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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Grisanti, giudice presidente |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa CA.2017.22 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, promossa con istanza del 15 maggio 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 e AP 2 |
giudicando sull'appello del 31 agosto 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 17 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. B__________
(1941), nata __________, cittadina germanica con ultimo domicilio a __________,
è deceduta a __________ il
29 novembre 2006, lasciando il marito AO 1 (1961), sposato il 7 ottobre 2005.
Prima del matrimonio,
l'8 settembre 2005 i fidanzati avevano stipulato un contratto matrimoniale e
successorio in cui dichiaravano – fra l'altro – di adottare la separazione dei
beni (art. 247 segg. CC), di rinunciare alla rispettiva porzione legittima
riservandosi la facoltà di disporre liberamente dei propri beni mediante
disposizione di ultimà volontà e, in caso di premorienza della moglie o di
morte del marito, designavano AP 1 e AP 2 quali esecutori testamentari. In un
testamento olografo del 21 settembre 2005, integrato il 4 novembre 2005, B__________
ha disposto vari legati e ha istituito
suoi eredi il (futuro) marito AO 1 unitamente a un nipote di lei, A__________
(1962). Contestualmente essa ha previsto diverse condizioni e oneri (art. 482
CC), stabilendo che in caso di mancata osservanza dei medesimi gli eredi
istituiti e i legatari avrebbero perso i propri diritti a beneficio della
costituenda B__________, AO 1 und W__________ (__________). Infine la
testatrice ha confermato la nomina a esecutori testamentari di AP 1 e AP 2, i
quali sono stati chiamati anche a rivestire funzioni dirigenziali in tutte le
società e persone giuridiche facenti parte della successione, in modo da
rappresentare la maggioranza delle quote sociali e garantire l'esecuzione delle
volontà di lei.
B. Il 3 settembre 2008 AO 1 e A__________ hanno sottoscritto, unitamente ai due esecutori testamentari, un contratto di divisione ereditaria in cui elencavano partitamente i beni assegnati all'uno e all'altro erede, specificando che i valori patrimoniali non attribuiti dalla disponente erano destinati, secondo la volontà della medesima, alla B__________, AO 1 und W__________, costituita il 9 febbraio 2007. In quell'ambito a AO 1 sono state attribuite – fra l'altro – tutte le 1000 azioni al portatore della S__________ I__________ SA di __________, tutte le 3500 azioni al portatore della U__________ AG di __________, come pure i “Gründerrechte” della W__________ e della Wa__________ A__________ di __________. Conformemente alla volontà della de cuius, AP 2 e AP 1 siedono nel consiglio di amministrazione delle due società anonime svizzere come pure nel consiglio di fondazione delle due Anstalten.
C. Il
22 settembre 2008, AO 1 e la B__________, AO 1 und W__________ hanno
sottoscritto un contratto successorio in cui stabilivano, conformemente alle
ultime volontà di B__________, che alla morte del primo anche la rimanenza dei
beni a lui pertoccati nella successione fu B__________ sarebbe stata trasferita
alla nota fondazione. Il 4 maggio 2017 quest'ultima ha prospettato a AO 1 la
violazione di diverse condizioni testamentarie e la perdita dei suoi diritti
successori, ordinandogli il trasferimento immediato di tutti i beni ricevuti in
quel contesto. A seguito di ciò, l’11 maggio 2017 AP 1 ha convocato per il 17
maggio 2017 una seduta del consiglio di fondazione della B__________, AO 1 und
W__________, annunciando all’ordine del giorno lo svolgimento delle assemblee
universali della S__________ I__________ SA, della U__________ AG, della W__________
A__________ e della Wa__________
A__________.
D. In esito a ciò, il 15
maggio 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
con un'istanza cautelare perché vietasse, già inaudita parte, a AP 2 e AP 1,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di disporre in qualsiasi modo delle 1000
azioni al portatore (di nominali
fr. 1000.– ciascuna) della S__________ I__________ SA, delle 3500 azioni al
portatore (di nominali
fr. 1000.– ciascuna) della U__________ AG così come dei “Gründrechte” della W__________
A__________ e della Wa__________ A__________. Con decreto cautelare emesso l'indomani
senza contraddittorio, il Pretore ha pronunciato il divieto provvisorio.
E. All’udienza
del 13 giugno 2017, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno contestato
la legittimazione attiva dell’istante e hanno proposto il rigetto dell'istanza.
L'istruttoria è terminata il
21 luglio 2017. Statuendo con
decreto cautelare del 17 agosto 2017, il Pretore ha confermato il provvedimento
“superprovvisionale” del 16 maggio 2017 e ha fissato
all’istante un termine scadente il 31 ottobre 2017 per promuovere la causa di
merito avvertendolo che qualora il termine fosse decorso infruttuoso i
provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. Le spese processuali di fr. 11 000.– sono state poste a
carico dei convenuti in solido, con l'obbligo di rifondere all’istante – sempre
con vincolo di solidarietà – fr. 20 000.– per ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un
appello del 31 agosto 2017 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di respingere l'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del
9 ottobre 2017 AO 1 ha proposto il rigetto dell'appello. In una replica
spontanea del 22 ottobre 2017 e in una duplica spontanea del 25 ottobre 2017 le
parti hanno mantenuto il loro punto di vista.
G. Il
giudice delegato di questa Camera si è rivolto l'11 gennaio 2019 al Pretore,
invitandolo a comunicare se (e quando) AO 1 avesse introdotto l'azione di
merito volta alla convalida dei provvedimenti cautelari ordinati nei confronti
dei convenuti, o se egli avesse prorogato (e fino a quando) il termine per
intentare la causa. Il Pretore ha risposto il 14 gennaio 2019 che l'istante non
aveva inoltrato alcuna azione in tal senso né aveva postulato una proroga del
termine impartitogli il 17 agosto 2017. Il
16 gennaio 2019 AO 1 ha confermato per scritto l'informazione del Pretore,
sostenendo tuttavia che l'appello dei convenuti sospendeva il termine fissato
dal giudice. AP 2 e AP 1 non si sono espressi al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima della pendenza della causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri il valore nominale delle azioni per le quali il Pretore ha ordinato il divieto provvisorio di disporre. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 21 agosto 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Presentato il 31 agosto 2017 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Giusta l'art. 263 CPC,
se adotta provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa il giudice assegna
un termine all'istante per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento
cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine. Il giudice può prorogare
il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (Bohnet in: Commentaire romand, CPC,
2a edizione, n. 14 ad art. 263). Un appello diretto contro una decisione
in materia di provvedimenti cautelari non sospende invece l'esecutività della
decisione impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC), tranne che l'autorità di
ricorso decida altrimenti (art. 315 cpv. 5 CPC). Il termine per promuovere la
causa di merito decorre quindi dal giorno successivo alla notificazione del
decreto cautelare (art. 142 cpv. 1 CPC). Poco importa che il decreto sia impugnato
da una parte, dall'altra o da entrambe. L'istante che, vistosi impartire il
termine, non intende promuovere causa finché il decreto provvisorio non sia
passato – formalmente – in giudicato, deve chiedere all'autorità superiore il
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (quand'anche il ricorso sia
stato presentato dalla controparte). In alternativa può instare davanti al
primo giudice per una proroga del termine fissatogli (art. 144 cpv. 2 CPC). Oppure
può introdurre l'azione di merito e invitare quel giudice a sospendere la
procedura finché il decreto cautelare non sia passato in giudicato (art. 126
cpv. 1 CPC). Egli ha dunque più di una possibilità per evitare che il termine
scada infruttuoso (cfr. per analogia I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.72
del
17 settembre 2018 relativo all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori [art. 961 cpv. 3 CC]).
3. Nella fattispecie gli appellanti non hanno chiesto che al loro appello fosse accordato effetto sospensivo. Né l'istante ha instato perché all'appello di AP 2 e AP 1 fosse conferito effetto sospensivo riguardo al termine assegnatogli dal Pretore per promuovere l'azione di merito. Tanto meno AO 1 ha invitato il Pretore a prorogarne la scadenza o ha, per avventura, promosso causa, esortando il giudice a sospendere la procedura finché il decreto cautelare non fosse passato – formalmente – in giudicato. Il termine del 31 ottobre 2017 è così giunto a compimento in pendenza di appello e i provvedimenti cautelari si sono estinti, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'istante a rimanere inattivo (I CCA, decreto inc. 11.2017.72, citato, consid. 4 con riferimento).
4. Nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2019 a questa Camera AO 1 giustifica la propria inazione, rilevando che l'appello presentato dai convenuti ha sospeso il termine fissato dal Pretore, “a prescindere dal tenore dell'art. 315 cpv. 4 CPC”. A sostegno della sua tesi accenna a una sentenza 16 ottobre 2018 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (inc. 14.2018.46) che si è espressa sugli effetti dell'appello dei convenuti e sull'esecutività della decisione cautelare impugnata, stabilendo che essa non si estende anche al dispositivo sulle spese giudiziarie. Conformemente a tale sentenza non si pone dunque – a suo avviso – la questione dell'osservanza del termine per promuovere la causa di merito. L'argomentazione non può trovare ascolto.
a) Le conseguenze giuridiche dell'art. 263 CPC subentrano per legge. Ora, come detto, un appello contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari non sospende per principio l'esecutività di un provvedimento cautelare, a meno che non ne sia fatta richiesta e l'esecuzione dei provvedimenti cautelari rischi di creare un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 CPC). Nessuna richiesta in tal senso è però stata formulata in concreto, di modo che l'appello neppure ha interrotto il termine di convalida per promuovere la causa di merito, che oltretutto non è stato vincolato al passaggio in giudicato della decisione impugnata. Aggiungasi che i provvedimenti cautelari sono stati impugnati nella fattispecie dai convenuti e che un'eventuale sospensione della forza di cosa giudicata formale poteva circoscriversi alle sole richieste di giudizio (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 21 dicembre 2017 [ZK1 16 193], consid. 3.1 con numerosi richiami). L'introduzione dell'appello da parte dei convenuti non ha influito così sul termine di convalida e i provvedimenti cautelari emanati dal primo giudice sono decaduti per legge il 31 ottobre 2017 per difetto di una – tempestiva – promozione della causa di merito.
b) Né sussidia all'istante il richiamo alla citata sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del 16 ottobre 2018. In quel precedente la CEF ha ricordato che “dal punto di vista teleologico, l'esigenza di esecuzione immediata dei provvedimenti cautelari mira, come per il diritto di risposta, a evitare che l'istituto in sé, la cui efficacia dipende da una celere attuazione dei provvedimenti, possa essere svuotato del suo senso ove l'opponente potesse congelarne gli effetti appellandosi contro la decisione” (loc. cit., consid. 5.4.c). Tale considerazione non si attaglia invece, secondo la CEF, alla “decisione sulle spese e le ripetibili, per la quale in linea di massima non sussiste la medesima urgenza. Ammetterne l'immediata esecutività avrebbe lo svantaggio che, in caso di accoglimento dell'appello, le spese e ripetibili pagate dalla parte appellante (…) dovrebbero esserle restituite” (loc. cit.).
Ora,
l'istante non spiega perché le considerazioni testé evocate dovrebbero
determinare anche la sospensione del termine per introdurre l'azione di merito.
L'eccezione al principio dell'esecutività immediata in pendenza di appello è
stata limitata dalla CEF alle spese giudiziarie per ragioni specifiche a esse,
ovvero per gli svantaggi che comportebbe in tal caso l'esecutività immediata
del decreto cautelare. Che estremi del genere ricorrano anche in caso di
immediata esecutività del termine per l'introduzione della causa di merito l'interessato
non pretende. Né si vede quali svantaggi abbia a temere l'istante in tale
evenienza, dal momento che egli fruisce di diverse possibilità per evitare che
il termine scada infruttuoso (sopra, consid. 2). Ad ogni buon conto, il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare come non vi sia ragione convincente
per far dipendere da criteri diversi l'esecutività delle misure conservative in
senso stretto e del termine per l'introduzione della causa di merito (sentenza
5A_706/2011 del
21 agosto 2012, consid. 3.3, pubblicata in RtiD I-2013 pag. 707 seg.). Tale
principio, reso in applicazione della vecchia procedura cantonale, mantiene
tutta la sua validità anche sotto l'egida del codice di diritto processuale
federale
(cfr. Trezzini in: Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n.
17 segg. all'art. 263).
c) AO
1 non pretende infine – giustamente – che la citata sentenza della CEF poteva –
per avventura – trattenerlo in buona fede dal chiedere a questa Camera
l'effetto sospensivo o al primo giudice la proroga del termine per promuovere
l'azione di merito. La sentenza della CEF è intervenuta infatti a quasi un anno
di distanza dalla scadenza del termine assegnato dal primo giudice e non poteva
essere dunque in alcun nesso con essa. In condizioni del genere, la questione
di sapere se i provvedimenti cautelari impugnati siano stati ordinati a ragione
o a torto è ormai priva di interesse pratico e attuale, gli stessi essendosi
estinti il
31 ottobre 2017. L'appello di AP 1 e AP 2 deve così essere stralciato dal ruolo
(art. 242 CPC).
5. Rimane da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza interesse vanno fissate fissate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce al fatto che AO 1 ha lasciato decorrere il termine assegnatogli dal Pretore per promuovere la causa di merito senza postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello di AP 1 e AP 2 né sollecitare una proroga del termine al Pretore né, tanto meno, promuovere l'azione di merito. Con ciò i provvedimenti cautelari si sono estinti. L'istante va chiamato quindi a sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati (art. 108 CPC; analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.72, citato, consid. 6 con riferimenti). La tassa di giustizia va nondimeno sensibilmente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AP 1 e AP 2, che hanno introdotto appello per il tramite di un legale, hanno diritto in ogni modo a un'adeguata indennità per ripetibili.
6. Relativamente agli oneri processuali di primo grado che il Pretore ha posto (per fr. 11 000.–) interamente a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere all'istante fr. 20 000.– per ripetibili, un tale giudizio presupponeva che l'istante promuovesse l'azione di merito a convalida dei provvedimenti cautelari. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura cautelare vanno addebitate all'istante, indipendentemente dalla questione di sapere se costui li abbia ottenuti a ragione o a torto (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.72, citato, consid. 7 con riferimenti).
7. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di primo grado, di fr. 11 000.–, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 20 000.– complessivi per ripetibili.
3. Le spese di appello ridotte, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
4. Notificazione:
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– avv. ; – avv. dott. .
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).