Incarto n.
11.2017.54

Lugano,

22 giugno 2017/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2016.47 (protezione della personalità da violenze, minacce o insidie) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione (“istanza”) del 20 settembre 2016 da

 

 

PI 2,

per sé e in rappresentanza dei figli

PI 1 (1999),

PI 3 (2008) e

PI 4 (2010)

(patrocinati dall'avv. dott. RE 1)

 

 

contro

 

 

 

PI 5,

 

giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato dall'

 

                                         avv. dott. RE 1

 

contro la decisione dell'8 febbraio 2017 con cui il Pretore ha fissato in fr. 291.– la retribuzione di quest'ultimo come patrocinatore d'ufficio degli istanti;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 novembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha vietato a PI 5 di avvicinarsi a PI 2 e ai di lei figli PI 1, PI 3 e PI 4 entro un raggio di 500 m, come pure di “contattare in qualunque modo” PI 2 e i di lei figli, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Il Pretore non ha riscosso spese processuali, ma ha condannato PI 5 a rifondere a PI 2 e ai di lei figli un'indennità di fr. 600.– per ripetibili. PI 2 e i figli sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio da parte del­l'avv. dott. RE 1.

 

                                  B.   L'8 febbraio 2017 il Pretore ha tassato la retribuzione del patrocinatore d'ufficio in fr. 750.– di onorario, fr. 75.– di spese e fr. 66.– di IVA. Dedotta l'indennità di fr. 600.– per ripetibili dovute da PI 5, egli ha riconosciuto così al legale la differenza di fr. 291.–.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata l'avv. dott. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2017 nel quale chiede che l'indennità di fr. 600.– per ripetibili non sia dedotta dalla sua spettanza, trattandosi di una somma praticamente impossibile da incassare. PI 2 non ha formulato osservazioni al reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso in esame è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, la quale si occupa di reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso del­l'art. 121 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 1 con riferimento a Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 4f ad art. 121 e 122). E l'art. 48 lett. a n. 8a LOG riguarda solo – per testuale disposizione di legge – l'art. 110 CPC. L'impugnazione andrebbe trasmessa così alla terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nel segno dell'economia di giudizio giova evitare tuttavia dilazioni processuali dovute a mere questioni di forma. Conviene quindi procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

 

                                   2.   Il reclamo con cui un legale impugna una decisione che fissa la sua retribuzione come avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato entro 10 giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una causa retta dalla procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se la decisione è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata – come in concreto (art. 243 cpv. 1 lett. b CPC) – v'è chi sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni e chi invece che sia di 30 (riferimenti di dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Il Tribunale federale reputa non arbitrario ammettere che il termine di reclamo sia sempre di 10 giorni, a condizione che ciò figuri nell'indicazione dei rimedi giuridici (sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016, consid. 2.1 pubblicato in: RSPC 2016 pag. 496). In concreto il termine di 10 giorni figurava effettivamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla tassazione impugnata ed è stato rispettato dal reclamante. Il rimedio giuridico è pertanto ricevibile.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha fissato la retribuzione complessiva del patrocinatore d'ufficio in fr. 891.–, cifra che il reclamante non discute. Quanto egli contesta è che l'indennità per ripetibili di fr. 600.– vada dedotta da tale somma, trattandosi di un importo pressoché impossibile da riscuotere. Ora, che una richiesta di gratuito patrocinio divenga senza oggetto nella misura in cui la parte vittoriosa possa incassare congrue ripetibili è indubbio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine). E le ripetibili vanno calcolate a tariffa piena, non in base ai criteri che disciplinano il compenso di un patrocinatore d'ufficio (DTF 140 III 169 consid. 2.3 in fine).

 

                                         Diversa è la situazione se le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse. In tal caso il patrocinatore d'ufficio va “adeguatamente rimunerato dal Cantone” (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC). Se la parte soccombente “non può essere escussa con successo”, in altri termini, il giudice ha tre possibilità: può sospendere la decisione sul gratuito patrocinio fino al momento in cui il patrocinatore della parte vittoriosa avrà dimostrato l'impossibilità di incassare le ripetibili, può statuire sul gratuito patrocinio, ma subordinare il versamento della rimunerazione da parte del Cantone alla dimostrazione che le ripetibili non possono essere incassate oppure può, se la riscossione delle ripetibili appare chiaramente difficile o impossibile sin dall'inizio, concedere subito al patrocinatore d'ufficio il versamento dell'indennità (DTF 122 I 326 consid. 3d; v. anche DTF 131 III 344 consid. 7 in fine).

 

                                   4.   Nella fattispecie il reclamante fa valere che PI 5 è “un noto malavitoso pluripregiudicato, senza attività professionale fissa, più volte posto in detenzione dall'autorità penale italiana”, il quale si è “totalmente sottratto ai suoi obblighi di mantenimento” persino nei confronti dei figli. Sottolinea inoltre che una procedura d'incasso in __________ risulterebbe “eccessivamente gravosa e con costi del tutto sproporzionati rispetto alla somma da eventualmente incassare”. L'assunto appare attendibile. Invitata a esprimersi, del resto, PI 2 non pretende che quanto afferma il suo patrocinatore d'ufficio non sia vero (e che quindi lei non vada tenuta a rifondere al Cantone l'intera retribuzione del legale: art. 123 cpv. 1 CPC) né che il patrocinatore d'ufficio abbia qualche concreta probabilità d'incasso. Dedurre l'indennità per ripetibili di fr. 600.– dalla spettanza di lui in condizioni del genere, per altro senza motivazione (come ha fatto il Pretore), non è sostenibile. Nelle circostanze descritte si giustifica di concedere sin dall'inizio al patrocinatore d'ufficio il versamento dell'intero compenso fissato dal primo giudice. La decisione impugnata va rifor­mata pertanto di conseguenza.

 

                                   5.   Dato l'esito del giudizio, conviene rinunciare al prelievo di spese processuali. Il patrocinatore d'ufficio, che ha dovuto impugnare la tassazione del Pretore per vedersi riconoscere l'intera retribuzione, ha diritto a un'equa indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a garantire una certa compensazione della perdita di guadagno in seguito al lavoro profuso nella stesura del reclamo (FF 2006 pag. 6664 in fondo).

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto e la tassazione impugnata è riformata nel senso che lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante per PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4 un'indennità di fr. 891.– complessivi.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.–.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).