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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Grisanti, giudice presidente, |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2017.145 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 gennaio 2017 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (già patrocinata dall'avv. ), |
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giudicando sull'appello del 17 marzo 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 marzo 2017 “nelle more istruttorie”;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 12 gennaio 2017 da AP
1 (1968) nei confronti della moglie AO 1 (1968), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con decreto cautelare del
7 marzo 2017 – emesso “nelle more istruttorie” – ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito provvisoriamente l'abitazione coniugale di __________
in uso alla moglie e ha affidato i figli E__________ (nato il 1° febbraio
2004), F__________ (nato il 28 marzo 2005) e A__________ (nata il 29 febbraio
2008) a entrambi i genitori, stabilendone il domicilio presso la madre, la
scolarizzazione a __________ e una permanenza minima di due volte la settimana presso
il padre (una infrasettimanale, l'altra il fine settimana, alternativamente il
sabato o la domenica). Contestualmente il Pretore ha – fra l'altro – condannato
AP 1 a versare con effetto immediato un contributo di
fr. 3700.– mensili per la moglie, uno di fr. 1150.– mensili (ciascuno) per i
figli E__________ e F__________ e uno di fr. 750.– mensili per la figlia A__________
(senza cenno ad assegni familiari). Non sono state riscosse spese, ma il
Pretore ha assegnato ad ogni coniuge un termine di 30 giorni per depositare la
somma di
fr. 1500.– a garanzia degli oneri processuali presunti.
B. Contro il decreto cautelare appena citato, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2154.30 mensili, quello per E__________ a fr. 1136.45 mensili e quelli per F__________ e A__________ a fr. 741.15 mensili ciascuno. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 24 marzo 2017. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2017 AO 1 ha proposto di respingere l’appello.
C. Dopo
vari tentativi di comporre la lite in via amichevole, il 12 giugno 2019 AP 1 ha
comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto nel
frattempo
(il 7 giugno 2019) un accordo completo sugli effetti del divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. In concreto, le parti hanno concordato – nella loro convenzione del 7 giugno 2019, prodotta agli atti – di lasciare le spese processuali a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede. L'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG), nondimeno, per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole. Non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF)