AP 1AP 1AP 1AP 1AP 1

 

 

Incarto n.
11.2017.64

Lugano,

25 aprile 2019/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2016.442 (associazioni: contestazione di risoluzione assembleare e azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 9 dicembre 2016 da

 

 

 AP 1

AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7  

(patrocinati dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(rappresentata dal presidente  

e dal segretario   ),

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 21 giugno 2017 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 maggio 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 è un'associazione che si prefigge la salvaguardia e la valorizzazione dell'insediamento del quartiere di __________ e del suo territorio con attività di tipo culturale e sociale, con la sensibilizzazione della popolazione e interventi presso le autorità o altri enti, con la ricerca di persone o enti interessati al finanziamento della sua attività e con la collaborazione con persone o enti che ne condividono gli scopi sociali. __________ M__________ ne è presidente, __________ B__________ segretario.

 

                                  B.   Il 19 maggio 2015 AP 5, prendendo spunto da un volantino affisso all'albo comunale secondo cui “con il tuo impegno e 30 franchi puoi essere membro dell'associazione AO 1 per proteggere un magnifico insediamento”, ha scritto all'associazione medesima, inoltrando una domanda di adesione e chiedendo le coordinate bancarie per il versamento della quota sociale. __________ B__________ ha comunicato il 18 giugno 2015 per posta elettronica i riferimenti necessari. AP 5 ha eseguito il pagamento di fr. 30.– il 14 luglio 2015. Quello stesso giorno hanno versato fr. 30.– anche AP 3, AP 6, AP 7, AP 2 ed AP 1.

 

                                  C.   __________ B__________ ha informato per posta elettronica AP 3 il 29 dicembre 2015 che occorreva una richiesta di adesione anche da parte dei suoi familiari che avevano versato la quota sociale. Il 6 marzo 2016 hanno inoltrato così richiesta di adesione anche AP 3, AP 6, AP 2, AP 1 e EAP 1 Il 5 maggio 2016 AP 5 ha scritto a __________ B__________ per sapere se attraverso il pagamento della quota sociale egli fosse divenuto membro dell'associazione. __________ B__________ ha risposto l'indomani per posta elettronica che, contrariamente a quanto egli credeva e gli aveva riferito (cioè che il pagamento della quota sociale bastava per acquisire la qualità di socio), sulle richieste di adesione avrebbe formalmente deciso l'assemblea ordinaria del giugno successivo, taluni membri avendo manifestato contrarietà alle candidature.

 

                                  D.   L'assemblea sociale dell'associazione AO 1 si è tenuta il 6 giugno 2016. All'ordine del giorno figurava, come oggetto n. 6, l'“ammissione nuovi membri”. In esito alla votazione, a scrutinio segreto, sono state respinte le richieste di adesione di AP 2 (2 sì, 15 no), di AP 1 (0 sì, 15 no), di EAP 1 (0 sì, 15 no), di AP 6 (1 sì, 15 no), di AP 3 (1 sì, 14 no), di AP 7 (3 sì, 12 no), di AP 4 (3 sì, 12 no) e di AP 5 (1 sì, 13 no). __________ B__________ ha comunicato per posta elettronica a AP 5 il 20 giugno 2016 che la sua candidatura e quelle dei suoi familiari non erano state accettate. Identica comunicazione egli ha fatto seguire quello stesso giorno a AP 1, AP 2, AP 7 e AP 3.

 

                                  E.   Il 1° luglio 2016 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza di conciliazione per ottenere quanto segue:

                                         La decisione di cui al punto 6 del verbale dell'assemblea ordinaria dell'associazione AO 1 di data 6 giugno 2016 è annullata.

                                        

                                         Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 13 settembre 2016, di modo che il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante agli interessati l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.497).

 

                                  F.   Con petizione del 9 dicembre 2016 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno convenuto l'associazione AO 1 davanti al Pretore, formulando le seguenti richieste di giudizio:

                                         1.  La decisione di cui al punto 6, limitatamente ai signori AP 3, AP 6, AP 5, AP 7, AP 4, AP 1, AP 2, tutti domiciliati a __________, del verbale dell'assemblea ordinaria dell'associazione AO 1, con sede a __________ di data 6 giugno 2016 è annullata.

                                         2.  I signori AP 3, AP 6, AP 5, AP 7, AP 4, AP 1, AP 2, tutti domiciliati a __________, hanno la qualità di socio dell'associazione AO 1 con sede a __________.

 

                                         Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e il 12 dicembre 2016 ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni. L'associazione AO 1 ha introdotto il 12 gennaio 2017 un memoriale in cui ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Al dibattimento del 22 marzo 2017 gli attori hanno notificato prove, tra cui l'edizione di copiosa documentazione dalla convenuta. Con ordinanza del 4 aprile successivo il Pretore ha respinto le prove offerte, tranne i documenti già acquisiti agli atti, e ha chiuso l'istruttoria. Alle arringhe finali del 16 maggio 2017 gli attori hanno ribadito le stesse richieste di petizione. La convenuta si è confermata “nella sua posizione di causa”, ripetendo che gli attori non sono mai divenuti membri dell'associazione.

 

                                  G.   Statuendo con sentenza del 22 maggio 2017, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando in sintesi che gli attori non hanno alcun diritto di aderire all'associazione convenuta, nemmeno invocando gli art. 28 segg. CC, il principio della buona fede o il divieto di discriminazione. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico degli attori in solido. Non sono state assegnate ripetibili.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 sono insorti a questa Camera con un “reclamo” del 20 giugno 2017 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato accogliendo le loro richieste di petizione. Subordinatamente essi postulano l'annullamento del giudizio impugnato e della discussione finale tenutasi il 16 maggio 2017, con rinvio degli atti al Pretore perché ammetta tutti i mezzi di prova da loro notificati al dibattimento del 22 marzo 2017. Nelle sue osservazioni del 2 agosto 2017 l'associazione AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Una persona che chieda di aderire come membro a un'associazione non può contestare davanti al giudice la risoluzione con cui l'assemblea generale rifiuta la sua candidatura (art. 75 CC), poiché simile azione presuppone l'appartenenza al­l'associazione medesima. Egli può contestare la risoluzione sociale solo se pretende di avere diritto all'adesione, chiedendo in tal caso al giudice che l'associazione sia condannata ad accoglierlo come membro. Ove sia litigiosa invece la questione di sapere se una persona sia o non sia membro di un'associazione, tale persona può intentare azione di accertamento (art. 88 CPC; Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 97 e 98 ad art. 70 CC con richiami; Foëx in: Com­mentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 e 9 in fine ad art. 70). Trattandosi nel­l'uno come nell'altro caso di litigi inerenti alla qualità di socio, il processo non ha carattere pecuniario, quand'anche possa toccare interessi patrimoniali (DTF 108 II 9 consid. 1).

 

                                   2.   Alle cause senza carattere pecuniario si applica la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1 CPC a contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente l'intera causa con la procedura semplificata. Le parti non se ne dolgono, né sostengono che da ciò sia derivato loro un pregiudizio. V'è da domandarsi nondimeno se l'irregolarità possa ritenersi sanata. Ci si potrebbe domandare inoltre se l'accertamento della qualità di socio chiesto dagli attori non avendo formato oggetto di conciliazione previa (solo il prospettato annullamento della risoluzione assembleare del 6 giugno 2016 è stato discusso il 13 settembre successivo davanti al Segretario assessore), l'omissione rimanga senza effetti. Su tali interrogativi si tornerà, dandosi il caso, in appresso.

 

                                   3.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), tranne – ma l'eccezione è estranea al caso in esame – che la contestazione riguardi soltanto le spese giudiziarie (art. 110 CPC). Rimedio giuridico primario, l'appello esclude la proponibilità di un reclamo. Così, se un ricorrente presenta per errore un reclamo invece di un appello, il reclamo va dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile nondimeno all'autorità di secon­do grado convertire un reclamo in appello, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

 

                                         Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto gli attori menzionano espressamente in prima pagina gli art. 319 segg. CPC sul recla­mo. Inoltre nelle richieste di giudizio essi ripetono la locuzione “il presente reclamo” (pag. 1, tanto in via principale quanto in via subordinata). Infine nella motivazione del ricorso essi si definiscono espressamente “reclamanti” (pag. 2, punto 1). Certo, nei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata il Pretore ha indicato soltanto il reclamo. Un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D. Staehelin in: Sutter-Somm/Ha­sen­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti).

 

                                         In concreto gli attori stessi hanno ricordato nella petizione, a giusto titolo, che una causa vertente sulla qualità di membro di un'associazione non ha carattere pecuniario. Ora, bastava consultare il Codice di procedura civile per sincerarsi che contro le sentenze finali dei Pretori è esperibile reclamo solo in caso di “decisioni inappellabili” (art. 319 lett. a CPC), salvo che si intenda impugnare esclusivamente – come detto – il dispositivo sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC). E inappellabili sono decisioni in cause il cui valore litigioso non raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione [impugnata]” (art. 308 cpv. 2 CPC). Se la causa non ha valore litigioso, di conseguenza, è dato appello (principio generale di appellabilità: art. 219 CPC). Identico precetto valeva già nel vecchio diritto di procedura (Rep. 1998 pag. 167 consid. 2). Ne segue che la mandataria professionale degli attori poteva ravvisare senza difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina l'errore commesso dal Pretore nel­l'indicazione dei rimedi giuridici. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da lei presentato non può quindi essere convertito in appello. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario addentrarsi nell'esame delle censure sollevate con il memoriale, compresi gli interrogativi evocati nel considerando che precede.

 

                                   4.   Si aggiunga per abbondanza che, si volesse prescindere dal­l'ir­ricevibilità del reclamo, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno ove fosse trattato come appello. In ordine gli attori deploravano anzitutto che il Pretore, dopo avere respinto come non necessarie con ordinanza del 4 aprile 2017 (sopra, lett. F) le prove da loro offerte “per le ragioni che risulteranno in sede di decisione finale”, in tale decisione non ha spiegato alcunché, onde una carenza di motivazione suscettibile di giustificare l'annullamento della decisione stessa. La doglianza non è priva di fondamento, poiché nella sentenza impugnata il Pretore ha effettivamente sorvolato la questione. E una violazione del diritto d'essere sentito comporta – per principio – l'annullamento della sentenza, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare tuttavia che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito, l'inosservanza può ritenersi sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto. Sempre che l'inosservanza non sia particolarmente grave o possa essere rimediata perché rinviare gli atti al primo giudice si tradurrebbe in un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 143 IV 386 consid. 1.4.1; 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1; nel nuovo diritto di procedura: Sut­ter-Somm/ Chevalier in: Sutter-Somm/Hasen­­böhler/Leuen­berger, op. cit., n. 27 ad art. 53 CPC).

 

                                         Nel caso in esame il Pretore stesso aveva anticipato nell'ordinanza sulle prove che l'assunzione dei mezzi istruttori offerti dagli attori non appariva necessaria. Costoro chiedevano l'edizione dalla convenuta del verbale costitutivo dell'associazione, di tutti i verbali delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, del­l'elenco di tutti i membri dell'associazione, di tutte le lettere inoltrate all'associazione da candidati all'adesione, degli estratti dei conti bancari o postali su cui sono confluite le quote sociali sin dalla nascita del­l'associazione, di tutti “gli avvisi del comitato” e dei verbali delle riunioni del medesimo sin da allora, come pure di “tutto il dossier (…) relativo a presunti abusi edilizi in essere nel quartiere di Gandria”. Inoltre essi sollecitavano “l'interrogatorio delle parti” e il richiamo dell'incarto relativo alla conciliazione (trasmesso nel frattempo a questa Camera insieme con gli atti della causa). Posto ciò, non bisogna dimenticare che oggetto della lite era l'annullamento dell'assemblea generale tenutasi il 6 giugno 2016 (azione formatrice), rispettivamente la constatazione che gli attori sono divenuti membri dell'associazione (azione di accertamento). Se costoro pretendono di avere diritto al­l'affiliazione e di essere divenuti membri del sodalizio, mal si comprende – né gli interessati spiegano – a che dovesse servire la mole di documenti chiesti indistintamente in edizione oltre a un non meglio precisato “interrogatorio delle parti”. A meno ch'essi fossero alla ricerca di prove non individuate perché a loro ignote, ma ciò non può essere lo scopo di un'istruttoria. Ne discende che rinviare in concreto gli atti al Pretore perché motivi l'ordinanza sulle prove si tradurrebbe in un vano esercizio di giurisdizione e causerebbe inutili perdite di tempo. La presente integrazione rimedia alla man­canza del primo giudice.

 

                                   5.   Ancora in ordine gli attori lamentano che la convenuta non ha mai prodotto un'autorizzazione a stare in lite rilasciata dall'assemblea sociale al presidente o al segretario, ciò ch'essi avevano fatto valere ancora alla discussione finale del 16 maggio 2017 in presenza di __________ M__________ e di __________ B__________. Il Pretore ha rilevato nella sentenza impugnata che, secondo giurisprudenza, ove un'associazione non sia iscritta nel registro di commercio si applica l'art. 69 CC, sicché la facoltà di rappresentanza spetta a ogni membro del comitato (consid. 6). Nell'appello gli attori obiettano che __________ M__________ e __________ B__________ non constano essere stati eletti presidente e segretario dall'assemblea sociale. Per finire la diatriba è superata. Alle sue osservazioni del 2 agosto 2017 a questa Camera la convenuta acclude infatti il verbale di un'assemblea generale straordinaria tenutasi il 31 luglio 2017 (dopo l'emanazione della sentenza del Pretore) che autorizza il presidente __________ M__________ e il segretario __________ B__________ a rappresentarla dinanzi al Tribunale d'appello, ratificando con ciò l'operato da questi svolto fino ad allora. E la giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare che il rilascio di una procura (o di un'autorizzazione a stare in lite), in qualsiasi momento avvenga, comporta la ratifica degli atti precedentemente svolti dalla persona in causa (sentenza del Tribunale federale 5A_822/2014 del 4 maggio 2015 consid. 2.3, pubblicato in: RSPC 2015 pag. 439). Al riguardo non soccorre dunque diffondersi oltre.

 

                                   6.   Nel merito si è visto che con la petizione gli attori hanno chiesto che la risoluzione assembleare del 6 giugno 2016 fosse annullata per quanto riguardava il rifiuto di ammetterli come membri dell'associazione. Si è anche spiegato, tuttavia, che l'aspirante membro di un'associazione, il quale veda respingere la sua candidatura da un'assemblea generale, non può contestare simile risoluzione, poiché un'azione fondata sull'art. 75 CC presuppone l'appartenenza all'associazione medesima (sopra, consid. 1). V'è chi definisce tale principio assoluto, applicabile anche qualora un candidato possa eccezionalmente vantare un diritto di adesione (Scherrer/Brägger in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 37 ad art. 70). V'è chi ritiene invece che, qualora possa vantare eccezionalmente un diritto di adesione, il candidato sia legittimato a impugnare il rifiuto dell'assemblea generale, chiedendo al giudice di condannare l'associazione ad accoglierlo (Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 70 CC con rimandi). Sta di fatto che, ci si volesse pur dipartire in concreto da simile opinione, ciò non gioverebbe agli attori, come si vedrà senza indugio.

 

                                         a)   Gli statuti dell'associazione AO 1 dispongono che “soci sono le persone fisiche o giuridiche che pagano la quota annuale” (doc. B, 2° foglio). L'adesione però non è automatica, giacché “l'accettazione di nuovi soci” compete all'assemblea generale (doc. B, 1° foglio), norma che non avrebbe senso ove l'affiliazione avvenisse eo ipso tramite il pagamento della quota sociale. Gli attori invocano il citato volantino affisso all'albo comunale (sopra, lett. B), come pure le fallaci assicurazioni rilasciate dal segretario __________ B__________ (sopra, lett. C) e la circostanza che finora i nuovi soci di AO 1 sono sempre stati ammessi tacitamente. Tuttavia inserzioni imprecise, dichiarazioni illusorie del segretario o ammissioni di nuovi soci senza voto palese da parte del­l'assemblea non creano diritti soggettivi. Né lo stesso AP 5 deve avere fatto grande assegnamento sulle assicurazioni del

                                               segretario, poiché in caso contrario non avrebbe scritto il 5 maggio 2016 a __________ B__________ per sapere se attraverso il pagamento della quota sociale egli fosse divenuto membro del­l'associazione (sopra, lett. C). Ne segue che in concreto gli attori non possono pretendere di essere accolti nell'associazione in virtù dello statuto.

 

                                         b)   Un diritto di adesione all'associazione potrebbe discendere altresì da norme speciali del diritto federale come l'art. 13 lett. b LCart o l'art. 4 cpv. 2 LAMal (Foëx, loc. cit.; Riemer, op. cit., n. 97 ad art. 70 CC). L'ipotesi va nondimeno scartata d'acchito, neppure gli interessati adombrando nel caso specifico un'eventualità del genere. In proposito non soccorre dunque attardarsi.

 

                                         c)   Inoltre un diritto di adesione potrebbe discendere dall'art. 28 cpv. 1 CC (protezione della personalità), in specie ove si tratti di associazioni aventi carattere professionale, economico o corporativo, sicché il rifiuto di affiliazione può discriminare un candidato, il quale si vede impedire l'accesso a un'organizza­zione professionale, corporativa, sportiva o economica che riveste una posizione di monopolio o che rende l'esercizio di un'attività professionale difficile o impossibile ai non membri (Foëx, loc. cit.; Riemer, op. cit., n. 67 segg. ad art. 70 CC; Scherrer/Brägger, op. cit., n. 38 ad art. 70 CC; Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zu­rigo/Basilea 2014, pag. 553 n. 1136). In simili circostanze un diniego di adesione potrebbe tradursi in un grave pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato respinto (analoga­mente a quanto avviene nel settore dei cartelli), l'interessato potendo apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e dell'integrità personale che offrono gli affiliati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015, consid. 8 con rimandi). Asserire nondimeno che un'associazione di quartiere come AO 1 avente lo scopo di salvaguardare e valorizzare l'insediamento del nucleo e del suo territorio occupi una posizione di monopolio, impedendo agli attori di svolgere attività culturali e ricreative analoghe, non è serio. Se gli attori non si reputano in grado di organizzare manifestazioni parallele o alternative, non possono dolersi per ciò solo di monopolio. E che soggettivamente costoro reputino lesa la loro personalità e onorabilità per essere finora gli unici candidati respinti dall'as­sociazione non ha pertinenza ai fini del giudizio.

 

                                         d)   Infine un diritto di adesione potrebbe derivare dal divieto del­l'abuso (art. 2 cpv. 2 CC), qualora un'associazione agisca in modo contraddittorio, inducendo per esempio un socio a dimettersi in ragione di disfunzioni o irregolarità interne e rifiutandosi in seguito di riammetterlo dopo avere rimediato ai disservizi (Riemer, op. cit., n. 73 a d art. 70 CC). Nulla di ciò si scorge tuttavia in concreto, poiché l'associazione non risulta avere agito contra factum proprium rilasciando agli attori assicurazioni vincolanti di adesione e rifiutando loro poi l'ammissione. Come si è appena visto, non erano assicurazioni vincolanti né i volantini affissi all'albo comunale né le indicazioni fallaci del segretario __________ B__________. Nemmeno sotto questo profilo si riscontrano quindi gli estremi che consentirebbero agli attori di far valere un diritto all'adesione, permettendo loro di contestare la risoluzione assembleare del 6 giugno 2016.

 

                                   7.   L'ipotetica conversione del reclamo in appello non beneficerebbe gli attori nemmeno per quel che è dell'azione di accertamento relativo alla loro qualità di socio. Si è appena illustrato in effetti che gli attori non sono divenuti membri di diritto dell'associazione, né per previsione statutaria, né per disposizione del diritto federale, né a protezione della loro personalità (in particolare per il divieto di discriminazione), né perché l'associazione abbia abusato delle sue prerogative. Anche l'azione di accertamento sarebbe stata destinata così all'insuccesso.

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli attori (art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 seconda frase CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, la convenuta non avendo dovuto far capo per la sua difesa al patrocinio di un avvocato, né si giustifica di assegnare un'indennità d'inconvenienza nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, per altro non richiesta. La stesura di osservazioni all'appello consistenti nella semplice lettera di una pagina non ha cagionato del resto agli organi dell'associazione particolari costi né ha comportato un apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1 in fine), la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile. Trattato subordinatamente come appello, esso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1400.– sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

                                    3.   Notificazione:

 

– avv.   ;

–   e   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).