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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2014.411 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 aprile 2014 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
giudicando sull'appello (“reclamo”) del 17 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 6 febbraio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1951) e AP 1 (1949) si sono sposati a __________ il 12 luglio 1972. Dal matrimonio sono nati P__________ (1973), K__________ (1976), A__________ (1976-2016), N__________ (1981), A__________ (1983) e J__________ (1988), ora maggiorenni. Responsabile del reparto spedizioni e stampa della R__________ SA fino al 31 dicembre 2014, in seguito a un licenziamento collettivo il marito ha ricevuto indennità di disoccupazione fino al pensionamento, intervenuto il 1° ottobre 2016. La moglie si è dedicata durante la vita in comune al governo della casa e alla cura della famiglia. Affetta da sclerosi multipla, essa percepisce una rendita di vecchiaia, oltre a un assegno per grandi invalidi, e alterna periodi di degenza in cliniche specializzate a rientri al domicilio coniugale (particella n. 20 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. Il 7 aprile 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. All'udienza del 27 maggio 2014, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. In subordine egli ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale nella misura in cui la moglie si trasferisse presso terzi o in un istituto o, nell'ipotesi in cui essa rientrasse a domicilio, ha proposto di assegnare a lei l'uso dell'appartamento al primo piano e di riservare a lui quello nel seminterrato, offrendo un contributo di mantenimento da determinare dopo l'istruttoria. L'istante ha replicato il 17 giugno 2014, precisando la sua richiesta di contributo di mantenimento in fr. 5545.85 mensili. Il marito ha duplicato il 9 luglio 2014, ribadendo il proprio punto di vista. Nel corso dell'istruttoria, il 10 settembre 2014, il Pretore aggiunto ha sospeso la causa in vista di trattative. Nel settembre del 2014 AP 1 ha preso in locazione un appartamento a __________, nello stesso stabile in cui vive la figlia P__________. Il marito è rimasto nell'abitazione coniugale.
C. Il 15 ottobre 2015 AP 1 ha chiesto la riattivazione della procedura e ha postulato, già inaudita parte, un contributo alimentare di fr. 3131.80 mensili dall'ottobre del 2015. All'udienza del 13 novembre 2015, indetta per la discussione cautelare, il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al dicembre del 2014, ridotto in seguito a fr. 600.– mensili, oltre al pagamento del premio della cassa malati della moglie. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione
finale limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 giugno 2016 la moglie ha riaffermato la propria domanda. Con allegato dello stesso giorno il marito ha offerto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dall'ottobre del 2015 fino all'agosto del 2016, dai quali dedurre quanto già pagato, mentre dal settembre del 2016 si è riservato un nuovo conteggio. Invitata dal Pretore aggiunto a esprimersi sui nuovi documenti prodotti dal convenuto con il memoriale conclusivo, il 15 luglio 2016 l'istante ne ha contestato l'ammissibilità. A una successiva udienza del 31 agosto 2016, indetta per discutere sul seguito del procedimento a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha nuovamente sospeso la causa, le parti dichiarando il loro “accordo a che il giudice emetta la decisione sui nuovi documenti prodotti con le conclusioni nell'ambito dell'emissione della decisione in materia cautelare”.
D. Statuendo con decreto cautelare del 6 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1708.75 mensili dall'ottobre del 2015 fino al settembre del 2016, ridotto a fr. 158.60 mensili dopo di allora. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 17 febbraio 2017 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere interamente la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 2017 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari, i quali, se sono emanati previo contraddittorio (“nelle more istruttorie”), sono appellabili entro dieci giorni (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.119 del 12 novembre 2018, consid. 1 e 2). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile unicamente solo se il valore litigioso raggiungeva almeno 10 000 franchi secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri la differenza tra la richiesta di contributo alimentare formulata dall'istante (fr. 3131.80 mensili dall'ottobre del 2015) e l'offerta del convenuto (fr. 600.– mensili dall'ottobre del 2015 all'agosto del 2016), per un lasso di tempo indeterminato, da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). L'atto di AP 1 va dunque trattato come appello. Quanto alla sua tempestività, il decreto impugnato è stato notificato alla precedente patrocinatrice dell'istante l'8 febbraio 2017. Depositato il 17 febbraio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello l'istante acclude le distinte delle prestazioni mediche non rimborsate dalla sua cassa malati per gli anni 2015 (doc. γ) e 2016 (doc. δ), rilevando che tali documenti non erano ancora disponibili al momento in cui ha introdotto l'allegato conclusivo e che, in ogni modo, alla luce del tempo trascorso prima dell'emanazione della decisione si giustifica adeguare i dati, anche al marito essendo stata data l'opportunità di aggiornare la propria documentazione. In realtà occorre distinguere. Riguardo alla distinta del 2015 non è dato a divedere, né l'appellante spiega, perché questa non potesse essere sottoposta al Pretore aggiunto prima del 22 aprile 2016, allorché è stata chiusa l'istruttoria. Non rispettando le condizioni poste dall'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine), il documento in questione non è quindi ammissibile.
Relativamente alla distinta del 2016, essa è stata trasmessa all'assicurata il 7 gennaio 2017, nell'intervallo tra la chiusura dell'istruttoria e l'emanazione del decreto cautelare. È vero che, trattandosi di una procedura retta dal principio inquisitorio “attenuato” (art. 272 CPC), l'art. 229 cpv. 3 CC consente al giudice di considerare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova “fino alla deliberazione della sentenza”, ovvero fino alla chiusura delle arringhe finali o alla scadenza del termine fissato dal giudice per presentare memoriali conclusivi in applicazione dell'art. 232 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Trattandosi di una procedura condotta da un giudice monocratico (come il Pretore o il Pretore aggiunto nel Cantone Ticino), la deliberazione inizia però subito dopo la chiusura delle arringhe finali o subito dopo la scadenza del termine fissato dal giudice per presentare memoriali conclusivi (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.3 con rinvii). La distinta del 2016 non poteva più quindi essere esibita al Pretore. Prodotta senza indugio, essa è quindi ricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC).
3. Nelle sue osservazioni AO 1 afferma che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante non confrontandosi con la decisione impugnata. A suo parere, l'appellante si limita a contestare alcune poste delle entrate e dei fabbisogni senza distinguere il periodo prima del pensionamento da quello successivo e senza dimostrare quale sia l'incidenza di tali poste sul calcolo del contributo.
a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52).
b) In concreto l'appellante si limita a contestare singole poste del reddito e del fabbisogno dei coniugi ammesse o non ammesse dal Pretore aggiunto, senza precisare a quanto assommino le entrate o le uscite così corrette e senza esporre un calcolo del contributo alimentare. La sua richiesta di giudizio, nondimeno, è chiaramente cifrata in fr. 3131.80 mensili. Come si vedrà, inoltre, l'appello non si limita a una mera riproduzione degli allegati di prima sede, ma contiene anche critiche al giudizio impugnato. E siccome il metodo di calcolo adottato dal primo giudice non è contestato dall'appellante, il ricorso può ritenersi adempiere i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
4. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha accertato le entrate effettive della moglie in fr. 3313.50 mensili (fr. 1383.– di rendita AVS, fr. 1930.50 di assegno per grandi invalidi), cui ha aggiunto una locazione ipotetica di fr. 900.– mensili per un suo immobile a __________ (particella n. 109 RFD di __________, sezione di __________), per complessivi fr. 4213.50 mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 4449.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1250.–, spese accessorie fr. 170.–, posteggio fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 481.50, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 377.–, dentista fr. 100.–, imposta di circolazione fr. 57.–, assicurazione dell'automobile fr. 160.20, spese d'automobile fr. 100.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 30.–, assicurazione RC e dell'economia domestica per la casa a __________ fr. 33.90, tassa rifiuti per la casa a __________ fr. 15.25, tassa fognatura per la casa a __________ fr. 4.50, onere fiscale fr. 400.–).
Riguardo al marito, il Pretore aggiunto ha constatato che fino al 30 settembre 2016 quegli ha beneficiato di indennità di disoccupazione per una media di fr. 6510.– mensili, cui ha cumulato una locazione ipotetica di fr. 650.– mensili per l'appartamento al pianterreno della casa a __________, onde un'entrata complessiva di fr. 7160.– mensili. Dopo il pensionamento il primo giudice ha accertato una rendita AVS di fr. 2162.– mensili, alla quale ha addizionato fr. 950.15 mensili che, secondo una proposta assicurativa, l'interessato potrebbe trarre dal capitale della previdenza professionale, così come i citati fr. 650.– mensili per l'appartamento al pianterreno della casa di __________, ottenendo un totale di fr. 3762.15 mensili. Circa il fabbisogno minimo del marito, egli l'ha determinato in fr. 3978.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 838.25 [oneri ipotecari fr. 348.75, fognatura fr. 20.34, assicurazione stabili fr. 61.30, riscaldamento fr. 153.80, abbonamento per il bruciatore fr. 27.90, pulizia caldaia e spazzacamino fr. 34.30, manutenzione ordinaria fr. 191.85], premio della cassa malati fr. 381.40, franchigia e partecipazione fr. 66.–, dentista fr. 100.–, tassa rifiuti fr. 7.20, Billag fr. 36.80, leasing dell'automobile fr. 360.–, imposta di circolazione fr. 23.–, assicurazione dell'automobile fr. 136.30, spese d'automobile fr. 100.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 32.15.–, onere fiscale fr. 696.60).
Ciò posto, il Pretore aggiunto ha calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 2945.80 mensili fino al 30 settembre 2016 e di fr. 645.25 mensili dopo di allora. Su tali basi egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 1708.75 mensili dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 e in fr. 158.50 mensili dal 1° ottobre 2016 in poi.
5. L'appellante contesta anzitutto la locazione ipotetica di fr. 900.– mensili che il Pretore aggiunto le ha computato nei redditi sulla base del valore locativo stimato da un perito immobiliare in un referto prodotto da lei medesima. Il primo giudice ha rimproverato a quest'ultima di non avere reso verosimile l'impossibilità di appigionare la casa di __________, “perfettamente abitabile”. L'appellante sostiene che il reddito indicato nella perizia è del tutto teorico, giacché l'immobile è in disuso, necessita di una completa ristrutturazione ed è privo di riscaldamento. Sottolinea che con i suoi problemi di salute essa non è in grado di occuparsi della messa in locazione né della manutenzione. Fa valere che lo stabile si trova nelle __________, in un luogo discosto e isolato, dove lei stessa si reca solo saltuariamente nei mesi estivi. Ricordato che durante la vita in comune l'edificio non è mai stato locato, essa lamenta una disparità di trattamento per il fatto che al marito, il quale vive solo in una casa molto grande, è stata imputata una locazione ipotetica di soli fr. 650.– mensili anche se il valore complessivo della casa a __________ è molto più alto.
a) Come ha accertato il Pretore aggiunto, dalle fotografie annesse alla valutazione peritale allestita dallo studio tecnico amministrativo D__________-B__________ & __________ SA di __________ si evince che la casa a __________, su due piani, possiede tutti i requisiti per essere abitabile (corrente elettrica, acqua calda, cucina con piano cottura e cappa di aspirazione, bagno con doccia, servizio igienico, sala da pranzo, camere convenientemente arredate: doc. YCA), tant'è che l'interessata medesima vi si reca d'estate. Nulla rende verosimile la necessità di particolari interventi di manutenzione. Quanto alla mancanza di un impianto di riscaldamento centralizzato (allegazione per altro contestata dal marito), ciò ancora non significa che l'edificio non sia abitabile durante la stagione fredda, il riscaldamento essendo possibile anche mediante singoli convettori.
b) Non si trascura che con i suoi problemi di salute l'istante non è verosimilmente in grado di occuparsi personalmente della locazione dell'immobile, tanto che tra il 12 marzo 2014 e il 15 aprile 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 le aveva istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza con gestione del patrimonio (doc. E nell'inc. SO.2014.411 richiamato). Essa non spiega tuttavia quali motivi impediscano di conferire l'incarico a terzi, mentre la curatela è stata revocata perché la figlia P__________ si occupa delle questioni amministrative di lei (memoriale conclusivo, pag. 4; incarto richiamato dall'Autorità di protezione regionale 15). L'interessata contesta la possibilità di trovare un conduttore disposto a pagare la pigione indicata nel referto per un oggetto del genere, ma la contestazione si esaurisce in sé stessa. Eppure già con la risposta del 24 maggio 2014 il marito aveva preteso la messa a frutto della sostanza immobiliare della moglie, di modo che essa avrebbe avuto modo di rendere verosimile l'impossibilità di locare il bene. Anche volendo tenere conto che l'immobile si trova in una zona del Cantone particolarmente discosta, la possibilità di ottenerne un reddito non può essere esclusa sulla base delle sole asserzioni dell'appellante, neppure a un esame limitato alla verosimiglianza.
c) Quanto all'asserita disparità di trattamento in confronto all'ammontare del reddito ipotetico da locazione imputato al marito, basti osservare che a un sommario esame la differenza appare giustificata dal fatto che il Pretore aggiunto si è fondato su due referti di specialisti (doc. Y e W). Non ha dunque giudicato senza cognizione di causa.
d) Si conviene che anche dopo la sospensione della comunione domestica i coniugi hanno diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante il matrimonio (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). Di per sé, l'interessata potrebbe pretendere dunque di continuare a godere di una casa di vacanza, fermo restando che la stessa era presumibilmente a disposizione anche del marito. La questione è che in concreto già a un esame sommario la diminuzione dei redditi del convenuto in seguito al pensionamento non consente più ai coniugi di coprire nemmeno il rispettivo fabbisogno minimo. In simili circostanze occorre tenere conto, quanto meno dal 1° ottobre 2016 (data del pensionamento), di altre fonti di reddito alla concreta portata dei coniugi, imputando loro l'entrata conseguibile di sostanza fino ad allora improduttiva (sentenza del Tribunale federale 5A_937/2012 del 3 luglio 2013, consid. 4.2.2 con rinvio a DTF 117 II 16, consid. 1). Per il tempo successivo al 1° ottobre 2016 la valutazione del primo giudice sfugge dunque alla critica. Per il lasso di tempo precedente, invece, il computo di un simile reddito ipotetico non si giustifica, sicché i redditi della moglie vanno ricondotti a fr. 3313.50 mensili.
6. Sempre in relazione alle proprie entrate, l'appellante fa valere che l'assegno per grandi invalidi può essere usato solo per finanziare le spese mediche e assistenziali, ma non per sovvenzionare il fabbisogno minimo corrente. Il convenuto eccepisce che la contestazione è nuova, giacché in prima sede l'istante medesima ha annoverato tale assegno tra le sue entrate.
a) Le prestazioni di assicurazioni sociali o private destinate a coprire la perdita di guadagno, passeggera o duratura, riconducibile a rischi assicurati (disoccupazione, infortunio, malattia o invalidità) vanno qualificate come reddito (DTF 134 III 584, consid. 3.4 con rimandi; Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione n. 7 ad art. 125; Simeoni in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 48 ad art. 125 CC). Ciò non è il caso invece per le prestazioni complementari AVS o AI, così come per le prestazioni assistenziali, sussidiarie rispetto al contributo alimentare (sentenze del Tribunale federale 5A_624/2017 del 19 febbraio 2018, consid. 4.4.4 e 5A_128/2016 del 22 agosto 2016, consid. 5.1.4.1 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.124 del 3 maggio 2018, consid. 8c).
b) Trattandosi di un assegno per grandi invalidi, riconosciuto a chi, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPGA e 42 LAI), il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che esso non va considerato nel calcolo del contributo di mantenimento dovuto a un figlio, essendo destinato a finanziare le spese che questi deve sostenere per compiere gli atti della vita quotidiana (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2016 del 18 novembre 2016, consid. 5.5.1). Esso non va calcolato neppure per determinare il reddito di un coniuge (De Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, op. cit., n. 64 ad art. 176 CC), orientamento seguito altresì dall'Obergericht del Canton Zurigo (FamPra.ch 2018 pag. 485). Sta di fatto che in concreto, non fosse incluso l'assegno per grandi invalidi tra i redditi di AP 1, dal calcolo del fabbisogno minimo di lei andrebbero espunte le spese correlate alla sua disabilità. Davanti al primo giudice l'interessata medesima ha preferito tuttavia indicare fra le sue entrate l'ammontare dell'assegno in questione e ancora con l'appello essa adduce di non ritenere necessario operare distinzioni, giacché “in ogni caso [esso] si compensa”. Al riguardo non soccorre dunque diffondersi.
7. Quanto al proprio fabbisogno minimo (fr. 4449.35 mensili), l'appellante chiede di inserire i costi di un secondo posteggio e quelli del centro diurno terapeutico, rivalutando altresì l'esborso per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Le pretese vanno esaminate singolarmente.
a) Per quel che è del secondo posteggio, l'appellante ritiene che ciò costituisca una necessità primaria e chiede di riconoscerle il costo, “vista la grave situazione in cui vive”. Così argomentando, tuttavia, essa si limita a ribadire la sua posizione, senza pretendere che sia errata quella del Pretore aggiunto, stando al quale nel fabbisogno minimo di lei può essere incluso solo il canone di un posteggio destinato alla vettura necessaria per i suoi spostamenti (“anche se guidata da un terzo”), ma non quello di un secondo posteggio “per chi viene a farle visita o la viene ad assistere”. Che poi un secondo posteggio sia una necessità primaria è un'apodittica asserzione dell'appellante, la quale non pretende di dover assumere i costi di posteggio per gli operatori sanitari che la vengono ad assistere.
b) In merito ai costi del centro diurno terapeutico, per il primo giudice quanto fatturato dalla Società Ticinese Assistenza Ciechi per l'accoglienza diurna nella Casa dei Ciechi Ricordone di Lugano appare rimborsato dalla cassa malati, non risultando che la fattura di fr. 960.– sia stata inoltrata all'assicuratore malattia e da questi non riconosciuta. L'appellante fa valere che solo le prestazioni infermieristiche sono a carico dell'assicurazione malattia, mentre la retta giornaliera di fr. 40.– è interamente a suo carico, tant'è che l'importo figurante sulla fattura non corrisponde a quello rimborsato dalla cassa malati. Ora, dall'estratto delle prestazioni erogate dalla cassa malati nel 2014 e nel 2015 si evince che i costi fatturati dalla “Casa dei ciechi Ricordone” sono totalmente riconosciuti (doc. Y e Z nell'inc. SO.2014.411 richiamato, doc. J). Fra tali importi non figura tuttavia quello di fr. 960.– fatturato all'istante il 4 marzo 2015 (doc. H). È vero che AP 1 non ha reso verosimile di avere inviato quella fattura all'assicurazione malattia né ha prodotto una dichiarazione di quest'ultima al riguardo, benché il convenuto contestasse la spesa già con la risposta. Agli atti, nondimeno, figura anche la scheda contabile debitori allestita dall'istituto a nome di lei, dalla quale risultano tra l'agosto del 2014 e il dicembre del 2015 diciassette fatture con i relativi pagamenti (doc. M nell'inc. SO.2014.411 richiamato). Nessuno degli importi fatturati corrisponde a quelli riconosciuti dalla cassa malati per quel periodo (doc. Y e Z nell'inc. SO.2014.411 richiamato e doc. J). Né è verosimile, o il convenuto ha mai preteso, che la moglie abbia rinunciato volontariamente al rimborso di tali costi da parte della cassa malati per un così lungo periodo.
Nelle circostanze descritte si può concludere, a un sommario esame, che a differenza di altre prestazioni di cura fornite dall'istituto, la retta per la frequenza del centro diurno e la spesa per il trasporto non siano assunte dall'assicurazione malattia obbligatoria o da eventuali coperture complementari, ma siano a carico dell'ospite (cfr. anche: “Domanda di ammissione al centro diurno; note informative: retta e fatturazione alla cassa malati”, in: ‹http://stac-lugano.ch/centro-diurno-terapeutico›). Dalla citata scheda contabile si desume ad ogni modo che gli importi fatturati mensilmente sono variabili, in funzione dei giorni di presenza effettivi (doc. M nell'inc. SO.2014.411 richiamato). La spesa per il centro diurno terapeutico, la cui necessità non è messa in dubbio neppure dal convenuto, va dunque ricondotta a fr. 753.– mensili, pari alla media delle 17 fatture indicate (fr. 12 802.– : 17).
c) Circa le spese mediche non coperte dalla cassa malati, l'appellante chiede che le sia riconosciuto un costo di fr. 582.20 mensili in luogo di fr. 377.– mensili ammessi dal Pretore aggiunto. Fondata su un documento nuovo ammissibile (sopra, consid. 2), l'argomento è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, il primo giudice ha operato una media degli importi che emergevano dagli estratti delle prestazioni erogate dalla cassa malati dal 2013 al 2015 (fr. 13 569.10 : 36 mensilità; doc. X, Y e Z nell'inc. SO. 2014.411 richiamato). Se non che, la distinta delle spese 2015 prodotta in questa sede è irricevibile (sopra, consid. 2), mentre quella agli atti si riferisce a soli nove mesi. Ne deriva che, tenendo conto della distinta del 2016 (doc. δ di appello), la quale comprende già l'importo di fr. 376.– mensili corrispondente ai costi delle cure a domicilio non più assunte dalla cassa malati (doc. I), la voce in questione va portata a fr. 560.– mensili.
d) In definitiva il fabbisogno minimo della moglie va rivalutato da fr. 4449.35 mensili a fr. 5385.– mensili (arrotondati), ridotti a fr. 4985.– mensili dal 1° ottobre 2016 in seguito alla decurtazione (non controversa) dell'onere fiscale operata dal primo giudice.
8. Per quel che attiene ai redditi del marito, l'appellante contesta l'ammontare della rendita di cassa pensione calcolata dal Pretore aggiunto. Inoltre essa sostiene che il marito beneficia di una rendita del “terzo pilastro” e chiede di aumentare a fr. 1250.– mensili il reddito ipotetico per la locazione dell'appartamento al pianterreno dell'abitazione coniugale.
a) In merito agli averi di previdenza professionale il Pretore aggiunto ha preso atto che il marito riconosceva fra i suoi redditi l'importo della proiezione di rendita di vecchiaia finanziata da un premio corrispondente alla metà di una polizza di libero passaggio indicato dal proprio assicuratore (doc. 51). Egli ha ritenuto nondimeno che, l'avere pensionistico non essendo ancora stato suddiviso, la rendita andava raddoppiata, “giacché determinante è l'intero capitale e non solo la metà”, onde un'entrata di fr. 950.15 mensili. L'appellante contesta l'attendibilità del documento rilasciato dalla compagnia d'assicurazione, facendo valere che non si tratta di un certificato di cassa pensione, bensì di una mera proposta. Essa sottolinea che non è dato di sapere se siano stati eseguiti prelevamenti e se la somma di fr. 329 000.– corrisponda all'importo “da dividere”. Lamenta altresì che tale documento le è stato notificato solo con la decisione, privandola della possibilità di un contraddittorio, e sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto chiedere “il certificato LPP al momento della conclusione del contratto”.
A giusto titolo l'appellante si duole che, prima dell'emanazione del decreto impugnato, i documenti prodotti dal marito il 24 gennaio 2017, tra cui la proposta per una rendita di vecchiaia allestita dalla Zurigo assicurazione (doc. 51), sarebbero stati da notificare previamente a lei, lasciandole il tempo di esprimersi. Sul documento in esame tuttavia essa ha potuto debitamente far valere le sue ragioni davanti a questa Camera, autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo, di modo che l'irregolarità può ritenersi sanata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). Ciò premesso, l'appellante si limita a una contestazione generica del calcolo del Pretore. Né essa indica concretamente quale importo andrebbe computato al marito. Ciò rende l'appello finanche inammissibile (DTF 137 III 617). Si aggiunga che nella presente procedura non si tratta di determinare l'ammontare della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio (da dividere con la moglie), bensì l'importo che il convenuto è tenuto a prelevare mensilmente per finanziare il mantenimento della famiglia dopo il pensionamento, questione retta dal principio dispositivo e non da quello inquisitorio. E a un giudizio di verosimiglianza non soccorrono motivi per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice, il quale si è fondato sull'unico dato disponibile circa l'avere di libero passaggio del convenuto.
b) Quanto alla rendita di “terzo pilastro”, AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di non avere chiarito la questione “nonostante abbia avuto a disposizione i documenti necessari e abbia richiesto di completare la documentazione alla controparte (senza contradittorio)”. Ora, che il marito beneficiasse di una polizza “terzo pilastro 3a” con scadenza nel 2017 è indubbio (doc. 32, 2° foglio nell'inc. SO. 2014.411 richiamato). Tuttavia all'indicazione del marito, secondo cui al pensionamento egli poteva “contare sulle sole entrate del 1° pilastro di fr. 2162.– (doc. 48) e sulla pensione pari a un'entrata mensile presumibile di fr. 449.– (doc. 49)” (lettera del 17 gennaio 2017), la moglie non ha reagito né ha evocato l'esistenza della citata polizza, domandando ragguagli in merito alla destinazione del capitale ricevuto dal coniuge. Nuova, la censura si rivela pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
c) Da ultimo l'appellante chiede di aumentare da fr. 650.– a fr. 1250.– mensili il reddito potenziale per la locazione dell'appartamento al pianterreno nell'abitazione di __________. Essa fa valere una disparità di trattamento per “quel che concerne la totale attribuzione all'istante di redditi ipotetici derivanti dalla locazione impossibile da effettuare e un'attribuzione solo parziale del reddito ipotetico della casa”. Essa soggiunge che, considerato un valore locativo di fr. 2500.– mensili e la proprietà dell'immobile per un mezzo, “il reddito locativo ipotetico da considerare è almeno la parte che le spetterebbe”. L'argomentazione non può essere condivisa. Intanto è pacifico che, trattandosi di due immobili diversi, essi abbiano, quanto meno a un esame di verosimiglianza, valori diversi. Inoltre, tenuto conto che il marito abita nell'appartamento al primo piano, determinante è la pigione che egli potrebbe ottenere concedendo in locazione l'appartamento vuoto al pianterreno, e non la metà del reddito conseguibile dall'intero immobile. Neppure l'interessata, del resto, pretende che AO 1 debba lasciare l'abitazione di __________ per locarla interamente a terzi. Al più si potrebbe suddividere il reddito conseguibile fra i due coniugi comproprietari, ma ciò imporrebbe di ripartire anche i relativi oneri e in definitiva nulla muterebbe verosimilmente quanto al calcolo del contributo alimentare. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Per quanto concerne il fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta le spese mediche, le spese dentistiche, il leasing dell'automobile, le spese d'automobile, la posta per il canone radiotelevisivo e l'onere fiscale.
a) I costi della salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vanno computati nel fabbisogno minimo dell'assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). L'appellante fa valere che l'esborso di fr. 66.– mensili riconosciuto dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo del marito non è reso verosimile. A torto. Dal certificato del dott. __________ K__________ risulta che il paziente soffre di malattie croniche, per le quali occorre l'assunzione costante di medicamenti (doc. 37 nell'inc. SO. 2014.411 richiamato). Inoltre dagli atti si evince che AO 1 ha sopportato spese mediche per fr. 2571.85 nel 2013 (doc. 23 nell'inc. SO.2014.411 richiamato, con una franchigia annua di fr. 2500.–), di fr. 541.35 nel 2014 (doc. 10, con una franchigia annua di fr. 300.–) e di fr. 3157.40 dal 1° gennaio al 10 dicembre 2015 (doc. 36 nell'inc. SO.2014.411 richiamato). Tolti i dati per il 2013 e il 2015 della franchigia di fr. 2500.– e aggiunta la franchigia minima di fr. 300.– e la partecipazione del 10% sui residui fr. 2200.–, si ottiene una media di fr. 66.– mensili sull'arco di 35 mesi, come ha considerato il Pretore aggiunto. L'entità della spesa, così come la sua ricorrenza, è stata quindi resa verosimile.
b) Relativamente alle spese dentistiche, l'appellante obietta che si tratta di interventi conclusi da tempo, privi di incidenza per il futuro. Il Pretore aggiunto non ha mancato di rilevare che, per entrambi i coniugi, i trattamenti più importanti sono conclusi, ma ha anche precisato che per ambedue vi sono “spese di media entità per interventi che esulano dai semplici controlli”. L'interessata non si confronta con tale argomentazione, che trova riscontro negli atti, dai quali si deduce una spesa di € 10 500.– nel 2014 (doc. 24 nell'inc. SO.2014.411 richiamato), come pure due trattamenti nel 2015 per € 210.– e € 1200.– (doc. 26). Né essa spiega perché, a un esame sommario, non si giustifichi di riconoscere al marito un esborso analogo a quello ammesso nel suo fabbisogno minimo a fronte di un unico intervento di fr. 1500.– (doc. G). In circostanze del genere la valutazione del primo giudice resiste alla critica.
c) Circa il leasing dell'automobile, l'appellante fa notare che il marito ha sottoscritto un importante contratto ”alla soglia della pensione”, onde seri dubbi “inerenti alla discrepanza tra quello da lui dichiarato, cioè di non avere mezzi finanziari a disposizione, e il fatto che la società B__________ abbia considerato la solvibilità sufficiente per un leasing importante, relativo a un'automobile con valore di fr. 43 000.–”. Se non che, così argomentando, l'appello si esaurisce per finire in mere insinuazioni, giacché l'interessata non pretende di stralciare tale spesa dal fabbisogno minimo del coniuge. Al riguardo non giova dunque attardarsi.
d) In relazione alle spese d'automobile, il Pretore aggiunto ha ritenuto che, quantunque non comprovate, si giustificasse per equità di ammetterle nella misura di fr. 100.– mensili “come per la moglie”. L'appellante ribadisce che si tratta di esborsi non documentati, ma non spende una parola per confrontarsi con la valutazione equitativa del primo giudice. Insufficientemente motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la censura riesce pertanto irricevibile.
e) Per quel che concerne il canone di ricezione radiotelevisiva (società d'incasso B__________ SA), a ragione invece l'appellante ne chiede lo stralcio dal fabbisogno minimo del marito. Per costante giurisprudenza il canone radiotelevisivo rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141; RtiD II-2017 pag. 778, consid. 6d con rimandi). Non è il caso di calcolarlo in doppio.
f) Quanto all'onere fiscale, la moglie sostiene che “le imposte in questo contesto [sono] una spesa secondaria”, mentre l'imposta parrocchiale, oltre a essere secondaria è finanche “facoltativa”. Ora, se le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, nel fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi va considerato anche l'onere fiscale. Per contro, se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, il fabbisogno minimo rimane quello del diritto esecutivo e l'onere fiscale va tralasciato (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6b con rinvii; DTF 140 III 339 consid. 4.2.3 e 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 10), fino al pensionamento del marito le entrate dei coniugi consentono di sopperire al rispettivo fabbisogno minimo “allargato” degli oneri fiscali. Quanto all'imposta parrocchiale, neppure l'appellante pretende che tale esborso non esistesse durante la vita in comune, di modo che non si ravvisano motivi per stralciarla. Dopo il pensionamento di AO 1 invece il Pretore aggiunto ha già decurtato il fabbisogno minimo delle parti dai rispettivi oneri fiscali. Al riguardo l'appello è dunque privo di oggetto.
g) In definitiva il fabbisogno minimo del marito va ricondotto a fr. 3941.55 mensili dal 1° ottobre 2015 al 1° settembre 2016 e a fr. 3244.25 mensili dopo di allora, fermo restando che l'appellante non contesta le altre poste del fabbisogno minimo di lui dopo il pensionamento.
10. Da quanto precede risulta il seguente bilancio familiare:
Dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016
Reddito del marito fr. 7 160.—
Reddito della moglie fr. 3 313.50
fr. 10 473.50 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 941.55
Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 385.––
fr. 9 326.55 mensili
Eccedenza fr. 1 146.95
Metà eccedenza fr. 573.45 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3941.55 + fr. 573.45 = fr. 4 515.— mensili,
e deve versare alla moglie:
fr. 5385.– + fr. 573.45 ./. fr. 3313.50 = fr. 2 644.95 mensili,
arrotondati a fr. 2 645.— mensili.
Dal 1° ottobre 2016 in poi
Reddito del marito fr.
3 762.15
Reddito della moglie fr.
4 213.50
fr. 7 975.65 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 244.25
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 985.––
fr. 8 229.25 mensili
Ammanco fr. 253.60 mensili
Il marito può conservare: fr. 3 244.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 3762.15 ./. fr. 3244.25 = fr. 517.90 mensili,
arrotondati a fr. 520.— mensili.
L'appello va accolto entro tali limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di conseguenza.
11. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare fissato dal primo giudice, ma non nella misura richiesta. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti sei settimi degli oneri processuali, mentre il rimanente settimo va a carico del marito che ha proposto la reiezione dell'appello.
Quanto alle ripetibili, contrariamente all'opinione delle parti il criterio del valore litigioso non è di rilievo. Nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono
definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 12e con rinvii). In concreto il patrocinio si è esaurito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (13 pagine, compresi il frontespizio e le richieste di giudizio). La sussunzione giuridica poi era relativamente semplice e il procedimento ampiamente noto al patrocinatore dell'appellato. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di sette ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). Ne segue un'indennità per ripetibili piena di 2500.– e una per ripetibili ridotte di fr. 1700.– (cinque settimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3).
L'esito dell'attuale giudizio non giustifica invece di riformare il dispositivo sulle spese e le ripetibili del decreto impugnato, che può rimanere invariato.
12. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2645.– mensili dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 e di fr. 520.– mensili dal 1° ottobre 2016 in poi.
2. Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per sei settimi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).