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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM. 2014.25 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 10 aprile 2014 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
giudicando sull'appello del 16 giugno 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 maggio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 febbraio 2010 l'Amtgericht Sursee ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 23 ottobre 1981 da AP 1 (1955) e AO 1 (1961), omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito, tra l'altro, quanto segue:
Der Gesuchsteller hat der Gesuchstellerin ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis zu ihrer ordentlichen AHV-Berechtigung einen monatlichen, vorauszahlbaren und ab Verfall zu 5% verzinslichen Unterhaltsbeitrag nach Art. 125 ZGB von Fr. 11 000.– zu bezahlen.
Der Gesuchsteller hat spätestens bis 60 Tage nach Rechtskraft des Scheidungsurteils zur Absicherung der Unterhaltsansprüche der Gesuchstellerin eine Todesfall-Risiko-Versicherung über mindestens Fr. 400 000.– zu ihren Gunsten abzuschliessen.
Im Falle der Wiederverheiratung der Gesuchstellerin reduziert sich der Unterhaltsbeitrag von monatlich Fr. 11 000.– um die Hälfte.
Lebt die Gesuchstellerin in einer festen, dauernden Partnerschaft, so reduziert sich der Unterhaltsbeitrag von monatlich Fr. 11 000.– um di Hälfte und lebt für die Restdauer, ab dem Folgemonat nach Beendigung der Partnerschaft, wieder auf.
Falls die Gesuchstellerin ein monatliches Nettoeinkommen (inkl. 13. Monatslohn) von mehr als Fr. 1300.– erzielt, reduziert sich der Unterhaltsbeitrag um die Höhe dieses Mehrverdienstes. Bei Wegfall oder Verminderung des Mehrverdienstes erhöht sich der Unterhaltsbeitrag wieder entsprechend.
Die Gesuchstellerin ist verpflichtet, den Gesuchsteller unaufgefordert über alle vorstehend Tatsachen in Kenntnis zu setzen.
La convenzione menzionava altresì i parametri presi in considerazione per il calcolo dei contributi di mantenimento (reddito di fr. 25 000.– mensili e sostanza di fr. 1 500 000.– per il marito, nessun reddito e sostanza di fr. 500 000.– per la moglie). Tale sentenza è passata in giudicato.
A quel momento AP 1 era, come ora, presidente del consiglio di amministrazione della L__________ AG di __________ (ZG), ditta attiva nello sviluppo, la produzione e il commercio di meccanismi pneumatici, della quale egli detiene l'intero capitale azionario per il tramite della R__________ AG di __________, di cui è azionista unico. Egli era titolare inoltre della ditta individuale T__________ __________ e, sempre per il tramite della R__________ AG, deteneva partecipazioni azionarie in altre due altre società (la W__________ AG di __________ e l'I__________ AG di __________). La moglie, titolare di una maturità federale linguistica, non aveva mai esercitato un'attività lucrativa. Il 18 giugno 2010 AP 1 si è risposato con __________ W__________ (1964), con cui dall'ottobre del 2009 viveva a __________. Dal gennaio del 2014 AP 1 ha ridotto unilateralmente il contributo alimentare per la prima moglie a fr. 2200.– mensili, ciò che ha comportato l'avvio di procedure esecutive nei suoi confronti.
B. Fallita una mediazione tra gli ex coniugi, con petizione del 10 aprile 2014 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo la riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 2200.– mensili dal 1° gennaio 2014. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza dell'8 maggio 2014 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso. Egli ha assegnato così all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. In un memoriale del 3 giugno 2014 questi ha ribadito la propria domanda. La convenuta ha proposto il 14 agosto 2014 di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 10 novembre 2014 e la convenuta ha duplicato il 15 gennaio 2015, entrambi confermando il loro punto di vista. Alle prime arringhe del 3 febbraio 2015 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia sul valore venale di due immobili a __________ (LU) appartenenti a una comunione ereditaria cui partecipa l'attore, è terminata il 12 settembre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale dell'8 novembre 2016 l'attore ha postulato la soppressione del contributo alimentare litigioso dal 1° gennaio 2014 o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 2200.– mensili come richiesto con la petizione. In un suo allegato del 31 gennaio 2017 la convenuta ha proposto, una volta ancora, di respingere la petizione.
C. Statuendo il 18 maggio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 7000.– mensili dall'11 aprile 2014 fino al pensionamento di lei. Le spese processuali di complessivi fr. 13 142.60 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 giugno 2017 per ottenere la riforma della decisione impugnata, nel senso di vedere soppresso dal 1° gennaio 2014 il contributo alimentare a suo carico o, quanto meno, di vederlo ridotto a fr. 2000.– mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, poiché controversa davanti al Pretore era la soppressione del contributo alimentare per la convenuta di fr. 11 000.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al pensionamento di lei (febbraio del 2025). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attore il 19 maggio 2017. Introdotto il 16 giugno 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle osservazioni all'appello la convenuta obietta che la richiesta di sopprimere il contributo alimentare è improponibile, essendo stata fatta valere soltanto nel memoriale conclusivo. Essa sostiene inoltre che l'appello è irricevibile nella misura in cui l'attore postula in subordine la riduzione del contributo alimentare a fr. 2000.– mensili, poiché davanti al primo giudice egli si era limitato a sollecitare una riduzione a fr. 2200.– mensili.
a) Nella fattispecie è indubbio che solo con il memoriale conclusivo l'attore ha chiesto, “in applicazione degli art. 227 e 230 CPC”, la soppressione totale del contributo a suo carico (pag. 5). Sull'ammissibilità della mutazione dell'azione il Pretore non si è espresso. Nemmeno la convenuta tuttavia ha eccepito alcunché dopo essersi vista notificare il memoriale conclusivo dell'attore. E che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali non dispensava la convenuta dal reagire sollecitamente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 12d; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di procedura: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Sollevare la questione solo dopo che il giudice ha statuito offende la buona fede processuale (art. 58 CPC). Al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
b) Quanto alla domanda subordinata formulata da AP 1 in appello per ottenere la riduzione del contributo litigioso a fr. 2000.– mensili, su questo punto l'attrice ha ragione. Nuova e non fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi di prova, nella misura in cui eccede quando chiesto dall'appellante davanti al Pretore (riduzione del contributo a fr. 2200.– mensili), tale conclusione risulta già di primo acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
3. Secondo l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita fissata in una sentenza di divorzio può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_309/2018 del 31 luglio 2018 consid. 5.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii).
Accertati i requisiti che precedono, il giudice è chiamato a fissare il nuovo contributo alimentare, in base al proprio potere d'apprezzamento, fondandosi sui criteri dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori presi in considerazione al momento del divorzio. A tal fine non è necessario che ogni singolo fattore di calcolo sia mutato nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_700/2016 del 6 novembre 2017 consid. 4.2). Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi. Qualora il reddito dei coniugi basti per sopperire al rispettivo mantenimento, il patrimonio non si considera. In caso contrario, nulla si oppone a che un coniuge possa essere tenuto a consumare la sostanza, anche qualora si tratti di beni propri, reddito e patrimonio essendo posti sul medesimo piano (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare del resto che un coniuge senza attività lucrativa debitore di contributi alimentari e il cui reddito della sostanza non basta per assicurare il mantenimento della coppia, può essere obbligato ad attingere al patrimonio per garantire all'ex moglie il fabbisogno minimo del diritto civile (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2 con rinvii).
I principi appena riassunti valgono anche in caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC. Ove il reddito da attività lucrativa e quello della sostanza non bastino più per conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva diritto secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniuge debitore di intaccare il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita fissata in precedenza, anche se prima della separazione i coniugi non attingevano al capitale per il loro sostentamento (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3; sentenza del Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 2).
4. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che la convenuta non contestava l'applicabilità dell'art. 129 CC, ha constatato che nella fattispecie il reddito dell'attore è diminuito da fr. 300 000.– annui al momento del divorzio a fr. 63 000.– annui nel 2014, onde una modifica rilevante e duratura delle circostanze. Quanto ai fabbisogni delle parti, egli ha rilevato che non è dato di sapere a quanto ammontassero tali fabbisogni al momento del divorzio e al momento della richiesta di modifica, solo l'ex moglie cifrando il proprio fabbisogno attuale in fr. 7000.–/8000.– mensili. Premesso ciò, il primo giudice ha esaminato se l'attore potesse continuare a versare il contributo alimentare originale facendo capo alla sostanza. Egli ha appurato così che alla fine del 2014 questa ammontava a fr. 3 509 281.– complessivi (fr. 1 359 191.– dal valore di riscatto di una polizza vita presso la __________,
fr. 1 126 728.– complessivi dalla partecipazione per un terzo alla comunione ereditaria materna, fr. 823 362.– da un credito vantato nei confronti della sua società R__________ AG e fr. 200 000.– da una seconda polizza assicurativa). Se non che, egli ha rilevato, continuando a versare il contributo alimentare di fr. 11 000.– mensili, al momento del pensionamento l'attore rimarrebbe con soli fr. 326 000.–, “sicché è evidente la sproporzione tra la situazione che verrebbe garantita alla ex moglie e quella che sarebbe lasciata al marito”. Tanto più, egli ha soggiunto, che la convenuta ha dichiarato un fabbisogno proprio di fr. 7000.–/8000.– mensili e il 1° aprile 2016 essa disponeva di averi bancari per fr. 194 166.10. In simili circostanze, “mantenere un contributo alimentare di fr. 11 000.– mensili in favore della moglie non appare né sostenibile né equo, essendo finanche contrario al principio della parità di trattamento fra i coniugi dopo il divorzio.
Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che l'attore possa mettere a frutto la propria sostanza e disporre di complessivi fr. 931 000.–, garantendo così all'ex moglie un contributo di fr. 7000.– mensili, pari al fabbisogno minimo di lei, fino al di lei pensionamento. In definitiva, per il primo giudice, “questo sforzo può essere preteso dal marito, anche perché, il consumo di sostanza era già stato considerato nell'originaria fissazione del contributo dopo il divorzio e del resto dal 2014, vista la riduzione unilaterale operata dal marito, anche la moglie ha dovuto attingere dalla sua sostanza il necessario per vivere”.
5. L'appellante ribadisce che la contrazione delle sue entrate si riconduce a un'evoluzione negativa della propria attività imprenditoriale, ipotesi non prevista al momento del divorzio, e assevera che tale situazione è irreversibile, tanto che a suo carico l'Ufficio esecuzioni non ha accertato alcun reddito pignorabile. In sintesi, egli afferma che il suo reddito “stato 2014” ammontava a soli fr. 2000.– mensili. Ora, per tacere del fatto che davanti al primo giudice egli aveva quantificato i propri redditi in fr. 5000.– mensili (replica, pag. 9), l'interessato non contesta che il momento determinante per verificare una modifica rilevante e durevole delle circostanze sia quello all'introduzione dell'azione di modifica (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1). E dal suo certificato di salario del 2014 risulta un reddito netto di fr. 63 053.– annui (doc. HH), dato riconosciuto anche dall'autorità fiscale (doc. VII richiamato, tassazione 2014). Per quanto riguarda le valutazioni dell'autorità esecutiva, esse non vincolano il giudice civile (I CCA, sentenza inc. 11.2007.10 del 18 giugno 2008, consid. 4g con rinvio). Su questo punto non sussistono dunque gli estremi per rivedere al ribasso il reddito accertato dal Pretore.
6. Sostiene l'appellante che al momento del divorzio il contributo alimentare era stato fissato unicamente in ragione del reddito da lui conseguito, di fr. 25 000.– mensili. Inoltre prima di chiedere una modifica la convenuta si era impegnata a intraprendere una mediazione. Egli riafferma che, preso atto della riduzione delle entrate, il Pretore non poteva imporgli di erodere il patrimonio, anche perché la convenzione sugli effetti del divorzio non accennava alle “rispettive sostanze quali elementi sostitutivi con funzione compensatoria rispetto a una contrazione del reddito del coniuge debitore”. Né, egli soggiunge, il Pretore poteva imporgli di consumare un patrimonio preesistente, la giurisprudenza considerando come sostanza solo quella acquisita dopo il divorzio. In ultima analisi, per l'appellante il nuovo contributo va determinato unicamente adeguando proporzionalmente quello di fr. 11 000.– mensili al suo reddito originario di fr. 25 000.– raffrontato con quello attuale di fr. 2000.– mensili.
a) Che nel caso in esame la convenzione sugli effetti del divorzio contemplasse una clausola in virtù della quale le parti si obbligavano a intraprendere una mediazione in caso di disaccordo è vero (doc. F). A prescindere dal fatto nondimeno che tra il novembre del 2012 e il febbraio del 2013 le parti hanno effettivamente tentato una mediazione (doc. 23 a 28), nemmeno l'attore pretende che l'eventuale violazione di un siffatto impegno possa influire sull'azione di modifica. La doglianza è, per finire, fine a sé stessa.
b) Riguardo all'adeguamento proporzionale del nuovo contributo alimentare alle sole entrate, non si disconosce che la convenzione sugli effetti del divorzio menzionava unicamente, come basi di calcolo, i redditi e la sostanza delle parti. Nulla induce a desumere tuttavia che i coniugi intendessero escludere il criterio del fabbisogno ai fini di eventuali modifiche. L'appellante non evoca alcun documento né menziona un qualsivoglia passaggio degli allegati preliminari relativi alla causa di divorzio dai quali si deduca la volontà di far dipendere una modifica del contributo alimentare unicamente da variazioni del reddito, men che meno nella forma di una mera riduzione percentuale. Né una tale conclusione si impone interpretando oggettivamente la convenzione di divorzio (v. sentenza del Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 6.2.2, in: RtiD I-2015 pag. 868).
Nelle condizioni illustrate fa stato la citata giurisprudenza in forza della quale determinante per la definizione del nuovo contributo alimentare è il raffronto tra la situazione finanziaria (reddito e fabbisogno) in cui si trovavano entrambe le parti al momento in cui il contributo è stato stabilito (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione di ambedue al momento della decisione (sopra, consid. 3). Spettava pertanto a AP 1, che postula una soppressione del contributo di mantenimento, recare gli elementi necessari. Nulla è dato di sapere invece sul fabbisogno minimo delle parti al momento del divorzio né sul fabbisogno minimo dell'attore al momento in cui il Pretore ha sindacato l'azione di modifica. In circostanze del genere è oggettivamente impossibile operare un paragone serio tra la nuova situazione e la situazione anteriore. Nemmeno gli atti processuali sono per altro di ausilio. La doglianza dell'appellante si rivela così destinata all'insuccesso.
c) L'appellante ricorda che nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi hanno previsto fin nei dettagli la possibilità di ridurre il contributo alimentare, prevedendone l'entità e la durata, ove il patrimonio della moglie fosse aumentato di oltre fr. 250 000.–. Contrariamente all'opinione del ricorrente, tuttavia, ciò non dimostra che le parti intendessero implicitamente escludere da ogni calcolo, in caso di future modifiche, la sostanza del marito. Né l'interessato adduce altri elementi a sostegno della propria tesi. E una tale conclusione non si impone nemmeno – come detto – interpretando oggettivamente la convenzione. Una volta di più non rimane pertanto che attenersi ai principi sviluppati in applicazione dell'art. 129 CC, che la convenzione per altro richiama espressamente (sentenza del Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 6.3, in: RtiD I-2015 pag. 869). Di conseguenza, come si è visto (consid. 3), il giudice può anche obbligare il debitore del contributo alimentare a intaccare la propria sostanza. Certo, nel precedente menzionato dall'appellante (DTF 138 III 289) si è considerata sostanza quella acquisita dopo il divorzio. Tuttavia, diversamente da quanto l'interessato crede, tale giurisprudenza non limita l'obbligo ai beni acquisiti dopo il divorzio. L'obbligo può essere impartito anche qualora i coniugi non utilizzassero il patrimonio per il loro mantenimento prima della separazione (DTF 138 III 293 consid. 11.3). Ne segue l'infondatezza dell'appello.
7. L'appellante contesta il giudizio equitativo del Pretore, il quale ha “fatto una serie di calcoli teorici fondati su dati sbagliati e addirittura inesistenti, per attenersi al principio della parità tra coniugi dopo il divorzio”, senza avvedersi che con l'attuale rendita l'ex moglie incasserebbe fr. 1 463 000.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7000.–, accantonando così fr. 532 000.–. Per quel che è dato di capire, nondimeno, la censura è superata, giacché in esito alla sentenza del Pretore il contributo alimentare è stato ridotto a fr. 7000.– mensili, ciò che – seguendo il ragionamento dell'appellante – non lascia spazio ad accantonamento alcuno.
8. Ribadisce l'appellante che la sua situazione patrimoniale è “ben diversa” da quella accertata dal primo giudice. Dopo avere passato in rassegna ogni elemento della propria sostanza considerato dal Pretore, egli fa valere che in definitiva il suo unico attivo è la quota ereditaria nella successione materna, dalla quale potrà ricavare al massimo fr. 600 000.–. Egli sarebbe così nullatenente, poiché “una volta realizzata la sua ragione ereditaria della madre non avrà più alcun attivo patrimoniale e al momento del pensionamento potrà vivere della sola rendita AVS”.
a) Relativamente
alla quota ereditaria nella successione materna, composta fra l'altro di due
immobili a __________, il Pretore si è dipartito dal valore venale degli
immobili stimato dal perito in complessivi fr. 3 250 000.– (referto dell'8
giugno 2016, pag. 4), definendo la spettanza dell'attore (un terzo) in
fr. 1 083 333.–,
ai quali ha aggiunto fr. 43 395.– corrispondenti
alla quota di lui sugli averi bancari della comunione ereditaria (sentenza
impugnata, pag. 8). L'appellante non contesta la stima peritale, ma oppone che
ogni atto di disposizione su un bene in comunione ereditaria implica l'accordo
degli altri eredi o una decisione giudiziaria, sicché in caso di esecuzione
forzata dalla sua quota egli potrà ricavare al massimo fr. 600 000.–. Quanto alla sostanza mobiliare, che
egli indica in fr. 15 000.–, questa “sarà
presumibilmente assorbita dai costi di realizzazione ai pubblici incanti”. In
realtà l'appello si esaurisce in semplici congetture. Senza dimenticare che in
concreto gli averi bancari della comunione ereditaria ammontavano alla fine del
2014 a fr. 130 185.70 complessivi (attestato
fiscale nella dichiarazione d'imposta 2014 richiamata), onde una spettanza dell'attore
di fr. 43 395.–, nulla rende attendibile un
minor valore del 45% della quota che spetta all'attore rispetto al valore venale
degli immobili stimati dal perito. Al riguardo la sentenza impugnata sfugge ulteriormente
alla critica.
b) L'appellante obietta che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore, egli non è titolare di una seconda polizza sulla vita del valore di fr. 200 000.–, né l'esistenza di tale polizza può essere desunta dal confronto fra i valori accertati a livello fiscale e i valori di riscatto. Ora, per illustrare l'evoluzione della propria situazione finanziaria dal 2009 al 2013 l'attore esibisce nella fattispecie una distinta, indicando “valori di riscatto” della sua assicurazione sulla vita che non corrispondono al valore tassato dall'autorità fiscale (doc. O: Rückkaufswert; doc I; tassazioni, posizione n. 26.3). Il Pretore ne ha dedotto che egli è titolare di una seconda polizza sulla vita di fr. 200 000.– (sentenza impugnata, pag. 8 in bass.). Da un confronto con gli attestati prodotti in sede fiscale risulta tuttavia che gli importi elencati nella citata distinta corrispondono in realtà alla somma assicurata di fr. 1 083 964.–, importo che l'appellante potrà riscuotere alla scadenza contrattuale del 26 gennaio 2021, cumulata alla partecipazione alle eccedenze maturata fino a quel momento (da fr. 359 070.– maturati il 26 gennaio 2010 per il 2010 a fr. 450 445.– maturati il 26 gennaio 2014 per il 2014: doc. I e VII richiamati). Tale cifra non costituisce pertanto un valore di riscatto né un valore fiscale, bensì una proiezione della prestazione assicurativa alla scadenza del contratto, che erroneamente l'attore ha indicato nella distinta come “valore di riscatto”. Sta di fatto che la discrepanza con i dati accertati dall'autorità fiscale non dimostra l'esistenza di una seconda polizza sulla vita, come ha reputato dal Pretore. Su tale aspetto l'appello si dimostra dunque provvisto di buon diritto.
L'interessato afferma altresì che alla scadenza della polizza, una volta rimborsato il prestito di fr. 1 000 000.– e tenuto conto di altri fr. 400 000.– impegnati in garanzia degli obblighi correlati al divorzio, non gli resteranno più di fr. 145 000.–. In realtà la prestazione di fr. 400 000.– vincolata in favore dell'ex moglie è destinata ad assicurare i contributi alimentari dal rischio di decesso del debitore alimentare (convenzione di divorzio doc. F, 6° foglio in basso e 4° foglio in alto; v. anche doc. 30). L'obbligo verrà meno al momento del pensionamento della convenuta, nel febbraio del 2025, quando decadrà il diritto al contributo di mantenimento. A quel momento, rimborsato il prestito di fr. 1 000 000.– stipulato con la compagnia di assicurazione e garantito dalla nota polizza sulla vita (attestato fiscale dell'esistenza del debito allegato alla dichiarazione d'imposta 2014), l'interessato potrà disporre liberamente di almeno fr. 545 000.– (prestazioni assicurate secondo l'attestato fiscale allegato alla dichiarazione d'imposta 2014), senza considerare la partecipazione alle eccedenze che potranno ancora maturare fino alla scadenza del contratto e che negli anni passati è stata di oltre fr. 22 000.– annui.
c) L'appellante ricorda che il debito di fr. 1 000 000.– stipulato con la compagnia di assicurazione genera interessi passivi di fr. 32 500.– annui cui egli non è in grado di far fronte con i propri redditi, dolendosi della circostanza che al momento della liquidazione della polizza sulla vita tali oneri assorbiranno ogni attivo. A parte il fatto però che l'allegazione è nuova e pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), dagli atti non risulta che gli interessi passivi dovuti per il citato prestito siano cumulati al capitale dell'importo mutuato, sicché alla scadenza della polizza l'appellante dovrebbe poter contare sulla prestazione assicurata. Per di più, come detto, l'interessato nulla ha addotto in merito al proprio fabbisogno minimo, né tanto meno risulta che egli non possa far fronte agli oneri in questione con il suo reddito di fr. 63 053.– annui (doc. HH).
d) Riguardo al credito di fr. 823 362.– vantato nei confronti della R__________ AG, l'attore pretende che esso sia irrecuperabile perché la società non ha alcun attivo e non può rimborsarlo, tanto che per l'autorità fiscale del Canton __________, dove la ditta ha sede, le azioni sono prive di valore. A prescindere dall'evidenza che l'argomentazione è nuova, e pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), il fatto che le azioni di una società non abbiano valore fiscale ancora non dimostra che la ditta non sia in grado di restituire eventuali prestiti ricevuti dall'azionista. Del resto l'ammontare del credito è stato esposto dall'interessato anche nella dichiarazione d'imposta ed è stato considerato nella sostanza di lui (dichiarazione d'imposta 2014, pag. 9, nel fascicolo "richiami VII”).
e) Sempre per quanto si riferisce alla sostanza, l'appellante sostiene di avere accumulato nei confronti della sua attuale moglie un debito di fr. 147 000.– per far fronte agli interessi del mutuo stipulato con la menzionata assicurazione, alle spese legali e agli oneri correnti. Quantunque la convenuta obietti che tali prestiti non siano provati, __________ W__________ __________ ha confermato di avere prestato al marito fr. 30 000.– per coprire gli oneri del mutuo e di avere anticipato le spese di patrocinio (deposizione del 12 maggio 2015: verbali, pag. 2). In mancanza di altre precisazioni sui costi legali, solo fr. 30 000.– possono in ogni modo essere riconosciuti come passivo.
f) Alla luce di quanto precede, la stima del Pretore in merito agli attivi dell'attore va ricondotta da fr. 3 509 281.– a fr. 3 309 281.– a fronte di passivi per fr. 1 030 000.–. Con un attivo netto di fr. 2 179 281.–, perfino superiore a quello di fr. 1 500 000.– considerato al momento del divorzio, un consumo di sostanza nella misura di fr. 931 000.– resiste pertanto alla critica anche sotto il profilo dell'equità.
10. Per finire l'appellante fa valere di essere a carico dell'attuale moglie e sostiene che non si giustifica di riconoscere alla convenuta, senza attività lucrativa, un contributo di fr. 7000.– mensili mentre lui dispone di redditi per soli fr. 2000.– mensili. Egli ripete che non si può imporre alla sua attuale moglie di finanziarlo con fr. 5000.– mensili per garantirgli un tenore di vita analogo a quello della convenuta, tanto meno se si considera che __________ W__________ __________ non ha preso parte alla stipulazione della convenzione di divorzio.
Nella misura in cui lamenta che la convenuta non è attiva professionalmente, l'interessato dimentica che al momento del divorzio è stata sì presa in considerazione l'ipotesi che la moglie potesse in futuro conseguire un reddito, ma non è stato previsto l'obbligo per lei di riattivarsi professionalmente. Per il resto è vero che alla convenuta il Pretore ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili, mentre il reddito dell'attore è stato accertato in fr. 5000.– mensili. Se non che, come ha rilevato anche il Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), tutto si ignora sul fabbisogno minimo dell'interessato, il quale nemmeno in questa sede spende una parola per quantificare le proprie necessità. Egli non può dunque dolersi di un tenore di vita inferiore a quello della convenuta, cui il Pretore ha riconosciuto un contributo di mantenimento pari al fabbisogno minimo. Nelle circostanze descritte, l'appello è destinato anche su quest'ultimo punto all'insuccesso.
11. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
12. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 8000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).