Incarto n.
11.2017.32

Lugano,

9 maggio 2017/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.167 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu

                                  F__________ (1950–2016), già in,

 

il quale con testamento olografo del 1° aprile 2015 ha designato sua esecutrice testamentaria

                                  AP 1

                                  (patrocinata dall'avv. dott. PA 1),

 

escludendo dalla successione i figli

 

 

CO 2, e

CO 1

(patrocinati dall'avv. PA 2),

 

esaminato l'appello del 6 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la decisione del 23 febbraio 2017 con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore dell'eredità l'

                                  avv. PI 2;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il notaio __________ D__________ di __________ ha pubblicato il 27 ottobre 2016 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un testamento olografo del 1° aprile 2015 lasciato da __________ F__________ (1950), divorziato, domiciliato a __________, deceduto a __________ il 12 ottobre 2016. Nella disposizione di ultima volontà il defunto designava anzitutto la sua compagna AP 1

                                  quale “esecutrice testamentaria e amministratrice dell'eredità” (“meine Testament- und Willensvollstreckerin und Nachlassverwalterin”). Egli dichiarava inoltre di escludere dalla successione l'ex moglie S__________ (1955), come pure i figli CO 2 (1987) e CO 1 (1989). Nel testamento __________ F__________ non ha istituito alcun erede e non ha previsto alcun legato.

 

                            B.  Il 14 novembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno instato davanti al Pretore per il beneficio d'inventario (art. 580 cpv. 1 CC). AP 1 si è opposta al provvedimento. Con decisione del 23 febbraio 2017 il Pretore ha respinto l'istanza, rilevando che i legittimari esclusi da un testamento non possono considerarsi “eredi”. Le spese di fr. 200.– sono state addebitate agli istanti in solido, tenuti a rifondere a AP 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (inc. SO.2016.988).

 

                            C.  Nel frattempo, il 10 gennaio 2017, AP 1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere il certificato di esecutrice testa­mentaria. e CO 1 si sono opposti al rilascio del­l'attestato. La procedura è ancora pendente (inc. SO.2017.22).

 

                            D.  CO 2 e CO 1 si sono nuovamente rivolti al Pretore, il 15 febbraio 2017 perché disponesse un inventario assicurativo del­l'ere­di­tà (art. 553 CC). AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, subordinatamente di accoglierla nel senso di ordinare l'erezione di un inventario assicurativo eseguito per il tramite della sua collaborazione. Anche questa procedura è tuttora in corso (inc. SO.2017.168).

 

                            E.  Statuendo d'ufficio quello stesso 23 febbraio 2017, giorno in cui ha respinto il beneficio d'inventario, il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidata al­l'avv. PI 2. Egli ha fissato l'onorario di quest'ultimo in fr. 250.– orari e ha autorizzato il legale “a prelevare dai conti della successione la somma di fr. 4000.– a titolo di anticipo delle sue spese e del suo onorario”. Non sono stati riscossi oneri processuali (inc. SO.2017.167).

 

                             F.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 6 marzo 2017 a questa Camera con un reclamo in cui chie­de che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'amministrazione dell'eredità sia revocata. Nelle loro osservazioni del 23 marzo 2017 CO 2 e CO 1 propongono di rifiutare l'effetto sospensivo e di dichiarare il reclamo irricevibile, subordinatamente di respingerlo. Con replica spontanea del 6 aprile 2017 AP 1 ha ribadito la propria richiesta di giudizio. In una duplica spontanea del 25 aprile 2017 CO 2 e CO 1 postulano una volta ancora la reiezione del reclamo in ordine, subordinatamente nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.

 

                             2.  La decisione impugnata è giunta al patrocinatore di AP 1 il 24 febbraio 2017. Introdotto il 6 marzo 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo. Riguardo al valore litigioso, questa Camera ha avuto modo di accennare in un precedente ch'esso corrisponde, per lo meno, al presumibile onorario dell'amministratore (sentenza inc. 11.2013.28 del 29 agosto 2013, consid. 1). In realtà, dandosi un provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria, il valore litigioso è finanche pari – di regola – al valore lordo della successione (Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Gine­vra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto difettano ragguagli affidabili, ma appare poco verosimile che il Pretore abbia designato un amministratore a una successione il cui compendio ereditario non raggiungesse fr. 10 000.–. Nonostante la decisione impugnata indichi il reclamo come rimedio proponibile, nel dubbio l'impugnazione va trattata dunque come appello. Sussiste così la competenza per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

 

                             3.  Nella fattispecie il primo giudice ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio, con l'argomento “che, nell'attesa di chiarire quale sia la situazione patrimoniale del defunto e chi siano i suoi eredi, questa Pretura ritiene necessario nominare un amministratore diverso dall'esecutore testamentario, la cui nomina è contestata ed al quale non sono ancora state rilasciate le credenziali”. L'appellante rimprovera al Pretore, da parte sua, di non avere indicato né un caso d'applicazione, tra quelli enunciati dal­l'art. 554 cpv. 1 CC, che giustifichi l'am­ministrazione dell'eredità, né un motivo per cui l'amministrazione non sia stata affidata a lei medesima nella sua qualità di esecutrice testamentaria, come prescrive l'art. 554 cpv. 2 CC. Essa sostiene perciò che la decisione impugnata è contraria al diritto federale e dev'essere annullata.

 

                             4.  L'art. 554 cpv. 1 CC stabilisce che l'amministrazione di un'eredità è ordinata, tra l'altro, “se non sono conosciuti tutti gli eredi” (n. 3). In concreto la motivazione del Pretore, seppure telegrafica, evoca proprio l'esigenza “di chiarire quale sia la situazione patrimoniale del defunto e chi siano i suoi eredi”. L'appellante non può pretendere dunque di non avere capito che il provvedimento è stato emanato anche perché “non sono conosciuti tutti gli eredi” fu __________ F__________. Su questo punto il ricorso manca di consistenza.

 

                             5.  L'art. 554 cpv. 2 CC dispone poi che “se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso”. L'esecutore testamentario ha il diritto di essere nominato amministratore, ma non si tratta di un diritto assoluto. Il

                                  giudice può designare anche un'altra persona, in particolare se l'esecutore testamentario non ha le necessarie capacità o versa in un oggettivo conflitto d'interessi (Emmel in: Praxis­kommentar Erb­recht, 3ª edizione, n. 12 ad art. 554 con numerosi rinvii di giurisprudenza), ad esempio per essere egli medesimo erede o legatario (Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 29 ad art. 554; sentenza del Tribunale federale 5A_895/2016 del 12 aprile 2017, consid. 3.2). Il solo fatto che l'esecutore testamentario non goda della fiducia degli eredi o che sussistano tensioni fra esecutore testamentario ed eredi non basta invece per affidare l'amministrazione ad altri (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 469 n. 876a). Anzi, per incaricare dell'amministrazione un terzo non basta nemmeno – secondo la dottrina maggioritaria – che la disposizione di ultima volontà in cui figura la designazione dell'ese­cutore testamentario sia contestata giudizialmente (Emmel, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC; Steinauer, loc. cit.; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 26 ad art. 554 con citazioni).

 

                                  a)   Nelle osservazioni all'appello CO 2 e CO 1 eccepiscono che AP 1 non è legittimata a censurare la designazione dell'avv. PI 2 quale amministratore dell'eredità (memoriale, pag. 6 a metà). Da simile argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché – come si è appena visto – per principio un esecutore testamentario ha il diritto di essere nominato amministratore. Che non si tratti di un diritto assoluto e che ciò non dia luogo ad alcun automatismo ancora non significa che l'esecutore testamentario non sia abilitato a far valere una violazione del­l'art. 554 cpv. 2 CC, tanto meno ove non abbia avuto modo di esprimersi – come in concreto – davanti al primo grado di giurisdizione. Sotto questo profilo la ricevibilità del­l'appello non fa dubbio.

 

                                  b)  L'appellante si duole nella fattispecie – come detto – che la decisione impugnata non permette di capire come mai l'amministrazione dell'eredità fu __________ F__________ sia stata affidata a un terzo. In realtà dalla decisione si desume che il Pretore ha “ritenuto necessario” scostarsi dall'art. 554 cpv. 2 CC perché la designazione dell'esecutrice testamentaria è contestata. Il problema è che finora il testamento olografo in cui figura la designazione dell'esecutrice testamentaria non risulta essere stato impugnato, né CO 2 e CO 1 pretendono il contrario. I due diseredati si sono opposti unicamente al rilascio del certificato di esecutore testamentario, questione su cui il Pretore deve ancora statuire (sopra, lett. C).

 

                                       È vero che per promuovere azione di nullità o azione di riduzione riguardo al testamento paterno entrambi i diseredati hanno un anno di tempo dal giorno in cui sono venuti a conoscenza del testamento (art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC). È altrettanto vero però che, quand'anche costoro impugnassero la disposizione di ultima volontà, l'esecutrice testa­mentaria non si vedrebbe precludere per ciò solo il diritto di essere no­minata amministratrice. Per disconoscerle tale diritto occorrerebbero – come si è appena visto – estremi di inidoneità o un effettivo conflitto d'interessi. Semplici attriti fra esecutrice testamentaria ed eredi non sono sufficienti per derogare al prescritto del­l'art. 554 cpv. 2 CC, senza dimenticare che, esclusi dal testamento, in concreto i figli non possono nemmeno definirsi eredi (DTF 138 III 357 consid. 5).

 

                                  c)   CO 2 e CO 1 oppongono, nelle osservazioni al­l'appello, che AP 1 ha tentato di farli desistere dal rivendicare i loro diritti mostrando loro “documenti assolutamente irrilevanti e molto vecchi”, affermando che

                                       l'eredità è oberata e palesando ostilità nei loro confronti (memoriale, pag. 8). Simili rimproveri non integrano tuttavia i presupposti per distanziarsi dall'art. 554 cpv. 2 CC, già per il fatto che non connotano inidoneità né conflitti oggettivi d'interesse. Certo, ambedue i figli soggiungono che AP 1 “ha creato una situazione gravata di conflitti di interesse, confusa e incomprensibile, mettendo in serio pericolo l'eredità” (osservazioni, pag. 11) e che essa ‟non è in condizione né è capace di ottemperare agli obblighi di un esecutore testamentario” (duplica, pag. 8 in alto). Si tratta però di accuse generiche, tanto più vaghe ove si consideri che i presunti conflitti d'interesse non risultano per nulla sostanziati. Quanto all'asserzione secondo cui AP 1 “non possiede i requisiti personali per l'ufficio di amministratore del­l'eredità” e “persegue interessi particolari, segnatamente i propri” (osservazioni, loc. cit.), si tratta una volta ancora di addebiti indeterminati. Perché l'esecutrice testamentaria designata non sarebbe in grado di amministrare l'eredità e quali interessi personali essa perseguirebbe concretamente non si evince dal carteggio.

 

                             6.  Ne segue che il caso in rassegna potrà anche denotare le premesse per istituire un'amministrazione dell'eredità (consid. 4), non essendovi chiarezza sull'identità degli eredi fu __________ F__________, ma che quanto emerge dagli atti non giustifica di affidare l'am­ministrazione a un terzo, escludendo l'esecutrice testamentaria (consid. 5). Di per sé ci si potrebbe limitare così ad annullare il dispositivo n. 2 della decisione impugnata con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore l'avv. PI 2. Nel­l'appello AP 1 non chiede però di essere nominata lei medesima in veste di amministratrice. Postula soltanto “la revoca” del provvedimento impugnato. E siccome non avrebbe senso lasciar sussistere un'amministrazione priva di amministratore, conviene annullare la decisione impugnata nel suo intero. Incomberà poi al Pretore valutare se ordinare nuovamente un'amministrazione, incaricando AP 1 dell'ufficio, se delegare invece la funzione a un'altra persona, motivando puntualmente gli estremi per cui sia lecito scostarsi dalle previsioni dell'art. 554 cpv. 2 CC, oppure rinunciare all'amministrazione e optare eventualmente per un'altra misura a tutela della devoluzione ereditaria. Non spetta a questa Camera sostituirsi al suo apprezzamento.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza di CO 2 e CO 1, che rifonderanno a AP 1 una congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel “reclamo”.


                             8.  Quanto ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere in ogni modo la sola violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Trattato come appello, il “reclamo” è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare da AP 1, sono poste solidalmente a carico di CO 2 e CO 1, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                             3. Notificazione:

 

– avv. dott.;

– avv..

                                  Comunicazione:

                                  – avv.;

                                  – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).