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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2016.6170 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 dicembre 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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giudicando sull'appello del 28 aprile 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 19 aprile, rettificata il 24 aprile 2017;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 19 aprile 2017, rettificata il 24 aprile 2017 successivo, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1969) e AO 1 (1972) a vivere separati, ha affidato il figlio T__________ (nato il 10 febbraio 2010) alla madre, cui ha attribuito in uso l'abitazione posta sulla particella n. 681 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, non ha fissato contributi alimentari per i coniugi, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1410.– mensili dal 20 dicembre 2015 a febbraio 2017, di fr. 1535.– mensili da marzo 2017 a febbraio 2022 e di fr. 1685.– mensili in seguito fino alla maggiore età o al termine della formazione adeguata (assegni familiari non compresi);
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2017 in cui chiede di assegnare in uso alla moglie la proprietà per piani n. 15 254 RFD di __________ (pari a 114/1000 della particella n. 654), appartenente anch'essa in comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, e di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 965.– mensili dal 20 dicembre 2016 al 17 febbraio 2017, oltre agli assegni;
che nelle sue osservazioni del 6 giugno 2017 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, mentre in una replica spontanea del 14 giugno 2017 AP 1 ha riaffermato le sue domande;
che l'11 settembre 2017 AP 1 ha trasmesso a questa Camera copia della sentenza del 30 agosto 2017 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio e ha omologando una convenzione sugli effetti dello stesso, dichiarando di ritirare l'appello contro la decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili;
che in concreto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, AO 1 ha dichiarato di rinunciare alla corresponsione di ripetibili nella procedura di appello contro le misure protettrici sicché non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede;
che, ad ogni modo, l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv..
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).