Incarto n.
11.2017.72

Lugano.

17 settembre 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2016.36 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 28 gennaio 2016 dalla

 

 

AO 1  ()

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

giudicando sull'appello del 24 luglio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 luglio 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 28 gennaio 2016 la ditta AO 1 ha postulato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per complessivi fr. 165 877.96 (€ 149 966.52 al cambio del 27 gennaio 2016) con interessi del 5% dal 27 gennaio 2016 sulla proprietà per piani n. 32 913, pari a 1361/10 000 della particella n. 1096 RFD di __________, appartenente a AP 1. La pretesa si riferiva al saldo di una fattura per l'esecuzione, la fornitura e la posa di una cucina (€ 93 760.–), di un ‟top sospeso bacinella unica centrale di marmo di Carraraˮ con rubinetteria e accessori per il bagno (€ 10 523.–), di una vetrina da collezionista (€ 13 345.–), di porte scorrevoli (€ 34 181.–) e di un salotto (€ 30 279.–), già dedotto il versamento di un anticipo di € 60 000.–. Con decreto cautelare del 29 gennaio 2016, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione provvisoria richiesta (inc. CA.2016.37).

 

                                  B.   Chiamata a esprimersi per scritto, il 4 marzo 2016 AP 1 ha presentato osservazioni in cui ha proposto di respingere l'istanza e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione del­l'ipoteca legale provvisoriamente iscritta senza contraddittorio. Il 17 marzo 2016 e il 6 aprile 2016 le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo ognuna le proprie posizioni. L'istruttoria è iniziata il 19 luglio 2016 ed è terminata il 5 dicembre 2016. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 23 gennaio 2017 e del 24 gennaio 2017 nelle quali hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 luglio 2017, il Pretore aggiunto

                                         ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria per fr. 117 625.46 oltre interessi del 5% dal 27 gennaio 2016. Contestualmente egli ha disposto che tale iscri­zione sarebbe rimasta in vigore sino alla scadenza del termine di 20 giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito volta a ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in difetto di che sarà cancellata l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoriaˮ. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste per fr. 2100.– a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, cui la convenuta è stata condannata a rifondere un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 luglio 2017 per ottenere – previo conferimento del­l'effetto sospensivo in materia di spese e ripetibili – che la somma garantita dal pegno sia ridotta a fr. 43 318.85 (€ 39 329.11) o, in subordine, a fr. 48 328.11 (€ 53 230.76) o, in via ancora più subordinata, a fr. 90 880.35 (€ 82 510.11) con interessi al 5% dal 27 gennaio 2016. La richiesta di effetto sospen­sivo in materia di spese e ripetibili è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 2 agosto 2017. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2017 la AO 1 propone di respingere l'appello.

 

                                  E.   Dovendosi giudicare un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario, il presidente di questa Camera si è rivolto il 31 luglio 2018 al Pretore, invitandolo a comunicare se (e quando) la AO 1 ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale o se egli abbia prorogato (e fino a quando) il termine per intentare causa. Il Pretore aggiunto ha risposto l'8 agosto 2018 che l'istante non ha inoltrato alcuna azione in tal senso né ha postulato una sospensione del termine impartitole il 4 luglio 2017. Quello stesso 8 agosto 2018 la AO 1 ha confermato per scritto l'informazione del Pretore aggiunto, sostenendo tuttavia che la cancellazione del­l'iscrizione provvisoria trascenderebbe in un formalismo eccessivo e chiedendo di mantenere la medesima almeno per fr. 43 318.85. AP 1 ha scritto a sua volta alla Camera il 14 agosto 2018, sollecitando la cancellazione del­l'iscrizione provvisoria.

                                     

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 13 luglio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 23 luglio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato lunedì 24 luglio 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa). Il giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (I CCA, sentenza inc. 11.2015.55 del 27 febbraio 2017 consid. 2 con rinvii a Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edi­zione, n. 14 in fine ad art. 961 CC e a DTF 98 Ia 245).

 

                                   3.   Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata la sentenza in esame (DTF 137 III 567), non sospende l'esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC), tranne che l'autorità di ricorso decida altrimenti (art. 315 cpv. 5 CPC). Il termine che l'artigiano o imprenditore si vede assegnare per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale decorre quindi dal giorno successivo alla notificazione della sentenza (art. 142 cpv. 1 CPC). Poco importa che la sentenza sia impugnata da una parte, dall'altra o da entrambe. L'artigiano o imprenditore che, vistosi impartire il termine per chiedere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale, non intende promuovere causa finché l'iscrizione provvisoria non sia passata in giudicato, deve chiedere all'autorità superiore il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (quand'anche il ricorso sia stato presentato dalla controparte). In alternativa può instare davanti al primo giudice per una proroga del termine fissatogli (art. 144 cpv. 2 CPC). Oppure può introdurre l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e invitare quel giudice a sospendere la procedura finché l'iscrizione provvisoria non sia passata in giudicato (art. 126 cpv. 1 CPC). Egli ha dunque più di una possibilità per evitare che il termine scada infruttoso.

 

                                   4.   Nella fattispecie AP 1 ha chiesto sì che al suo appello fosse accordato effetto sospensivo, ma solo in materia di spese e ripetibili, richiesta che il presidente di questa Camera ha respinto. Per converso, la AO 1 non ha chiesto che all'appello di AP 1 fosse conferito effetto sospensivo riguardo al termine di 60 giorni assegnatole dal Pretore aggiunto per postulare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Né la ditta ha invitato il Pretore aggiunto a prorogarne la scadenza o ha, per avventura, promosso causa, invitando il giudice a sospendere la procedura finché l'iscrizione provvisoria non fosse passata in giudicato. Il termine di 60 giorni è così giunto a compimento in pendenza di appello e l'iscrizione provvisoria si è estinta, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'istante a rimanere inattiva (I CCA, sentenza inc. 11.2015.55 del 27 febbraio 2017, consid. 3).

 

                                   5.   Nel suo memoriale dell'8 agosto 2018 a questa Camera la AO 1 giustifica la propria inazione con l'argomento che, avendo AP 1 impugnato la sentenza del Pretore aggiunto, non le era noto l'importo esatto per cui essa avrebbe dovuto promuovere causa. A suo avviso inoltre una cancellazione dell'iscrizione provvisoria offenderebbe l'art. 268 cpv. 2 CPC e configurerebbe un formalismo eccessivo. L'istante traccia poi un paragone con la procedura volta alla convalida del sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF), ricordando che in caso di opposizione al sequestro il termine per promuovere l'azione di accertamento del credito rimane sospeso durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione (art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF). Infine essa sottolinea che AP 1 ha appellato solo in parte l'ammontare dell'ipoteca legale provvisoria stabilita dal Pretore aggiunto, di modo che per l'ammontare riconosciuto di fr. 43 318.85 costei era acquiscente già prima della scadenza del termine di 60 giorni. Anche nella peggiore delle ipotesi quindi – essa epiloga – l'iscrizione provvisoria dev'essere mantenuta almeno per tale importo.

 

                                         a)   Che all'istante non fosse nota la somma esatta per cui essa avrebbe dovuto promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale nulla muta. Come si è appena spiegato, l'artigiano o imprenditore che impugna o che vede impugnare la decisione con cui il giudice gli fissa un termine entro cui promuovere causa ha più di una possibilità per salvaguardare la scadenza. Non v'è ragione dunque perché egli rimanga inattivo, men che meno ove sia patrocinato da un legale. Al proposito l'argomentazione dell'istante cade nel vuoto.

 

                                         b)   Quanto all'art. 268 cpv. 2 CPC, tale norma prevede soltanto che i provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Ma ciò non significa che tali provvedimenti rimangano in vigore se l'azione di merito non è promossa. L'art. 263 CPC precisa anzi che qualora la causa di merito non sia ancora pendente, “il giudice assegna al­l'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine”. Analogo principio pone l'art. 961 cpv. 3 CC in tema di iscrizioni provvisorie. Anche al riguardo la giustificazione dell'istante manca perciò di consistenza.

 

                                         c)   La censura di formalismo eccessivo non è destinata a miglior sorte. L'art. 29 cpv. 1 Cost. si riferisce alle ipotesi in cui l'applicazione rigorosa di norme processuali non appaia sorretta da alcun interesse degno di protezione e divenga fine a sé stessa, complicando in maniera insostenibile l'attuazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 135 I 9 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5 in fine). Nella fattispecie non si può seriamente affermare che chiedere il conferimento del­l'effetto sospensivo a un appello o postulare la proroga di un termine complichi in maniera insostenibile la possibilità di ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale. Né si può asserire che il termine fissato dal giudice per promuovere causa sia privo di interesse legittimo. Al contrario: esso mira a tutelare la sicurezza giuridica, evitando il perpetuarsi di una situazione in cui provvedimenti cautelari restino in vigore per tempo indeterminato. Una volta ancora la tesi dell'istante è destinata quindi all'insuccesso.

 

                                         d)   Altrettanto infruttuoso è il richiamo all'art. 279 cpv. 2 e 5 n. 1 LEF, secondo cui in caso di opposizione al sequestro il termi­ne per promuovere l'azione di accertamento del credito rimane sospeso durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione. In materia di sequestro, difatti, tale sospensione è prevista per lex specialis, mentre la regola generale dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC è quella per cui un appello contro provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata la decisione emessa in concreto dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 3 in principio), non sospende l'esecutività dei provvedimenti medesimi. La pretesa analogia con il diritto esecutivo è quindi inconcludente.

 

                                         e)   È vero infine che nell'appello AP 1 contesta solo in parte l'am­­montare dell'ipoteca legale provvisoria stabilita dal Pretore aggiunto, giacché essa si limita a chiederne la riduzione da fr. 117 625.46 a fr. 43 318.85. Ciò non significa tuttavia che l'iscrizione provvisoria sussista per quest'ultimo importo. Accettare un'iscrizione provvisoria non vuol dire accettare automaticamente l'iscrizione definitiva. In altri termini, seppure AP 1 non aves­se impugnato la sentenza del Pretore aggiunto (accomodandosi quindi interamente del risultato), l'istante non sarebbe stata esonerata dal promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per l'ammontare dell'intero credito. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela quindi infondato.

 

                                   f)   Ciò posto, in concreto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale si è estinta 60 giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata. In condizioni del genere la questione di sapere se tale iscrizione sia stata ordinata a ragione o a torto è ormai priva di interesse pratico e attuale. L'appello di AP 1 deve così essere stralciato dal ruolo (art. 242 CPC). Contestualmente l'ufficiale del registro fondiario va invitato a cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale ordinata dal Pretore non appena il presente decreto sarà passato in giudicato.

 

                                   6.   Rimane da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza interesse vanno fissate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce al fatto che la AO 1 ha lasciato decorrere il termine assegnatole dal Pretore aggiunto per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca senza postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello di AP 1 né sollecitare una proroga del termine al Pretore aggiunto né, tanto meno, promuovere l'azione di merito. Con ciò l'iscrizione si è estinta. L'istante va chiamata quindi a sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati (art. 108 CPC; analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2015.55 del 27 feb­braio 2017, consid. 6). La tassa di giustizia va nondimeno sensibilmente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AP 1, che ha introdotto appello per il tramite di un legale, ha diritto in ogni modo a un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                   7.   Relativamente agli oneri processuali di primo grado che il Pretore aggiunto ha posto per fr. 900.– a carico della ditta istante e per fr. 2100.– a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili ridotte, una tale suddivisione presupponeva che la ditta promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno addebitate all'artigiano o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se costui abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (I CCA, sentenza inc. 11.2015.55 del 27 febbraio 2017 consid. 6 con rinvio a Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, Das Bauhandwerker­pfandrecht, 3ª edizione, pag. 516 n. 1407 segg.). E qualora il primo giudice abbia posto tali spese – almeno in parte – a carico del proprietario del fondo, spetta a questa Camera modificarne l'attribuzione (I CCA, sentenza inc. 11.2015.55 del 27 febbraio 2017, consid. 6 con riferimento alla sentenza inc. 11.2008.182 del 27 febbraio 2009, consid. 5). Nella fattispecie gli oneri processuali di fr. 3000.– vanno così addebitati al­l'istante. Per quel che è delle ripetibili, il primo giudice si è dipartito da un'indennità piena di fr. 6000.–, giacché l'indennità ridotta da lui assegnata (fr. 2000.–) corrisponde sostanzialmente a un terzo di quella complessiva (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ai fini del giudizio non v'è ragione di scostarsi da tale importo, non contestato nemmeno dall'appellante.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sopra, consid. 3), contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   L'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di cui è ordinata

                                         l'iscrizione provvisoria in favore della AO 1 nella sentenza impugnata è dichiarata estinta.

 

                                   3.   Ad avvenuto passaggio in giudicato del presente decreto, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori ordinata in via provvisoria il 4 luglio 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, in favore della AO 1 per fr. 117 625.46 con interessi del 5% dal 27 gennaio 2016 sulla proprietà per piani n. 32 913 (pari a 1361/10 000 della particella n. 1096) RFD di __________, intestata a AP 1.

 

                                   4.   Le spese processuali di primo grado, di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili.

 

                                   5.   Le spese di appello ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   6.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione:

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          la vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).