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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire sulla richiesta dell'8 maggio 2017 presentata da
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IS 1 |
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per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa il 9 dicembre 2015 da questa Camera (inc. 11.2013.53) nella causa OA.2004.127 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud che ha opposto la richiedente a
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Ritenuto
in fatto: che il 9 dicembre 2015 questa Camera ha dichiarato senza interesse un appello incidentale presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 17 maggio 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc. 11.2013.53);
che questa Camera ha posto le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'appellante incidentale, respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contestuale al rimedio giuridico;
che un ricorso in materia civile del 28 gennaio 2016 presentato da IS 1 contro la sentenza appena citata al Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile con sentenza 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017;
che il Tribunale federale ha addebitato a sua volta le spese giudiziarie di fr. 2000.– ad IS 1 respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel ricorso;
che l'8 maggio 2017 IS 1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di fr. 500.– fissate da questa Camera;
che l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso la richiesta a questa Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che “per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);
che per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui emana la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.121 del 29 novembre 2016);
che tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (loc. cit.);
che per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento di tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione economica sia prevedibile nei prossimi dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 112);
che tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii);
che in concreto IS 1 motiva la domanda di condono con un peggioramento della propria situazione finanziaria dovuta al fatto di essersi trovata senza un'attività lucrativa al termine di un biennio in malattia, di beneficiare di prestazioni assistenziali e di essere in attesa di una decisione da parte dell'Assicurazione Invalidità;
che ciò non basta per rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a lungo termine;
che, del resto, nella sentenza del 9 dicembre 2015 questa Camera aveva respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da IS 1 anche perché costei era comproprietaria, insieme con il marito, di una casa d'abitazione a __________, stimata fr. 607 635.– e gravata di ipoteche per complessivi fr. 340 000.–, onde mezzi sufficienti per affrontare le “limitate” spese di appello (consid. 25);
che, pur essendo stato disposto lo scioglimento della citata comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti, IS 1 risulta tuttora comproprietaria dell'immobile;
che al momento in cui la comproprietà sarà realizzata la situazione finanziaria di lei appare suscettibile, se mai, di migliorare, non di peggiorare;
che nelle circostanze descritte non soccorrono i requisiti per un condono, di modo che la richiesta in esame non può essere accolta;
che per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 500.– non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. La richiesta di condono è respinta.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione ad.
Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).