (doc. 3). La proponibilità del primo documento, successivo alla decisione impugnata, non fa dubbio, mentre sulla ricevibilità del secondo non giova attardarsi, figurando esso già nell'incarto richiamato CM.2013.625.

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che l'iscrizione e la descrizione dei fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla base di una misurazione ufficiale, la cui esecuzione compete ai Cantoni (art. 950 cpv. 1 CC e art. 43 dell'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale [OMU: RS 211.432.2]). Nel Ticino la nuova misurazione ufficiale è regolata dalla legge omologa (LMU: RL 216.300). Il primo giudice ha precisato così che a norma dell'art. 35 cpv. 1 LMU (nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2013), terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilan­za, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico se sono toccati diritti reali dei proprietari fondiari. L'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU inoltre prevede l'informazione “per posta normale” dei proprietari, il cui indirizzo sia noto, circa il deposito degli atti e i rimedi giuridici a disposizione.

 

                                         Ciò posto, in concreto il Pretore aggiunto ha accertato che in conformità all'art. 24 cpv. 4 del regolamento sulla misurazione ufficiale (RL 216.310) il Municipio di __________ ha pubblicato
l'8 febbraio 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e all'albo comu­nale l'avviso circa il deposito pres­so la cancelleria, dall'11 mar­zo fino all'11 aprile 2013, dei piani della demarcazione dei fondi e della misurazione ufficiale, indicando la facoltà per ogni proprietario fondiario di inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione (art. 36 cpv. 1 LMU). Come annunciato nella pubblicazione, il Comune ha spedito Inoltre per posta semplice una copia della pubblicazione e l'estratto per la tenuta del registro fondiario delle rispettive particelle ai proprietari interessati, compresa AP 1, ciò di cui si è detto certo il segretario comunale __________ __________ nel corso della sua deposizione.

 

                                         Quanto alla valenza della comunicazione personale per posta semplice, il Pretore aggiunto ha rilevato che essa non è contemplata nella legge cantonale, di modo che ha manifestamente carattere integrativo e secondario rispetto a quella data con la pubblicazione ufficiale del deposito, dalla quale sola il legislatore ha voluto far discendere la conoscenza del provvedimento e la decorrenza dei termini per inoltrare eventuali opposizioni”. Regola­mentazione che si ritrova – egli ha proseguito – anche nel diritto pianificatorio, nel cui ambito l'avviso personale ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dal piano regolatore avviene unicamente per posta semplice (art. 36 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale: RL 701.110). La comunicazione personale in aggiunta alla pubblicazione ufficiale è prevista così – egli ha continuato – per dare al proprietario un'informazione precisa e individualizzata dei provvedimenti che lo toccano direttamente, ma non per dimostrarne l'effettiva conoscenza degli atti da cui decorre il termine per eventuali opposizioni, a ciò bastando – per il dovere di ogni proprietario d'informarsi sulla situazione giuridica dei suoi fondi – la pubblicazione sul Foglio ufficiale e all'albo comunale. Il Pretore aggiunto ha escluso pertanto che la comunicazione personale dovesse essere inviata per raccomandata, come pretendeva l'attrice, un'esigenza siffatta non fondandosi su alcuna base legale.

 

                                         Accertata la regolarità della procedura di pubblicazione seguita dal Comune di __________, il primo giudice ha concluso che a ragio­ne la Commissione di misurazione non è entrata nel merito del­l'opposizione 20 giugno 2013 (integrata il 10 luglio seguente) presentata da AP 1 dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione (l'11 aprile 2013). Né egli ha ravvisato gli estremi per una restituzione del termine, che l'attrice nemmeno invocava. Infine il Pretore aggiunto si è interrogato se il geometra assuntore non dovesse procedere d'ufficio a una rettifica dei piani catastali in ossequio all'art. 56 LMU, avendo egli ammesso il 14 agosto 2013 dinanzi alla Commissione di misurazione di essere incorso in errore nella definizione del confine tra la particella n. 975 e la particella n. 979. Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che la questione sfuggisse alla sua competenza e non l'ha dunque vagliata oltre.

 

                                   4.   L'appellante censura anzitutto un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore aggiunto, il quale avrebbe considerato a torto la comunicazione del Comune per posta semplice come pura­mente integrativa e accessoria. Essa lamenta altresì un accertamento erroneo dei fatti, poiché il Comune non avrebbe dimostrato, come gli incombeva, di averla informata per tempo con lettera semplice della pubblicazione, né – tanto meno – di averle spedito la scheda tecnica del suo fondo. Anzi, il fatto che essa abbia presentato opposizione soltanto nel mese di giugno, sebbene la questione del muro fosse litigiosa da anni, dimostrerebbe come essa non abbia ricevuto l'informazione. Un Comune che non intende tenere copia di ogni comunicazione inviata per posta semplice a un proprio cittadino – soggiun­ge l'interessata – deve sopportare le conseguenze legate alla mancata prova della notifica, anche perché la possibilità di errori procedurali non è remota in comuni piccoli. In caso di contenzioso il giudice non può prendere per buone quindi le dichiarazioni di un segretario comunale, il quale ben difficilmente sconfesserà il suo stesso operato.

 

                                         A parte ciò, prosegue l'appellante, la garanzia della proprietà e il diritto di essere sentiti imponevano nel caso specifico al Comune di notificare le citate informazioni per lettera raccomandata, la pubblicazione sul Foglio ufficiale e l'invio per posta semplice essendo sufficienti solo nelle eventualità – estranee alla fattispecie – di modifiche nelle misurazioni aventi carattere generale o di mutamenti della superficie totale “senza cambiamenti effettivi anche nella realtà”. A suo parere il richiamo a quanto prevede il diritto pianificatorio non è pertinente, essendo se mai più opportuno il paragone con il diritto edilizio, nell'ambito del quale solo la notifica per raccomandata tutela gli interessi dei confinanti. Il fatto poi che in concreto il geometra assuntore abbia ammesso un errore di termi­nazione doveva – a mente del­l'appellante – indurre il primo giudice a correggere direttamente la situazione, indipendentemente da una procedura di rettifica giusta l'art. 56 LMU. Onde, in definitiva, la richiesta di considerare tempestiva l'opposizione alla Commissione di misurazione e di obbligare il primo giudice a esaminare l'azione nel merito.

 

                                   5.   Nella misura in cui l'appellante asserisce che la comunicazione per posta semplice circa il deposito della nuova misurazione catastale presso la cancelleria del Comune e i rimedi giuridici a disposizione è costituiva, non meramente integrativa e accessoria, l'opinione non può essere condivisa. Intanto nessuna norma prevede che un proprietario immobiliare debba ricevere d'ufficio – come asserisce l'appellante – “la scheda tecnica con la descrizione del suo fondo”. L'art. 28 cpv. 3 lett. d OMU stabilisce unicamente che al proprietario fondiario è spedita su richiesta una copia del­l'estratto del piano per il registro fondiario. Come ricorda il Pretore aggiunto poi, la comunicazione ai proprietari interessati è esplicitamente prevista “per posta normale” dal­l'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU. Al legislatore federale non potevano sfuggire tuttavia le conseguenze legate a un invio per posta semplice, nel senso che in tal caso la prova dell'avvenuta notifica – se contestata dal destinatario – incombe di regola al mittente (DTF 144 IV 61 consid. 2.3, 142 IV 128 consid. 4.3, 136 V 309 consid. 5.9).

 

                                         Si ritenesse costituiva la comunicazione dell'avviso per posta semplice, in una fattispecie come quella in esame basterebbe dunque a un proprietario immobiliare contestare l'avvenuta notifica per obbligare un Comune a dimostrare che l'avviso è effettivamente pervenuto nella sua sfera di disponibilità. Ma tale prova è ardua, se non estremamente difficile da addurre. E qualora il Comune non la recasse, la nuova misurazione ufficiale potrebbe essere contestata anche a distanza d'anni, la pretesa natura costituiva dell'avviso facendo sì che il termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1 LMU) non possa essere opposta al proprietario interessato. Una simile insicurezza giuridica non sarebbe però seriamente ragionevole né ammissibile. Ne segue che un proprietario fondiario non può lamentare il mancato recapito dell'avviso previsto dall'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU per ottenere una dilazione del termine di opposizione alla nuova misurazione ufficiale, sempre che il deposito sia pubblicato correttamente e ufficialmente (nell'accezione dell'art. 28 cpv. 3 lett. b OMU), ciò che nella fattispecie è pacifico. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                   6.   In considerazione di quanto precede poco giova comparare le analogie di una procedura intesa all'introduzione della nuova misurazione ufficiale giusta l'art. 950 CC con una procedura intesa all'adozione di un piano regolatore comunale (paragone cui accenna il Pretore aggiunto) o, piuttosto, con una procedura di notifica relativa a un permesso di costruzione (confronto invocato dall'ap­pellante). Ogni procedura ha infatti le sue specificità e in concreto l'una non richiama l'altra, né a titolo sussidiario né per analogia. A nulla rileva nemmeno interrogarsi se l'appellante abbia effettivamente ricevuto per posta semplice l'avviso del Comune circa il deposito della nuova misurazione catastale presso la cancelleria comunale e i rimedi giuridici a disposizione, l'avviso avendo – come si è appena visto – finalità meramente informative. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

 

                                   7.   Sostiene l'appellante che nel caso in esame l'avviso del Comune circa il deposito della nuova misurazione catastale presso la cancelleria comunale e i rimedi giuridici a disposizione le andava in ogni modo notificato per raccomandata, poiché la proprietà del muro veniva cambiata”. A mente sua l'invio per posta semplice si giustifica “solo nei casi in cui vengono modificate questioni di carattere generale o per le misurazioni nei casi in cui cambia il totale della superficie, senza cambiamenti effettivi anche nella realtà”. L'assunto è manifestamente infondato, già per la circostanza che contravviene al chiaro testo dell'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU, il quale non lascia spazio a interpretazioni. Tanto meno ove si pensi che la procedura di deposito pubblico è prescritta proprio qualora siano “toccati i diritti reali dei proprietari fondiari” (art. 28 cpv. 1 OMU), non quando la situazione dei medesimi rimanga invariata. Perché poi il deposito pubblicato “solo” ufficialmente (come dispone l'art. 28 cpv. 3 lett. b OMU) violi la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) o il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'attrice non spiega. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

 

                                   8.   Al Pretore aggiunto l'appellante rimprovera infine di non essere intervenuto per correggere l'errore di terminazione ammesso dal geometra assuntore, trattandosi di una procedura ora civile, ma che si situa o deriva all'interno della procedura di diritto pubblico relativa alla misurazione ufficiale di __________”. La doglianza potrebbe anche trovare ascolto ove ci si trovasse di fronte a una sentenza di merito. Se nel quadro di una procedura di opposizione introdotta dinanzi alla Commissione di misurazione il geometra assuntore ravvisa un errore, in effetti, non si vede perché la Commissione (o, in secondo grado, l'autorità di ricorso) non dovrebbe tenerne conto. Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto doveva statuire unicamente sulla tempestività del­l'opposizione presentata da AP 1 alla Commissione di misurazione. Sulla nuova terminazione egli non avrà più modo di decidere, poiché l'opposizione risulta tardiva. L'attrice potrà nondimeno sollecitare il geometra a correggere d'ufficio l'errore nei documenti della misurazione ufficiale facendo capo all'art. 56 LMU. E la decisione del geometra sarà suscettibile di ricorso al Consiglio di Stato (art. 80 cpv. 1 LMU). Per il resto la questione esula dall'attuale giudizio non può essere trattata in questa sede.

 

                                   9.   Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello con il patrocinio un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                10.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv. dott.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).