Incarti n.
11.2017.16
11.2017.18

Lugano

28 dicembre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2012.137 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

2 maggio 2012 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

e

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 29 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 dicembre 2016 (inc. 11.2017.16)

 

e sull'appello del 1° febbraio 2017 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2017.18);

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1960), cittadino francese, e AO 1 (1966), cittadina austriaca, si sono sposati a __________ l'8 aprile 1995. Dal matrimonio sono nati N__________, il 25 febbraio 1998, ed E__________, il 10 novembre 1999. Entrambi fisioterapisti, i coniugi hanno gestito in comune lo studio “__________” a __________, di loro proprietà. Nel gennaio del 2013 la moglie ha rilevato la quota del marito, il quale ha continuato a svolgere la professione da indipendente, aprendo nell'ottobre del 2012 un proprio studio
“__________” a __________, chiuso due anni più tardi, ed esercitando in seguito, ancora per conto proprio, in uno studio già esistente, sempre a __________. AP 1 insegna inoltre 30 settimane l'anno per l'Associazione __________. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 403 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata dalla moglie il 23 marzo 2012 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del 2 maggio 2012 i coniugi hanno raggiunto un'intesa in cui si davano atto di vivere separati, attribuivano in uso alla moglie l'abitazione coniugale con il mobilio e le suppellettili, pattuivano l'affidamento dei figli

                                         alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e si accordavano per un contributo alimentare a carico di AP 1 di
fr. 2430.– mensili (oltre assegno familiare) per N__________,
di fr. 2400.– mensili (oltre assegno familiare) per E__________ e di
fr. 2000.– mensili per la moglie dal settembre del 2011. Il Pretore ha
omologato l'accordo seduta stante (inc. SO.2012.1422).

 

                                  C.   In coda a quell'udienza le parti hanno formulato un'istanza comu­ne di divorzio in cui prevedevano l'affidamento dei figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio dell'autorità parentale congiunta, nessun contributo alimentare per la moglie
(a condizione che le fosse ceduto lo studio di fisioterapia e che ciò le consentisse di sopperire al proprio debito mantenimento), come pure il riparto degli averi previdenziali. Controversi sono rimasti lo scioglimento della comproprietà immobiliare, la liquidazione del regime dei beni e l'addebito delle spese processuali.

 

                                  D.   A una successiva udienza del 28 novembre 2012, indetta anche per l'audizione dei coniugi, questi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Il 3 dicembre 2012 il Pretore ha sottoposto alle parti una proposta di accordo sui punti controversi che prevedeva il versamento di un contributo alimentare per
N__________ di fr. 2430.– mensili (oltre assegni familiari) e uno per E__________ di fr. 2400.– mensili (oltre assegni familiari) fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata, lo scioglimento della comproprietà immobiliare mediante assegnazione esclusiva alla moglie del fondo e conguaglio in favore del marito di fr. 107 500.–, la suddivisione a metà del ‟terzo pilastroˮ e dei conti bancari intestati ai coniugi, come pure la ripresa dello studio di fisioterapia “__________” da parte della moglie dietro indennizzo di fr. 58 445.–.

 

                                  E.   Non avendo le parti raggiunto un'intesa, il Pretore ha assegnato l'8 agosto 2013 al marito un termine (suppletorio) di 30 giorni per motivare la domanda. Nel suo memoriale del 16 settembre 2013 AP 1 ha offerto per ciascun figlio un contributo alimentare di fr. 1675.– mensili (senza cenno agli assegni familiari), oltre la metà delle spese scolastiche e straordinarie, respingendo ogni contributo per la moglie dal 1° aprile 2013. Egli ha proposto inoltre di sciogliere la comproprietà sull'abitazione coniugale mediante “vendita a terzi con suddivisione del ricavo netto tra le parti” e in liquidazione del regime dei beni ha postulato il rivendicato la metà del valore delle suppellettili e del mobilio, la suddivisione a metà dei conti bancari “costituenti acquisti”, non senza offrire alla moglie la cessione dello studio di fisioterapia per

                                         fr. 58 445.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2013.

 

                                  F.   Nella sua ‟ rispostaˮ del 10 gennaio 2014 AO 1 ha instato per un contributo alimentare indicizzato di fr. 2430.– mensili in favore di ciascun figlio (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione superiore e un contributo di mantenimento per sé di fr. 2000.– mensili, con obbligo per il marito di stipulare un'assicurazione sulla vita in garanzia di tali contributi. In liquidazione del regime dei beni essa ha preteso invece la proprietà esclusiva sullo studio di fisioterapia dietro compenso (da stabilire dopo la chiusura dell'esercizio del 2012), come pure sull'abitazione familiare previo indennizzo di fr. 107 500.– e differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, postulando infine il versamento di fr. 200 000.– come partecipazione all'aumento dei beni coniugali. All'udienza del 28 aprile 2014, indetta per le prime arringhe, le parti hanno ribadito le loro domande e notificato prove. L'istruttoria è iniziata l'indomani.

 

                                  G.   Il 28 ottobre 2014 la moglie ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 15 000.– (inc. CA.2014.427) e il 12 dicembre 2014 ha instato perché il Pretore ordinasse, già inaudita parte, il blocco presso il __________ del conto di previdenza terzo pilastroˮ __________ (n. 3__________2) intestato al marito e presso la __________ di due polizze sulla vita (n. 7__________4 e 7__________7) intestate al medesimo
(inc. CA.2014.501). Con decreto cautelare, emesso senza contraddittorio il 15 dicembre 2014, il Pretore ha accolto quest'ultima istanza. A un'udienza del 6 febbraio 2015, indetta per il contraddittorio nelle due procedure cautelari (inc. CA.2014.427 e CA.2014.501) e per il seguito dell'istruttoria di merito, le parti hanno raggiunto un'intesa parziale, nel senso che hanno accettato la conferma dei blocchi decretati senza contraddittorio. A un'ulteriore udienza del 20 agosto 2015 esse si sono accordate anche sul riparto a metà delle spese processuali relative alla causa CA.2014.501, di modo che il Pretore ha tolto la procedura dal ruolo seduta stante. Con decreto cautelare del 9 settembre 2015 il primo giudice ha condannato inoltre il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

 

                                  H.   Nel corso dell'istruttoria, terminata il 28 luglio 2016, sono state assunte perizie sul valore delle vetture in dotazione alla famiglia, di un natante e dello studio di fisioterapia “__________”. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 19 ottobre 2016 il marito ha riaffermato la sua posizione, limitando il contributo alimentare offerto per N__________ al giugno del 2017 (fine dell'apprendistato) e per E__________ al giugno del 2019 (conseguimento del diploma commerciale), rivendicando in fr. 30 000.– il compenso per le suppellettili e il mobilio e proponendo la suddivisione a metà delle polizze del “terzo pilastro” intestate ai coniugi. Nelle sue conclusioni del 20 ottobre 2016 la moglie ha mantenuto il proprio punto di vista, salvo adeguare la pretesa alimentare per N__________ a fr. 1670.– mensili e quella per E__________ a fr. 2165.– mensili. Inoltre essa ha chiesto una partecipazione di 3385.– per le spese straordinarie dei figli, ha rivendicato un contributo alimentare per sé fino al raggiungimento dell'età pensionabile e ha aumentato a fr. 294 649.62 la spettanza in liquidazione del regime dei beni.

 

                                    I.   Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato E__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e il più ampio diritto di visita paterno, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha sciolto la comproprietà sull'immobile di __________ attribuendo lo stesso in proprietà esclusiva a AO 1, previo svincolo del marito dal debito ipotecario e indennizzo al medesimo di fr. 107 500.–. In liquidazione del regime dei beni il Pretore ha riconosciuto alla moglie la proprietà esclusiva sul mobilio e sulle suppellettili domestiche, come pure sullo studio di fisioterapia “__________”, mentre ha lasciato il resto (conti bancari, polizze di “terzo pilastro”, automobili e il natante C__________ “__________”) in proprietà esclusiva del coniuge cui questi erano intestati, con obbligo per il marito di versare un conguaglio di fr. 35 869.25. Revocati i blocchi cautelari sui conti del ‟terzo pilastroˮ, egli ha condannato altresì AP 1 al pagamento di contributi alimentari (indicizzati) di fr. 1257.– mensili per la moglie fino al di lei pensionamento, di fr. 1675.– mensili per N__________ (assegni familiari compresi) fino al giugno del 2017

                                         e di fr. 1750.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) fino al termine di un'adeguata formazione. Le spese processuali di fr. 15 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  L.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 gennaio 2017 in cui chiede di limitare la disciplina delle relazioni personali alla sola E__________ (e non ai minori, come ha indicato per svista il Pretore) e solo per il futuro, di ordinare lo scioglimento della comproprietà sul­l'abitazione coniugale mediante vendita a terzi e suddivisione a metà del ricavo netto, di condannare la moglie al pagamento di

                                         fr. 71 768.55 in liquidazione del regime dei beni (lasciando invariata la titolarità sui beni stabilita dal primo giudice) e di prescindere da ogni contributo alimentare tra i coniugi. Quanto alle spese processuali, egli chiede di porle interamente a carico di AO 1, con obbligo di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili.

 

                                         AO 1 ha appellato a sua volta, il 1° febbraio 2017, la sentenza del Pretore per ottenere l'aumento a fr. 233 955.27 della sua pretesa in liquidazione del regime dei beni, il ripristino del blocco sui conti del ‟terzo pilastroˮ intestati al marito e l'addebito integrale delle spese processuali al marito, tenuto a rifonderle fr. 10 000.– per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 7 aprile e del 28 agosto 2017 le parti propongono vicendevol­mente di respingere l'appello avversario, AO 1 postulando la rifusione di fr. 5000.– per ripetibili di appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                                   2.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (scioglimento della comproprietà, liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 23 e il 29 dicembre 2016. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, il termine di ricorso è scaduto così il
1° febbraio 2017. Introdotti il 30 gennaio e il 1° febbraio 2017 (timbri postali sulle buste d'invio), i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.

 

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie e la ripartizione delle spese processuali di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Non vi è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.

 

                                   4.   Riguardo allo scioglimento della comproprietà sulla particella di __________, il Pretore ha ravvisato un interesse preponderante della moglie all'attribuzione dell'immobile per avervi continuato ad abitare con i figli sin dal giorno della separazione. L'imminente maggiore età dei figli non sminuisce, a suo avviso, tale interesse, anche perché i ragazzi sono cresciuti nell'abitazione familiare, sono ancora in formazione e sono radicati nel tessuto sociale della zona. Oltre a ciò – egli ha soggiunto – la moglie lavora nei pressi dell'abitazione e ha investito nello stabile parte dei suoi averi previdenziali. A fronte di ciò, l'interesse del marito risulta meramente finanziario, intendendo egli ricavare da una vendita a terzi un maggior guadagno di quello che conseguirebbe se la casa fosse attribuita alla moglie al valore venale di fr. 880 000.– stimato dall'ing. __________ L__________ (sentenza impugnata, pag. 6). Quanto al conguaglio spettante al marito, il primo giudice lo ha stabilito, in difetto di precise indicazioni, in fr. 107 500.– (fr. 880 000.–, meno fr. 665 000.– di debito ipotecario, diviso due), presumendo che le parti intendessero ripartire fra loro il maggior valore. Il Pretore ha condizionato il trapasso di proprietà, in ogni modo, alla liberazione previa del marito dal debito ipotecario nei confronti della banca e dal pagamento del citato conguaglio (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

 

                                         Relativamente alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha respinto talune pretese della moglie per contributi alimentari arretrati e per salari non pagati, come pure, siccome non comprovata, una richiesta del marito (formulata nel memoriale conclusivo) di fr. 30 000.– per il mobilio e le suppellettili domestiche
(sentenza impugnata, pag. 8 seg.). Egli ha accertato poi come acquisti di AP 1 tre conti bancari con un saldo complessivo (il 2 maggio 2012) di fr. 44 592.63 e tre polizze
del “terzo pilastro”, rispettivamente come acquisti di AO 1 un conto bancario di fr. 354.10 e due polizze del “terzo pilastro” (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). In mancanza di prove sul valore di riscatto di queste ultime all'avvio della procedura
(2 maggio 2012), il Pretore ha rinunciato tuttavia a fissare conguagli e ha ordinato la revoca del blocco cautelare sulle polizze del marito (loc. cit., pag. 10 seg.). Egli ha aggiunto dipoi agli acquisti di AP 1 una B__________ “__________” (fr. 8000.–), un motoscafo C__________ “__________” (fr. 19 500.–) e un compenso per la cessione dello studio di fisioterapia (fr. 58 455.–), mentre negli acquisti di AO 1 ha inserito il valore netto dello studio (fr. 58 455.–, già dedotto il compenso in favore del marito). Onde acquisti del marito per complessivi fr. 130 547.63 e acquisti della moglie per complessivi fr. 58 809.10, con un credito residuo della seconda nei confronti del primo di fr. 35 869.25 (sentenza impugnata, pag. 11 seg.).

 

                                         Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi vent'anni, di cui quasi 16 di vita in comune), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Ciò posto, il primo giudice ha determinato quel livello di vita facendo capo alle risultanze della procedura a protezione dell'unione coniugale, non contestate. Dedotte le quote relative ai costi dell'alloggio dei figli, egli ha accertato così il tenore di vita di AO 1 in fr. 5507.– mensili per rapporto a un reddito di fr. 4250.– mensili, riscontrando un ammanco di fr. 1257.– mensili. Quanto al marito, egli ha stimato un reddito di fr. 12 500.– mensili a fronte di un fabbisogno stimato di fr. 8011.– mensili, desunto dai dati della procedura a tutela dell'unione coniugale. Ne ha concluso, il primo giudice, che con le proprie entrate AP 1 può sopperire al fabbisogno suo, all'ammanco della moglie (fr. 1257.– mensili fino al di lei pensionamento), al fabbisogno in denaro di N__________ (fr. 1425.– mensili fino al giugno del 2017) e a quello di E__________ (fr. 1500.– mensili, assegni familiari non compresi: sentenza impugnata, pag. 14 a 18).

 

                                    I.   Sull'appello di AP 1

 

                                   5.   L'appellante chiede preliminarmente di precisare il dispositivo della sentenza impugnata relativo al suo diritto di visita, escludendo N__________ che è già maggiorenne. Egli chiede inoltre di togliere da quel dispositivo il riferimento a diritti di visita risalenti al 2012, ormai superati. Se non che, la richiesta è priva di portata pratica, il 10 novembre 2017 essendo diventata maggiorenne anche E__________. Non sussistono più, dunque, diritti di visita da regolare.

 

                                   6.   Per quanto attiene allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 403 RFD di __________, l'appellante ribadisce la richiesta di venderla ‟al miglior offerenteˮ e di suddividerne il ricavo netto. Egli contesta che la moglie abbia un interesse preponderante all'attribuzione del fondo. Che essa continui a occupare la casa con i figli è a suo avviso senza rilievo, la circostanza che l'abitazione le sia stata assegnata in uso durante la separazione grazie all'affidamento dei figli non potendo influenzare la liquidazione del regime matrimoniale. Quanto all'interesse dei ragazzi, N__________ dovrebbe avere terminato nel frattempo l'apprendistato, mentre E__________ frequenta la scuola cantonale di commercio a __________ e prospetta studi superiori. Nulla induce dunque a credere – egli continua – che il loro futuro sia legato al Malcantone. Né il fatto che la moglie, valendosi di una fra le tante forme di finanziamento, abbia investito nell'abitazione coniugale parte degli averi previdenziali può fondare un legame particolare con l'immobile o giustificare un interesse prevalente. Per il resto, l'appellante fa valere che nessun coniuge ha particolari legami con la regione, non avendovi frequentato le scuole né avendo mai preso parte alla vita pubblica. Se a ciò si aggiunge – egli assume – che la controparte rivendica anche un contributo alimentare per coprire elevate spese di manutenzione di un fondo che fra breve sarà sproporzionato alle esigenze di una persona sola, la soluzione prospettata dal primo giudice e fondata su una stima non più attuale (se rapportata ai prezzi di riferimento nella zona), si rivela manifestamente iniqua.

 

                                         a)   I criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva sulla base del­l'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse preponderante può rivestire forme diverse: decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene in questione. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere di apprezzamento. Possono legittimare un tale interesse – in specie – interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I,
6
ª edizione, n. 15 ad art. 205; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_24/2017  del 15 maggio 2017 consid. 5.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 1987; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018, consid. 8a con riferimenti).

 

                                         b)   Non a torto l'appellante definisce irrilevante che la moglie abbia continuato a occupare l'abitazione coniugale con i figli dopo la sospensione della vita in comune. Come questa Camera ha già avuto occasione di rilevare, il solo fatto che un coniuge affidatario si sia visto attribuire in uso l'abitazione familiare nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale non basta per creare un legame particolare con il bene (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18b). Come non basta per fondare un interesse preponderante la circostanza – addotta in concreto davanti al Pretore (risposta, pag. 8) – che AO 1 si sia occupata da allora del rinnovo del mutuo ipotecario e del pagamento dei relativi interessi, ciò essendo la logica conseguenza della concessione in uso del­l'immobile durante la separazione (I CCA, loc., cit.). E con l'appellante si conviene che nella fattispecie l'interesse dei figli, entrambi maggiorenni, non può ritenersi, da sé solo, determinante.

 

                                         c)   D'altra parte non si deve trascurare che la figlia minore non ha ancora terminato la formazione scolastica. Come non può negarsi ogni interesse dei figli a conservare la testimonianza della loro vita quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle loro consuetudini (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 7g). Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, il fatto che la moglie abbia investito nell'immobile (di 900 m³, con giardino e piscina: doc. A) una parte dei suoi averi di previdenza professionale (fr. 49 800.–: doc. BB) lascia presumere, in difetto di ulteriori riscontri sulle modalità di finanziamento del bene, che questo apporto abbia contribuito in misura importante (accanto all'accensione del debito ipotecario) all'acquisto del fondo (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 679 n. 1146). A torto, dunque, AP 1 contesta la relazione tra investimento e interesse all'attribuzione del bene.

 

                                         d)   Per il resto, sarà anche vero che le parti non hanno legami familiari con la regione, non vi hanno frequentato le scuole e non partecipano alla vita pubblica. Ciò non toglie che, valutati nel loro complesso, gli interessi della moglie (finanziari e affettivi, ma anche professionali, data l'indiscussa prossimità dell'abitazione al luogo di lavoro di lei) all'attribuzione in proprietà esclusiva del fondo prevalgono su quello meramente finanziario del ricorrente, il quale mira unicamente a ottenere un maggior guadagno dall'asta pubblica. Né l'appellante mette in discussione che AO 1 abbia i mezzi per indennizzarlo e tacitarlo. A parte ciò, non consta nemmeno che una vendita ai pubblici incanti garantisca maggior ricavo, ove si consideri la stima dell'ing. __________ L__________, del giugno 2012 (doc. A), commissionata dai coniugi. Né si vede come AP 1 possa adombrare un valore venale di

                                               fr. 1 400 000.– richiamandosi genericamente (e tardivamente: sentenza impugnata, pag. 6 in basso) ‟ai prezzi di riferimento della zonaˮ, dopo aver lasciato decadere la perizia al riguardo (ordinanza del 5 giugno 2014).

 

                                         e)   L'appellante asserisce che una vendita della casa a terzi e il riparto del ricavo netto fra le parti consentirebbe alla moglie ottenere un capitale sufficiente per finanziare il proprio mantenimento. Che la moglie abbia bisogno di quel capitale per sovvenire a sé stessa è una questione che si esaminerà oltre. Comunque sia, l'argomentazione dell'appellante non tiene conto del fatto che l'alienazione dell'immobile a terzi comporterebbe l'obbligo di rimborsare all'istituto di previdenza il prelievo anticipato dal ‟secondo pilastroˮ investito nella compravendita (art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). L'appellante dimentica inoltre che, in seguito a una siffatta operazione, AO 1 dovrebbe trovare un altro alloggio di pari livello, difficilmente finanziabile con i fr. 1521.– mensili che il Pretore le ha riconosciuto nel fabbisogno a tale scopo (sentenza impugnata, pag. 15 seg.). In che misura l'invocata vendita all'asta consentirebbe poi di coprire tale fabbisogno fino al pensionamento ordinario della moglie (previsto nel 2030), l'appellante non spiega. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

 

                                   7.   Riguardo alla liquidazione del regime dei beni, l'appellante ribadisce che il calcolo deve comprendere anche un suo credito di fr. 30 000.– per la mobilia e le suppellettili, Chiede inoltre che negli acquisti della moglie sia incluso il valore di fr. 10 000.– per la B__________ “__________” (a lei attribuita), come pure che gli sia “integralmente attribuito” il conto __________ n. 2__________0 di fr. 28 401.–. Ciò porta il suo saldo nei confronti della moglie a fr. 71 768.55 (fr. 93 632.05, meno il debito di fr. 21 845.50), esigibile 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

 

                                         a)   Nella misura in cui l'interessato fa valere per la prima volta in appello un proprio credito complessivo di fr. 71 768.55 in liquidazione del regime dei beni, la pretesa si rivela d'acchito irricevibile, non essendo mai stata avanzata come tale in precedenza. Né essa si riconduce a fatti e mezzi di prova nuovi che non si sarebbero potuti sottoporre al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non soccorrono quindi in concreto i presupposti del­l'art. 317 cpv. 2 CPC.

 

                                         b)   Trattandosi della pretesa per la mobilia e le suppellettili domestiche, comunque sia, la richiesta è destinata all'insuccesso. L'appellante non contesta infatti di aver lasciato decadere la prova peritale sul valore di quei beni per non avere presentato i quesiti peritali. Afferma di avere rinunciato alla perizia perché ritenuta troppo dispendiosa e di avere limitato in cambio la pretesa a una somma (fr. 30 000.–) inferiore al valore effettivo, ma ‟certamente dataˮ se confrontata con ‟la cifra assicurataˮ. L'assunto non tiene conto del fatto però che la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti è retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Spettava dunque al marito indicare gli oggetti rimasti in possesso della moglie e dimostrarne il valore, tanto più che per quest'ultima i beni in questione erano “di valore quasi nullo” (memoriale conclusivo, pag. 19 seg.). La cifra assicurata in un contratto d'assicurazione è, né più né meno, una dichiarazione unilaterale del contraente. E non incombe a questa Camera, in mancanza di riferimenti precisi, cercare nel carteggio processuale gli eventuali documenti che potrebbero sorreggere la pretesa (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 5).

 

                                         c)   Per quel che è della relazione __________ n. 2__________0, l'appellante fa valere che si tratta del conto dello studio di fisioterapia “che, in quanto di sua proprietà, è stato aperto a suo nome”, ma è “già stato considerato al momento in cui è stato valutato lo studio per la cessione alla moglie” e deve restargli di conseguenza attribuito per intero. Che cosa egli intenda con questo nuovo (e irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC) argomento non è chiaro. Giova ricordargli nondimeno, in proposito, che il Pretore si è limitato a dar seguito “pacificamente” alla richiesta dello stesso AP 1 di suddividere i conti bancari in ragione di metà ciascuno, “considerato che si tratta integralmente di acquisti” (memoriale conclusivo,
pag. 6). La doglianza cade pertanto nel vuoto.

 

                                         d)   Quanto alla richiesta di tener conto anche del valore della B__________ “__________”, intestata alla moglie, che l'appellante stima prudenzialmente in fr. 10 000.– sulla scorta di una
“valutazione facilmente reperibile sia prendendo il dato fiscale (documenti agli atti), sia il listino dei valori delle auto usate”, oltre a essere nuova, vale quanto si è detto per la mobilia e le suppellettili. Per di più, l'appellante si limita a richiamare genericamente atti fiscali (dai quali neppure si evince il dato indicato: fascicolo documenti richiamati VII dall'Ufficio circondariale di tassazione) o non meglio precisati listini di auto usate. Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.

 

                                   8.   Circa il contributo di mantenimento per la moglie, l'appellante fa valere che il reddito accertato dal Pretore corrispondeva a un grado d'occupazione del 50%, come si evince dalla procedura a protezione dell'unione coniugale. A quel momento però i figli abbisognavano ancora della madre, la quale si occupava della loro cura e educazione, ciò che adesso non è più necessario, N__________ ed E__________ essendo entrambi maggiorenni. A suo parere, la moglie può dunque lavorare a tempo pieno, tanto più che lo studio di fisioterapia le è stato ceduto a prezzo di favore proprio per consentirle di rendersi finanziariamente autonoma. Foss'anche il fabbisogno di AO 1 quello accertato dal Pretore
(fr. 5507.– mensili), contestato, essa potrebbe conseguire pertanto un reddito al 100% di circa fr. 8500.– che le lascerebbe un ampio margine per sovvenire a sé stessa. Senza contare, conclude l'appellante, che nulla è stato accertato sulla di lui capacità contributiva dopo il pensionamento della moglie, di modo che in mancanza di istruttoria la decisione impugnata si rivela lacunosa.

 

                                         a)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Secondariamente si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capa­cità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.43 dell'17 settembre 2018, consid. 6).

 

                                         b)   Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, è pacifico nella fattispecie che il matrimonio, di lunga durata e dal quale sono nati figli, ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. Per quel che è del livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, il Pretore si è dipartito dal fabbisogno invocato dalla moglie, desumibile dall'accordo raggiunto nella procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. SO.2012.1422, verbale del 2 maggio 2012), che il marito non ha contestato (né nelle singole voci né nel loro importo) e ch'egli ha leggermente ridotto (da fr. 6021.30 a fr. 5507.– mensili) per tenere conto del costo dell'alloggio già compreso nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 4). L'appellante contesta di non avere confutato quel fabbisogno e fa valere di avere ribadito un “fabbisogno muliebre di fr. 4100.–”. Se non che, invano si cercherebbe negli allegati della procedura di divorzio dinanzi al Pretore un'allegazione del genere. L'attore ha addotto unicamente che la convenuta era in grado di mantenere il proprio tenore di vita, ma non ha mai contestato le cifre da lei indicate. Certo, nella procedura a tutela dell'unione coniugale egli aveva riconosciuto alla moglie un fabbisogno massimo di fr. 4100/4200.– mensili (osservazioni, pag. 10, nell'inc. SO.2012.1422), ma tale posizione, oltre che superata dall'accordo del 2 maggio 2012 (in cui le parti si erano date atto di un fabbisogno della moglie fr. 6020.– mensili: verbale del 2 maggio 2012 pag. 3, punto 14), non è più stata riproposta nella causa di divorzio. Al proposito non giova pertanto diffondersi.

 

                                         c)   Quanto alla possibilità per la moglie di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” di fr. 5507.– mensili (secondo stadio del ragionamento testé riassunto), il Pretore ha constatato che dal 2001/2002, quando il marito aveva cominciato a insegnare, AO 1 gestiva praticamente da sé sola lo studio di fisioterapia, seppure tutti i proventi (compresi quelli dall'insegnamento del marito) fossero registrati nei conti dello studio “__________” da lei rilevato il 1° gennaio 2013. E mentre costei indicava in fr. 4250.– mensili il proprio reddito, il marito non aveva mosso contestazioni, limitandosi a obiettare che essa era in grado di coprire il proprio fabbisogno. Per il Pretore il dato indicato dalla moglie trova conferma inoltre negli atti della procedura a protezione dell'unione coniugale, in quelli fiscali (tassazioni dal 2009 al 2011), come pure nella contabilità 2013 dello studio. Per contro, il riferimento del marito ai ricavi dello studio per quell'anno non dimostra alcunché, dagli stessi dovendosi ancora dedurre i costi, tanto che l'esercizio 2013 si è chiuso con un disavanzo (sentenza impugnata, pag. 16 seg.).

 

                                                L'appellante non contesta che negli anni considerati dal Pretore la moglie guadagnasse fr. 4250.– mensili, ma rileva che quel reddito si riferiva a un grado d'occupazione del 50%, secondo quanto ritenuto pacificamente nella procedura a protezione dell'unione coniugale. AO 1 non nega che ciò sia vero. Gli stessi suoi allegati in tale procedura, richiamata dalle parti e dal primo giudice, confermano tale circostanza (osservazioni 23 marzo 2012 della moglie, pag. 2; doc. 13 dell'inc. SO.2012.1422, agli atti). Certo, essa obietta che la contestazione è nuova e perciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte il fatto però che la questione era ben nota alle parti e al Pretore, già in prima sede il marito aveva l'aveva evocata, esigendo che la moglie finanziasse da sé il proprio fabbisogno (verbale del 28 aprile 2014, pag. 2, replica) e sottolineando che “con un figlio maggiorenne e una figlia quasi diciassettenne, nessun compito di cura ed educazione è più dovuto” (memoriale conclusivo, pag. 5; art. 229 cpv. 3 CPC). Avendo poi il Pretore accertato il fabbisogno, non contestato, in fr. 5507.– mensili (se non in fr. 6021.30 mensili), anche la possibilità di conseguire un reddito di tale entità rientra manifestamente nelle allegazioni dal marito, che riteneva l'interessata in grado di coprire le proprie esigenze.

 

                                               D'altro lato, che AO 1 lavori adesso a tempo pieno è assodato, l'interessata avendo confermato ciò già in occasione del proprio interrogatorio del 9 novembre 2015 (verbale, pag. 4 seg.: ‟Lavoro personalmente una media di 10-11 ore al giorno”). Ciò posto, essa è liberata dalla cura e dall'educazione dei figli, non ha particolari problemi di salute ed è a capo di uno studio che occupa altri cinque fisioterapisti (loc. cit.) con una cifra d'affari (nell'ultimo esercizio documentato del 2013) di oltre mezzo milione di franchi. Ha dunque la possibilità di conseguire un guadagno aggiuntivo di fr. 1257.– mensili che le permetta di coprire l'ammanco nel suo tenore di vita. Obiettivo, questo, che le parti si erano per di più prefissate di raggiungere ‟a breve-medio termine” il 2 maggio 2012 con la cessione dello studio (verbale
nel­l'inc. SO.2012.1422, pag. 3 punto 14). E siccome la moglie è in grado di far fronte al proprio debito mantenimento, l'obbligo dell'appellante di versare un contributo fino al di lei pensionamento decade, senza che occorra vagliare la capacità contributiva dell'interessato. Al riguardo l'appello merita dunque accoglimento.

 

                                   II.   Sull'appello di AO 1

 

                                10.   L'appellante chiede che l'importo dovuto dal marito in liquidazione del regime dei beni sia portato a fr. 233 955.27, al credito riconosciuto dal primo giudice dovendosi aggiungere il valore delle polizze del ‟terzo pilastro” (di fr. 198 086.02) che il Pretore non ha considerato. Essa insta inoltre perché, in seguito a ciò, sia mantenuto il blocco cautelare sulle polizze assicurative del marito.

 

                                11.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha incluso fra gli acquisti del marito un conto di previdenza “terzo pilastro” n. 3__________2 presso il __________, due polizze di assicurazione sulla vita n. 7__________4 e 7__________7 presso la __________ Compagnia di assicurazioni SA, una polizza sulla vita __________ n. 9__________8 (costituita in pegno per la casa di __________) e un'ulteriore assicurazione sulla vita n. 1__________8 della __________ assicurazioni. Negli acquisti della moglie egli ha compreso invece una polizza della __________ Compagnia di assicurazioni SA n. 7__________24, come pure tre contratti n. 1__________23, 1__________13 e 9__________14 presso la __________. Il primo giudice ha ricordato poi che la moglie chiedeva un pagamento in contanti pari alla metà del valore di riscatto delle polizze del marito, dedotta la metà del valore di riscatto delle proprie polizze, mentre il marito postulava il riparto a metà dei valori, senza esprimersi sulle modalità della divisione. Pur senza ravvisare un motivo per derogare al principio del pagamento in contanti, il Pretore ha notato tuttavia che nessuno aveva comprovato il valore di riscatto delle polizze all'avvio della procedura di divorzio (il 2 maggio 2012), il che rendeva impossibile un calcolo delle reciproche pretese. Ciò posto, il primo giudice ha rinunciato a ogni conguaglio, ha lasciato ciascun coniuge titolare delle polizze a lui intestate e ha revocato il blocco delle relazioni di ‟terzo pilastro” del marito tanto presso il __________ quanto presso la __________ Compagnia di assicurazioni SA (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

 

                                12.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere statuito oltre le conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Il marito non avrebbe mai contestato infatti gli importi rivendicati, ma li avrebbe finanche riconosciuti, sollecitando nel memoriale conclusivo la suddivisione a metà dei valori delle polizze intestate ai coniugi. Avesse ritenuto lacunosi i documenti prodotti, il primo giudice avrebbe dovuto invitare le parti a completarli giusta l'art. 277 cpv. 2 CPC, tanto più che egli non metteva in dubbio la fondatezza delle pretese, ma rilevava unicamente la mancanza di giustificativi sul valore di riscatto al momento della litispendenza. L'interessata lamenta altresì un formalismo eccessivo, poiché le risultanze istruttorie e le allegazioni delle parti avrebbero consentito,
comunque sia, di risalire al valore di riscatto al 2 maggio 2012. Onde la richiesta di integrare le note polizze assicurative nella liquidazione del regime matrimoniale.

 

                                         a)   Le polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”) sono liquidate nel quadro dello scioglimento del regime dei beni, come le assicurazioni ordinarie (“pilastro 3b”), attribuendo il valore di riscatto o un valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 10.3; I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 8b con riferimenti). Ciò premesso, è pacifico che in concreto il valore di riscatto delle polizze è stato finanziato con acquisti dei coniugi e dev'essere attribuito perciò alle rispettive masse.

 

                                         b)   A ragione intanto l'appellante fa valere che davanti al Pretore il marito aveva proposto la suddivisione a metà del valore delle polizze del ‟terzo pilastro”. Certo, le parti non avevano indicato il valore di riscatto di ogni singola polizza il 2 maggio 2012, ma ciò non escludeva d'acchito la liquidazione. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, richiamata dall'appellante, la circostanza che una parte non indichi a quanto ammonti la sua pretesa, ma si limiti a postulare la divisione a metà del valore di riscatto delle singole polizze di previdenza non rende la richiesta indeterminata per ciò solo (loc. cit., consid. 4b). Nella fattispecie la pretesa era determinabile sulla scorta dei documenti e delle indicazioni (non contestate) che specificavano l'esistenza delle polizze. Nulla ostava di conseguenza all'assegnazione della metà del loro valore di riscatto il giorno della presentazione dell'istanza comune di divorzio (2 maggio 2012).

 

                                         c)   Non può trovare ascolto invece la richiesta dell'appellante di vedersi attribuire la somma di fr. 198 086.02 in liquidazione del ‟terzo pilastro”. Come l'interessata medesima riconosce, i valori di riscatto invocati si riferiscono a un periodo ampiamente successivo a quello – determinante (art. 204 cpv. 2 CC) – della presentazione dell'istanza di divorzio. La decisione del Pretore di non accogliere la pretesa così cifrata è dunque ineccepibile. I premi (e gli interessi) di un'assicurazione sulla vita o della previdenza vincolata finanziati per mezzo di acquisti tra la data dello scioglimento del regime e la liquidazione del medesimo, in effetti, non vanno presi in considerazione per il calcolo delle masse determinanti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). Né il fatto che il marito abbia semplicemente proposto la divisione a metà delle polizze potrebbe interpretarsi quale riconoscimento degli importi rivendicati.

 

                                         d)   Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che alle parti spetta la metà del valore di riscatto sull'insieme delle polizze rivendicate e riconosciute (art. 58 cpv. 1 CPC) calcolato in base ai premi versati fino al 2 maggio 2012, data dello scioglimento del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC). In ragione di ciò, sono esclusi da tale liquidazione la polizza n. 1__________8 intestata al marito presso La __________ (che l'appellante neppure invoca) e i due conti n. 1__________23 e 1__________13 che la ricorrente ha stipulato con la __________ SA solo il 1° giugno 2013 (doc. T e U).

 

                                13.   Per quanto riguarda infine la richiesta di mantenere il blocco cautelare che le parti hanno accettato “nelle more istruttorie” (verbale del 6 febbraio 2015, pag. 1) sul conto di previdenza del __________ n. 3__________2 e sulle polizze n. 7__________4 e 7__________7 della __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA intestati a AP 1 fino al termine della procedura d'appello, essa si rivela ormai – con l'odierno giudizio – senza oggetto. Giovi ricordare ad ogni modo che lo sblocco ordinato dal Pretore non è ancora stato comunicato ai due istituti di previdenza e non è quindi ancora effettivo, la notificazione essendo prevista solo al relativo passaggio in giudicato (sentenza impugnata, dispositivo n. 15). Per evitare possibili intralci alla liquidazione appare utile, pertanto, comunicare la presente sentenza anche ai due istituti interessati.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                 14.   Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.– (di cui fr. 1920.– per l'ascolto dei figli) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Entrambi gli appellanti censurano il riparto a metà degli oneri (non impugnati nel loro ammontare) e delle ripetibili, chiedendo di addebitare le spese alla controparte, assegnando loro un'indennità per ripetibili di fr. 5000.– (il marito), rispettivamente di fr. 10 000.– (la moglie).

 

                                         a)   Per quel che è della richiesta di AP 1 di porre le spese giudiziarie di primo grado interamente a carico della moglie per effetto della soccombenza, essa cade nel vuoto. In esito al giudizio odierno l'interessato non esce in effetti vittorioso. In proposito non occorre quindi dilungarsi.

 

                                         b)   Quanto a AO 1, essa si duole anzitutto che il Pretore non abbia motivato la deroga al precetto della soccombenza e si sia limitato a richiamare il principio della ripartizione secondo equità. Secondariamente, essa sostiene che la procedura di divorzio, lunga e combattuta, ha causato importanti spese processuali e di patrocinio, che a suo dire si riconducono “al comportamento dilatorio e incostante del marito”. Senza contare – conclude l'interessata – che il reddito del marito è di gran lunga maggiore al suo, sicché la riforma della decisione sulle spese giudiziarie si impone anche a una valutazione di equità.

 

                                               L'argomentazione dell'appellante non può essere condivisa. Nella misura in cui lamenta che il Pretore non ha motivato la decisione di fondare il proprio giudizio sull'equità anziché sul principio della soccombenza, essa tenta di equivocare sui termini. Invano si cercherebbe infatti nella decisione impugnata un qualsiasi richiamo a una ripartizione secondo equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). A parte ciò, l'appellante non spiega perché, seguendo il precetto della soccombenza, si imporrebbe l'addebito di tutte spese alla controparte, per tacere del fatto che nemmeno l'esito del giudizio odierno non giustificherebbe un riparto siffatto. Quanto all'argomento secondo cui il comportamento del marito avrebbe cagionato importanti spese giudiziarie, l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione, AO 1 non spiegando minimamente quali sarebbero le manovre dilatorie che avrebbe messo in atto il marito e che legittimerebbero un'applicazione dell'art. 108 CPC. Al proposito l'appello vede così la sua sorte segnata.

 

                                15.   Le spese di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta riguardo alla soppressione del contributo alimentare per la moglie, mentre esce sconfitto sull'assegnazione dell'alloggio coniugale, sulla liquidazione del regime dei beni e sul riparto delle spese giudiziarie. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

 

                                         Per quel che è dell'altro appello, AO 1 esce vittoriosa sul principio del riparto a metà del “terzo pilastro” (ancorché non sull'entità della pretesa), ma soccombe sul riparto delle spese giudiziarie di primo grado. Si giustifica così, sempre equitativamente, che sopporti un quarto delle spese processuali e che AP 1, il quale ha proposto di respingere il ricorso, le rifonda un'equa indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena RtiD II-2016 pag. 638 n.24c).

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                16.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Le cause inc. 11.2017.16 e 11.2017.18 sono congiunte.

 

                                   II.   Nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         7.   Il regime dei beni è liquidato come segue:

a)  La mobilia e le suppellettili dell'abitazione coniugale sono proprietà esclusiva della moglie.

b)  Gli averi bancari e i risparmi restano proprietà della persona cui sono intestati.

c)  Le automobili sono proprietà esclusiva della persona cui sono immatricolate.

d)  Il natante C__________ “__________” è proprietà esclusiva del marito.

e)  Lo studio di fisioterapia “__________” è proprietà esclusiva della moglie.

f)   A AO 1 è assegnata la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 2 maggio 2012, dei seguenti conti o polizze intestati a AP 1:

     – n. 3__________2 presso il __________;

n. 7__________4 e 7__________7 presso la __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA e

     – n. 9__________8 presso la __________ SA.

g)  A AP 1 è assegnata la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 2 maggio 2012, dei seguenti conti o polizze intestati a AO 1:

     – n. 7.__________24 presso la __________ Compagnia di Assicurazioni SA e

     – n. __________14 presso la __________ SA.

h)  AP 1 è condannato inoltre a versare a AO 1 la somma di fr. 35 869.25.

                                         12. La richiesta di contributo alimentare per AO 1 è respinta.

                                     

                                         Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  III.   Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 10 000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                 IV.   Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 7500.–, sono poste per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  V.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   ;

– ,  (in estratto, dispositivo n. II/7f, dopo il passaggio in giudicato);

–   

   (in estratto, dispositivo n. II/7f, dopo il passaggio in giudicato).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).