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Incarto n. (rinvio TF) |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2009.266 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 maggio 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
vista la sentenza 5A_678/2016 del 10 marzo 2017 con cui il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. 2 e 4 della decisione emessa il 5 agosto 2016 da questa Camera (inc. 11.2014.29), la quale aveva respinto un appello presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 13 marzo 2014;
giudicando nuovamente sull'appello del 16 aprile 2016 presentato da AP 1;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 e AP 1 (entrambi del 1963), senza disporre contributi alimentari fra coniugi né riconoscere indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC e dando per liquidati i vicendevoli rapporti patrimoniali. Le spese processuali di fr. 30 000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 aprile 2014 volto a ottenere fr. 386 383.55 in liquidazione dei rapporti patrimoniali, come pure fr. 50 000.– a titolo di ripetibili. AO 1 ha impugnato a sua volta la decisione del Pretore con un appello del 16 aprile 2014 in cui ha preteso il versamento di fr. 190 491.15 a norma dell'art. 124 CC, oltre a fr. 23 289.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali e a un contributo alimentare di fr. 4680.– mensili fino all'11 febbraio 2016, di fr. 5610.– mensili dopo di allora e a fr. 3100.– mensili dal pensionamento dell'ex marito in poi. Nelle loro osservazioni del 27 e del 30 maggio 2014 le parti hanno proposto reciprocamente di respingere l'appello avversario.
C. Statuendo il 5 agosto 2016, questa Camera ha respinto entrambi gli appelli e ha confermato la sentenza del Pretore. Le spese dell'appello presentato da AO 1, di complessivi fr. 5000.–, sono state poste a carico dell'appellante stesso, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. Le spese dell'appello presentato da AP 1, di complessivi fr. 5000.–, sono state poste a carico dell'appellante stessa, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
D. La sentenza della Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del 10 marzo 2017 ha accolto il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 2 (reiezione dell'appello) e n. 4 (spese giudiziarie) della sentenza in questione e ha rinviato gli atti alla Camera perché “proceda alla divisione degli averi previdenziali nel senso dei considerandi e a una nuova ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale”.
E. Su richiesta del vicepresidente della Camera, la Fondazione di previdenza della __________ ha confermato il 23 maggio 2017 l'attuabilità della regolamentazione adottata dal Tribunale federale per il riparto delle prestazioni d'uscita. Su tale documento le parti hanno avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Il rinvio del Tribunale federale verte sulla ripartizione della previdenza professionale degli ex coniugi. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2016 pag. 2313 segg.). La nuova disciplina fa stato anche per i procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 1 e 2 tit. fin. CC; v. anche l'art. 407b cpv. 1 CPC), ma l'art. 7d cpv. 3 tit. fin. CC prevede che ‟il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonaleˮ.
L'art. 7d tit. fin. CC non precisa invero quale diritto debba applicare l'autorità cantonale in caso di rinvio. Il legislatore ha stabilito nondimeno che al diritto transitorio della novella legislativa si applicano i medesimi principi cui si è fatto capo per l'introduzione del nuovo diritto del divorzio, del 26 giugno 1998 (art. 7a seg. tit. fin. CC; FF 2013 pag. 4186). E al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che quando il Tribunale federale applicava il diritto anteriore perché la decisione impugnata era stata presa sotto l'egida della vecchia legge, in caso di rinvio l'autorità cantonale statuiva applicando anch'essa il diritto anteriore, quand'anche la decisione fosse emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (DTF 126 III 449 consid. 2b/aa con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 1). Ciò è il caso in concreto, la sentenza impugnata essendo stata pronunciata il 5 agosto 2016, prima dell'entrata in vigore della citata modifica legislativa. La causa in esame continua pertanto a soggiacere al diritto previgente.
2. Nella sentenza del 10 marzo 2017 il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che l'art. 124 CC si applica unicamente qualora il coniuge disponga di una previdenza professionale. AP 1 beneficia di una rendita AI, ma non è mai stata affiliata a un istituto di previdenza professionale, di modo che nessun caso di previdenza poteva dirsi sopraggiunto. La questione legata al riparto degli averi previdenziali andava esaminata così sotto il profilo dell'art. 122 CC. Secondo il Tribunale federale il fatto che l'avvenire dell'ex moglie sia economicamente assicurato, poiché essa possiede una cospicua sostanza e il suo margine disponibile dopo il pensionamento (fr. 3440.–) è il doppio di quello dell'ex marito (fr. 1700.–) non basta per rifiutare alla medesima il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio secondo le disposizioni della legge 17 dicembre 1993 sul libero passaggio. Lo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti non configura, in altri termini, una sproporzione tale da giustificare una deroga al principio dell'art. 122 CC. Ne ha concluso, il Tribunale federale, che AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia di fr. 380 982.25 maturato da AO 1 durante il matrimonio.
3. Visto quanto precede, questa Camera non può che procedere nel senso descritto (DTF 135 III 335 consid. 2 con rinvii), accertando il diritto di AP 1 alla metà della prestazione d'uscita acquisita da AO 1 durante il matrimonio presso la Fondazione di previdenza della __________ (fr. 380 982.25), pari a fr. 190 491.15 (doc. SSSS). Appurato che la prestazione d'uscita è divisibile, come si desume dall'attestazione rilasciata il 23 maggio 2017 dalla fondazione stessa, e che AP 1 non è affiliata a una cassa pensione, occorre ordinare alla Fondazione di previdenza della __________ di versare all'appellante tale importo su un conto vincolato di libero passaggio a lei intestato.
4. Le spese e le ripetibili dell'appello di AP 1 seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sulla pretesa liquidazione del regime dei beni
(fr. 23 289.–) e sul contributo di mantenimento (per complessivi fr. 1 700 000.–), mentre ottiene causa vinta sul riparto degli averi previdenziali dell'ex marito (fr. 190 491.–). In condizioni del genere la suddivisione proposta il 6 giugno 2017 da AO 1 (quattro quinti a carico dell'appellante e il resto a carico suo) risulta finanche favorevole alla medesima (sui criteri applicabili in circostanze analoghe: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Relativamente al dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, l'esito del presente giudizio non incide in misura apprezzabile sul grado di vicendevole soccombenza, tenuto conto anche del fatto che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Può quindi rimanere invariato.
5. In definitiva, il dispositivo n. 2 della sentenza emessa il 5 agosto 2016 da questa Camera, annullato dal Tribunale federale, va riformulato nel senso che l'appello di AO 1 è respinto (su tal punto la sentenza di questa Camera è passata in giudicato), mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso testé illustrato. Occorre riformulare inoltre il dispositivo n. 4 sulle spese e le ripetibili dell'appello presentato da AP 1, come si è spiegato dianzi.
6. Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. La sentenza emessa il 5 agosto 2016 da questa Camera è così modificata nei dispositivi n. 2 e n. 4:
2. a) L'appello di AO 1 è respinto.
b) L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita da AO 1 in costanza di matrimonio presso la Fondazione di previdenza della __________ (fr. 380 982.25), pari a fr. 190 491.15.
Di conseguenza è ordinato alla Fondazione di previdenza della __________, __________, di versare la somma di fr. 190 491.15 aAP 1 su un conto di libero passaggio a lei intestato, i cui estremi saranno comunicati direttamente dalla beneficiaria.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 5000.– complessivi, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
II. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).