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Incarti n. 11.2017.26 (II) |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO.2011.867 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 9 marzo 2011 dalla
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AO 1 |
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contro |
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PI 1 AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. ) e arch. G__________ († 2014), già in al quale è subentrata in pendenza di causa la medesima AP 1 e PI 2 ora in (patrocinato dall'avv. PA 4 ), |
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giudicando sull'appello del 20 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 febbraio 2017 (inc. 11.2017.23),
come pure sull'appello del 23 febbraio 2017 presentato da PI 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2017.26);
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2010 __________ G__________ e la moglie AP 1 hanno stipulato con la M__________ SA, __________, un contratto di appalto per l'esecuzione di una strada destinata a collegare alla pubblica via la particella n. 415 RFD di __________ loro comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, passando attraverso la particella n. 414 di PI 1. Il prezzo a corpo è stato pattuito in fr. 211 401.50. La M__________ SA ha poi subappaltato l'esecuzione a regia di alcuni scavi e di talune fondazioni alla G__________ Impresa Costruzioni SA. Nel luglio del 2010 i coniugi AP 1 hanno venduto a G__________ M__________ la particella n. 744, scorporata dalla loro particella n. 415. I lavori sul cantiere sono stati interrotti il 21 dicembre 2010 e il contratto principale tra i coniugi AP 1 e la M__________ SA è stato disdetto. Tra il 24 novembre e il 29 dicembre 2010 la G__________ Impresa Costruzioni SA ha trasmesso alla M__________ SA quattro fatture di complessivi fr. 159 312.80, rimaste impagate.
B. Il 9 marzo 2011 la G__________ Impresa Costruzioni SA si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori sulle particelle n. 414, 415 e 744 RFD di __________ per l'ammontare di fr. 159 312.80 con interessi del 5% dal 29 dicembre 2010 o, in subordine, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a carico dei medesimi fondi “suddividendo il credito per i millesimi di proprietà iscritta nel registro fondiario”. Con decreti cautelari del 10 e 18 marzo 2011, emessi senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva. L'addebito delle spese processuali (fr. 900.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
C. All'udienza dell'11 aprile 2011, indetta per il contraddittorio, la G__________ Impresa Costruzioni SA ha confermato la propria domanda, precisando che l'importo richiesto “è da suddividere pro quota sui tre fondi”. I convenuti hanno proposto di respingere
l'istanza. L'impresa ha replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mantenendo le rispettive posizioni. L'11 aprile 2013 la M__________ SA è stata dichiarata in fallimento e il 24 settembre 2014 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio. Nel frattempo, il 10 aprile 2014, __________ G__________ è deceduto, lasciando quale erede la moglie AP 1, già parte in causa. L'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore delle prestazioni fornite dall'impresa di costruzione, si è chiusa il 21 dicembre 2015.
D. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 19 febbraio 2016
l'istante ha ribadito la domanda intesa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva di fr. 159 312.80 con interessi sulle tre particelle. In subordine essa ha postulato l'iscrizione di un'ipoteca legale di fr. 53 104.30 su ogni particella o, in via ancora più subordinata, l'iscrizione di un'ipoteca legale di fr. 85 280.15 sulla particella n. 414, di una seconda ipoteca di fr. 52 589.15 sulla particella n. 415 e una terza di fr. 21 413.50 sulla particella n. 744. In via di ulteriore subordine essa ha sollecitato l'iscrizione di
un'ipoteca legale di fr. 159 312.80 sulla sola particella n. 415. Nei loro allegati del 17, 18 e 19 febbraio 2016 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere l'istanza. Con osservazioni spontanee del 1° marzo 2016 AP 1 ha contestato l'ammissibilità delle domande così precisate dall'istante.
E. Statuendo con sentenza del 7 febbraio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulla particella n. 414 RFD per fr. 55 665.– con interessi e una sulla particella n. 415 RFD per fr. 34 355.– con interessi (dispositivo n. 1.1). Ha respinto invece l'istanza nei confronti di G__________ M__________, disponendo la cancellazione dell'ipoteca legale collettiva nella misura in cui gravava la particella n. 744 RFD (dispositivi n. 1.2 e 2). Infine egli ha impartito all'istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata (dispositivo n. 3). Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste per un terzo ciascuno a carico dell'istante, di AP 1 e di PI 1, compensate le ripetibili. Le spese peritali sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per un sesto ciascuno a carico di AP 1 e di PI 1. La G__________ Impresa Costruzioni SA è stata tenuta a rifondere a G__________ M__________ fr. 5000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata sono insorti a questa Camera tanto AP 1 con un appello del 20 febbraio 2017 quanto PI 1 con un appello 23 febbraio 2017, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – di respingere l'istanza della G__________ Impresa Costruzioni SA e di riformare la decisione impugnata nel senso di cancellare le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali sui loro fondi. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2017 l'istante propone di respingere gli appelli e con appello incidentale postula l'aumento a fr. 85 280.15 dell'ipoteca legale provvisoria a carico della particella n. 414, come pure l'aumento a fr. 52 589.15 dell'ipoteca legale provvisoria a carico della particella n. 415, instando altresì per l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 21 413.50 sulla particella n. 744 di G__________ M__________. Con decreto del 17 aprile 2017 il presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo all'appello incidentale per quanto riguardava i dispositivi n. 1.1, 2 e 3 della sentenza impugnata, mentre ha respinto la richiesta per quanto si riferiva al dispositivo n. 1.2 della medesima (ipoteca legale sul fondo di G__________ M__________). Nelle loro osservazioni del 20 e 26 aprile 2017 AP 1 e PI 1 propongono di dichiarare irricevibile l'appello incidentale e di revocare a quest'ultimo il beneficio dell'effetto sospensivo.
G. Con sentenza del 5 maggio 2017 questa Camera ha dichiarato irricevibile l'appello incidentale, sospendendo l'esecutività del dispositivo n. 3 della decisione impugnata fino al giudizio sugli appelli principali. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono state poste a carico dell'appellante incidentale, tenuta a rifondere a AP 1 e PI 1 un'indennità di fr. 600.– ciascuno per ripetibili (inc. 11.2017.23 [I] e 11.2017.36 [I]).
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle ipoteche legali rimaste controverse in prima sede (fr. 55 665.– e fr. 34 335.–). Quanto alla tempestività dei ricorsi, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 10 febbraio 2017 e a quello di PI 1 il 13 febbraio 2017. Introdotti il 20 e il 23 febbraio 2017, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore, ricordato che la contestazione verte sull'ammontare del credito vantato dall'istante e sulla misura dell'aggravio dei rispettivi fondi, ha ritenuto verosimile – sulla scorta delle risultanze peritali – unicamente una pretesa di fr. 90 000.– per “lavori/materiale eseguiti/forniti dalla ditta istante”. Ciò posto, ammessa la proponibilità delle domande formulate dall'istante nel memoriale conclusivo, egli ha constatato che nemmeno il perito giudiziario era riuscito ad “accertare in modo preciso l'entità e il valore dei lavori eseguiti su ogni singolo fondo”. Tuttavia, non potendosi escludere a suo parere che l'accertamento sia possibile “con un'istruttoria più completa in sede di merito” e richiamato il principio per cui un'iscrizione provvisoria va respinta solo se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva appare escluso o altamente inverosimile, egli ha ripartito il pegno proporzionalmente alla superficie dei due fondi interessati, suddividendo l'importo di fr. 90 000.– in ragione di fr. 55 665.– (61.85%) sulla particella n. 414 (di 1889 m²) e di fr. 35 335.– (38.15%) sulla particella n. 415 (di 1165 m²). Egli non ha gravato di alcun pegno invece la particella n. 744, non essendo stato possibile stabilire, nemmeno in modo verosimile, l'entità e il valore dei lavori eseguiti su quel fondo.
I. Sull'appello di AP 1
4. L'appellante rammenta anzitutto che neppure il perito è stato in grado di determinare il valore delle prestazioni svolte dalla ditta istante sulle varie proprietà. Essa ritiene inoltre che “l'astrusa e arbitraria ripartizione” del valore dell'ipoteca legale adottata dal Pretore secondo le superfici dei fondi interessati non sia sorretta da alcun fondamento. In effetti, essa prosegue, per gravare un fondo di un'ipoteca legale i lavori devono essere quantificati per ogni singola particella, mentre la superficie di questi ultimi è un criterio “totalmente irrilevante per il giudizio sul luogo del fondo su cui sono stati realizzati i lavori”. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice ha erroneamente reputato ammissibile la richiesta dell'istante volta a suddividere l'importo tra le varie particelle, mentre con la petizione l'impresa aveva postulato l'iscrizione di un pegno collettivo. L'interessata rileva poi che in difetto di riscontri oggettivi sull'esatta posizione del muro di sostegno della strada, il mancato aggravio della particella n. 744 è arbitrario, tanto più che dalle fatture emesse dalla ditta istante risultano lavori eseguiti su tutti e tre i fondi.
a) A norma dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, l'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire solo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Il privilegio degli artigiani e imprenditori può pertanto sussistere unicamente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazione a un concreto progetto di costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5). Nella misura in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, siano stati impiegati per un'opera eseguita su anche un altro fondo (fosse pure contiguo), va gravato quest'ultimo. Non è possibile invece gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su fondi diversi. Un'ipoteca legale collettiva è lecita unicamente, dopo il contraddittorio, se i fondi da gravare appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si sono vincolati solidalmente nei confronti dell'artigiano o dell'imprenditore (RtiD I-2011 pag. 669 consid. 4 con richiami; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3).
b) Nel caso di lavori su più immobili, l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti. Incombe all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie dei diversi fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonerano da tale incombenza (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1 con rinvii). E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217). I principi testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscritta (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.4).
c) In concreto è pacifico che la ditta istante ha eseguito lavori edili sulla particella n. 414 e sulla particella n. 415, ragione per cui spettava alla medesima rendere verosimile in che misura la sua pretesa si riferisse all'una e in che misura all'altra. Invece essa non è stata in grado di scindere la pretesa complessiva, tant'è che prima ha chiesto di ripartire la somma garantita dall'ipoteca “pro rata sui tre fondi” (verbale dell'11 aprile 2011, pag. 1), poi nel memoriale conclusivo di iscrivere un'ipoteca legale collettiva su tre particelle o di suddividere la somma un terzo ciascuno sui tre fondi oppure proporzionalmente in base alle superfici dei fondi, oppure ancora di attribuire l'intera somma alla particella n. 415. Nemmeno il perito, del resto, è riuscito a suddividere i lavori concretamente eseguiti dall'impresa sulle singole proprietà, limitandosi a rilevare che la ditta “dovrebbe avere eseguito i lavori di terra del muro d'accesso per circa fr. 90 000.– (...), mentre per i restanti fr. 69 000.– non è dato di sapere con precisione, ma dalle imprecise descrizioni delle regie si può dedurre che abbia lavorato in parte per il muro strada e in parte per le case” (delucidazione peritale del 7 dicembre 2015, pag. 4). Tutto si ignora pertanto su quale fondo siano stati svolti i lavori e per quale importo.
d) Non si disconosce che l'esigenza di conteggi separati per la costruzione di una strada attraverso più fondi può apparire difficile, se non problematica. Sta di fatto che nel caso specifico, nonostante sia stata esperita una perizia in un procedimento di indole cautelare (sull'ammissibilità di un tale mezzo di prova: I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27 marzo 2015, consid. 8), nemmeno lo specialista è stato in grado di individuare le prestazioni fornite della ditta istante sull'uno o sull'altro fondo. E ciò per più ragioni. Intanto perché la documentazione da lui ricevuta era incompleta, il Pretore avendo respinto una richiesta di assunzione suppletoria di prove presentata dall'istante (ordinanza del 13 settembre 2013). Inoltre perché “quando si è deciso di effettuare i lavoro a regia invece che a misura, bisognava specificare esattamente a cosa si riferiscono le singole regie (muro strada, case)”. Infine perché l'impresa “ha lavorato in supporto alla M__________ (...) per poter rispettare i termini di esecuzione, non essendo specificato dove ha prestato la sua opera, se non in generale, al muro e alle case, ma non in quale misura per ogni oggetto, non è possibile definire le sue prestazioni separate” (delucidazione scritta del 7 dicembre 2015, pag. 4). Tanto meno il perito è stato in grado di stabilire un importo “approssimativo” a carico dei singoli fondi, ciò che con l'aggiunta di un “margine di sicurezza” del 10–20% avrebbe forse permesso un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (sentenza del Tribunale federale 5A_933/2014 del 16 aprile 2015, consid. 3.3.2 con rinvi in: ZGBR/RNRF 97/2016 pag. 337).
e) È vero che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è un procedimento di natura sommaria, sicché il giudice non pone esigenze troppo severe al riguardo e in caso di dubbio ordina l'iscrizione provvisoria, rinviando la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla sentenza sull'iscrizione definitiva (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). Ma ciò non esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più fondi, dal rendere almeno verosimile l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro immobile, in modo da ripartire la pretesa fra le varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti in ciascuna particella. Una ripartizione astratta dei costi proporzionalmente all'area dei terreni convolti nei lavori di costruzione è del tutto empirica e, quindi, insufficiente. Nella fattispecie il Pretore non doveva accedere così alla richiesta dell'istante volta a suddividere la pretesa complessiva (fr. 90 000.–) sulle particelle n. 414 e 415 in base alla superficie dei due fondi. Mancando indicazioni verosimili su quanto l'impresa aveva eseguito sull'una o sull'altra particella, egli doveva respingere l'istanza. Se ne conclude che l'appello merita accoglimento e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che l'ufficiale del registro fondiario dev'essere invitato a cancellare le iscrizioni decretate in via cautelare dal Pretore senza contraddittorio il 10 e il 28 marzo 2011.
II. Sull'appello di PI 1
5. L'appellante contesta la tempestività dell'istanza di iscrizione e censura il criterio adottato dal Pretore per ripartire la somma garantita dall'ipoteca legale tra il suo fondo e quello del vicino. Circa il riparto delle prestazioni della ditta istante proporzionalmente alla superficie dei due fondi, vale quel che si è appena spiegato in relazione all'appello di AP 1 (consid. 4). Ciò rende superfluo attardarsi sulla questione legata alla tempestività dell'istanza. Ne segue che anche l'impugnazione di PI 1 merita accoglimento e che la decisione impugnata va modificata di conseguenza.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
6. AP 1 e PI 1 chiedono che sia riconosciuta loro un'indennità per ripetibili di primo grado rispettivamente di fr. 15 000.– e di fr. 12 000.–. Come essi giungano a tali cifre non è dato di sapere, né gli appellanti producono una nota d'onorario del loro legale. Ora, in materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede, dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 159 312.80, un'indennità per ripetibili compresa fra il 6 e il 9% del valore medesimo, fermo restando che, trattandosi in concreto di un rito sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una “procedura civile speciale” (nel senso degli art. 354 segg. del vecchio CPC ticinese), l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di tale importo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento). La controversia in rassegna potendosi definire sostanzialmente di media difficoltà, si giustifica così di riconoscere a ogni parte un'indennità di fr. 5000.– complessivi, spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e IVA comprese.
7. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). In appello AP 1 postula un'indennità per ripetibili di fr. 7000.– e PI 1 un'indennità di fr. 3500.–, ma entrambe le cifre sono eccessive. L'art. 11 cpv. 2 lett. a del noto regolamento dispone che in caso di appello le ripetibili sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità per il patrocinio in primo grado. In concreto le prestazioni dei patrocinatori sono consistite, davanti a questa Camera, nella redazione dell'appello e di osservazioni spontanee nell'ambito di una causa già conosciuta che verteva, per finire, su una sola questione. L'aliquota del 50% (comprensiva delle spese e dell'IVA) può dunque dirsi ampiamente adeguata. Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 2500.–.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
8. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Tuttavia contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2017.23 e 11.2017.26 sono congiunte.
II. Gli appelli sono accolti e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta. Di conseguenza:
1.1. Ad avvenuto passaggio in giudicato di questa sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare le seguenti iscrizioni provvisorie:
a) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 34 335.– con interessi al 5% dal 29 dicembre 2010 in favore della ditta G__________ Impresa Costruzioni SA, __________, sulla particella n. 415 RFD di __________ intestata a AP 1 e __________ G__________;
b) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 55 665.– con interessi al 5% dal 29 dicembre 2010 in favore della ditta G__________ Impresa Costruzioni SA, __________, sulla particella n. 414 RFD di __________ intestata a PI 1.
4. Le spese processuali di fr. 2500.–, così come le spese peritali, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà a AP 1 e PI 1 fr. 5000.– ciascuno per ripetibili.
I dispositivi n. 1.2 (cancellazione dell'ipoteca legale dalla particella n. 744 RFD di __________), n. 2 (limitatamente all'invito all'ufficiale del registro fondiario “di procedere alla cancellazione di cui al punto 1.2”) e n. 4 (limitatamente all'obbligo per l'istante di rifondere “a G__________ M__________ fr. 5000.– per ripetibili”) rimangono invariati.
III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 1250.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della G__________ Impresa Costruzioni SA, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.
IV. Le spese dell'appello di PI 1, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della G__________ Impresa Costruzioni SA, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. ; – avv. . |
Comunicazione:
– avv. ;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato);
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
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Art. 837 cpv. 1 n. 3 CC
Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione provvisoria per lavori eseguiti su più fondi
L'iscrizione provvisoria non esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più fondi, dal rendere verosimile l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro immobile, in modo da ripartire la pretesa fra le varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti in ciascuna particella. Una ripartizione astratta dei costi proporzionalmente all'area dei terreni convolti nei lavori di costruzione o proporzionalmente alla cubatura degli stabili è del tutto empirica e, quindi, insufficiente (consid. 4a – 4e).