Incarto n.
11.2017.66

Lugano

27 novembre 2018/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2017.99 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2017 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv. . PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 3 luglio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 giugno 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1973) e AO 1 (1968) si sono sposati nel Comune di __________ il 27 luglio 2000. Dal matrimonio è nata E__________, il 25 giugno 2004. Il marito è consulente assicurativo per la __________, __________. Impiegata di commercio, durante la vita in comune la moglie ha lavorato a metà tempo per la __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 652 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2013 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è terminata con un accordo omologato il 10 dicembre 2014 in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata attribuita alla moglie, cui è stata affidata la figlia, AP 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per l'istante di fr. 3000.– mensili fino al 31 dicembre 2014, ridotti in seguito a fr. 2750.– mensili, e uno per E__________ di fr. 1800.– mensili, assegni familiari non compresi. Egli ha assunto inoltre l'ammortamento indiretto del debito ipotecario acceso sull'immobile di __________, mentre la moglie si è fatta carico degli interessi ipotecari e delle spese ordinarie gravanti il medesimo (inc. SO.2013.4901). Il 1° febbraio 2017 AP 1 si è trasferito in un appartamento a __________. Il 9 febbraio 2017 AO 1 ha cominciato a lavorare a metà tempo per l'impresa __________ SA di __________.

 

                       C.   Nel frattempo, il 22 luglio 2016, AP 1 ha promosso azione di divorzio, tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2016.164), e in via cautelare ha postulato la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, la riduzione del contributo per lei a fr. 1344.– mensili e di quello per la figlia a fr. 860.– mensili, assegni familiari non compresi. Al contraddittorio cautelare del 28 settembre 2016, dopo avere offerto un contributo di mantenimento per E__________ di fr. 2050.– mensili (assegni familiari non compresi), egli ha ritirato l'istanza, che è stata così stralciata dal ruolo.

 

                       D.   Il 30 marzo 2017 AO 1 si è rivolta essa medesima al Pretore per ottenere l'aumento in via cautelare del contributo alimentare per sé a fr. 1874.60 mensili e di quello per la figlia a fr. 3759.85 mensili (assegni familiari non compresi) o, quanto meno, a fr. 5634.45 mensili (assegni familiari non compresi). All'udienza del 18 maggio 2017, indetta per il contraddittorio cautelare, essa ha limitato la richiesta all'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3534.40 mensili. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato, confer­mandosi nelle loro domande. Non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale cautelare, ribadendo le rispettive posizioni.

 

                       E.   Statuendo con decreto cautelare del 20 giugno 2017, il Pretore ha accolto l'istanza di AO 1 e ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per lei di fr. 3396.– mensili dal 1° aprile 2017. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili ridotte.

 

                        F.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 luglio 2017 per ottenere che, accordato al suo ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza della moglie. Con decreto dell'8 luglio 2017 il presidente della Camera ha rigettato la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2017 AO 1 conclude per il rigetto del­l'appello e chiede finanche di aumentare d'ufficio il contributo di mantenimento per E__________ a fr. 3760.– mensili, assegni familiari non compresi, e “di adeguare contestualmente” il contributo per lei.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 784.80 mensili dal 1° marzo 2017), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di ven­t'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 21 giugno 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 1° luglio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 3 luglio 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al dicembre del 2014, quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale, l'onere ipotecario gravante l'alloggio coniugale era passato da fr. 812.50 a fr. 1596.90 mensili, che il reddito del marito era aumentato da fr. 8500.– a fr. 9898.50 men­sili e quello della moglie da fr. 1500.– a fr. 1800.– mensili. Ciò premesso, egli ha ritenuto “equo e corretto” che entrambe le parti fossero “chiamate a coprire l'aumento dell'ipoteca nella misura dell'aumento del loro reddito”. Addebitata la quota di  fr. 646.– al marito e quella di fr. 138.40 alla moglie, egli ha aumentato così dal 1° aprile 2017 a fr. 3396.– mensili il contributo alimentare in favore di quest'ultima.

 

                                   3.   L'appellante ricorda che per modificare misure a tutela dell'unione coniugale occorre un cambiamento rilevante e duraturo delle circostanze. Sotto questo profilo egli afferma che in concreto le sue entrate sono “praticamente le stesse del mese di settembre 2016”, mentre “non è stato reso verosimile l'ammontare e la durata” degli interessi ipotecari. Per di più, egli soggiunge, in una recente sentenza il Tribunale federale ha stabilito che la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio) fondate su un accordo dei coniugi si giustifica solo per vizio della volontà, requisito che nella fattispecie la moglie non ha reso verosimile.

 

                                         a)   I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che una modifica si legittima ove siano mutate in maniera relativamente durevole e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_1005/2017 23 agosto 2018 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017, consid. 3).

 

                                         b)   In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 518). In particolare, se la modifica presuppone un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale non è il caso, mancando dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione un elemento di fatto incerto che sia stato risolto transattivamente (caput controversum), salvo circostanze del tutto nuove che le parti non potevano immaginare. In sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia).

 

                                         c)   Nella fattispecie la convenzione omologata dal Pretore il 10 dicembre 2014 prevedeva che il marito si impegnasse a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, ridotto in seguito a fr. 2750.– mensili. Nelle premesse dell'accordo le parti han­no indicato gli elementi di reddito (fr. 8500.– mensili quello del marito e fr. 1500.– mensili quello della moglie). Nell'istanza di modifica del 30 marzo 2017 AO 1, oltre a riprendere i dati sui redditi, ha precisato che la transazione era avvenuta tenendo conto di un suo fabbisogno personale di fr. 4000.– mensili e di uno del marito di fr. 4560.– mensili (pag. 2). Tali fattori non sono stati contestati da AP 1 al contraddittorio del 18 maggio 2017. Essi non sono pertanto controversi.

 

                                         d)   Come sia stato calcolato il contributo alimentare per la moglie nell'accordo del dicembre 2014 dipartendosi dai redditi e dai fabbisogni testé citati non è chiaro. Non si può dire in ogni modo che, fissando il contributo di mantenimento sulla scorta di quelle cifre, i coniugi abbiano regolato la questione su basi incerte (caput controversum). Comunque sia, AO 1 propone di modificare il contributo litigioso applicando l'usuale metodo giurisprudenziale fondato sul riparto paritario dell'ec­cedenza nel bilancio familiare. Il convenuto non ha contestato simile modo di procedere, limitandosi a eccepire che proprio in virtù di quel metodo egli sarebbe tenuto a versare un contributo “praticamente identico” all'attuale, ragione per cui “non si comprende per quale motivo viene richiesta una modifica” (risposta, pag. 4). Sta di fatto che, quanto meno sul sistema di calcolo in funzione del quale giudicare la prospettata modifica, non v'è dissenso. E in forza dell'usuale metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza la modifica di un contributo alimentare fissato a tutela dell'unione coniugale entra in linea di conto, come provvedimento cautelare in una causa di divorzio, se rispetto alla regolamentazione precedente sono intervenute modifiche di qualche rilevanza e durevolezza.

 

                                   4.   Relativamente al proprio reddito, AP 1 insorge contro l'am­montare di fr. 9898.50 mensili accertato dal Pretore, adducendo che il suo stipendio si compone di una parte fissa e di una parte variabile in dipendenza delle provvigioni e dei bonus percepiti. Egli fa valere che il suo ultimo stipendio ammonta a fr. 7943.60 mensili (fr. 1943.60 di parte fissa, fr. 6000.– per anticipo di provvigioni) e che la sua retribuzione media degli ultimi anni non ha ecceduto fr. 8856.– mensili.

 

                                         a)   Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami). Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata sul­l'arco di più anni non è – salvo forti oscillazioni delle entrate – un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc.  11.2016.43 del 7 novembre 2017, consid. 4a).  

 

                                         b)   Nella fattispecie si evince dagli atti che l'autorità fiscale ha accertato il reddito dell'appellante in fr. 104 883.– nel 2014 (doc. D), in fr. 103 936.– nel 2015 (doc. N) e in fr. 118 782.– nel 2016 (doc. O). Nel 2017 AP 1 ha percepito, senza gli assegni familiari e le spese forfettarie, fr. 6708.60

                                               in gennaio, fr. 6726.70 in febbraio e fr. 12 347.20 in marzo (doc. P). Ora, che il suo stipendio mensile sia composto di una parte fissa e di un anticipo delle provvigioni è vero. Se non che, per stessa ammissione dell'interessato, solo alla fine dell'anno “viene allestito un conguaglio definitivo in base alle provvigioni effettivamente dovute” (risposta del 18 maggio 2017, pag. 2). I dati che emergono dai tre conteggi mensili del 2017 non sono quindi sufficientemente rappresentativi. Quanto agli anni precedenti, oltre a non registrare forti oscillazioni, le entrate del 2016 denotano un netto aumento. In condizioni del genere, a un sommario esame, l'apprezzamento del primo giudice, che si è attenuto agli ultimi dati completi disponibili (quelli del 2016), resiste alla critica.

 

                                   5.   L'appellante contesta altresì la verosimiglianza della modifica del carico ipotecario, sostenendo che si tratta di un aumento “straordinario e non duraturo”. Egli ritiene altresì che la dichiarazione dell'istituto bancario, del dicembre del 2016 (doc. 45), non sia sufficiente per rendere verosimile un aumento dell'onere.

 

                                         a)   Nella fattispecie si desume dagli atti che l'immobile in comproprietà dei coniugi è gravato di ipoteche per complessivi fr. 730 000.–, di cui fr. 400 000.– a un tasso fisso del­l'1.20% e fr. 330 000.– a un tasso fisso dell'1.50%, onde interessi per circa fr. 815.– mensili (doc. 3 nell'inc. DM.2016.164 richiamato). Il 1° dicembre 2016 la Banca __________ di __________ ha comunicato ai coniugi di avere trasformato il mutuo ipotecario con scadenza 30 dicembre 2016 in un'ipoteca a tasso variabile del 2.625%, rendendoli attenti che per beneficiare di un tasso fisso essi avrebbero dovuto far cancellare prima i pignoramenti iscritti sul fondo (doc. 30 e 45). In seguito a ciò l'aggravio ipotecario è praticamente raddoppiato da fr. 815.– a fr. 1596.90 mensili, con un aumento di circa fr. 780.–.

 

                                         b)   Che un'ipoteca a tasso variabile non abbia una durata fissa e segua l'andamento del mercato, nel senso che può aumentare o diminuire, è pacifico. L'appellante non revoca in dubbio però che nella fattispecie la banca rifiuti di concedere un tasso fisso finché sul fondo risultano annotate esecuzioni. E in concreto non risulta, né l'interessato pretende, che la restrizione della facoltà di disporre relativa al pignoramento dell'immobile per fr. 10 953.– (doc. G nel­l'inc. DM.2016.164 richiamato) sia stata cancellata nel frattempo. Anzi, dal sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c), risulta il contrario. Quanto all'ammontare del saggio ipotecario, l'interessato non pretende che negli ultimi tempi il tasso variabile sia diminuito apprezzabilmente. Ne segue che, a un sommario esame, l'aumento dell'aggravio ipotecario può ritenersi sufficientemente rilevante e duraturo. Dandosi cambiamenti di rilievo, in ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere una modifica del contributo alimentare. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

 

                                   6.   Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede di aumentare d'ufficio il contributo alimentare per E__________ e di adeguare contestualmente il contributo per sé. A tal fine essa invoca l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del nuovo diritto sul mantenimento del figlio. L'interessata trascura tuttavia che, trattandosi di contributi di mantenimento fissati prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa, senza il verificarsi di nuove circostanze che riguardino la figlia (neppure prospettate nel caso specifico), la sola l'entrata in vigore del nuovo diritto non basta per giustificare una modifica del contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 4.1.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 578). La richiesta in esame non può dunque trovare ascolto.

 

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato nondimeno che la richiesta di AO 1 non ha comportato praticamente alcuna disamina, tanto conviene rinunciare a riscuotere la quota di spese processuali che le andrebbe addebitata, bastando al proposito ridurre lievemente l'ammontare della tassa di giustizia a carico dell'appellante. Quest'ultimo rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'indennità per ripetibili lievemente ridotte.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1). Senza dimenticare che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale pronunciato (DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 1300.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

 

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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

 

Titolo:

Modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato durante la procedura di divorzio fondati su una convenzione

 

Articoli:

art. 179 cpv. 1 CC

art. 276 CPC