Incarto n.
11.2017.57

Lugano

20 giugno 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2014.21 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 18 giugno 2014 da

 

 

 RE 1  

(patrocinata dagli avvocati  PA 1

 )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1  

 CO 2  

 CO 3  

 CO 4  

 CO 5  

 (patrocinati dall'avv.  PA 3 ) e

 C

;

 

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2017 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 aprile 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   RE 1 è proprietaria della particella n. 1514 RFD di __________ (1170 m²). Il fondo, non fabbricato, è posto in zona edificabile. Suo unico accesso è un diritto di passo pedonale a sud, lungo le particelle n. 1781 (1674 m²) e 1782 (326 m²), proprietà di terzi, passo che tuttavia non collega il fondo alla pubblica via. Il terreno confina a valle (est) con la particella n. 1518 (4179 m²), comproprietà di CO 1 (40/1000), CO 2 (595/1000), CO 3 (195/1000) e CO 4 (170/1000). Quest'ultimo appezzamento è coltivato a vigneto ed è raccordato alla strada pubblica (“via __________”).

 

                                  B.   Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM.2014.35), il 18 giugno 2014 RE 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro i com­proprietari della particella n. 1518 e i loro genitori CO 5 e CO 6, beneficiari di un diritto di usufrutto su quel fondo, come pure contro la C__________, creditrice ipotecaria, per ottenere che su tale particella fosse costituita una servitù di passo con ogni veicolo in favore della sua particella n. 1514 secondo un determinato tracciato o, in subordine, secondo il percorso che sarebbe emerso dall'istruttoria. Nella loro risposta del 16 settembre 2016 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 hanno proposto di respingere la petizione.

 

                                  C.   All'udienza del 28 gennaio 2015, indetta per le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. La C__________ ha dichiarato acquiescenza e l'indomani è stata dimessa dalla lite. L'istruttoria, nel corso della quale è stata assunta una perizia, è terminata il 14 febbraio 2017. Quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha limitato il procedimento (art. 125 lett. a CPC) alla questione di esaminare la necessità del passo in funzione di un progetto edificatorio concreto. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 31 marzo 2017 l'attrice ha postulato la necessità del passo a dipendenza di un progetto edificatorio concreto. In subordine essa ha chiesto di sospendere la causa in attesa di presentare un tale progetto. Nel loro allegato del 28 marzo 2017 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione.

 

                                  D.   Statuendo il 10 aprile 2017, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. La spese processuali di fr. 14 432.20 (di cui fr. 10 133.20 per l'esecuzione della perizia), più fr. 600.– per la procedura di conciliazione, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 31 000.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2017 per ottenere la riduzione delle ripetibili a fr. 10 000.–. Chiamati a esprimersi, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 propongono di respingere il reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice l'11 aprile 2017. Il termine di ricorso è tuttavia rimasto sospeso fino al 23 aprile 2017 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 23 maggio 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che le ripetibili (così come la tassa di giustizia) sono calcolate in funzione del valore litigioso. Considerato che nelle cause inerenti a servitù il valore litigioso è quello che il diritto ha per il fondo dominante o quello del deprezzamento causato al fondo serviente, se esso è maggiore, il primo giudice ha accertato in concreto un valore di fr. 936 000.–, pari alla plusvalenza che il perito ha stimato derivare alla proprietà dell'attrice in caso di ottenimento dell'accesso. Il Pretore aggiunto ha scartato invece il valore prospettato dall'attrice (fr. 44 000.–), corrispondente al deprezzamento che il perito ha stimato subire il fondo dei convenuti qualora fosse realizzato il progetto di “edificazione del tunnel di passaggio (…) per consentire eventuali future edificazioni in superficie”.

 

                                         Ciò posto, il Pretore aggiunto ha tenuto conto, da un lato, che nella fattispecie la causa è stata quasi interamente istruita, con richiamo di documenti, audizione di testimoni, interrogatorio dell'attrice ed elaborazione di una perizia. Dall'altro ha rammentato che la rinuncia dell'attrice alla replica, rinuncia che ha reso superflua un'eventuale duplica, come pure la limitazione della causa a una sola questione, giustificavano di scendere sotto il minimo (4%) previsto dal­l'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) con riferimento a un valore litigioso di fr. 936 000.–. Applicata una percentuale del 3%, il Pretore aggiunto ha fissato così le ripetibili in fr. 31 000.– (arrotondati), spese e IVA incluse.

 

                                   3.   RE 1 contesta anzitutto che il valore litigioso ammonti nella fattispecie a fr. 936 000.–. Sostiene che l'accesso con la realizzazione di un tunnel che sboccherebbe in una strada di collegamento al fondo dominante rivaluterebbe quest'ultimo di fr. 44 000.–, come ha indicato il perito. La cifra considerata dal primo giudice corrisponde invece, essa soggiunge, al “valore commerciale in riferimento alla realizzazione del tunnel di passaggio”. Applicando quindi un'aliquota del 17.6%, che rientra nei parametri del citato regolamento per quanto riguarda un valore litigioso di fr. 44 000.–, secondo la reclamante l'indennità per ripetibili non eccede in concreto fr. 7744.–, cui si aggiungono le spese (6%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%; art. 14 cpv. 1) per un ammontare complessivo di fr. 10 000.– (arrotondati). In subordine la reclamante chiede che il valore litigioso sia fissato in non più di fr. 105 776.–, pari al costo del “tunnel sotterraneo che predisporrebbe la strada di accesso veicolare, nell'impossibilità di procedere con una futura sopraedificazione”.

 

                                         Dagli atti si evince che l'arch. __________ B__________, chiamato ad accertare il plusvalore che deriverebbe alla particella n. 1514 dall'ac­cesso veicolare, ha stimato il beneficio in fr. 936 000.– (referto del 21 ottobre 2016, pag. 13). Che cosa intenda la reclamante quando sostiene – inammissibilmente per la prima volta nel reclamo (art. 326 CPC) – che la somma di fr. 936 000.– corrisponde “al valore commerciale in riferimento alla realizzazione del tunnel di passaggio” non è chiaro. Sia come sia, la cifra indicata dal perito di fr. 44 000.– consiste nella “differenza tra il valore del fondo (particella n. 1518 RFD) gravato dal diritto di passo veicolare e quello del medesimo libero da tale aggravio” (referto, pag. 10). Quantifica di conseguenza il deprezzamento causato al fondo serviente e non il maggior valore del fondo dominante. E tale deprezzamento entra in considerazione ai fini del valore litigioso soltanto nel caso – estraneo alla fattispecie – in cui esso sia più elevato del valore che la servitù ha per il fondo dominante. Analogo discorso vale per l'importo di fr. 105 776.– che, secondo il perito, sarebbe l'aggravio derivante al fondo n. 1518 qualora “il tunnel di passaggio non viene progettato e dimensionato staticamente per un'eventuale futura sopraedificazione” (loc. cit.). Al proposito il reclamo cade dunque nel vuoto.

 

                                   4.   La reclamante si duole che le ripetibili calcolate dal Pretore aggiunto sono sproporzionate per rapporto al lavoro effettivo prestato dal legale delle controparti, stimato in un dispendio massimo di 26 ore a una tariffa oraria di fr. 300.–, e alla semplicità della pratica. Al primo giudice essa rimprovera di avere conteggiato le ripetibili come se la causa fosse stata condotta fino a al termine, trascurando che questa è stata limitata all'esame di una sola questione e denotava una “serie di agevolazioni processuali” (un unico scambio di allegati, rinuncia al sopralluogo, escussione di soli quattro testi, interrogatorio di una sola parte). A suo parere quindi, seppure il Pretore aggiunto abbia applicato un'aliquota inferiore a quella minima prevista dal noto regolamento, l'indennità riconosciuta eccede i limiti posti dagli art. 11 cpv. 5 e 13 e va ridotta a fr. 10 000.– (spese e IVA incluse).

 

                                         a)   Dandosi una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, l'indennità per ripetibili è commisurata al valore litigioso (art. 11 cpv. 1 del regolamento). Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dal­l'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). In conformità all'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento, inoltre, “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e

                                               l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

 

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha ridotto l'inden­nità per ripetibili spettante ai convenuti da fr. 37 440.– (calcolati applicando l'aliquota minima del 4% per cause di valore litigioso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.–) a fr. 28 080.– (aliquota del 3%) per tenere conto della circostanza che i convenuti non avevano dovuto presentare un allegato di duplica e avevano potuto limitare il memoriale conclusivo all'esame di una sola questione. Se non che, un'indennità di fr. 28 080.– corrisponde pur sempre, alla tariffa oraria di fr. 300.– riconosciuta dalla reclamante, alla retribuzione di 93 ore di lavoro, dispendio di tempo che nel caso in esame risulta esorbitante, come si vedrà in appresso.

 

                                         c)   In concreto il legale dei convenuti ha risposto il 16 settembre 2014 alla petizione con un memoriale di cinque pagine. L'attrice avendo rinunciato alla replica, il Pretore aggiunto ha indetto le prime arringhe che si sono tenute il 28 gennaio 2015 (durata 23 minuti). È seguita l'audizione, il 29 aprile e il 16 settembre 2015, di quattro testimoni e l'interrogatorio dell'attrice (durata complessiva delle udienze: 3 ore e 10 minuti). L'istruttoria è poi proseguita con l'incarico peritale, che ha impegnato il patrocinatore dei convenuti nella presentazione il 22 dicembre 2015 di un'opposizione ai quesiti (una pagina) e di controquesiti (due pagine), come pure nella stesura il 5 dicembre 2016 di un memoriale di “domande peritali complementari” (tre pagine) e di successive osservazioni del 6 febbraio 2017 (tre pagine). Da ultimo l'avv. PA 3 ha introdotto il 28 marzo 2017 un allegato conclusivo di cinque pagine. Limitato al solo esame dell'esistenza di un progetto edificatorio, il procedimento non denotava complessità particolari, né in fatto né in diritto. Si può quindi ragionevolmente presumere che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a una pratica analoga più di una trentina d'ore di lavoro, compreso il tempo necessario per i colloqui con i clienti e la corrispondenza indispensabile. Al riguardo il Pretore aggiunto è caduto, perciò, in un manifesto eccesso d'apprezzamento.

 

                                         d)   Ove un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello ad horam attraverso la formula:

                                               O = 2 x Ov x Ot

                                                        Ov + Ot           

                                               in cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Analogo criterio può valere per la combinazione del parametro ad valorem con il parametro ad horam in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 dell'odierno regolamento (I CCA, sentenze inc. 11.2016.76 dell'8 febbraio 2017 consid. 7 e 11.2014.47 del 19 settembre 2016 consid. 5). Quanto alla retribuzione a tempo, essa è attualmente di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento), ma la reclamante riconosce che nella fattispecie si giustifica di applicare una rimunerazione di fr. 300.– orari, dalla quale non v'è motivo di scostarsi. Sulla scorta dei fattori che precedono, l'indennità per ripetibili ammonta così a:

                                                O = 2 x 37 440 x 9000 = fr. 14 510.– (arrotondati).

                                                         37 440 + 9000

                                               A ciò si aggiungono le spese di fr. 725.– (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 16 400.– (arrotondati). Entro tali limiti il reclamo si dimostra provvisto di buon diritto. Non può essere riconosciuto invece l'imprecisato esborso che i convenuti rivendicano per aver fatto capo alla consulenza di un geologo nelle questioni oggetto di perizia, spesa di cui non è stata postulata la rifusione nemmeno davanti al primo giudice.

 

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene la riduzione delle ripetibili da fr. 31 000.– a fr. 16 400.–, ma non nella misura richiesta (fr. 10 000.–). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dei convenuti in solido, i quali hanno postulato il rigetto del reclamo e rifonderanno di conseguenza alla reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

 

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese ripetibili controverse davanti alla Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 14 432.20 (di cui 10 133.20 per la perizia) sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 16 400.– complessivi per ripetibili.

                                         Le spese della procedura di conciliazione, di fr. 600.–, sono a carico dell'attrice.

 

                                   2.   Le spese del reclamo, di fr. 1000.–, sono poste per un terzo a carico della reclamante e per il resto a carico dei convenuti, i quali rifonderanno solidalmente alla controparte fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avvocati   e   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).