Incarto n.
11.2017.31

Lugano,

29 maggio 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.907 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 novembre 2016 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1,

 

giudicando sull'appello del 2 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la decisione (recte: decreto cautelare) emessa dal Pretore aggiunto il 21 febbraio 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 29 ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato AP 1 (1944) a versare alla moglie AO 1 (1942), come misura a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati (inc. DI.2010.126). Un appello inter­posto da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irrice­vibile per tardività da questa Camera con sentenza del 16 gen­naio 2012 (inc. 11.2011.123). Un ricorso in materia civile esperito dal convenuto al Tribunale federale è stato dichiarato anch'esso inammissibile (sentenza 5A_98/2012 del 6 feb­braio 2012). Nel frattempo, il 10 marzo 2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI di trattenere fr. 1000.– mensili dalla rendita AVS del marito e di riversarli alla moglie (inc. DI.2010.286).

 

                                  B.   Il 28 settembre 2012 AO 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi allo stesso Pretore. Statuendo il 7 settembre 2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare all'attrice fr. 323 136.25 in liquidazione del regime dei beni, fr. 13 000.– a titolo di “indennità adeguata” in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC, fr. 425.– mensili di contributo alimentare fino al febbraio del 2019 e ha respinto “ogni maggiore o diversa domanda delle parti” (inc. DM.2012.52). Un appello presentato il 30 settembre 2016 da AP 1 e un appello incidentale introdotto il 23 novembre 2016 da

                                         AO 1 contro tale sentenza sono tuttora pendenti (inc. 11.2016.103 e 11.2016.125).

 

                                  C.   Constatato che il principio del divorzio non era stato impugnato, il 14 novembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI ha comunicato a AO 1 che dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili sulla rendita AVS percepita da AP 1 sarebbe decaduta. Il 25 novembre 2016 AO 1 ha adito così il Pretore aggiunto perché modificasse la diffida ai debitori, ordinando a __________ C__________, __________, di trattenere fr. 1000.– mensili dalla pigione versata a AP 1 per la locazione di un appartamento (proprietà per piani n. 18 925 RFD di __________) e di riversarli direttamente a lei. All'udienza del 13 dicembre 2016, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. AO 1 ha replicato, AP 1 ha duplicato. Entrambi hanno notificato prove. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 1° febbraio 2017 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

 

                                  D.   Statuendo il 21 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto

                                         l'istanza e ha ordinato a __________ C__________ di trattenere con effetto immediato fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a AP 1, riversandoli a AO 1 su un conto bancario intestato a quest'ultima. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili.AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 marzo 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere annullato l'ordine di trattenuta. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una “diffida ai debitori” prevista dall'art. 177 CC (misura a protezione del­l'unione coniugale) di cui si chieda la modifica in pendenza di una causa di divorzio va trattata come provvedimento cautelare dal giudice del divorzio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 131/132 CC), poiché il giudice a protezione dell'unio­ne coniugale non è più competente (v. DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Nella fattispecie il Pretore aggiunto avrebbe dovuto statuire perciò con decreto cautelare a norma dell'art. 276 CPC, come giudice del divorzio, non come giudice a protezione del­l'unione coniugale (decisione impugnata, consid. 6 in principio). Sta di fatto che, pur trattata come decreto cautelare, la decisione in esame era impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto era dato, ove appena si pensi che la trattenuta, di fr. 1000.– mensili, non è soggetta a limiti di tempo. Quanto alla tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto a AP 1 il 23 febbraio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 3 marzo 2017, l'appello è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio rimane in vigore il contributo alimentare per la moglie dovuto in precedenza, ovvero quello stabilito in concreto il 29 ottobre 2010 a protezione dell'unione coniugale. Contributo che – egli ha continuato – AP 1 ha dichiarato a più riprese di non voler più versare, poiché intaccherebbe il suo minimo esistenziale, tant'è che dopo il novembre del 2016 egli non ha più erogato né il contributo di dicembre né quello di gennaio 2017.

 

                                         Posto ciò, il Pretore aggiunto non ha trascurato che una diffida ai debitori deve rispettare il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'obbligato, esigenza che – secondo AP 1 – è lesa nella fattispecie. Per risolvere la questione il primo giudice ha accertato così il reddito del convenuto in fr. 3300.70 mensili (rendita AVS fr. 1725.–, rendita LPP fr. 167.90, reddito da attività accessorie fr. 343.80, reddito da immobili fr. 1064.–) e ha calcolato il relativo fabbisogno minimo in fr. 2311.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo 1200.–, costo del­l'alloggio fr. 815.– [compresi gli oneri ipotecari, gli ammortamenti usuali e le spese di manutenzione immobiliare], premio della cassa malati [inclusa l'assicurazione complementare] fr. 286.60, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 9.50). Appurato un margine disponibile di fr. 989.60 mensili, egli ha nondimeno lasciato invariato l'ammontare della trattenuta originaria (fr. 1000.– mensili), rilevando che il fabbisogno minimo dell'istante risulta maggiormente intaccato rispetto a quello del convenuto, il quale dispone anche di sostanza. Da ultimo il Pretore aggiunto ha respinto l'argomento di AP 1, il quale sosteneva che la pigione versata da __________ C__________ è intangibile perché già ceduta alla Banca __________ a copertura di interessi ipotecari e delle spese di gestione, constatando che la cessione invocata da AP 1 non si riferisce alla pigione versata da __________ C__________. Onde, in definitiva, l'accoglimento della richiesta di trattenuta formulata dall'istante.

 

                                   3.   L'appellante sostiene un primo luogo che con l'emanazione della sentenza di divorzio, il 7 settembre 2016, è definitivamente intervenuto lo scioglimento dell'unione coniugale, di modo ch'egli non è più tenuto a versare il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fissato a protezione dell'unione coniugale. Non per caso, egli prosegue, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI ha comunicato al­l'istante il 14 no­vembre 2016 che dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili dalla rendita AVS in favore di lui sarebbe venuta a cadere. Così argomentando, il convenuto disconosce tuttavia che – come ha spiegato il Pretore aggiunto (consid. 5) – il contributo alimentare per un coniuge stabilito dal giudice del divorzio dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 125 cpv. 1 CC) si applica solo dal momento in cui l'intera sentenza (e non solo il principio del divorzio) è passata in giudicato. Fino a quel momento i con­tributi di mantenimento rimangono disciplinati dall'assetto cautelare decretato durante la causa di divorzio o – come in concreto – dalle precedenti misure a protezione del­l'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2007 pag. 745 n. 21c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a).

 

                                         Certo, in casi particolari il giudice del divorzio può disporre che il contributo alimentare dovuto a un coniuge giusta l'art. 125 cpv. 1 CC decorra già dal passaggio in giudicato del dispositivo con cui è sciolto il matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze eccezionali egli può finanche far decorrere il contributo alimentare del­l'art. 125 cpv. 1 CC retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). Nulla di ciò si ravvisa in concreto. Ne segue che, contrariamente all'opinione dell'appellante, nella fattispecie il passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio non incide sulla decorrenza del contributo alimentare da lui dovuto dopo il divorzio né, tanto meno, rende caduchi i contributi disposti dal giudice a tutela dell'unione coniugale, i quali rimangono in vigore fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. La decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI, apparentemente fondata su una sentenza del Tribunale federale 5P.474/2005 del­l'8 marzo 2006, non impedisce al giudice civile – come che sia – di emanare un altro ordine di trattenuta, sostitutivo del precedente. Su questo pun­to l'appello manca di consistenza.

 

                                   4.   Per quanto riguarda la diffida ai debitori, l'appellante non contesta di avere interrotto, dopo il novembre del 2016, il versamento del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per l'istante. Contesta però l'ammontare del suo reddito accertato dal Pretore aggiunto, facendo valere che nel frattempo la sua rendita AVS si è ridotta da fr. 2061.– a fr. 1725.– mensili e che la sua entrata di fr. 343.80 mensili da attività accessorie costituisce in realtà una partecipazione alle spese professionali da lui sopportate come indipendente, per tacere del fatto che sia la ditta __________ T__________ di __________ sia la ditta __________ M__________ Sagl, sempre di __________, hanno ormai rescisso l'incarico affidatogli.

 

                                         a)   Il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) è vincolato – di regola – al­l'ammontare dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione dell'unione coniugale o dal giudice del divorzio. Egli non è competente per ridiscutere simili contributi. Qualora tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione di quei contributi, egli deve verificare almeno che, a un esame di verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo dell'obbligato, fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile (ricordati in DTF 114 II 394 consid. 4b), bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; I-2006 pag. 678 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 5. 2; ). Il peggioramento della situazio­ne finanziaria dell'ob­bligato non deve ricondursi inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo, non essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4).

 

                                         b)   Quanto alla rendita AVS percepita da AP 1, intanto, l'appello è senza oggetto, giacché il Pretore aggiunto ha conteggiato al convenuto un'entrata di fr. 1725.– mensili (quella da lui fatta valere), non di fr. 2061.– mensili. Riguardo al reddito di fr. 343.80 mensili da attività accessorie, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto non avesse reso verosimile alcuna disdetta dei relativi mandati. L'appellante sostiene di avere esibito all'udienza del 1° febbraio 2017 “i benserviti della ditta __________ T__________ e __________ M__________ Sagl, di cui ha preso atto il giudice”. Da quel verbale non risulta però alcuna produzione di documenti, i quali per assurgere a mezzo di prova sarebbero dovuti essere versati agli atti, mentre ciò non è avvenuto nemmeno nell'ambito della parallela causa di divorzio (sentenza inc. DM.2012.52 del 7 settembre 2016, consid. 5.9.3). Né risulta verosimile che simili rimunerazioni possano costituire una partecipazione alle spese professionali del lavoratore indipendente, l'importo di fr. 343.80 mensili essendo già stato calcolato dal giudice del divorzio al netto della deduzione fiscalmente ammessa di
fr. 800.– annui per le spese (sentenza citata, consid. 5.9.3). Anche al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                   5.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 3295.– mensili, se non in fr. 3604.– mensili. Ram­menta che dal 2010 egli non beneficia più del sussidio cantonale per la cassa malati, di modo che il suo premio è passato da fr. 286.60 a fr. 433.– mensili, come si evince dai documenti agli atti. Fa valere poi che il Pretore non gli ha riconosciuto nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili ammesso dal giudice del divorzio, trascurando altresì che mediante il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per l'istante egli partecipa al costo dell'alloggio di lei, tant'è che l'autorità fiscale gli ha riconosciuto una deduzione di fr. 260.– mensili.

 

                                         a)   Il Pretore aggiunto ha considerato nel fabbisogno minimo dell'appellante il premio della cassa malati di fr. 286.60 mensili accertato nella sentenza di divorzio, fondandosi sulla polizza del 2013 (successiva quindi al 2010), che attesta un premio di fr. 200.95 mensili per la copertura obbligatoria e uno di fr. 85.65 mensili per l'assicurazione com­plementare (doc. 21 nella citata sentenza inc. DM.2012.52 del 7 settembre 2016, consid. 5.9.5). Contrariamente a quanto l'interessato asserisce, agli atti non risulta documentato alcun premio di fr. 433.– mensili complessivi, nemmeno nella parallela causa di divorzio. Per di più, nel minimo esistenziale del diritto esecutivo di un obbligato non rientra – in antitesi a quanto reputa il Pretore aggiunto – il premio per la copertura complementare della cassa malati, non trattandosi di un'assicurazione obbligatoria (DTF 134 III 323). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

 

                                         b)   Quanto al costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili per oneri ipotecari, ammortamenti usuali e spese di manutenzione immobiliare ammesso dal giudice del divorzio, non è vero che il Pretore aggiunto abbia ignorato tale spesa. Semplicemente, egli l'ha ritenuta compresa (così come il giudice del divorzio) nell'ammontare di fr. 815.– mensili complessivi per il costo dell'alloggio ammesso nel fabbisogno minimo dell'appellante (sentenza citata del 7 settembre 2016 consid. 5.9.5 in fine). Anzi, a ben vedere nel mi­nimo esistenziale del diritto esecutivo non rientrerebbe nem­meno l'ammortamento ipotecario (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 in basso), che andrebbe tolto dal fabbisogno minimo del convenuto.

 

                                         c)   Può darsi infine che l'autorità fiscale abbia riconosciuto al­l'appellante una deduzione dal reddito nella misura in cui egli partecipa al costo dell'alloggio di AO 1. Ai fini del diritto civile è escluso nondimeno che un obbligato alimentare si veda riconoscere nel proprio fabbisogno minimo, in tutto o in parte, l'ammontare di contributi di mantenimento a suo carico, poiché ciò equivarrebbe a ottenerne un equivalente ristorno. L'appellante si duole che il Pretore aggiunto abbia considerato ai fini del giudizio dati vecchi e nuovi come gli “fa comodoˮ. In realtà il primo giudice si è fondato sugli ultimi dati disponibili. Se l'appellante ha omesso di rendere verosimili determinati cambiamenti intervenuti nel frattempo, omettendo di documentarli, la responsabilità non è del Pretore aggiunto.

 

                                   6.   Afferma l'appellante che la pigione pagata da __________ C__________ è accreditata su un conto B__________ n. __________ e che la dichiarazione della banca ‟cessione di pigioni e fittiˮ riguarda tutte le locazioni, compresa quella pagata da __________ C__________. Il Pretore aggiunto ha accertato invece che la Banca __________ ha confermato l'avvenuta cessione della pigione unicamente per quanto concerne la locazione della proprietà per piani n. 18 926, non anche quella della proprietà per piani n. 18 925 (doc. 2). Con tale motivazione il convenuto non tenta nemmeno di confrontarsi. Che poi la pigione versata da __________ C__________ sia accreditata su un conto corrente di B__________ intestato al convenuto non rende verosimile alcunché, tanto meno l'avvenuta cessione di quel credito.

 

                                   7.   In definitiva, il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto esecutivo non eccede fr. 2225.35 mensili, consistente nell'am­montare di fr. 2311.– mensili calcolato dal Pretore aggiunto, cui va tolto per lo meno il premio della cassa malati complementare, facoltativa, di fr. 85.65 mensili (sopra, consid. 5a), e dal quale andrebbe tolto a rigore anche l'ammortamento ipotecario (sopra, consid. 5b). A fronte di un reddito di fr. 3300.70, AP 1 dispone così di un margine sufficiente per erogare all'istante il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili.

 

                                   8.   L'appellante sottolinea di avere sempre contestato il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per l'istante e sostiene di dover aumentare le pigioni dei suoi appartamenti di fr. 350.– mensili già per versare il contributo alimentare di fr. 425.– mensili fissato nella sentenza di divorzio. Secondo il convenuto, poi, è incoerente prevedere un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili quando nella sentenza di divorzio è stato stabilito un contributo di soli fr. 425.– mensili. Con simili motivazioni l'appellante perde di vista tuttavia che non compete al giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) sinda­care l'adeguatezza di contributi alimentari. Quel giudice deve attenersi per principio – come si è spiegato (consid. 4a) – a quanto figura nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione del­l'unione coniugale o dal giudice del divorzio. Egli si limita unicamente a verificare che il debitore possa conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, garanzia che in concreto è assicurata.

 

                                         Per gli stessi motivi cadono nel vuoto le recriminazioni dell'appellante sulla lamentata ingiustizia di un conto postale con un saldo di fr. 10 678.75 (il 30 novembre 2016) che AO 1 avrebbe alimentato grazie alla riscossione del contributo alimentare. E per gli stessi motivi sono fuori argomento anche le affermazioni riguardo al fabbisogno minimo di AO 1, che sarebbe mutato nel frattempo. Il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) non va confuso – si ripete – con il giudice preposto alla fissa­zione dei contributi alimentari.

 

                                   9.   A parere dell'appellante infine non si giustifica né l'ammontare delle spese di primo grado (fr. 500.–) né quello dell'indennità per ripetibili (fr. 2000.–), poiché il valore litigioso è decisamente inferiore a quello stimato dal Pretore aggiunto. Da parte sua il Pretore aggiunto, calcolato il valore litigioso in fr. 240 000.– complessivi giusta l'art. 92 cpv. 2 CPC, ha fissato le spese processuali in applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LTG e l'entità delle ripetibili in applicazione degli art. 11 e 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Perché in concreto il valore litigioso sarebbe sensibilmente inferiore a fr. 240 000.– non è dato di capire. Per di più, dandosi una contestazione pecuniaria, toccava all'appellante indicare di quanto si ridurrebbero le spese processuali e le ripetibili in virtù del suo ragionamento (DTF 137 III 617). Invano si cercherebbe nella sua motivazione anche solo una cifra per ordine di grandezza. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello si rivela addirittura irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

                                11.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata come decreto cautelare.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).