|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 3 marzo 2017/jh
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2016.6131 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 dicembre 2016 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1, |
giudicando sul “ricorso” del 23 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 2016 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla ditta __________, __________, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 2450.– mensili e di riversarlo su un suo conto postale per i figli R__________ e C__________, nati il 28 luglio 2006 e il 6 dicembre 2010. La pretesa si fonda su due contratti di mantenimento firmati da AP 1 il 30 aprile 2007 e il 20 luglio 2011 davanti alla Commissione tutoria regionale 8 e alla Commissione tutoria regionale 3, i quali prevedono un contributo alimentare per la figlia R__________ di fr. 1400.– mensili dal 6° compleanno in poi e uno per il figlio C__________ di fr. 950.– mensili fino al 6° compleanno, aumentato a fr. 1050.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi.
B. Il Pretore aggiunto ha fissato il 19 dicembre 2016 a AP 1 un termine di 20 giorni per documentare i suoi redditi e le sue spese, citando le parti personalmente all'udienza del 25 gennaio 2017 per il contraddittorio. Nella convocazione figurava a titolo di avvertenza che qualora una parte fosse rimasta assente ingiustificata la decisione sarebbe stata presa sulla base degli atti, come pure di quanto sarebbe stato prodotto e allegato dalla parte comparsa. All'udienza, tenutasi il 30 gennaio 2017, si è presentata la sola istante, la quale ha precisato che alla trattenuta salariale di fr. 2450.– mensili andavano aggiunti gli assegni familiari per entrambi i figli (fr. 400.– mensili complessivi), AP 1 continuando a versare soli fr. 2400.– mensili. Il convenuto non è comparso all'udienza.
C. Statuendo il 30 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza e ha ordinato alla ditta __________ di trattenere dallo stipendio o da ogni altra indennità spettante a
AP 1 l'importo di fr. 2450.– mensili più gli assegni familiari per i figli R__________ e C__________, riversando la somma su un conto postale intestato all'istante. La ditta __________ è stata avvertita che l'inosservanza della diffida non avrebbe avuto effetto liberatorio per i suoi versamenti e avrebbe anzi comportato il rischio di dover pagare due volte. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 23 febbraio 2017 nel quale chiede di annullare la decisione impugnata e di revocare l'ordine impartito dal Pretore aggiunto alla ditta __________. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori è trattata dal giudice al domicilio di una delle parti (art. 26 CPC; foro imperativo: Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, pag. 327 n. 16) con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta di una decisione appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), una “diffida ai debitori” avendo carattere patrimoniale (DTF 137 III 195 consid. 1.1).
2. Nella fattispecie il requisito del valore minimo è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di stipendio verte su un importo di fr. 2450.– mensili (più assegni familiari per fr. 400.– mensili) dovuto da AP 1 fino alla maggiore età dei figli (e suscettibile di aumento in funzione delle future fasce d'età dei beneficiari). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al destinatario il 15 febbraio 2017 (ricerca postale __________, agli atti). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 25 febbraio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta svizzera il 23 febbraio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), il “ricorso” è stato depositato in tempo utile. Può essere trattato di conseguenza come appello.
3. L'appellante esordisce nel proprio memoriale ricordando di essersi sempre preso cura dei figli e di essere stato impedito a più riprese dall'istante di esercitare i suoi legittimi diritti di visita. Fa valere inoltre di avere sempre versato tempestivamente e regolarmente l'importo di fr. 2400.– mensili a titolo di contributi alimentari per R__________ e C__________, di modo che la trattenuta di stipendio si configura come un atto inteso ad arrecargli pregiudizio e a offuscare la sua immagine nei confronti del datore di lavoro. Onde la richiesta di annullare la “diffida ai debitori” e di revocare la trattenuta di stipendio.
4. Le argomentazioni dell'appellante sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti, egli non si è presentato all'udienza senza alcuna giustificazione. Ora, fatti nuovi in appello sono ammissibili solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). AP 1 non pretende che gli fosse impossibile presentarsi davanti al primo giudice e far valere in quella sede i mezzi di difesa invocati attualmente nell'appello. Ne discende che, disinteressatosi del processo di primo grado, egli non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore aggiunto. Irricevibile, l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.
5. Si aggiunga per abbondanza che, non fosse improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo destinato all'insuccesso. L'attenzione dell'appellante alla cura dei figli e l'asserito intralcio di AO 1 allo svolgimento dei diritti di visita, invero, non sono argomentazioni pertinenti per giudicare la fondatezza di una “diffida ai debitori” giusta l'art. 291 CC. Decisivo è che la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia durevole, non solo sporadica o transitoria, mentre poco importano i motivi per cui il convenuto abbia disatteso i propri obblighi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 768 nota 2715).
In concreto AP 1 avrebbe dovuto versare per la figlia R__________, in forza del contratto di mantenimento stipulato il 30 aprile 2007 davanti alla Commissione tutoria regionale 8, un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili dal 28 luglio 2012 (6° compleanno) fino al 28 luglio 2018, più gli assegni familiari (doc. 1). Per C__________ egli avrebbe dovuto versare, in ossequio al contratto di mantenimento concluso il 20 luglio 2011 davanti alla Commissione tutoria regionale 3, un contributo alimentare di fr. 950.– mensili dalla nascita fino al 6 dicembre 2016 (6° compleanno), aumentati a fr. 1050.– mensili in seguito, più gli assegni familiari (doc. 2). Ciò premesso, per i figli l'appellante avrebbe dovuto corrispondere dal 28 luglio 2012 al 6 dicembre 2016, fr. 2350.– mensili più gli assegni familiari di fr. 400.– mensili complessivi, ovvero fr. 2750.– mensili. Invano egli ripete perciò, nell'appello, di avere regolarmente e puntualmente versato “per tutto il 2016” fr. 2400.– mensili. Che AO 1 riscuotesse direttamente gli assegni familiari non risulta, né il convenuto pretende. Quanto alla trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore aggiunto per fr. 2450.– mensili più assegni familiari (fr. 2850.– mensili complessivi), essa tiene conto del fatto che dal 6 dicembre 2016 (6° compleanno) il contributo alimentare per C__________ è passato da fr. 950.– a fr. 1050.– mensili. Perché ciò dovrebbe essere erroneo l'appellante non spiega.
6. Se ne conclude che, inammissibile, l'appello va respinto in ordine. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
|
|
–; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).