Incarto n.
11.2017.74

Lugano,

5 settembre 2017/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.517 (protezione dell'unione coniugale: diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 20 giugno 2017 da

 

 

AO 1,

 in rappresentanza del figlio (2004) e

AO 2

(patrocinate entrambe dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 4 agosto 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 luglio 2017;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale pendente dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 (1969) e AO 1 (1971) hanno raggiunto il 29 aprile 2013 un accordo cautelare in virtù del quale i figli AO 2 (nata il 21 ottobre 1998) e N__________ (nato il 1° dicembre 2004) erano affidati alla madre, mentre il padre si impegnava a versare per loro un contributo alimentare unitario di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi). Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. Contestualmente egli ha sospeso la procedura (inc. SO.2013.198).

 

                                  B.   Il 20 giugno 2017 AO 1, in rappresentanza del figlio N__________, e AO 2 (divenuta maggiorenne) si sono rivolte al Pretore, chiedendo che fosse ordinato alla ditta P__________ di __________, per la quale AP 1 lavora, di trattenere immediatamente dallo stipendio di lui fr. 1300.– mensili complessivi, riversando fr. 650.– in favore del figlio N__________ su un conto bancario intestato a AO 1 e fr. 650.– su un conto corrente postale intestato a AO 2. Identica richiesta le istanti hanno avanzato a titolo cautelare. Con decreto superprovvisionale del 21 giugno 2017 il Pretore supplente ha emanato il provvedimento richie­sto.

 

                                  C.   Al contraddittorio del 13 luglio 2017 AP 1 ha contestato di dover ancora contribuire al mantenimento di AO 2 dopo la maggiore età (21 ottobre 2016), sostenendo di avere già corrisposto ai figli più del dovuto. In replica le istanti hanno mantenuto la loro domanda e in duplica il convenuto ha proposto una volta ancora di respingerla. Statuendo il 24 luglio 2017, il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato alla P__________ di trattenere dallo stipendio del convenuto fr. 650.– mensili da riversare alla figlia AO 2 e fr. 650.– mensili da riversare alla moglie in favore del

                                         figlio N__________. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle istanti fr. 600.– complessivi per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 agosto 2017 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio in questione sia riformato respingendo l'istanza di AO 1 e AO 2. Nelle loro osservazioni del 28 agosto 2017 queste ultime propongono di rigettare la richiesta di effetto sospensivo e di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una diffida ai debitori per contributi alimentari dovuti ai figli è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), che sia emanata come decisione a sé stante “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori” (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC con rinvio al­l'art. 291 CC) o – come in concreto – nell'ambito di provvedimenti a protezione del­l'unione coniugale (art. 177 CC) o come provvedimento cautelare in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Occorre nondimeno che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di al­meno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie era in discussione davanti al Pretore una trattenuta di stipendio di fr. 650.– mensili per AO 2 dal giugno del 2017 fino al termine della formazione professionale (13 ottobre 2018: doc. B nell'inc. SO.2017.209, agli atti) e di fr. 650.– mensili per N__________ dal giugno del 2017 almeno fino alla maggiore età (1° dicembre 2022). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è quindi dato (art. 93 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta alla legale del convenuto il 26 luglio 2017 (bollo postale sul retro della busta di notificazione). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 5 agosto 2017, salvo protrarsi al lunedì 7 agosto successivo in forza del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile (stampiglia postale sulla busta d'in­vio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore si è domandato anzitutto fin quando durasse il contributo alimentare per AO 2 pattuito dai genitori nel­l'accordo raggiunto il 29 aprile 2013 a protezione del­l'unione coniugale, esprimendo il convincimento che in ossequio alla giurisprudenza più recente esso sia dovuto fino al termine del percorso scolastico o professionale della figlia. Circostanza che – ha continuato il primo giudice – era nota a AP 1, tanto che dopo avere postulato il 12 marzo 2017 la soppressione di quel contributo egli aveva ritirato l'istanza il 27 mar­zo seguente (inc. SO.2017.209, agli atti). Riguardo alla somma di fr. 1300.– mensili, il Pretore ha ritenuto di suddividerla in parti uguali tra i beneficiari, l'accordo del 29 aprile 2013 non prevedendo altro. E siccome, secondo il Pretore, “effettivamente” il convenuto non aveva “puntualmente fatto fronte al proprio obbligo di versare i contributi alimentari per i figli”, l'istanza di trattenuta è stata accolta appieno, a conferma del decreto superprovvisionale emesso dal Pretore supplente il 21 giugno 2017.

 

                                   3.   L'appellante critica l'opinione del Pretore circa la durata del contributo alimentare per AO 2, facendo valere che nessun accordo e nessuna sentenza lo obbliga a sovvenzionare il mantenimento della figlia dopo la maggiore età. Nulla impedisce – egli allega – che costei chieda un contributo alimentare anche dopo i 18 anni facendo capo all'art. 277 cpv. 2 CC, ma ciò non può avvenire nel quadro di una procedura sommaria di diffida ai debitori. Per di più, egli soggiunge, il suo obbligo nei confronti di AO 2 è indeterminato, poiché la suddivisione a metà del contributo alimentare di fr. 1300.– mensili complessivi pattuito nel 2013 poteva presumersi valere fino alla maggiore età della figlia, ma non oltre. L'accordo omologato dal Pretore quel 29 aprile 2013 non è quindi un titolo esecutivo sufficiente per trattenergli fr. 650.– mensili dallo stipendio, l'appellante contestando altresì di avere mai interpretato l'accordo a tale stregua. Anche per quel che è di N__________, il convenuto ribadisce che nessun titolo esecutivo attesta un contributo alimentare individuale di fr. 650.– mensili, sostenendo ad ogni buon conto di avere sempre versato con regolarità quanto dovuto. Non sussisterebbe perciò alcuna trascuranza dei doveri di mantenimento, men che meno reiterata. Onde la richiesta di respingere per intero l'istanza di trattenuta e di modificare in tal senso la decisione del Pretore.

 

                                   4.   Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (“diffida ai debitori”: art. 291 CC). Il provvedimento costituisce una forma di esecuzione privilegiata equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF 138 III 24 in alto; 137 III 194 consid. 1.1). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare perciò ch'esso deve fondarsi su un titolo esecutivo sufficientemente definito (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b). L'obbligo di mantenimento si estingue, per legge, alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Può sospingersi oltre, ma in tal caso la maggior durata deve evincersi con esplicita chiarezza dal titolo esecutivo: formulazioni generiche come “finché il figlio si trova in formazione” o “fino al termine della formazione” sono troppo vaghe per giustificare una diffida ai debitori per contributi di mantenimento dopo la maggiore età (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b e 6c).

 

                                         a)   Nel caso in esame l'accordo omologato dal Pretore il 29 aprile 2013 a protezione dell'unione coniugale disponeva unicamente quanto segue (doc. A nell'inc. SO.2013.198, agli atti):

4.  A titolo di contributo alimentare AP 1 verserà a AO 1 la somma di fr. 1300.– per i figli, oltre agli assegni familiari che potranno essere direttamente percepiti dalla madre.

     Il versamento dovrà essere effettuato entro il 5° giorno di ogni mese in via anticipata.

 

                                               La clausola non accennava nemmeno di scorcio a un eventuale obbligo contributivo di AP 1 dopo la maggiore età di AO 2. Non integra dunque un titolo per ottenere una trattenuta di stipendio a copertura di contributi ali­mentari in favore della figlia dopo il compimento dei 18 anni. Il contributo in rassegna si è estinto da sé il 21 ottobre 2016, indipendentemente dal fatto che il convenuto ne abbia postulato il 12 marzo 2017 la soppressione, salvo poi ritirare l'istanza (senza oggetto). Per il resto, un documento addotto a sostegno di una trattenuta di stipendio deve costituire oggettivamente un titolo esecutivo. Come l'obbligato possa interpretarlo (o averlo interpretato) soggettivamente poco giova, né incombe al giudice della diffida ai debitori, che si apparenta a un giudice del­l'esecuzione, procedere a eventuali esegesi sulla base di elementi estrinseci all'atto o cimentarsi in esercizi di apprezzamento sulla portata del documento.

 

                                         b)   Il Pretore richiama nella decisione impugnata la giurispruden­za pub­blicata in DTF 139 III 401, la quale invita il giudice del divorzio (o il giudice del mantenimento o l'autorità di protezione dei minori) a fissare contributi di mantenimento per figli minorenni non solo fino al compimento dei 18 anni, ma anche in seguito, fino al termine del percorso scolastico o professionale, seppure il figlio sia molto giovane e non abbia alcun piano di formazione al momento del giudizio. Tale giurisprudenza non prevede tuttavia che sentenze già emanate o convenzioni di mantenimento già omologate debbano sospingersi automaticamente, dal profilo temporale, dopo la maggiore età del figlio, vanificando in pratica il dettato del­l'art. 277 cpv. 1 CC. Né la giurisprudenza è, in sé, un titolo esecutivo. Come questa Camera ha già avuto occasione di rammentare, una diffida ai debitori per contributi alimentari dopo la maggiore età del figlio deve fondarsi su un titolo esecutivo chiaro ed esplicito, in difetto di che spetta al figlio promuovere azio­ne di mantenimento nei confronti del genitore (art. 277 cpv. 2 CC; RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6d). Su questo punto l'appello del convenuto merita accoglimento e la sentenza del Pretore va riformata annullando la trattenuta di stipendio in favore del contributo alimentare per la figlia.

 

                                   5.   Per quanto concerne il contributo di mantenimento in favore di N__________, non a torto l'appellante fa notare che non è dato di sapere a quanto esso ammonti. Ammesso e non concesso tuttavia che la somma di fr. 1300.– mensili complessivi pattuita il 29 aprile 2013 fosse destinata ai figli in ragione di metà ciascuno (come il Pretore e gli istanti sostengono), non risulta che il convenuto fos­se in mora nei pagamenti. Gli istanti stessi hanno dichiarato al Pretore che dal novembre del 2016 (la figlia AO 2 ha compiuto 18 anni il 21 ottobre 2016) al giugno del 2017 (l'istanza di diffida ai debitori è del 20 giugno 2017) il convenuto ha versato ai figli complessivi fr. 6300.– (doc. C allegato all'istanza). Avesse anche dovuto corrispondere al figlio N__________ fr. 650.– mensili (la metà di fr. 1300.–), per complessivi fr. 5200.–, in quegli otto mesi egli ha pagato fr. 1100.– complessivi in esubero (verbale del 13 luglio 2017, conteggio figurante al 4° foglio). Una trattenuta di stipendio a carico del convenuto non poteva così entrare in linea di conto. Ne discende che l'appello si rivela una volta ancora provvisto di buon diritto e che la diffida ai debitori va annullata anche per quanto riguarda la trattenuta di stipendio in favore del contributo alimentare riguardante il figlio N__________.

 

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza delle istanti in entrambi i gradi di giurisdizione (art. 106 cpv. 1 CPC). Dinanzi al Pretore le istanti avevano postulato il gratuito patro­cinio, richiesta che il primo giudice ha dichiarato senza oggetto poiché il convenuto avrebbe dovuto versare loro un'equa indennità per ripetibili (dispositivo n. 3). Ciò viene meno in esito all'attuale sentenza. Occorre statuire pertanto sul beneficio richiesto. Ora, che le istanti versino in ristrettezze economiche è verosimile (art. 117 lett. a CPC). Sta di fatto che la loro richiesta appariva senza probabilità di successo fin dall'inizio. La possibilità d'incasso di un obbligo di mantenimento si estingue, per legge, alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC), al punto che – come questa Camera ha precisato in giurisprudenza pubblicata – una diffida ai debitori destinata ad assicurare contributi di mantenimento in favore di un minorenne decade da sé, per principio, alla maggiore età del figlio (RtiD II-2010 pag. 641 consid. 6a). Su che basi AO 2 pretendesse nel caso specifico contributi di mantenimento dal padre dopo il 18° compleanno l'istanza di diffida ai debitori non indicava. Perché, di conseguenza, quanto versato dal padre a N__________ dopo la maggiore età della figlia non adempisse l'obbligo di mantenimento rimaneva un interrogativo. Nelle condizioni descritte l'istanza appariva votata all'insuccesso già di primo acchito. Ciò osta al conferimento del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierno giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge non solo fr. 10 000.– (consid. 1), ma anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso il 21 giugno 2017 senza contraddittorio è revocato.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste solidalmente a carico delle istanti, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dalle istanti è respinta.

 

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione:

 

– avv.;

– avv.;

– P.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).