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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa CA.2016.46 (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 28 luglio 2016 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
giudicando sull'appello del 6 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 gennaio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 novembre 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1972) e AO 1 (1969), omologando una convenzione in cui i coniugi prevedevano – tra l'altro – l'affidamento della figlia G__________ (nata il 21 marzo 2006) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, il quale si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1000.– mensili, assegno familiare non compreso.
B. Il 28 luglio 2016 AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare – l'attribuzione congiunta dell'autorità parentale sulla figlia, il rispetto da parte di AO 1 di determinate norme sul diritto di visita e la riduzione del contributo alimentare per G__________ a fr. 400.– mensili. All'udienza del 7 settembre 2016, indetta per la conciliazione e la discussione cautelare, le parti hanno raggiunto un “accordo limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” in virtù del quale il contributo alimentare per la figlia è stato ridotto a fr. 700.– mensili, assegno familiare non compreso. In coda all'udienza il Pretore ha decretato inoltre a verbale, di propria iniziativa, un blocco cautelare di fr. 50 000.– a carico di un conto bancario intestato a AP 1 presso il __________ __________ di __________. Infine egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta di merito. Un appello introdotto il 14 settembre 2016 da AP 1 contro il blocco cautelare, adottato dal Pretore senza contraddittorio, è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 3 ottobre 2016 (inc. 11.2016.95).
C. Nel frattempo, con decreto cautelare del 26 settembre 2016 il Pretore ha autorizzato AP 1 a trasferire dal suo conto presso il __________ __________ a un conto intestato a AO 1 presso P__________ la somma di fr. 700.– ogni mese a titolo di contributo alimentare per G__________ fino al 31 dicembre 2016. A un'udienza del 10 gennaio 2017, indetta per “incombenti”, le parti hanno raggiunto un ulteriore accordo cautelare, nel senso che hanno confermato il contributo alimentare per la figlia in fr. 700.– mensili anche dal 1° gennaio 2017. Contestualmente esse hanno proceduto alla discussione sul blocco cautelare del citato conto bancario, AP 1 chiedendone la revoca e AO 1 postulandone il mantenimento.
D. Statuendo con decreto cautelare del 25 gennaio 2017, il Pretore ha omologato gli accordi provvisionali stipulati dalle parti il 7 settembre 2016 e il 10 gennaio 2017, ha confermato il blocco del noto conto bancario fino a concorrenza di fr. 50 000.– e ha autorizzato AP 1 a trasferire fr. 700.– ogni mese da tale conto a un conto intestato a AO 1 in favore della figlia. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 febbraio 2017 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato revocando il blocco cautelare del suo conto bancario. Con osservazioni del 13 marzo 2017 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'ammontare del blocco decretato dal Pretore (fr. 50 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 26 gennaio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.__________), di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica 5 febbraio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 6 febbraio 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nella decisione impugnata il Pretore, richiamato l'accordo con cui le parti avevano ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento per la figlia a fr. 700.– mensili, ha ritenuto giustificato alla luce della precaria situazione finanziaria di AP 1 il blocco del conto bancario, conto “che costituisce l'unica fonte a cui far capo per il finanziamento del contributo”. A suo parere, la diminuzione del reddito dell'istante è riconducibile con ogni verosimiglianza a scelte discutibili dell'istante medesimo, in particolare a quella di togliersi dalla cassa disoccupazione, “per cui non è escluso che analoghe decisioni possano arrecare pregiudizio all'unica fonte attualmente disponibile per pagare il contributo alimentare”. Tenuto conto di ciò, il primo giudice ha confermato il blocco della relazione bancaria fino a concorrenza di fr. 50 000.–, pari alla metà del saldo in conto, autorizzando nondimeno AP 1 a versare il contributo alimentare per la figlia prelevandolo da tale conto e girandolo su un conto intestato a AO 1.
3. Nell'appello AP 1 fa valere che l'art. 178 CC, sul quale il Pretore avrebbe fondato il blocco del conto bancario, è applicabile solo a persone coniugate o in fase di divorzio, non a soggetti già divorziati. Tutt'al più, egli soggiunge, un simile provvedimento sarebbe potuto intervenire nell'ambito di una procedura esecutiva volta all'incasso di contributi impagati. L'appellante contesta inoltre di mettere in pericolo le pretese alimentari della figlia, le quali “non paiono esposte a un rischio concreto e imminente”. Sottolinea di voler “riuscire, in prima battuta, nella sua attività” professionale, ma qualora ciò non fosse possibile ricorda di potersi iscrivere nuovamente alla cassa disoccupazione e
percepire le rimanenti indennità, pari a 226.8 giorni. Oltre a ciò, l'istante sostiene che il blocco litigioso non è necessario né proporzionato, avendo egli sempre adempiuto i propri obblighi alimentari, mentre le difficoltà finanziarie da lui incontrate non gli sono imputabili.
4. Nella fattispecie non risulta dal decreto cautelare impugnato in virtù di quale norma il Pretore abbia decretato il blocco del menzionato conto bancario. Nel precedente decreto supercautelare del 7 settembre 2016 egli aveva menzionato l'art. 178 CC, ma il richiamo non era pertinente. Tale disposizione entra in linea di conto solo come misura a protezione dell'unione coniugale o – per analogia – come provvedimento cautelare in una causa di stato (RtiD I-2010 pag. 697 n. 18c; Insenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 178), mentre dopo la pronuncia del divorzio non è più applicabile (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 2 ad art. 178; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 448 n. 700b). AP 1 e AO 1 sono divorziati dal 2012. Misure conservative in applicazione dell'art. 178 cpv. 2 CC non potevano così entrare in linea di conto.
5. Trattandosi di garantire il versamento di contributi alimentari per i figli prima o dopo una causa di stato (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio o relative azioni di modifica) oppure nel quadro di un'azione di mantenimento, si applicano le disposizioni degli art. 290 a 293 CC. E l'art. 292 CC prevede, in particolare, che il giudice può ordinare al debitore di “fornire adeguate garanzie” a tutela di contributi futuri. Se la garanzia verte su una somma in denaro, il giudice ingiunge al convenuto di consegnare la somma in questione a un istituto di deposito in garanzia dei contributi di mantenimento futuri. Emanata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio o relative azioni di modifica, azione di mantenimento), simile decisione è adottata con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Emanata nell'ambito di un processo fra genitori (o fra un genitore e il figlio), essa è adottata con la procedura applicabile alla causa principale. In tale ambito può essere decretata già come provvedimento cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_95/2008 del 20 agosto 2008 consid. 1.3 in: FamPra.ch 2009 pag. 222).
6. Ove il destinatario non ottemperi all'ingiunzione, occorre procedere in via forzosa per mezzo di un'esecuzione tendente alla prestazione di garanzie (art. 38 cpv. 1, 43 n. 3 e 67 cpv. 1 n. 3 LEF). Per evitare che il debitore distragga o faccia sparire i beni destinati a costituire la garanzia è possibile al creditore ottenere, anche prima di promuovere l'esecuzione, misure conservative (per esempio il blocco di un conto bancario) con un'istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 LEF), fermo restando che contro il decreto di sequestro il debitore potrà presentare opposizione (art. 278 LEF). La richiesta di garanzia va considerata allora come un'azione di convalida del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, pag. 332 n. 11). Inoltre il debitore può sollevare opposizione al precetto esecutivo tendente alla prestazione della garanzia, ma la decisione con cui il giudice ordina la costituzione della garanzia, in particolare il deposito di una determinata somma, è un titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione. Se il debitore consegna l'importo in questione allo stabilimento cantonale di deposito (art. 9 e 24 LEF), l'esecuzione si estingue. Se offre garanzie diverse (personali o reali) da quella ordinatagli, l'Ufficio di esecuzione informa il creditore, il quale può accettarle o respingerle. Se le rifiuta, l'esecuzione continua in via di pignoramento, in esito al quale il prodotto della realizzazione è consegnato a uno stabilimento di deposito (nel Cantone Ticino: la Banca dello Stato: art. 29 LALEF) fino a concorrenza dell'ammontare della garanzia (Bastons Bulletti in: Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 292 CC; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_95/2008 del 20 agosto 2008 consid. 3.3, in: FamPra.ch 2009 pag. 223).
7. La costituzione di una garanzia ancora non comporta, ad ogni modo, il versamento automatico di contributi alimentari al figlio, il quale è equiparato unicamente a un creditore pignoratizio. Se il genitore continua a non pagare, il figlio non può esigere quindi il versamento del contributo alimentare direttamente dallo stabilimento di deposito. Deve introdurre un'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF) per ogni contributo che giunge a scadenza. Egli può evitare nondimeno tale inconveniente chiedendo al giudice, sin dal momento in cui postula la costituzione di garanzie da parte del genitore, che inviti lo stabilimento di deposito a corrispondergli il contributo alimentare periodico (Bastons Bulletti in: Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 292 CC; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la
filiation, 5ª edizione, pag. 772 n. 1174; Breitschmid/Kamp in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 292 CC).
8. Nel caso in esame il Pretore non ha ancora preso alcuna decisione che obblighi AP 1 a costituire una garanzia di fr. 50 000.– destinata ad assicurare il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la figlia. Con il decreto impugnato egli si è limitato a confermare il precedente decreto del 7 settembre 2016, emanato senza contraddittorio, mediante il quale ordinava al __________ __________ di __________ il blocco cautelare di fr. 50 000.– a carico di un conto intestato all'istante. Se non che, come si è spiegato (consid. 6), per evitare che il debitore distragga o faccia sparire beni destinati alla costituzione di una garanzia l'unica via percorribile è quella del sequestro (opinione che Hegnauer sosteneva già nel 1997: Berner Kommentar, n. 11 ad art. 292 CC). Il blocco di un conto bancario ai fini dell'art. 292 CC non può essere disposto con decreto cautelare. Per di più, un sequestro non può essere ordinato d'ufficio. Occorre un'istanza (Bastons Bulletti in: Commentaire romand, op. cit., n. 5 a d art. 292 CC), come occorre un'istanza perché sia ingiunta al debitore la costituzione di garanzie (Bohnet, op. cit., pag. 331 n. 9). Nelle circostanze descritte il decreto cautelare impugnato andrebbe quindi annullato già per tali ragioni. Si volesse anche – per ipotesi – da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.
9. L'art. 292 CC prevede che qualora i genitori trascurino ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o vi sia motivo di credere che facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il loro patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri. A tal fine il creditore deve disporre di una pretesa di mantenimento contenuta in un titolo esecutivo (provvisorio o definitivo). Inoltre il debitore deve persistere nel trascurare i suoi doveri di mantenimento oppure accingersi alla fuga, dissipare o dissimulare il proprio patrimonio. Sempre, evidentemente, che abbia i mezzi per costituire la garanzia (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 8 a 10 ad art. 292 CC).
a) Nella fattispecie sussiste pacificamente un titolo esecutivo che attesta l'obbligo di mantenimento a carico di AP 1 in favore della figlia (accordo cautelare stipulato il 10 gennaio 2017, omologato dal Pretore). È assodato altresì che l'appellante dispone di un conto bancario con un saldo sufficiente per costituire la garanzia di fr. 50 000.–. Di per sé, il primo requisito per l'applicazione dell'art. 292 CC sarebbe dunque dato. Diversa è la situazione per quanto riguarda il secondo.
b) Intanto non consta che AP 1 abbia trascurato “ostinatamente” di versare il contributo alimentare per G__________. Anzi, il Pretore ha accertato ch'egli vi fa fronte attingendo al capitale depositato sul noto conto bancario (decreto impugnato, pag. 4), ciò che la convenuta riconosce (osservazioni all'appello, pag. 4). Tanto meno risulta – né è preteso – che egli sia in procinto di fuggire o di far sparire il proprio patrimonio. Quanto al fatto che stia dissipando la propria sostanza, non si disconosce che il saldo del citato conto bancario, di fr. 210 623.36 il 31 dicembre 2011 (doc. F nell'inc. DM.2012.32 richiamato), si era ridotto il 1° luglio 2016 a fr. 103 220.85 (doc. H nell'inc. DM.2016.39 richiamato). L'istante ha spiegato però – plausibilmente – che ciò è avvenuto perché “man mano che la situazione finanziaria peggiorava ho dovuto far fronte al mio fabbisogno (stimabile in circa fr. 3000.– mensili) e al contributo per la figlia attingendo a tale conto”. E in effetti, come ricorda il Pretore, dopo avere lavorato a tempo pieno per la A__________ SA con uno stipendio fr. 4200.– mensili, egli ha accettato nel settembre del 2013 una riduzione del grado d'occupazione al 50%, salvo essere licenziato per il 31 luglio 2014 e iscriversi alla casa di disoccupazione, riscuotendo un'indennità media di fr. 3839.– mensili lordi. Nel maggio del 2015 egli ha poi deciso di porre fine alla disoccupazione e di mettersi in proprio come fotografo e informatico, ciò che gli permetterebbe di guadagnare mediamente circa fr. 1500.– mensili (decreto impugnato pag. 3).
Non è questa la sede per valutare la decisione dell'appellante volta a intraprendere un'attività lucrativa indipendente e nemmeno per sindacare l'adeguatezza del reddito che egli può conseguire dando prova di buona volontà. Tali questioni formano oggetto della procedura riguardante la modifica del contributo alimentare. Ai fini del presente giudizio basti ricordare che il mero fatto di avviare un'attività indipendente e di rinunciare a indennità di disoccupazione non costituisce, di per sé, un comportamento inadeguato, suscettibile di minacciare l'esecuzione di pretese alimentari (FamPra.ch 2009 pag. 526). Comunque sia, in concreto non si desume dagli atti che il debitore si prepari alla fuga, stia dissipando o dissimulando il suo patrimonio. Certo, se guadagna soltanto fr. 1500.– mensili e deve sopperire al contributo di mantenimento per la figlia, egli finirà per estinguere il conto. Ma ciò non è sufficiente per imporgli la costituzione di garanzie a norma dell'art. 292 CC. Né il fatto che egli contesti il blocco decretato d'ufficio indizia la volontà di “non sentirsi vincolato a regole che tutelino la sostanza”, come adduce il Pretore. Se ne conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono gli estremi per applicare a AP 1 l'art. 292 CC, di modo che il blocco del conto bancario va annullato. Ne segue che l'appello, provvisto di buon fondamento, dev'essere accolto e il decreto cautelare riformato di conseguenza.
10. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese di primo grado, che vanno poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'istante. Quanto alle ripetibili, che il Pretore aveva compensato, l'appellante non indica a quanto ammonterebbe la sua spettanza. Trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, egli non poteva limitarsi tuttavia a una richiesta indeterminata, ma avrebbe dovuto cifrare la sua pretesa (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). In mancanza di ciò, la sua domanda si rivela irricevibile.
11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1). Nondimeno contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
2. Il blocco del conto n. __________ presso il __________ __________ intestato a AP 1, __________, è revocato.
3. L'obbligo di autorizzazione a AP 1 per ordinare il trasferimento di fr. 700.– mensili dal suo conto bancario a un conto intestato a AO 1 in favore della figlia G__________ è annullato.
4. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione a:
– (in estratto, dispositivo n. I/2 e I/3, dopo il passaggio in giudicato);
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).