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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa DM.2015.1 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 13 gennaio 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 30 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 22 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1958) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 22 luglio 1994. Dal matrimonio sono nati M__________ (6 febbraio 1996) e D__________ (14 gennaio 2000). Impiegato di commercio, il marito ha lavorato per la T__________ AG di __________ in qualità di “account manager”. I coniugi vivono separati dal 1° giugno 2009, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 956 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________. Rimasto apparentemente senza impiego nel settembre del 2012 e senza indennità di disoccupazione nel corso del 2014, AP 1 si è rivolto alla S__________ per ottenere una rendita d'invalidità in seguito a un infortunio occorsogli il 21 settembre 2008 (frattura di entrambi i talloni). La S__________ ha respinto la richiesta (decisione confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 29 febbraio 2016), di modo che egli ha adito l'Assicurazione Invalidità, presso cui la procedura è tuttora pendente. Da parte sua, la moglie ha cominciato a lavorare dopo la separazione, il 1° agosto 2013, come impiegata d'ufficio a metà tempo per il __________ di __________.
B. In esito a un'istanza
a tutela dell'unione coniugale introdotta il
9 gennaio 2012 da AP 1, il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha omologato l'indomani un'intesa in cui i coniugi si davano atto di
vivere separati dal 1° giugno 2009, concordavano l'affidamento dei figli al
padre (riservato il diritto di visita materno) con assunzione di tutte le spese
da parte di lui, si accordavano sulla concessione ad AP 1 di un diritto di “usufrutto permanente” (non iscritto a registro fondiario) sull'abitazione
coniugale e sul versamento, da parte sua, di un contributo alimentare per la moglie
di fr. 1000.– mensili fino al 31
dicembre 2011 (inc. SO.2012.27).
C. Il 13 gennaio 2015 AO 1 ha promosso azione di divorzio, prospettando l'affidamento di D__________ al padre (riservato il suo diritto di visita), postulando la metà dell'avere previdenziale maturato dal marito, come pure lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante attribuzione dell'immobile al marito stesso dietro conguaglio di fr. 450 000.– (dedotto il debito ipotecario) e postulando la restituzione di fr. 80 000.– da lei elargiti a titolo di anticipo per l'acquisto della casa. All'udienza di conciliazione del 27 febbraio 2015 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non alle altre richieste, di modo che il Pretore gli ha assegnato un termine di 30 giorni per presentare una risposta scritta. Nel suo memoriale del 1° giugno 2015 AP 1 ha consentito all'affidamento di D__________, instando tuttavia per un contributo alimentare di fr. 1860.– mensili in favore del figlio. Egli si è opposto inoltre allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale e al versamento di fr. 80 000.–, mentre sugli averi previdenziali maturati in costanza di matrimonio ha chiesto di sospendere il riparto fino al termine della procedura (a quel momento ancora pendente) contro la S__________. L'attrice ha replicato il 4 agosto 2015 e il convenuto ha duplicato il 13 ottobre 2015, ognuno mantenendo il rispettivo punto di vista.
D. Le prime arringhe si sono tenute il 15 dicembre 2015. Non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti e richiamati, il Pretore aggiunto ha indetto senza indugio le arringhe finali, alle quali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 febbraio 2016 AO 1 ha quantificato in fr. 529 284.21 la prestazione d'uscita dalla cassa pensione del marito, da suddividere a metà, rivendicando altresì il pagamento retroattivo di fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2009 per “affitto della casa” nell'ipotesi in cui non fosse accolta la sua proposta di liquidazione dell'immobile e sollecitando un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2016. Essa ha postulato infine il beneficio del gratuito patrocinio.
Nel suo allegato di quel medesimo giorno AP 1 ha modificato in parte le proprie richieste, postulando per sé e D__________ un diritto di abitazione sulla quota dell'alloggio coniugale in proprietà della moglie fino ai 25 anni del figlio (14 gennaio 2025), con facoltà d'iscrizione nel registro fondiario, offrendosi di assumere l'intero onere ipotecario e proponendo di compensare la sua spettanza con gli obblighi alimentari di AO 1. In subordine, ove fosse stata sciolta la comproprietà sull'abitazione coniugale, egli ha chiesto la condanna dell'attrice al versamento di un contributo alimentare di fr. 1860.– mensili per il figlio sino alla maggiore età, riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC. Il 13 aprile 2016 il Pretore aggiunto ha riaperto l'istruttoria per
l'ascolto di D__________, in esito al quale non sono state presentate conclusioni complementari.
E. Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha affidato D__________ al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno, da concordare direttamente con il figlio). In liquidazione del regime dei beni egli ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 956 RFD di __________ come segue:__________– vendita ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con base d'asta di fr. 705 000.–; in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto entro due mesi, senza base d'asta;
– incanto organizzato e diretto da un notaio incaricato dalle parti o, in caso di disaccordo, dalla Pretura;
– ricavato netto della realizzazione (dedotti i costi della procedura di vendita) spettante ai comproprietari in ragione di metà ciascuno, previa deduzione del carico ipotecario gravante la rispettiva quota di comproprietà.
Per il resto il Pretore aggiunto ha deciso che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile dei debiti da lui contratti o a lui intestati. Egli ha escluso inoltre contributi alimentari per il figlio, come pure contributi alimentari tra i coniugi, mentre ha riconosciuto a ognuno di loro la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni. Le spese processuali di fr. 1100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decisione separata di quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2017 per ottenere il differimento dello scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al termine della formazione scolastica o professionale di D__________ (14 gennaio 2025), un contributo alimentare per quest'ultimo fino al termine della formazione pari “al valore economico di un diritto di abitazione sulla quota B dell'immobile”, l'assegnazione (in uso) dell'alloggio coniugale con costituzione di un diritto di abitazione – iscrivibile nel registro fondiario dietro semplice richiesta – su tale quota e la sospensione del riparto degli averi previdenziali fino alla definizione della sua domanda di prestazioni AI. Nelle proprie osservazioni del 24 marzo 2017 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è
dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei
memoriali conclusivi davanti al
Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, indennità a titolo di
previdenza professionale, contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 23 dicembre 2016. Il termine di
ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2017 ed è cominciato a
decorrere l'indomani in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto
il 30 gennaio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1
acclude nuova documentazione: un certificato 11 gennaio 2017 del Centro
professionale commerciale di __________ che attesta la frequenza di D__________
al secondo anno di apprendistato come impiegato di commercio e la scadenza, il
31 luglio 2018, del contratto di formazione (con possibilità di proroga degli
studi di un anno per ottenere la maturità professionale; doc. 15), la sentenza
del Tribunale federale 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 che ha escluso il suo diritto
a una rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni (doc. 16), una
citazione 25 novembre 2016 del servizio medico regionale dell'AI (doc. 17)
cui l'appellante si è rivolto nel frattempo e una “lista delle ipoteche” del 23 gennaio 2017 rilasciata
dal __________ __________ (doc. 18). La proponibilità di tali documenti non fa
dubbio. Nella misura in cui essi sono successivi alla chiusura dell'istruttoria,
la loro ricevibilità risulta già dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Ove invece
interessino anche la posizione del figlio (all'introduzione dell'appello ancora
minorenne), i nuovi documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione
(sentenza del Tribunale federale 5A_788/2017 del 2 luglio 2018, consid. 4.2.1
con riferimenti, destinata a pubblicazione). Giova dunque passare senza indugio
all'esame dell'appello.
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'immobile di __________, l'attuazione del riparto degli averi previdenziali, come pure il contributo di mantenimento per il figlio. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018, consid. 3). Non vi è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.
I. Sulla liquidazione del regime dei beni
4. Per quanto concerne
lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 956 RFD di __________,
il Pretore aggiunto ha riepilogato anzitutto i criteri
che regolano la materia (art. 650 seg. CC), ricordando in particolare che la
richiesta di scioglimento non può essere intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC), ma
che l'intempestività deve risultare da circostanze oggettive, in rapporto con
il bene da dividere, e non riferirsi a peculiarità di un comproprietario, le
quali possono sorreggere se mai un interesse preponderante per l'assegnazione
in proprietà esclusiva a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha
analizzato poi la possibilità di attribuire un diritto di abitazione al
convenuto sulla quota di comproprietà dell'attrice giusta l'art. 121 cpv. 3 CC.
L'approssimarsi della maggiore età di D__________ e i tempi necessari per la
realizzazione dell'immobile lo hanno indotto però a scartare simile ipotesi e a
ordinare la divisione del bene. L'abitazione
coniugale – egli ha rilevato – ha esaurito infatti la sua funzione originaria e
i contrapposti interessi delle parti, come pure la situazione economica dei
coniugi, non rendevano intempestiva la domanda, ancor meno perché le parti non
avevano dato prova di un minimo d'intesa e di collaborazione per conservare il
fondo in comproprietà. Infine – ha epilogato il Pretore aggiunto – il marito
neppure aveva invocato particolari difficoltà nel trovare un'altra
sistemazione. Onde l'ordine di vendere la particella ai pubblici incanti con
una base d'asta di fr. 705 000.–, prescindendo
da ogni indennità alla moglie in ragione dell'“usufrutto permanente” concesso a tutela dell'unione
coniugale, come pure dell'assunzione da parte del marito di tutti gli oneri
ipotecari correnti
(sentenza impugnata, pag. 8 a 10).
5. L'appellante chiede di posticipare lo scioglimento della comproprietà (secondo le modalità prescritte dal primo giudice, che non contesta) fino al 14 gennaio 2025, quando entrambi i figli dovrebbero terminare la formazione. Considerato poi che questi vivono con lui e che le difficoltà economiche gli precludono la possibilità di trovare un alloggio alternativo, egli rivendica fino ad allora un diritto di abitazione sulla quota dell'attrice, il cui aggravio si limita – egli afferma – a poche centinaia di franchi (il valore netto di un appigionamento della quota in comproprietà della moglie, dedotti gli oneri ipotecari: memoriale, pag. 7 seg.). Il convenuto si duole inoltre che il Pretore aggiunto abbia ritenuto decisivo, per la concessione di un diritto di abitazione, il raggiungimento della maggiore età da parte di D__________ e non la conclusione della formazione da parte di ambedue i figli. La decisione impugnata – egli fa valere – pone lui e i ragazzi in gravi difficoltà logistiche ed economiche, dovendo essi trovare un'abitazione alternativa più costosa di quanto ammonta il carico ipotecario, senza poter offrire una garanzia di deposito e di pagamento e senza poter disporre di spazi abbastanza ampi per tre persone.
6. Per quel che riguarda il differimento della vendita ai pubblici incanti della particella n. 956, la richiesta è di per sé nuova, il convenuto essendosi limitato in primo grado a rifiutare lo scioglimento della comproprietà e a sollecitare di un diritto di abitazione sul fondo. Davanti a questa Camera egli non contesta più la vendita all'asta (art. 651 cpv. 2 CC), ma postula la sospensione temporanea del provvedimento, ritenendo prematuro l'ordine del primo giudice. Meno estesa della precedente, la nuova domanda non è contestata nemmeno dall'attrice. Nulla osta quindi alla sua trattazione.
a) Come
ha ricordato il Pretore aggiunto, ogni comproprietario ha il diritto di
chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal
negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui
la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi,
non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Intempestiva è
una richiesta che comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli
altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare da fatti
e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non riferirsi
a peculiarità di un comproprietario. Giustificazioni soggettive di uno di loro
possono sorreggere, se mai, un interesse preponderante nel senso dell'art. 205
cpv. 2 CC. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli
interessi dei comproprietari coinvolti. L'intempestività non può, ad ogni modo,
impedire durevolmente lo scioglimento di una comproprietà (RtiD II-2008 pag.
652 n. 28c: I CCA,
sentenza inc. 11.2013.12 del 5 maggio 2015, consid. 5).
b) Il
diritto di esigere lo scioglimento di una comproprietà sussiste – per principio
– anche tra coniugi, riservata la norma a protezione dell'abitazione familiare
(art. 169 CC; DTF 138 III 153 consid. 5.1.1, 119 II 198 consid. 2), sempre che
tale norma garantisca al coniuge maggior protezione. Al riguardo questa Camera
ha già avuto modo di ricordare che per apprezzare se in casi del genere un
coniuge si oppone legittimamente allo scioglimento (temporaneo) della comproprietà
chiesto dall'altro, il giudice procede a una ponderazione d'interessi,
valutando quelli personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e
quelli della famiglia nel suo insieme
(v. RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4, II-2009 pag. 652 consid. 6; I CCA,
sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 5).
c) Nella
fattispecie l'appellante non revoca in dubbio che in caso di divorzio lo
scioglimento non è di regola intempestivo né contesta che non sia più dato lo
scopo durevole cui il bene era destinato (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). Neppure contesta che le parti non siano riuscite
a trovare un'intesa o a collaborare, presupposti indispensabili per conservare
un fondo in comproprietà (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del
5 maggio 2015, consid. 9 con rinvii). V'è da domandarsi pertanto se in proposito
l'appello sia motivato a sufficienza (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque
sia, entrambi i figli sono ormai maggiorenni e hanno concluso una prima formazione “ordinaria” di tipo
commerciale (memoriale, pag. 4 con riferimento al doc. 15). Né va scordato che l'azione
di divorzio pende da quasi quattro anni e che la divisione di un bene in
comproprietà deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale secondo gli
art. 205 segg. CC (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; I CCA, sentenza inc.
11.2013.42 del
5 maggio 2015, consid. 9). In concreto non si giustifica dunque di sospendere
lo scioglimento della comproprietà.
7. Nelle circostanze descritte rimane da verificare se il convenuto possa ottenere un diritto di abitazione. Ora, l'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alle comproprietà fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 121 CC), stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento, “quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare quest'ultima condizione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (RtiD II-2015 pag. 789 consid. 3d con rinvii). Se soccorrono le premesse dell'art. 121 cpv. 1 CC il diritto di abitazione è attribuito come misura transitoria per consentire al coniuge beneficiario di trovare un altro alloggio. È esclusa ad ogni modo l'assegnazione di un diritto di abitazione di lunga durata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 191 n. 224d e 224e).
a) In
concreto non si disconosce che l'interesse dei figli a rimanere nell'abitazione
familiare dopo il divorzio suole essere prioritario (Büchler, op. cit., n. 18 ad art. 121; FF 1996 I 106). Non è
chiaro invece se il principio valga anche per figli maggiorenni (affermativi: Scyboz in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 12 ad art. 121 CC, nota 22; Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du
logement de la famille et du logement commun en cas de désunion in: FamPra.ch 2009 pag. 348 e riferimenti). Comunque
sia, l'età dei figli concorre a determinare il loro grado di attaccamento all'abitazione
familiare e l'esigenza di prossimità agli edifici scolastici o di formazione (Blaser/Kohler-Vaudaux,
loc. cit.), giacché più grandi essi sono e meno importante sarà il
loro legame. Nel caso specifico l'appellante non spiega quali ragioni giustificherebbero
un attaccamento pratico e attuale dei maggiorenni, i quali hanno concluso ormai
la prima formazione, all'alloggio familiare. E gli atti processuali non sono di aiuto al riguardo.
b) Per quanto attiene al proprio interesse personale, l'appellante fa valere che nella situazione in cui si trova egli incontrerebbe gravi difficoltà nel reperire un'abitazione consona ai bisogni suoi e dei figli. L'argomento tuttavia è nuovo, e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto, si volesse anche transigere su questo aspetto, l'esito del giudizio non muterebbe. È possibile infatti che la ricerca di un nuovo alloggio si riveli per l'appellante laboriosa e più onerosa rispetto alla sistemazione attuale. Spettava a lui però documentare anzitutto la propria situazione economica, ciò che egli ha trascurato completamente. Né l'appellante indica quante e quali ricerche logistiche avrebbe intrapreso nel frattempo. Tanto meno egli prospetta motivi di età, di salute o di natura professionale che imporrebbero un suo diritto di abitazione per altri sei anni.
c) L'obiezione secondo cui la concessione di un simile diritto sulla quota di comproprietà dell'attrice comporterebbe per quest'ultima aggravio minimo, di poche centinaia di franchi mensili, nulla muta al riguardo. Intanto tutto si ignora sul valore venale di tale diritto, come pure sul valore locativo dell'abitazione familiare in base al quale stimare l'entità dell'aggravio (Blaser/Kohler-Vaudaux, op. cit., pag. 351). Inoltre perché non soccorrono gravi motivi – o per lo meno interessi preponderanti – che giustifichino un diritto d'abitazione per ulteriori sei anni in favore dell'appellante. Ancor meno ove si consideri che la concessione di un diritto di abitazione appare problematica se le parti versano, come in concreto,
in condizioni economiche difficili (Büchler, op. cit., n. 18 ad art. 121 con riferimento a una sentenza dell'Obergericht del Canton Lucerna pubblicata in FamPra.ch 2004 pag. 139 seg.). Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
II. Sul riparto della previdenza professionale
8. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del convenuto volta a sospendere il riparto degli averi previdenziali fino al termine della procedura pendente dinanzi al Tribunale federale per ottenere una rendita d'invalidità dall'assicurazione infortuni. Siccome “per il giudizio sulla ripartizione dell'avere di vecchiaia fa stato la situazione in essere dei coniugi a quel momento”, a mente del primo giudice non era possibile accogliere la domanda di sospensione, la legge non prevedendo un'eventualità del genere. Per il resto non v'era ragione di scostarsi dal riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi (art. 122 cpv. 1 vCC). Data però la scarsa chiarezza degli atti sugli averi maturati, come pure il dissenso dei coniugi sull'importo da ripartire, il Pretore aggiunto ha ordinato la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle rispettive spettanze (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).
9. L'appellante reitera la richiesta di sospendere il riparto della previdenza professionale. Seppure la procedura contro la S__________ sia terminata senza successo, a suo parere quella pendente davanti all'Assicurazione Invalidità dovrebbe concludersi con l'assegnazione di una rendita. E in tal caso gli effetti decorreranno dall'inizio della malattia o dell'incapacità lavorativa (settembre del 2012), cioè da una data anteriore all'introduzione della causa di divorzio (13 gennaio 2015). A parere dell'appellante ciò significa che, essendosi a quel momento già verificato un caso di previdenza, l'avere di vecchiaia non potrebbe essere più ripartito. Senza contare – egli soggiunge – che la sospensione non arrecherebbe alcun pregiudizio all'attrice, poiché il riparto avverrebbe il giorno della pronuncia di divorzio con l'aggiunta dei relativi interessi.
10. Nella misura in cui
postula la sospensione del riparto degli averi previdenziali fino al termine
della procedura pendente dinanzi all'Assicurazione Invalidità, l'appellante formula
una conclusione nuova, in prima sede avendo egli chiesto di attendere la conclusione
– sopraggiunta il 29 febbraio 2016 con la sentenza del
Tribunale federale 8C_402/2015 – della procedura contro l'assicuratore infortuni.
Sia come sia, la nuova domanda di sospensione poggia su una mera ipotesi (l'attribuzione
retroattiva di una rendita AI) priva di riscontri oggettivi. Per di più, l'appellante
trascura che un'eventuale decisione a lui favorevole potrebbe retroagire al più
presto sei mesi dalla richiesta delle prestazioni AI (art. 29 cpv. 1 LAI), le
quali sono state sollecitate dopo l'infruttuosa procedura contro l'assicuratore
infortuni, e non già a un momento precedente la domanda di divorzio. Quand'anche
al convenuto fosse attribuita una prestazione AI con effetto retroattivo, perciò,
la circostanza non osterebbe al riparto degli averi previdenziali né giustificherebbe
di sospendere la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
La recente modifica del
Codice civile svizzero sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio (RU
2014 pag. 2313), applicabile anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità
cantonale al momento della sua entrata in
vigore, il 1° gennaio 2017
(art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC e 407c cpv. 1 CPC), dispone del
resto il conguaglio delle prestazioni d'uscita acquisite presso il rispettivo
istituto di previdenza professionale dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa la
causa di divorzio
(art. 122 CC), non più fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza. La novella prevede inoltre la suddivisione degli averi pensionistici
acquisiti fino alla litispendenza della causa di divorzio (art. 62 CPC),
escludendo in concreto le prestazioni d'uscita acquisite dopo il 13 gennaio
2015, seppure uno dei coniugi percepisca già a quel momento una rendita di
vecchiaia o di invalidità senza avere ancora raggiunto l'età del pensionamento
(art. 124 CC; I CCA, sentenze inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid.
15a, e 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 9b con riferimenti). Comunque lo
si esamini, al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
III. Sul contributo alimentare per il figlio D__________
11. Il Pretore aggiunto ha rilevato in primo luogo che la domanda di AP 1 intesa a ottenere dalla moglie un contributo alimentare di fr. 1860.– mensili per D__________ era posta dall'interessato “in via subordinata, per la sola ipotesi che venga accolta la richiesta di vendita dell'immobile avanzata dalla moglie”. Verificatasi tale ipotesi, per il Pretore aggiunto l'esame di un eventuale contributo alimentare poteva tenere conto solo dei redditi netti di AO 1, non anche della sostanza a lei spettante dalla vendita dell'immobile. Ciò premesso, pur imputando all'attrice un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili, il primo giudice ha constatato che a costei non rimane alcun margine per contribuire al fabbisogno in denaro di D__________ (calcolato in fr. 1860.– mensili, assegni familiari inclusi), le sue entrate bastando appena per finanziare il fabbisogno minimo, stimato in fr. 3000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 350.–, altre spese [trasferte, assicurazione responsabilità civile] fr. 250.–). Essa non risulta in grado così – ha concluso il Pretore aggiunto – di versare un contributo alimentare per il figlio, potendo solo concedere l'uso della propria quota di comproprietà immobiliare fino alla vendita agli incanti dell'abitazione coniugale (sentenza impugnata, pag. 13 seg.).
Quanto al fabbisogno in denaro di D__________, il Pretore aggiunto lo ha ritenuto interamente coperto dal padre, cui ha conteggiato – in difetto di riscontri oggettivi – un reddito potenziale di fr. 7000.– mensili grazie alla formazione commerciale di lui e all'esperienza maturata come rappresentante di vendita, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 350.–, altre spese [trasferte, assicurazione responsabilità civile] fr. 250.–). Per il primo giudice, inoltre, il mantenimento del figlio sarebbe garantito quand'anche AP 1 potesse guadagnare solo fr. 6220.– mensili, come egli medesimo aveva “adombrato” nel ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).
12. L'appellante si duole che la partecipazione della madre al mantenimento di D__________ sia stata calcolata dal Pretore considerando i soli redditi di lei e facendo astrazione dalla sostanza. Rileva che la situazione economica della controparte, la quale non farebbe abbastanza per incrementare le proprie entrate, è confortevole, essendo essa proprietaria di mezza abitazione coniugale, valutata fr. 705 000.–. Si volessero anche considerare – egli continua – la di lei quota di debito ipotecario (fr. 220 000.– ) e l'obbligo di rimborsare prestazioni assistenziali erogatele dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per complessivi fr. 38 807.– (debito garantito da ipoteche legali: doc. 6), le rimarrebbe pur sempre un patrimonio sufficiente per contribuire al mantenimento del figlio. Onde la richiesta di condannare l'attrice al versamento di un contributo alimentare “in natura” corrispondente al valore economico di un diritto di abitazione sulla quota B della particella n. 956, ovvero al reddito che la messa a frutto di tale quota potrebbe generare fino al termine del percorso formativo di D__________.
13. Come detto, D__________
è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il 14 gennaio 2018. Ci si
potrebbe interrogare quindi se non occorra
interpellare il ragazzo perché comunichi se intende ratificare la richiesta del
padre (DTF 142 III 81 consid. 3.2,
129 III 55 consid. 3). Il
quesito può tuttavia rimanere irrisolto, poiché – come si vedrà oltre – l'appello
è destinato all'insuccesso.
a) Nella misura in cui il padre rivendica per D__________ un contributo alimentare “in natura” corrispondente al valore economico di un diritto di abitazione sulla quota B della particella n. 956, la richiesta risulta inattuabile, come si è già spiegato. Dovesse invece AP 1, per avventura, postulare il corrispettivo in denaro del medesimo diritto, la domanda si rivelerebbe irricevibile. Pretese pecuniarie devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può, almeno di norma, rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d).
b) Nel
caso specifico l'appellante non indica quale somma intenda rivendicare a titolo
di contributo alimentare per il figlio. Egli si limita a postulare un contributo
alimentare corrispondente al valore economico di un diritto di abitazione sulla
quota di comproprietà di AO 1, ovvero a quanto potrebbe generare la messa a
frutto di tale quota. Nulla è dato di sapere tuttavia sul relativo introito. Certo,
una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione
addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata,
si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137
III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016
dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). L'appellante medesimo tuttavia indica l'importo – per la prima volta in
questa sede – genericamente in “poche
centinaia di franchi” (al netto degli oneri ipotecari). Quanto alla somma
di
fr. 1860.– mensili pretesa dall'interessato
con l'allegato conclusivo, essa non è stata più rinnovata in appello, per tacere
del fatto che essa non si identificava con il valore economico del diritto di
abitazione ora invocato, bensì con il fabbisogno in denaro di D__________ (sentenza
impugnata, pag. 13). Ne segue che, carente di requisiti formali, su questo
punto l'appello non adempie i presupposti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato
irricevibile, ciò che rende superfluo vagliare le ulteriori censure del ricorrente.
IV. Sulle spese processuali e le ripetibili
14. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni (23 righe, compresi il frontespizio e le richieste di giudizio).
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi il caso spetterà all'appellante rendere verosimile davanti al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv. ; – avv. dott. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).