Incarto n.
11.2017.36

Lugano

7 settembre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2014.452 (filiazione: modifica del contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 di­cembre 2014 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ) ed

É  (2002), ,

 

giudicando sull'appello del 16 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 febbraio 2017,

 

come pure sull'appello incidentale del 12 maggio 2017 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza e sulla richiesta di gratuito patrocinio da lui presentata il 2 giugno 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 28 gennaio 2002 AP 1 (1972) ha dato alla luce una figlia, É__________, che è stata riconosciuta da AO 1 (1971). Il 22 agosto 2006 la Commissione tutoria regionale 14 ha approvato una convenzione in cui PA 1 si impegnava, in sostituzione di un precedente accordo del 13 maggio 2002, a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 800.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o professionale adeguata, assegni familiari non compresi. La vita in comune dei genitori di É__________ è cessata nel settembre del 2006. AP 1 è venditrice presso la M__________ SA di __________ (ha lavorato a tempo pieno fino al 7 agosto 2016, al 50% fino al 30 settembre 2016 e lavora su chiamata dopo di allora). Dopo un periodo di disoccupazione, AO 1 è alle dipendenze dal 1° febbraio 2015 come elettricista della Fondazione __________ di __________.

 

                                  B.   Il 7 settembre 2014 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la riduzione del contributo alimentare destinato alla figlia, essendo egli a quel momento senza attività lucrativa. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore gli ha rilasciato il 17 novembre 2014 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.567). Nel frattempo, in disaccordo con la madre sull'esercizio delle relazioni personali con il padre, É__________ si è trasferita da quest'ultimo all'inizio di ottobre del 2014. In conseguenza di ciò, l'Autorità regionale di protezione 8 ha disposto il 19 novembre 2014 in via cautelare l'affidamento della figlia al padre e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

 

                                  C.   Con petizione dell'11 dicembre 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 ed É__________ davanti al medesimo Pretore, postulando – previa concessione del gratuito patrocinio – la soppressione del contributo alimentare fissato nella convenzione di mantenimento approvata dalla Commissione tutoria regionale il 22 agosto 2006, come pure la condanna di AP 1 a versargli dall'ottobre del 2014 un contributo alimentare per la figlia da quantificare in esito alle risultanze istruttorie. Identiche richieste egli ha avanzato già in via cautelare. In un suo memoriale del 10 febbraio 2015 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, sollecitando anch'essa il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  D.   All'udienza del 26 marzo 2015, indetta per la discussione cautelare, le parti si sono accordate nel senso che il padre avrebbe assunto provvisoriamente il mantenimento di É__________ senza rivendicare contributi alimentari dalla madre. L'accordo è stato omologato seduta stante dal Pretore “a completa evasione” della procedura cautelare. Il 14 luglio 2015 si è tenuto poi il dibattimento di merito, nell'ambito del quale AO 1 ha richiesto un contributo alimentare per la figlia in almeno fr. 500.– mensili (oltre agli assegni familiari), mentre AP 1 ha offerto fr. 300.– mensili da versare direttamente alla figlia. Entrambe le parti hanno notificato prove.

 

                                  E.   A una successiva udienza del 13 ottobre 2015 le parti hanno raggiunto un nuovo accordo nelle more istruttorie in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare a AO 1 un contributo alimentare per É__________ di fr. 300.– mensili (assegni familiari non compresi). Tale accordo è stato omologato dal Pretore seduta stante.

 

                                  F.   Il 5 novembre 2015 AO 1, lamentando l'inadempimento dell'accordo, ha chiesto al Pretore di ordinare al datore di lavoro di AP 1 la trattenuta dallo stipendio di lei di fr. 300.– mensili (più eventuali assegni familiari), da versare su un conto postale a lui intestato. Egli ha postulato inoltre il rimborso degli assegni familiari percepiti da AP 1 dall'ottobre del 2014 fino al gennaio del 2015. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la trattenuta richiesta.

 

                                  G.   La causa è rimasta sospesa dal 4 marzo al 17 ottobre 2016, nell'attesa che l'Autorità regionale di protezione 3 si pronunciasse sull'affidamento di É__________ e le parti aggiornassero la loro situazione finanziaria. Il 2 maggio 2016 AP 1 ha dato alla luce un figlio, E__________, avuto da D__________ G__________. AO 1 si è sposato il 27 maggio 2016 con S__________ P__________ (1972), la quale aveva già una figlia, Em__________, nata il 6 marzo 2006 da un suo precedente matrimonio con L__________ A__________. Da lei egli ha avuto un figlio, An__________, nato il 28 luglio 2016. Nel frattempo, il 1° luglio 2016, l'Autorità regionale di protezione 3 ha confermato l'affidamento di É__________ al padre.

 

                                  H.   L'istruttoria di merito è terminata il 24 novembre 2016, quando il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 novembre 2016 AO 1 ha instato per un contributo alimentare in favore di É__________ “secondo le capacità economiche della madre”. Nel suo allegato conclusivo del 12 dicembre 2016 AP 1 ha proposto invece di sopprimere il contributo alimentare provvisorio di fr. 300.– mensili da lei dovuto per la figlia dal 1° agosto 2016.

 

                                    I.   Statuendo il 13 febbraio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha soppresso dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare a carico dell'attore e ha condannato AP 1 a versare in favore di É__________ un contributo alimentare di fr. 770.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2014, di fr. 980.– nel gennaio del 2015, di fr. 540.– mensili dal febbraio del 2015 al marzo del 2016, di fr. 660.– mensili dall'aprile al luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Contestualmente egli ha adeguato la trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le richieste di gratuito patrocinio sono state respinte.

 

                                  L.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 marzo 2017 per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore di É__________ a fr. 300.– mensili dal 1° ottobre 2014 al 31 luglio 2016 e la soppressione del contributo dopo di allora. Essa chiede inoltre di addebitare le spese processuali all'attore, con obbligo di rifonderle fr. 2500.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2017 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare il contributo alimentare per É__________ a fr. 1600.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2014, a fr. 1690.– mensili nel gennaio del 2015 e a fr. 1500.– mensili in seguito (assegni familiari non compresi). L'appello incidentale non è stato notificato a AP 1 per osservazioni.

 

                                  M.   Invitato a depositare un anticipo di fr. 1500.– in garanzia delle spese processuali presumibili, AO 1 ha instato il 2 giugno 2017 per il beneficio del gratuito patrocinio. É__________ ha avuto modo di esprimersi davanti a questa Camera sui due appelli, opponendosi in sostanza al ricorso della madre e aderendo a quello del padre.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per il figlio, emanate con la procedura sem­plificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto è dato, ove si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Riguardo alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 14 febbraio 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 16 marzo 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

 

                                         Quanto all'appello incidentale, l'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato alla patrocinatrice dell'attore il 30 marzo 2017 e il memoriale andava presentato entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere così il 31 marzo 2017, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23 aprile 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe scaduto domenica 14 maggio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 maggio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude un estratto al 31 dicembre 2016 di un suo conto presso la Società __________ SA (doc. C) e copia del suo nuovo contratto d'impiego “su chiamata” presso la M__________ SA, del 30 settembre 2016 (doc. D). Il 20 aprile 2018 essa ha prodotto anche il certificato di salario 2017 rilasciatole dalla M__________ SA nel gennaio del 2018. Da parte sua AO 1 annette al proprio memoriale di osservazioni e di appello incidentale alcuni messaggi di posta elettronica. Il 14 marzo 2018 egli ha comunicato altresì a questa Camera gli sviluppi in vari procedimenti penali, in pratiche amministrative e di incasso che lo oppongono a AP 1. Il 21 giugno 2018 infine ha documentato la richiesta di gratuito patrocinio. Ora, per quel che è dei documenti nuovi successivi alla decisione del Pretore, la loro proponibilità è manifestamente data dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Analogo principio vale, in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, per gli altri documenti (I CCA, sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017, consid. 2; nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5A_788/2017 del 2 luglio 2018, consid. 4.2.1 con riferimenti, destinata a pubblicazione). Tutt'al più l'allegazione tardiva di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova potrà influire sul riparto delle spese processuali (art. 108 CPC). Il tema andrà, se mai, trattato oltre.

 

                                   3.   Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della ren­dita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.7 del 22 dicembre 2016, consid. 3 con richiami).

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento in cui era stata stipulata la convenzione di mantenimento nel 2006, in concreto la situazione è radicalmente mutata, non solo perché dall'ottobre del 2014 É__________ vive stabilmente dal padre, ma anche perché la situazione dei genitori è cambiata, entrambi avendo avuto un figlio. Onde la necessità di ridefinire il contributo di mantenimento per É__________. Il primo giudice ha determinato così il fabbisogno in denaro della ragazza sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo secondo le varie fasce d'età per una fratria di tre, stimandolo in fr. 1255.– mensili, importo cui ha aggiunto fr. 200.– mensili per cura e educazione (voce non più monetizzata dalla tabella 2017 correlata alle citate raccomandazioni). Ha stabilito così il fabbisogno in denaro di lei in fr. 1455.– mensili, assegni familiari non compresi.

 

                                         Per quel che è della madre, il Pretore ne ha accertato il reddito netto in fr. 3095.– mensili nel 2014, in fr. 3310.– mensili nel 2015 e in fr. 2315.– mensili dall'agosto del 2016 in poi, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2326.15 mensili fino al marzo del 2016 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 373.–, leasing dell'automobile fr. 395.15, posteggio fr. 200.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 127.–, imposta di circolazione fr. 31.–) e di fr. 1931.– mensili dopo di allora (estinzione del leasing). Ne ha desunto un margine disponibile di fr. 770.– mensili nel 2014, di fr. 980.– mensili dal gennaio del 2015 al marzo del 2016, di fr. 1380.– mensili dall'aprile al luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili dall'agosto del 2016 in poi.

 

                                         Quanto al padre, il Pretore ha calcolato entrate di fr. 3112.– mensili fino al 31 gennaio 2015 e di fr. 4820.– mensili dopo di allora per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3150.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 366.15, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 176.95, imposta di circolazione fr. 54.40). Ha appurato così un margine disponibile di fr. 1670.– mensili dal 1° febbraio 2015. Considerata nondimeno una sensibile riduzione di tale disponibilità dopo la nascita di An__________ e preso atto che la convenuta non partecipa al mantenimento di E__________ (garantito dal di lui padre), egli ha fissato il contributo alimentare mensile per É__________ in fr. 770.– dall'ottobre al dicembre del 2014, in fr. 980.– nel gennaio del 2015, in fr. 540.– dal febbraio del 2015 al marzo del 2016, in fr. 660.– dall'aprile al luglio del 2016 e in fr. 385.– dopo di allora.

 

                                   5.   L'appellante principale contesta anzitutto il fabbisogno in denaro di É__________. Rimprovera al primo giudice di averne definito l'ammontare in fr. 1255.– mensili (oltre assegni familiari) senza spiegare come sia giunto a tale risultato. Essa fa valere inoltre che gli assegni familiari riscossi dal padre vanno dedotti dal fabbisogno, e non aggiunti, argomentando che il mantenimento della figlia è “sicuramente inferiore a quello stabilito dalle tabelle di Zurigo”. Quanto ai costi di accudimento – essa soggiunge – non ve ne sarebbero, sia perché É__________ ha ormai un'età che non richiede accudimento, sia perché il padre, lavorando al 100%, non subisce pregiudizio per l'affidamento della figlia. Né potrebbe, a suo dire, beneficiare di tale accredito la matrigna, la quale ha rinunciato a lavorare a tempo pieno non a causa di É__________, ma per occuparsi della primogenita Em__________ e ora anche del piccolo An__________. Il contributo di accudimento di fr. 200.– mensili va dunque – essa sostiene – stralciato dal fabbisogno in denaro della figlia.

 

                                         a)   Dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Nulla muta sotto questo profilo la circostanza che la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, il quale non dispensa dal formulare pretese in denaro quantificate
(DTF 137 III 620 consid. 4.5.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_236/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3). In concreto, se non per lo stralcio del contributo di accudimento di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante principale non indica neppure per ordine di grandezza di quanto andrebbe ridotto in definitiva il fabbisogno in denaro di É__________. Tranne che sul contributo di accudimento, di cui si dirà in seguito (consid. b), l'appello principale si rivela dunque irricevibile.

 

                                               Si aggiunga, per abbondanza, che contrariamente all'opinione dell'appellante principale le pur minime indicazioni del Pretore permettono di capire come questi sia giunto alla somma di fr. 1255.– mensili, la quale risulta dal­l'importo di base determinante nella fattispecie, di fr. 1506.– (tabella 2017), dedotto – e non aggiunto, come crede l'appellante – l'assegno familiare che il Pretore ha presunto di fr. 250.– mensili. Perché poi le raccomandazioni del Canton Zurigo non andrebbero più applicate, nonostante una prassi più che ventennale di questa Camera (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5; da ultimo: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018, consid. 11), l'appellante non spiega, limitandosi ad asserire apoditticamente che il fabbisogno in denaro della figlia è “sicuramente inferiore a quello stabilito dalle tabelle di Zurigo”. Quanto al dubbio, infine, che il primo giudice non abbia adattato il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati ai valori effettivi, riprendendo semplicemente le cifre della citata tabella 2017, l'appello principale si esaurisce in una recriminazione, giacché la convenuta non indica, una volta ancora, in quale misura tali voci di spesa andrebbero ridotte. Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

 

                                         b)   Per quel che è dei costi di accudimento, occorre distinguere. Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendeva una posta monetizzata per “cura e educazione”. Relativamente al periodo in rassegna (dall'ottobre del 2014 al dicembre del 2016) questa ammontava in media, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti dopo la nascita di An__________ (28 luglio 2016), a fr. 265.– mensili. Invano l'appellante asserisce perciò che É__________ non necessitasse più di accudimento. Certo, una quota era fornita in natura da AP 1, la cui occupazione al 50% le consentiva di badare anche a É__________ (lettera di quest'ultima, del 21 ottobre 2016), ma quell'impegno non poteva considerarsi gratuito. Anzi, dalla deposizione della stessa AP 1 si evince che l'attore le riconosceva a tale scopo un compenso di fr. 300.– mensili sotto forma di una minore partecipazione alle spese domestiche (verbale del 13 ottobre 2015, pag. 2). Se nella fattispecie si prescinde dall'inserire nel fabbisogno in denaro di É__________ una cifra maggiore di fr. 200.– mensili, ciò si deve al fatto che l'attore si è accomodato di tale importo (osservazioni all'appello, pag. 5).

 

                                               Dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non figura più nella tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. In sua vece occorre definire un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre per garantire effettivamente cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC; sull'applicabilità pro futuro di tale norma anche alle cause pendenti: art. 13cbis tit. fin. CC e art. 407cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del
14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 587
). Se il figlio è accudito da terzi, come nella fattispecie, i costi generati da tale presa a carico continuano in ogni modo a essere considerati come costi diretti del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid. 7.1.3 destinata a pubblicazione). Poco importa sapere dunque, sotto questo profilo, se il genitore affidatario sia in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo, come poco giova che in concreto AP 1 non sia madre di É__________ e non abbia ridotto il proprio grado d'occupazione per lei. La cura e l'educazione di É__________ va considerata un costo diretto.

 

                                               Per il resto non risulta che il compenso di fr. 300.– mensili corrisposto a AP 1 nelle modalità da lei ricordate sia cessato nel 2017. Anche dal 1° gennaio 2017 si deve riconoscere perciò nel fabbisogno in denaro di É__________ una spesa di fr. 200.– mensili per l'accudimento, come ha fatto il primo giudice e come chiede l'attore. Dopo i 16 anni della figlia (compiuti da É__________ il 28 gennaio 2018) un contributo di accudimento parrebbe invece non entrare più in linea di conto (FF 2014 pag. 534 seg.; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 438). Comunque sia, una tale spesa più non si giustifica nel caso specifico alla luce della precaria situazione finanziaria in cui versano le parti. Entro tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.

 

                                   6.   L'appellante incidentale chiede da parte sua che il fabbisogno in denaro di É__________ sia calcolato sulla base dei fr. 1781.– mensili previsti dalle citate raccomandazioni per un figlio unico nella relativa fascia di età. Egli fa valere inoltre che l'assegno familiare per É__________ ammonta a fr. 200.–, non a fr. 250.– mensili, e che il costo dell'alloggio va adeguato alla spesa effettiva di fr. 594.70 mensili fino al 30 giugno 2016, rispettivamente di fr. 800.– mensili dopo di allora. A suo parere il fabbisogno in denaro della figlia assomma perciò a fr. 1890.70 mensili, più fr. 200.– di spese di accudimento fino al 30 giugno 2016, e a fr. 2096.– mensili più
fr. 200.– di spese di accudimento dopo di allora.

 

                                         a)   Riguardo all'importo di base da cui dipartirsi per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che, dandosi un minorenne che vive nella stessa economia domestica di fratelli o fratellastri minorenni, il fabbisogno in denaro va determinato tenendo conto della fratria (RtiD II-2006 pag. 693 consid. 4; I-2012 pag. 883 consid. 8a). A ragione dun­que il Pretore ha calcolato il fabbisogno di É__________ come quello di un figlio di tre.

 

                                         b)   Non a torto il padre si duole invece del mancato adeguamento dei valori tabellari a quelli effettivi nel fabbisogno in denaro della figlia per quanto concerne l'alloggio. L'attore trascura tuttavia che la quota di un terzo imputabile a É__________ secondo le note raccomandazioni va calcolata sulla scorta della pigione effettivamente pagata dal genitore affidatario. Nella fattispecie tale importo corrisponde alla metà del canone di locazione relativo all'abitazione comune del­l'attore (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7), che non è in discussione (sentenza impugnata, pag. 5). Dandosi quindi una spesa complessiva, riconosciuta dalla controparte (appello, pag. 9), di fr. 2000.– mensili fino al 14 luglio 2016 e di
fr. 2600.– mensili dopo di allora (doc. GG), la quota da computare nel fabbisogno in denaro di É__________ va portata da
fr. 310.– a fr. 333.35
mensili per il primo periodo e da fr. 306.– a fr. 433.35 mensili per il secondo periodo.

 

                                         c)   AO 1 fa valere con pertinenza inoltre che l'assegno familiare da dedurre dal fabbisogno in denaro di É__________ (v. DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) fino al compimento dei 16 anni ammonta a fr. 200.– e non a fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam), come ha ritenuto il Pretore (sopra, consid. 6a). Il fabbisogno in denaro di É__________ va stabilito per finire in fr. 1625.– mensili arrotondati (importo di base secondo la tabella 2014/2015 fr. 1860.–, meno la differenza di fr. 65.– tra la spesa di cura e educazione secondo tabella e quella effettiva [consid. 5a], più la differenza di fr. 23.35 tra il costo dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno fr. 200.– di assegno familiare) fino al luglio del 2016. Tale fabbisogno è rimasto invariato anche dopo il trasloco in via __________, sempre a __________, e la nascita di An__________, nel luglio del 2016 (importo di base secondo la tabella 2016 fr. 1643.–, più la differenza di fr. 8.– tra la spesa di cura e educazione secondo tabella e quella effettiva [consid. 5a], più la differenza di fr. 152.35 tra il costo dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno l'assegno familiare di fr. 200.–).

 

                                               Dal 1° gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 (16 anni di É__________) il fabbisogno in denaro della figlia si riduce a fr. 1580.– mensili arrotondati, assegno familiare non compreso (importo di base secondo la tabella 2017 fr. 1506.–, più fr. 200.– di accudimento [consid. 5b], più la differenza di fr. 73.35 tra il costo del­l'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno fr. 200.– di assegno familiare). Esso si riduce ulteriormente a fr. 1335.– mensili arrotondati dopo di allora per

                                               l'adeguamento dell'importo di base (a fr. 1510.–) ai valori del 2018 e il venir meno del contributo di accudimento, fermo restando che l'assegno familiare passa da fr. 200.– a fr. 250.– mensili.

 

                                   7.   AP 1 censura poi l'accertamento del proprio fabbisogno minimo, che chiede di rivalutare a fr. 3437.30 mensili, rispettivamente a fr. 3042.15 dall'aprile del 2016, invocando l'aggiunta di fr. 1000.– per la pigione e di fr. 111.15 mensili per il premio dell'assicurazione complementare alla cassa malati.

 

                                         a)   Nella commisurazione del contributo alimentare per i figli il debitore alimentare può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 140 III 339 consid. 4.3; 137 III 62 consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a). Ciò posto, nella fattispecie non è di rilievo il fabbisogno minimo della convenuta e del suo convivente secondo il diritto civile. Decisivo è il minimo esistenziale di AP 1 calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Dovendosi stabilire inoltre il costo dell'alloggio di un debitore alimentare che vive con un terzo, si giustifica di riconoscere nel minimo esistenziale soltanto una parte della spesa che tenga adeguatamente conto della capacità economica del convivente (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 3).

 

                                         b)   Nella sentenza impugnata il Pretore non ha riconosciuto a AP 1 alcun costo dell'alloggio perché “malgrado le contestazioni e le richieste istruttorie avanzate in causa [l'interessata] non ha mai documentato nulla circa la pigione” (sentenza impugnata, pag. 4). La convenuta obietta che nei parametri citati nella convenzione del 13 ottobre 2015 rientrava anche una partecipazione alla locazione di fr. 1000.– attestata in una dichiarazione 27 luglio 2015 del proprio compagno. Costo dell'alloggio che – essa soggiunge – il primo giudice ha riconosciuto per due anni di procedura, salvo stralciarlo improvvisamente nella sentenza, mentre ognuno ha diritto a spese di alloggio di almeno fr. 1200.– mensili anche se non le documenta. Siccome poi la situazione non era cambiata, né il Pretore le aveva chiesto di giustificare ulteriormente la spesa, essa sostiene di avere creduto in buona fede che la dichiarazione agli atti fosse sufficiente. Ad ogni buon conto – prosegue la convenuta – spettava al giudice, in virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), chiedere eventuali atti mancanti. Non le si poteva quindi rimproverare un rifiuto indebito di collaborare, gli atti istruttori e in particolare le sue osservazioni del 5 settembre, del 21 settembre e del 7 novembre 2016 dimostrando se mai il contrario.

 

                                         c)   Contrariamente all'opinione della convenuta, l'accordo raggiunto dalle parti il 13 ottobre 2015 non accennava all'asserito costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili. Né soccorre all'interessata la premessa di quella intesa, secondo cui “i parametri già registrati a verbale il 26.3.2015 rimangono per il momento attuali”, dal momento che neppure in quel verbale figurano riferimenti a tale esborso. Quanto all'argomento per cui il Pretore avrebbe riconosciuto simile voce di spesa nei due anni di procedura, esso cade nel vuoto, il Pretore essendosi limitato a prendere atto degli accordi provvisionali fra le parti del 26 marzo e del 13 ottobre 2015, i quali nulla precisavano in merito al costo dell'alloggio. Né la convenuta può dirsi stupita perché il Pretore non le ha riconosciuto alcuna spesa, essendo stata avvertita l'8 novembre 2016 delle possibili conseguenze legate alla sua condotta processuale, dopo che si era rifiutata di documentare le spese logistiche del convivente (si vedano le dichiarazioni del 21 settembre 2016 [nel fascicolo corrispondenza e citazioni] e del 7 novembre 2016 [act. XV, allegato]). E il principio inquisitorio illimitato non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_819/2017 del
20 marzo 2018 consid. 9.3).

 

                                         d)   Premesso ciò, non si deve dimenticare che AP 1 vive stabilmente dal 2011 a __________ con il nuovo compagno, il quale ha dichiarato il 27 luglio 2015 di ricevere da lei una partecipazione di fr. 1000.– mensili per il costo dell'alloggio (spese accessorie incluse: doc. 9). L'attore non ha mai preteso che tale dichiarazione fosse inveritiera. Quanto alle (successive) richieste dell'attore e del Pretore di documentare gli esborsi, esse miravano a conoscere i costi dell'abitazione in proprietà del compagno, e in specie l'ammontare degli interessi ipotecari (richieste del 28 agosto 2015
[act. VII], come pure del 9 e del 29 settembre 2016 [nel fascicolo “corrispondenza e citazioni”]). Tali documenti riguardavano però un terzo estraneo alla procedura e senza obblighi di mantenimento verso la convenuta. A parte ciò, ogni parte ha diritto di veder­si riconoscere nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio che essa dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé sola (
RtiD II-2004
pag. 562 consid. 8a con rinvii). E al proposito questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, trattandosi di stabilire il fabbisogno minimo di una persona sola residente nell'agglomerato luganese, una spesa di fr. 1000.– mensili (spese accessorie comprese) appare adeguata
(sentenza inc. 11.2016.124 del 3 maggio 2018, consid. 6d).

 

                                               Non si disconosce che dopo la nascita di E__________ e la conseguente riduzione (alla fine di agosto del 2016) dell'attività lucrativa da parte della convenuta, il convivente di lei non solo provvede al mantenimento del figlio, ma finanzia anche parte del suo fabbisogno, non facendole pagare “al momento” alcuna spesa per l'alloggio (lettere dell'avv. PA 1, del 5 settembre [nel fascicolo “corrispondenza e citazioni”] e del 7 novembre 2016 [act. XV allegato]). A parte il fatto però che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei confronti di lei e non è tenuto a prestarle assistenza nel­l'adempimento di obblighi di mantenimento verso figli nati dal precedente matrimonio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid. 7b con rinvii), la rinuncia di lui a riscuotere la partecipazione di fr. 1000.– mensili per la locazione è dovuta al fatto che l'incasso sarebbe inattuabile, la convenuta registrando un ammanco di oltre fr. 1000.– mensili rispetto al proprio fabbisogno minimo (“ella ha un ammanco di oltre fr. 1000.– rispetto al suo fabbisogno”: lettera citata del­l'avv. PA 1 del 7 novembre 2016). Ma ciò non significa che essa non abbia alcun costo dell'alloggio.

 

                                         e)   Quanto all'aggiunta del premio per l'assicurazione malattia complementare, la richiesta si rivela d'acchito sprovvista di fondamento, le assicurazioni facoltative potendo essere considerate nel calcolo del minimo esistenziale secondo il diritto civile, ma non secondo il diritto esecutivo (DTF 134 III 323; sentenza del Tribunale federale 5A_885/2011 del 17 gennaio 2013 consid. 3.1.1). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                   8.   Dal canto suo AO 1 oppone che, dandosi una situazione di ristrettezza, nel fabbisogno minimo della convenuta non possono essere ammesse spese d'automobile, ma solo i costi di un abbonamento ai trasporti pubblici, in concreto di fr. 1602.– annui. Per lo stesso motivo – egli soggiunge – non possono riconoscersi alla convenuta nemmeno le spese di “posteggio fisso” a __________, tanto più che l'interessata lavora un solo giorno per settimana nella capitale, mentre il resto è impiegata a __________. Infine l'attore insta perché l'importo di base per il calcolo del minimo esistenziale della convenuta sia ridotto a fr. 850.– mensili in ragione della convivenza di lei con D__________ G__________.

 

                                         a)   Per quel che concerne l'importo di base ai fini del fabbisogno minimo, l'argomentazione non manca di buon diritto. Se due persone vivono in comunione domestica, l'im­porto di base per calcolare il minimo esistenziale del diritto esecutivo di ciascuna di loro si calcola, di regola, dimezzando l'importo di base per coniugi, di fr. 1700.– mensili (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto ese­cu­tivo:
FU 68/2009 pag. 6292, cifra I). Ciò vale per la convenuta anche dopo la nascita di E__________, poiché l'importo di base di fr. 1700.– mensili vale anche per coppie con figli (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 3 e 7a;
cfr. DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). L'importo di base ai fini del fabbisogno minimo della convenuta risulta così di fr. 850.– mensili.

 

                                         b)   Quanto alla richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo i costi d'automobile, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che in situazioni di ammanco i costi d'automobile vanno tralasciati e che qualora le trasferte siano indispensabili va riconosciuto il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2017.111 del 22 maggio 2018, consid. 3a). In concreto le parti non dispongono di risorse sufficienti per sopperire all'intero fabbisogno in denaro di É__________ (sotto, consid. 12). Non soccorrono così le condizioni per riconoscere alla convenuta spese d'automobile, le quali vanno sostituite con il costo di fr. 133.50 mensili per un abbonamento “arcobaleno” di cinque zone (‹https://m3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/ cal­cola­tore/default.php#›).

 

                                         c)   Alla luce di quanto precede, il minimo esistenziale di AP 1 risulta di fr. 2356.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 373.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 133.50).

 

                                   9.   L'appellante principale critica inoltre l'ammontare del proprio reddito accertato dal Pretore dopo il 1° gennaio 2016. Fa notare che durante il suo congedo di maternità (dall'aprile al luglio del 2016) essa non ha beneficiato dello stipendio pieno, ma soltanto delle indennità di maternità che notoriamente coprono l'80% del salario. Per di più, dal gennaio al luglio del 2016 il suo stipendio non ammontava a fr. 3310.– mensili, come ha calcolato il primo giudice, bensì a fr. 3068.50, come risulta dal conteggio del gennaio 2016 (di cui fr. 300.– trattenuti dal datore di lavoro), mentre dall'agosto del 2016 in poi esso si è ridotto non a fr. 2315.–, ben­sì a fr. 2138.–, per poi contrarsi ulteriormente in seguito alla modifica del contratto di lavoro in un rapporto “su chiamata”.

 

                                         Ora, dalla documentazione prodotta in appello (plico doc. C) emerge effettivamente che la convenuta ha percepito nei primi quattro mesi del 2016 uno stipendio netto di fr. 3068.50 mensili, ridottosi durante il congedo di maternità a fr. 2336.50 (in media) dal maggio al luglio. Quanto al reddito di agosto, mal si comprende perché senza motivazione il Pretore, pur riferendosi al doc. 21, abbia accertato uno stipendio di fr. 2315.– nonostante nel relativo conteggio figuri l'importo di fr. 2138.–. Al riguardo l'appello è quindi fondato. Per il resto del 2016, invece, la convenuta non indica di quanto i suoi introiti andrebbero ridotti rispetto all'accertamento del Pretore, né il doc. C, cui essa rinvia, copre in modo completo quell'arco di tempo, sicché in proposito il ricorso sfugge a ulteriore disamina. Per il 2017, infine, il certificato di salario esibito in pendenza di appello attesta un reddito di fr. 2047.– mensili.

 

                                10.   AO 1 pretende che il reddito calcolato dal Pretore dall'agosto del 2016 in poi non è reale, la convenuta avendo dichiarato, contrariamente al vero, di avere ridotto il proprio carico di lavoro quantunque dopo l'istruttoria di primo grado abbia ripreso un'attività a metà tempo, come sempre fatto”. A parte ciò – egli soggiunge – AP 1 non aveva diritto di diminuire la propria capacità contributiva neppure per la nascita di E__________. E siccome l'interessata ha rinunciato al reddito conseguito in precedenza, pur avendo contezza dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, le va imputato un reddito ipotetico pari almeno a quello percepito nel 2015, tanto più che essa ha omes­so di indicare l'incasso delle “provvigioni trimestrali”.

 

                                         a)   Che la convenuta abbia sempre lavorato al 50% è smentito non solo dai certificati del datore di lavoro agli atti (doc. D di appello), ma anche dalle dichiarazioni della figlia É__________, la quale ha dato atto di una riduzio­ne del grado di occupazione dal 100 al 50% in seguito alla nascita di E__________ (allegato alla lettera del 9 settembre 2016 di AP 1 al Pretore, nell'incarto “corrispondenza e citazioni”, come pure la lettera del 4 aprile 2017 di É__________ a questa Camera). Intendesse poi l'attore contestare l'ulteriore riduzione delle ore di lavoro in seguito alla modifica contrattuale su chiamata, la questione è ormai senza interesse dopo quanto si è illustrato al consid. 9. Quanto alla mancata indicazione delle provvigioni, l'appellante non trae alcuna conclusione dalla censura, per tacere del fatto che siffatti introiti non figurano più negli estratti bancari del 2016.

 

                                         b)   Più delicata è la questione di sapere se si possa ascrivere a AP 1 un reddito ipotetico pari a quello conseguito prima della nascita di E__________. Ancorché nuovo, l'argomento dev'essere vagliato da questa Camera (sentenza del Tribunale federale 5A_788/2017 del 2 luglio 2018, consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione). In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto infatti a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un genitore. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale a maggior ragione ove sia in discussione il mantenimento di figli minorenni in situazioni di ristrettezze finanziarie (DTF 137 III 121 consid. 2.3; più recentemente: sentenza 5D_183/2017 del
13 giugno 2018 consid. 4.1). Nella fattispecie la madre non è genitore affidatario e deve adempiere il proprio obbligo di mantenimento in denaro. Per determinare ciò, occorre accertare la capacità di guadagno ragionevolmente esigibile ed effettiva di lei, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio E__________ e della copertura del proprio minimo esistenziale.

 

                                         c)   Per quel che riguarda la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte di un genitore con figli, vige il principio secondo cui un coniuge con prole può essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta dal momento in cui quel figlio ha compiuto i 16 anni (principio richiamato ancora nella sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.5). Tale regola contempla nondimeno due eccezioni. La prima riguarda l'eventualità in cui, già prima della separazione, entrambi i genitori esercitassero un'attività lucrativa, nel qual caso il genitore che si occupava prevalentemente della cura dei figli durante la comunione domestica deve continuare a rispettare – nel segno della continuità – gli accordi intercorsi. La secon­da eccezione concerne la nascita di un figlio non comune dopo la separazione, nel qual caso manca un accordo sulla ripartizione dei ruoli su cui fare affidamento. In simili evenienze la regola dei 10 e 16 anni non si applica e il fatto che a suo tempo la madre avesse accudito personalmente i figli comuni è senza rilievo per la cura del nuovo figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del
25 giugno 2018, consid. 3.5).

 

                                               Secondo giurisprudenza i figli hanno diritto – di norma – alla parità di trattamento non solo nella commisurazione del contributo alimentare, ma anche nella definizione del rapporto tra prestazioni in natura e prestazioni pecuniarie. In situazioni particolari come quelle evocate dianzi può giustificarsi nondimeno un riparto diverso. E siccome in situazioni del genere il mantenimento da parte del genitore non affidatario avviene in denaro, l'esigibilità di una ripresa o di un'estensione dell'attività lucrativa si riconduce alla questione di sapere se – e in che misura – la cura e l'educazione del nuovo figlio vi ostino. Nei primi tempi l'accudimento personale del figlio da parte della persona di riferimento è importante, di modo che non si può pretendere da quel genitore l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno, quand'anche egli non sia più in grado di assolvere temporaneamente gli obblighi alimentari preesistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.4 e 3.5).

 

                                               Nelle circostanze descritte, sempre secondo giurisprudenza, se nel primo anno di vita l'accudimento personale è indicato e al genitore che se ne prende cura non può imporsi un'attività lucrativa, ciò non vale più in seguito, a meno che il figlio richieda un'assistenza straordinaria. Dopo il primo anno di vita non sussiste più un diritto assoluto all'accudimento personale, per lo meno nel caso di famiglie ricomposte con figli nati da più relazioni e in precarie situazioni finanziarie. Per consentire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti di tutti i figli in condizioni del genere occorre vagliare dunque la possibilità o l'estensione di un accudimento extrafamiliare per il figlio affidato alla propria custodia, se non altro nel caso in cui l'obbligo di mantenimento verso gli altri figli su cui non è esercitata la custodia parentale consista in una prestazione in denaro (sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.5).

 

                                         d)   Ciò posto, un incremento dell'attività lucrativa da parte di

                                               AP 1 appare senz'altro esigibile, quanto meno dal compimento del primo anno di età del figlio E__________, il

                                               2 maggio 2017. Essa ha lavorato infatti a tempo pieno prima e dopo la separazione dall'attore (lettera 4 aprile 2017 di É__________ a questa Camera, non contestata), continuando fino al termine del congedo di maternità dovuto alla nascita di E__________ (il 7 agosto 2016), al cui proposito non sono emerse per altro criticità particolari. Le capacità finanziarie dei genitori non bastano tuttavia, in concreto, per coprire il fabbisogno in denaro di É__________, tanto meno ove si consideri che – come si vedrà (consid. 12) – dopo la nascita di An__________ (il 28 luglio 2016) il padre deve suddividere il proprio margine disponibile tra i due figli. Dovendosi così garantire anche il mantenimento di É__________, occorre che la madre aumenti, in considerazione dei livelli salariali conseguibili nel settore professionale della vendita, il proprio tasso d'occupazione al 100% e lo adegui – dopo un periodo di transizione (sotto, consid. f) – a quello dell'attore, il quale già lavora a tempo pieno quantunque gli sia affidata la figlia. Tale adeguamento si impone anche per motivi di equità, a mag­gior ragione dopo che dal 29 gennaio 2018 alla ragazza non è più riconosciuto un contributo di accudimento (sopra, consid. 5b). Ciò permetterà inoltre all'interessata di coprire i costi di una custodia diurna o di un asilo nido per la quota (50%), attualmente non garantita da D__________ G__________, destinata all'accudimento di E__________ (sopra, consid. 7d).

 

                                         e)   Quanto alla possibilità per AP 1 di conseguire un reddito pari a quello precedente la nascita di E__________, si deve tenere calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute di lei, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; più recentemente: sentenza 5A_267/2018 del 5 luglio 2018 consid. 5.1.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Nel caso in esame la convenuta ha 45 anni, ha maturato un'esperienza pluriennale e ininterrotta nel settore della vendita al dettaglio e non accusa particolari problemi di salute. Non consta nemmeno che il mercato del lavoro ticinese, nonostante la pressione esercitata dalla manodopera estera, sia sfornito di sufficienti possibilità d'impiego in quel campo (a tempo pieno o a tempo parziale, che l'interessata potrebbe cumulare con l'occupazione odierna). Tant'è che le prospettive d'impiego nel commercio al dettaglio sono stabili per i piccoli negozi e al rialzo per i negozi medi e grandi, mentre il tasso di disoccupazione tende al ribasso (0.8% nel giugno e 0.1% nel luglio del 2018: https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?

                                               fuseaction=news.dettaglio&nwsId=169590&t=›).

 

                                         f)    Ne segue che, si fosse debitamente attivata nel 2017 (a 44 anni) per procacciarsi un'attività a tempo pieno, l'interessata potrebbe presumibilmente percepire oggi, nel settore della vendita, uno stipendio netto di fr. 3068.50 mensili, pari a quanto essa guadagnava – come fa notare l'attore – prima della nascita di E__________ (sopra, consid. 9), in linea con i parametri salariali minimi stabiliti dal contratto normale di lavoro per il personale della vendita al dettaglio (FU 101/2017 pag. 11070). Da tale somma va tolta nondimeno una parte di quanto necessario per l'accudimento extrafamiliare di E__________ (la metà; consid. 7d), che rientra nei costi diretti del figlio, ma senza i quali AP 1 non potrebbe conseguire un reddito siffatto. Dedotto un costo stimato (per la quota a carico di lei) di fr. 300.– mensili per l'inserimento del figlio in un asilo nido o presso una custodia diurna (‹https://www.fa­mi­gliediurne.ch/index.php?option=com_content&view=arti­cle& id=84&Itemid=133›), si giustifica così di imputare alla convenuta un reddito di fr. 2750.– mensili dopo un periodo di transizione di sei mesi dalla notificazione dell'attuale sentenza.

 

                                         g)   In definitiva, il margine disponibile che AP 1 poteva destinare al mantenimento di É__________ ammontava a fr. 738.50 mensili nel 2014 (reddito di fr. 3095.–), a fr. 953.50 mensili nel 2015 (reddito di fr. 3310.–) e a fr. 141.50 mensili nel 2016 (reddito medio fr. 2498.–). Il quadro delle entrate e delle uscite registra per contro un ammanco di fr. 309.50 mensili (reddito di fr. 2047.–) dal 1° gen­naio 2017, mentre denoterà un attivo di fr. 393.50 mensili sei mesi dopo l'emanazione della presente sentenza (reddito ipotetico di fr. 2750.–).

 

                                11.   Rimane da appurare la disponibilità di AO 1. Dovendosi provvedere al mantenimento di un figlio, l'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce in effetti che l'obbligo va commisurato alla situazione sociale e alle possibilità di entrambi i genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Ove si tratti di suddividere tale onere fra genitori non sposati, secondo la giurisprudenza di questa Camera il riparto deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richia­mi), fermo restando che il giudizio non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un apprezzamento di equità (nel senso dell'art. 4 CC). Accertata la rispettiva capacità economica dei genitori, si devono ponderare quindi le particolarità del caso concreto. Per equità, ad esempio, il giudice può esonerare un genitore di scarsa disponibilità economica dal contribuire al fabbisogno in denaro del figlio a lui affidato se l'altro genitore ha una capacità economica superiore alla media (I CCA, sentenza inc. 11.2012.73 del
6 febbraio 2015, consid. 8 con riferimenti).

 

                                         a)   Relativamente al reddito, AP 1 lamenta che l'attore non ha documentato le proprie entrate e che, “per quanto di conoscenza, potrebbe avere ottenuto negli ultimi anni un aumento di stipendio per fedeltà o cambiamenti di posizione, dei bonus o altro”. Essa chiede di conseguenza che gli sia ascritto “prudenzialmente” un reddito di fr. 5000.– mensili. I dati più aggiornati trasmessi dall'interessato a sostegno della domanda di gratuito patrocinio attestano in effetti per il 2017 un reddito netto di fr. 4930.40 mensili (senza assegni familiari). A esso si aggiunge la quota di tredicesima (doc. Q: contratto di lavoro, art. 7), la quale va calcolata sulla scorta dello stipendio di base (fr. 5428.– lordi), dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11b con richiamo). Dandosi così una tredicesima di fr. 5029.90 (fr. 5428.–, meno fr. 278.20 per l'AVS [5.125%], fr. 59.70 per l'assicurazione disoccupazione [1.1%] e fr. 60.20 per gli infortuni non professionali [1.109%: conteggio salariale dell'ottobre del 2017]), lo stipendio netto mensile si attesta a fr. 5350.– mensili (arrotondati).

 

                                         b)   In merito al fabbisogno minimo, l'appellante principale critica in primo luogo il costo dell'alloggio, il quale sarebbe stato riconosciuto dal primo giudice senza essere suffragato da documenti. Essa fa notare che il contratto di locazione prevedeva un canone di fr. 2000.– mensili fino al 15 luglio 2016 e uno di fr. 2600.– dopo di allora, spesa che a suo dire va suddivisa però con la moglie e i figli e che dunque dev'essere “notevolmente diminuita”. Non cifrata, la contestazione sarebbe di per sé irricevibile. In virtù del principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione non si deve trascurare tuttavia che metà del costo dell'alloggio va a carico di AP 1 e una quota va inserita nel fabbisogno in denaro di É__________. Il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'attore va ridotto così a fr. 666.65 mensili fino al 14 luglio 2016 e a fr. 866.65 mensili da allora in poi.

 

                                               AP 1 insta altresì perché i costi d'automobile siano riconosciuti all'attore soltanto per la metà dell'importo considerato dal Pretore (fr. 231.35 mensili), AP 1 avendo dichiarato il 13 ottobre 2015 di usare anche lei la vettura. La richiesta è fondata. Dalla deposizione di lei risulta in effetti che essa adopera la Škoda “Superb Combi Elegance” insieme con il marito e si fa carico di buona parte dei costi del mezzo (verbale del 13 ottobre 2015, pag. 2). L'importo proposto dalla convenuta (fr. 115.70 mensili) rimane per altro maggiore di quello che l'attore potrebbe rivendicare ove facesse uso dei trasporti pubblici, analogamente a quanto egli ha preteso per l'interessata in relazione a un percorso settimanale più lungo (sopra, consid. 7b), e acquistasse un abbonamento “arcobaleno” per due zone, da __________ a __________ (fr. 639.– l'anno; ‹https://www.arcobaleno.ch/abbonamenti/ abbonamento-annuale›). Nelle circostanze descritte non si giustifica la richiesta dell'appellante incidentale di aggiungere al proprio fabbisogno minimo la rata del leasing dell'auto (intestata al di lui padre), di fr. 518.35 mensili, né le spese di trasferta (comprensive del carburante e della manutenzione) di fr. 250.– mensili.

 

                                               L'appellante incidentale rimprovera inoltre al primo giudice di non avere incluso nel proprio fabbisogno minimo il premio per l'assicurazione malattia complementare di fr. 24.20 mensili né l'onere fiscale, stimato in fr. 250.– mensili. Per quel che è della prima censura, vale quanto detto in merito al­l'identica richiesta della convenuta (sopra, consid. 7e). Riguardo alla seconda, si ricordi che qualora le parti si trovino in difficoltà finanziarie le imposte non entrano in linea di conto (DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4; analogamente: RtiD

                                               II-2017 pag. 778 consid. 6b). Al riguardo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica. Ciò posto, il fabbisogno

                                               minimo dell'attore va ricondotto a fr. 2500.– mensili fino al 14 luglio 2016 e a fr. 2700.– mensili dopo di allora (aumento della locazione).

 

                                         c)   Ne discende che la disponibilità di AO 1 assomma a fr. 612.– mensili fino al 31 gennaio 2015 (reddito incontestato di fr. 3112.– [sentenza impugnata, pag. 3]), a fr. 2320.– mensili dal 1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016, a fr. 2120.– mensili dal 15 luglio al 31 dicembre 2016 (reddito di fr. 4820.–) e a fr. 2650.– mensili dopo di allora (reddito di fr. 5000.–), fermo restando che dopo la nascita di An__________ (il 28 luglio 2016) tale margine va suddiviso tra i due figli dell'attore.

 

                                12.   Rimane da definire quanto AP 1 può corrispondere per É__________, tenuto conto delle rispettive disponibilità dei genitori. Non ravvisandosi – né essendo fatte valere – in concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da un riparto proporzionale del­l'onere di mantenimento fra le parti (art. 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richia­mi; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.117 del 16 maggio 2017, consid. 10), risulta in definitiva quanto segue:

                                         a)   Dal 1° ottobre 2014 fino al 31 gennaio 2015

                                               Fabbisogno in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili arrotondati (consid. 6c)

                                               Disponibilità dell'attore per É__________: fr. 612.– mensili (consid. 11c)

                                               Disponibilità media della convenuta: fr. 792.– mensili (consid. 10g)

                                               Contributo a carico della convenuta: fr. 790.– mensili arrotondati (assegni familiari non compresi)

                                               Ammanco nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 223.– mensili.

                                         b)   Dal 1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016

                                               Fabbisogno in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili (consid. 6c)

                                               Disponibilità dell'attore per É__________: fr. 2320.– mensili (consid. 11c)

                                               Disponibilità media della convenuta: fr. 652.– mensili (consid. 10g)

                                                Quota a carico della convenuta: fr. 360.– mensili arrotondati (assegni familiari non compresi).

                                         c)   Dal 15 luglio al 31 dicembre 2016

                                               Fabbisogno in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili (consid. 6c)

                                               Disponibilità dell'attore per É__________: fr. 1060.– mensili (consid. 11c)

                                               Disponibilità della convenuta: fr. 141.– mensili (consid. 10g)

                                               Contributo a carico della convenuta: fr. 140.– mensili arrotondati (assegni familiari non compresi)

                                               Ammanco nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 425.– mensili.

                                         d)   Dal 1° gennaio 2017 al 28 gennaio 2018

                                               Fabbisogno in denaro di É__________: fr. 1580.– mensili (consid. 6c)

                                               Disponibilità dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)

                                               Disponibilità della convenuta: nessuna (consid. 10g)

                                               Ammanco nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 255.– mensili.

                                         e)   Dal 29 gennaio 2018 al 28 febbraio 2019

                                               Fabbisogno in denaro di É__________: fr. 1335.– mensili (consid. 6c)

                                               Disponibilità dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)

                                               Disponibilità della convenuta: nessuna (consid. 10g)

                                               Ammanco nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 10.– mensili.

                                         f)    Dal 1° marzo 2019 in poi

                                               Fabbisogno in denaro di É__________: fr. 1335.– mensili (consid. 6c)

                                               Disponibilità dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)

                                               Disponibilità della convenuta: fr. 393.50 mensili (consid. 10g)

                                               Quota a carico della convenuta: fr. 305.– mensili arrotondati (assegni familiari non compresi).

 

                                         Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello di AP 1 merita parziale accoglimento, mentre l'appello incidentale di AO 1 vede la sua sorte segnata.

 

                                13.   Le spese dell'appello principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene una riduzione del contributo alimentare a suo carico da fr. 13 490.– più fr. 385.– mensili dall'agosto del 2016 a fr. 10 230.– più fr. 305.– mensili dal marzo del 2019, ma non nella misura richiesta (fr. 6600.– complessivi). Tutto ponderato, si giustifica di addebitarle così un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'attore, il quale ha proposto di respingere l'appello principale e rifonderà pertanto alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016
pag. 638 consid. 3). Il fatto che la convenuta abbia causato maggiori oneri per avere addotto parte degli argomenti in appello non consente invece di derogare al precetto della soccombenza, il medesimo rimprovero potendo essere rivolto all'attore. Quanto al­l'appello incidentale, AO 1 esce sconfitto e deve sopportarne le spese (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone per contro problema di ripetibili, AP 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni all'appello incidentale.

 

                                         L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente agli oneri processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate). Il Pretore ha dovuto statuire infatti anche sulla soppressione (inizialmente avversata) del contributo alimentare a carico del padre (fr. 800.– mensili), oltre che sulla definizione del contributo a carico della madre, che AO 1 rivendicava in almeno fr. 500.– mensili a tempo indeterminato per rapporto all'offerta della convenuta di fr. 300.– mensili limitatamente al 31 luglio 2016. Te­nuto conto anche della renitenza della convenuta (sopra, consid. 7c), che ha indotto il primo giudice a un maggior numero di atti istruttori (ordinanze del 9 settembre 2016 [nel fascicolo “corrispondenza e citazioni”], del 17 ottobre 2016 [act. XIV] e del­l'8 novembre 2016 [act. XV]), il riparto delle spese giudiziarie di primo grado può pertanto rimanere invariato.

 

                                14.   Il gratuito patrocinio postulato da AO 1 davanti a questa Camera per l'appello principale merita accoglimento limitatamente alla richiesta di esenzione dalle spese processuali. Da un lato l'opposizione all'appello non appariva destituita sin dal­l'inizio di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che l'appello principale non è stato accolto appieno. D'altro lato il richiedente risulta sprovvisto delle risorse necessarie per affrontare le spese giudiziarie della causa (art. 117 lett. a CPC), poiché riesce appena a finanziare il mantenimento proprio e dei figli (consid. 12c e 13). Inoltre egli si è visto pignorare lo stipendio per fr. 430.– mensili dall'Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale del 23 marzo 2017).

 

                                         Per quel che è delle spese legali, invece, la richiesta non può essere accolta. Il beneficio del gratuito patrocinio decorre di regola dalla presentazione dell'istanza e non può essere accordato con effetto retroattivo, salvo casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie la richiesta di gratuito patrocinio è stata introdotta da AO 1 il 2 giugno 2017, tre settimane dopo la presentazione delle osservazioni all'appello e dell'appello incidentale. Che in concreto ricorrano gli estremi per giustificare eccezionalmente una concessione retroattiva del gratuito patrocinio non risulta né è preteso dall'interessato. Per il resto, la patrocinatrice dell'attore non ha più dovuto svolgere prestazioni dopo il 2 giugno 2017, salvo sollecitare a tre riprese (in poche righe) l'emanazione della sentenza e produrre il 21 giugno 2018 i giustificativi della (tardiva) richiesta del 2 giugno 2017.

 

                                15.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di appello incidentale segue identica sorte. Relativamente all'esenzione dalle spese processuali, tale richiesta non appariva sfornita di ogni possibilità di successo. L'interessato per vero esce sconfitto non tanto dalle censure sollevate, quanto piuttosto perché in seguito all'appello della convenuta su altri punti egli non si vede riconoscere alcun aumento del contributo alimentare per É__________. Delle ristrettezze in cui egli versa, inoltre, già si è detto. Né soccorre ripetersi in merito all'irretroattività del gratuito patrocinio per le spese legali.

 

                                 16.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo in discussione davanti a questa Camera (art. 51 lett. a LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC la presente decisione è comunicata anche a É__________.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

AP 1 è condannata a versare in via anticipata a AO 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia É__________:

a)  Dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015:

     fr. 790.– mensili (assegni familiari non compresi);

b)  Dal 1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016:

     fr. 360.– mensili (assegni familiari non compresi);

c)  Dal 15 luglio al 31 dicembre 2016:

     fr. 140.– mensili (assegni familiari non compresi)

d)  Dal 1° marzo 2019 in poi:

     fr. 305.– mensili (assegni familiari non compresi).

1.3   La diffida ai debitori decretata in via cautelare il 6 novembre 2015 nei confronti della  è modificata nel senso che la trattenuta di stipendio a carico di AO 1 è soppressa fino al 28 febbraio 2019

        e riprenderà per fr. 305.– mensili (assegni familiari non compresi) dal 1° marzo 2019 in poi.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un terzo a carico della medesima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   L'appello incidentale è respinto.

 

                                 IV.   Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AO 1.

 

                                  V.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è parzialmente accolta, nel senso che il richiedente è esentato dal pagamento delle spese processuali. Per il resto la richiesta è respinta.

 

                                 VI.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   ;

–   .

Comunicazione a:

                                         –   (in estratto, dispositivo n. I/1.3, al passaggio

                                            in giudicato);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).