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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OR.2013.4 (accertamento di servitù e azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 31 gennaio 2013 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 |
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2017 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 3 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 1__________ di __________ (bottega a pianterreno: 18 m²), sulla quale è iscritto un onere di sporgenza (n. 167/1: camera e bagno al 1° piano, bagno-wc al 2° piano, porzione di camera al piano solaio) in favore della contigua particella n. __________ (casa e negozio: 25 m²). Tale fondo è sottoposto al regime della proprietà per piani, la cui unità n. 18 __________ (con diritto esclusivo sull'appartamento n. 3) beneficia della sporgenza per quanto riguarda il secondo piano e il solaio del fondo serviente, appartenente a AP 1, il quale possiede anche la limitrofa particella n. __________5 (66 m²). Gli immobili in questione si trovano in una stradina del nucleo ad __________.
B. In esito a un'istanza presentata il 20 giugno 2012 da CO 1, con decreto cautelare del 24 ottobre 2012 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha vietato a RE 1 di ‟porre mano, direttamente o indirettamente, ovvero per il tramite di terze persone da lui incaricate, a qualsivoglia opera o intervento edilizio sulla particella n. 1__________ di __________, proprietà di CO 1, segnatamente di intraprendere lavori su questa proprietà, a dipendenza della licenza edilizia, ora cresciuta in giudicato, rilasciatagli dal Municipio di __________ relativamente alla sopraelevazione della casa esistente ai mappali n. __________5/__________ RFD del Comune di __________ di cui alla risoluzione municipale n. 1672 dell'8 novembre 2010ˮ, fissando all'istante un termine fino al 31 gennaio 2013 per promuovere l'azione di merito (inc. CA.2012.22). Adita dal convenuto, con sentenza del 10 dicembre 2014 questa Camera ha confermato il decreto cautelare (inc. 11.2012.142).
C. Il 31 gennaio 2013 CO 1 ha promosso l'azione di merito nei confronti di RE 1, postulando la conferma dei divieti decretati dal Pretore aggiunto in via cautelare. Nella sua risposta del 29 gennaio 2015 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 19 febbraio 2015 e duplica del 16 marzo 2015 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Alle prime arringhe del 6 maggio 2015 entrambe hanno notificato prove.
L'istruttoria, cominciata seduta stante, si è conclusa il 2 marzo 2017. Il 9 giugno 2017, prima delle arringhe finali, RE 1 ha comunicato al Pretore aggiunto di rinunciare all'esecuzione dell'opera, sollecitando espressamente lo stralcio della causa dal ruolo per acquiescenza. Invitata a presentare osservazioni, CO 1 ha chiesto il 20 giugno 2017 di porre le spese a carico del convenuto e di calcolare l'indennità per ripetibili in suo favore sulla base di un valore litigioso di fr. 400 000.–.
D. Con decreto del 3 agosto 2017 il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo per acquiescenza. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 27 000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili o, quanto meno, di ridurre l'indennità per ripetibili a fr. 6000.–. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2017 CO 1 propone di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio impugnato è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 16 agosto 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________), dopo essere rimasto in giacenza all'ufficio postale dal 4 agosto precedente. Il termine d'impugnazione sarebbe quindi cominciato a decorrere l'11 agosto 2017 (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; RtiD I-2015 pag. 966 n. 58c), salvo protrarsi al 16 agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 31 agosto seguente, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertato un caso di acquiescenza, ha rifiutato di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, come chiedeva il convenuto. Egli ha rilevato che quest'ultimo non era stato coinvolto suo malgrado nella causa. L'attrice infatti era stata costretta a adire la via giudiziaria per evitare che egli procedesse alla costruzione litigiosa. Né – ha soggiunto il primo giudice – l'attrice ha abusato dei propri diritti, tanto meno ove si consideri che la sua istanza cautelare è stata accolta. Non soccorrendo per altro motivi d'equità, egli ha posto così le spese processuali a carico del convenuto.
Quanto all'indennità per ripetibili, il Pretore aggiunto l'ha calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 400 000.–, fissato con ordinanza del 5 febbraio 2013 al momento in cui aveva chiesto all'attrice il deposito di un anticipo in garanzia delle spese processuali. Oltre che definire tardiva la contestazione del convenuto, egli ha nuovamente accertato che il previsto intervento edile avrebbe conferito alla proprietà del convenuto un maggior valore di fr. 400 000.–, “corrispondente almeno all'intero valore presumibile dell'appartamento”. Posto ciò, il Pretore aggiunto ha considerato che lo stralcio del processo avveniva prima delle arringhe finali, a istruttoria ultimata (richiamo di documenti, interrogatorio del convenuto, sopralluogo), ma che la trattazione della causa era stata agevolata dalla precedente procedura cautelare. Egli ha applicato così alla tassa di giustizia l'aliquota minima del 6% prevista all'art. 11 cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), determinando l'indennità per ripetibili a favore dell'attrice in complessivi fr. 27 000.–, spese e IVA comprese.
3. Il reclamante contesta anzitutto la propria integrale soccombenza, rimproverando al primo giudice di non avere ripartito le spese giudiziarie secondo equità. Egli censura il comportamento abusivo dell'attrice, la quale ha introdotto l'istanza cautelare prima che terminasse la procedura amministrativa intesa al rilascio del permesso di costruzione. A suo parere, quell'istanza era prematura e censurabile, ragione per cui egli si è trovato coinvolto nel procedimento cautelare prima e in quello di merito dopo, mentre ciò si sarebbe potuto evitare. Per di più, i tentativi da lui attuati per raggiungere un accordo amichevole sono risultati vani per l'intransigenza dell'attrice. Il reclamante si duole inoltre che il Pretore aggiunto non ha tenuto conto della sua buona fede, poiché egli, titolare dell'attico di una proprietà per piani originaria, credeva di poter lecitamente innalzare la costruzione come permetteva di fare la giurisprudenza precedente l'entrata in vigore delle attuali norme sulla proprietà per piani. In definitiva il reclamante assevera che il primo giudice non poteva limitarsi a ritenerlo soccombente, ma avrebbe dovuto far capo all'art. 107 CPC (ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità).
a) In concreto il reclamante non contesta che acquiescenza equivalga – di regola – a soccombenza, onde l'obbligo per chi recede dalla lite di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 terza frase CPC). In effetti, poco importa il momento o il motivo che induce un convenuto ad acquiescere (Rüegg/ Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Come la desistenza nondimeno, l'acquiescenza influisce sulla tassa di giustizia, che va moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per ripetibili, che “possono essere ridotte in misura adeguata” (art. 13 cpv. 2 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Contrariamente a quanto reputa il Pretore aggiunto, poi, l'acquiescenza non osta a una ripartizione delle spese secondo equità. Esclude sì l'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC da lui citato (causa priva d'oggetto), ma non quella dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 106).
b) Premesso ciò, secondo l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza se “altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura”. Il giudice decide liberamente se e come applicare tale norma. Al riguardo egli gode di un ampio margine d'apprezzamento. L'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC tuttavia rappresenta pur sempre un'eccezione al principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 con rinvii). Ciò può giustificarsi, per esempio, in caso di comportamenti dilatori o abusivi (DTF 143 III 50 consid. 3). Il fatto che in concreto l'attrice abbia promosso causa prima che il convenuto iniziasse i lavori edili non denota tuttavia alcun abuso. Al contrario: agendo senza indugio, essa ha impedito al convenuto di intraprendere opere edili che sarebbero potute essere a rischio di demolizione. Per di più, in sede cautelare l'interessato nemmeno aveva messo in dubbio l'urgenza della richiesta, introdotta dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale cantonale amministrativo aveva respinto un ricorso dell'attrice contro il rilascio del permesso di costruzione.
c) Il reclamante deplora che i tentativi da lui attuati in vista di raggiungere un accordo amichevole siano falliti per l'intransigenza dell'attrice. Ora, che il rifiuto di una transazione ragionevole possa giustificare una ripartizione delle spese processuali secondo equità è possibile (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 107 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 16 n. 40). Nella fattispecie tutto si ignora però sulle proposte di accordo formulate dal convenuto, sicché non è dato di scorgere un comportamento abusivo dell'interessata. Il convenuto afferma altresì di essersi opposto all'azione avversaria in buona fede. Non si disconosce invero che l'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile anche a una parte convenuta (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 12 ad art. 107; Tappy in: op. cit., n. 17 ad art. 107 CPC), permette una ripartizione equitativa delle spese qualora tale parte avesse buoni motivi per stare in lite. I “buoni motivi” tuttavia non si identificano con la mera presunzione di buona fede che discende dall'art. 3 cpv. 1 CC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 107 CPC), ciò che condurrebbe a un'applicazione generalizzata dell'eccezione. Per connotare “buoni motivi” occorrono ragioni particolari. In concreto non è dato di sapere perché il convenuto abbia finito per rinunciare all'esecuzione del progetto edilizio (lettera al Pretore del 9 giugno 2017). Il primo giudice non risulta quindi avere violato il diritto (art. 320 lett. a CPC) per non avere applicato l'art. 107 cpv. 1 lett. b o lett. f CPC alla fattispecie.
4. In via subordinata RE 1 definisce eccessiva l'indennità per ripetibili di fr. 27 000.– posta a suo carico dal Pretore aggiunto sulla base di un valore litigioso di fr. 400 000.–. Egli fa valere che la sua contestazione del valore litigioso non era tardiva, poiché l'ordinanza del 5 febbraio 2013 con cui il Pretore aggiunto ha fissato il valore litigioso era destinata unicamente a determinare l'entità dell'anticipo chiesto all'attrice in garanzia delle spese processuali presumibili e non recava nemmeno l'indicazione dei rimedi giuridici. A mente sua, inoltre, una simile ordinanza non acquisisce forza di giudicato e non osta a una successiva modifica, secondo l'evolversi del procedimento. Per di più, egli epiloga, a lui non sarebbe stato possibile impugnare quella decisione, diretta alla controparte, poiché egli non avrebbe potuto vantare un interesse degno di protezione, senza dimenticare che per una contestazione immediata del valore litigioso egli non avrebbe potuto invocare nemmeno il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Quanto all'ammontare dell'indennità, il reclamante ritiene esagerato il valore litigioso fissato dal Pretore aggiunto, sottolineando che in concreto non si trattava di creare un appartamento, bensì di riattare una camera già esistente al piano solaio. Trattandosi di un locale di soli 30 m², a mente sua il valore di fr. 400 000.– attribuito al diritto di sporgenza risulta del tutto sproporzionato, anche perché il primo giudice non ha considerato il costo dei lavori edilizi. Il reclamante contesta poi che solo grazie al diritto di sporgenza egli avrebbe potuto realizzare un appartamento, tant'è che nella domanda di costruzione egli prevedeva una semplice riattazione. A suo avviso, pertanto, nella fattispecie il valore litigioso non eccede fr. 80 000.–. Infine il convenuto rimprovera al Pretore di avere disatteso il principio della buona fede per avere ridotto le tassa di giustizia di un quinto rispetto alla prassi usuale in casi del genere, ma di non avere applicato identica riduzione al calcolo delle ripetibili.
a) A ragione il reclamante adduce di non avere contestato tardivamente l'ammontare del valore litigioso. Per tacere del fatto che in concreto la richiesta all'attrice di anticipare le spese processuali presumibili, formulata subito dopo l'inoltro della petizione, si fondava su una stima del valore litigioso forzatamente sommaria, la decisione pretorile del 5 febbraio 2013 era una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo soltanto ove sussistesse il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC; III CCA, sentenza inc. 13.2012.3 del 3 febbraio 2012). Nella fattispecie non è dato a divedere quale pregiudizio difficilmente riparabile avrebbe potuto arrecare al convenuto quella decisione. Un rischio del genere non sarebbe stato dato nemmeno se RE 1 avesse potuto temere di vedersi assegnare, in caso di vittoria, un'indennità per ripetibili insufficiente (III CCA, sentenza inc. 13.2016.24 del 29 marzo 2016). Tutt'al più il convenuto avrebbe potuto invitare il Pretore aggiunto a rivedere l'ordinanza, ma non aveva alcun diritto a che quegli considerasse la sua richiesta.
b) Riguardo all'ammontare del valore litigioso, nelle cause inerenti a servitù esso è determinato dal valore che tali diritti hanno per il fondo dominante o dal deprezzamento che tali diritti comportano per il fondo serviente, se esso è maggiore (da ultimo: I CCA, inc. 11.2015.112 dell'11 ottobre 2017, consid. 1 con rinvii). Nella fattispecie appare dubbio che la formazione di un locale abitabile nel sottotetto dell'immobile vicino conferisse alla proprietà del convenuto un maggior valore di fr. 400 000.–, come reputa il Pretore aggiunto. Certo, l'immobile è situato nel nucleo di __________, ma non è di agevole accesso e non offre alcuna vista. D'altro lato anche la stima di fr. 80 000.– prospettata dal reclamante appare poco realistica, avendo egli medesimo indicato nella domanda di costruzione costi di esecuzione per fr. 135 000.– (documento nel carteggio del Comune di __________, richiamato). In simili circostanze, mancando elementi oggettivi su cui fondare un apprezzamento con cognizione di causa, di norma il giudice interpella un perito (Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 91 CPC; Stein-Wigger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 25 ad art. 91). Il problema è che nel caso in esame, dichiarando acquiescenza il 9 giugno 2017, il convenuto ha posto immediatamente fine alla lite con effetto di cosa giudicata (art. 241 cpv. 2 CPC). E assumere ora un referto peritale in una causa già terminata al solo scopo di fissare un'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa apparirebbe manifestamente contrario all'economia di giudizio. Si impone perciò di definire tale indennità facendo capo a criteri sostitutivi.
c) Trattandosi di una causa dal valore determinabile, l'indennità per ripetibili è fissata in base a un'aliquota del valore litigioso (art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Le particolarità del caso e gli interessi delle parti permettono tuttavia di scostarsi da tale principio (art. 13 cpv. 1 del regolamento), purché l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa consenta di partecipare adeguatamente all'onorario del legale e alle spese da questi sopportate nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento). Tale indennità va calcolata allora secondo i criteri generali dell'art. 11 cpv. 5 del regolamento, ovvero secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato.
d) Nel caso in esame la controversia non mancava di importanza, l'attrice mirando a impedire l'aggravio dell'onere di sporgenza a carico del proprio fondo e il convenuto intendendo ampliare il proprio stabile. Dal profilo fattuale essa era già ampiamente nota al patrocinatore dell'attrice, il quale aveva rappresentato la cliente in sede cautelare. In diritto occorreva nondimeno interpretare l'atto costitutivo della servitù, senza trascurare che in discussione era una proprietà per piani originaria e che occorreva esaminare perciò gli effetti della sua trasformazione in diritto di sporgenza, verificando se sussistano tuttora i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto giuridico originario. In siffatta ipotesi sarebbe stato necessario appurare l'estensione del diritto di proprietà dei singoli condomini con riferimento alla loro porzione (piano) di proprietà, compreso il diritto di sopraelevare l'edificio da parte del proprietario dell'attico senza il consenso degli altri, come consentiva la vecchia legge. Il tutto senza dimenticare che, quantunque fino al 1° gennaio 1965 la proprietà per piani del vecchio diritto sia rimasta sottoposta alla legge anteriore (art. 17 cpv. 3 tit. fin. CC), con l'entrata in vigore delle norme federali sulla proprietà per piani essa è passata materialmente sotto gli art. 712a segg. CC (art. 20bis tit. fin. CC). Salvo che, in concreto, gli allora proprietari dei fondi hanno optato per la costituzione di una servitù di sporgenza (I CCA, sentenza inc. 11.2012.142 del 10 dicembre 2014, citata alla lett. B, consid. 5b). Da questo profilo la pratica era quindi senz'altro complessa, impegnativa e la sua trattazione non sarebbe stata agevolata dalla precedente procedura cautelare.
In sede forense il patrocinio dell'attrice si è compendiato nella stesura della petizione (18 pagine) e della replica (21 pagine), nella partecipazione al dibattimento del 6 maggio 2015 (dalle 10.45 alle 11.05), nella preparazione delle domande da porre all'interrogatorio (6 domande), nella partecipazione all'interrogatorio del convenuto del 4 novembre 2015 (dalle ore 14.15 alle 14.35), nell'intervento a un sopralluogo del 16 marzo 2016 (dalle ore 9.30) e in osservazioni del 20 giugno 2017 alla dichiarazione di acquiescenza. Tutto ponderato, nelle condizioni illustrate un'indennità per ripetibili di fr. 12 000.– appare adeguata in relazione al tempo e all'impegno verosimilmente profusi dal patrocinatore (una quarantina d'ore abbondanti alla tariffa di fr. 280.– l'ora: art. 12 del ripetuto regolamento), compreso quello necessario per i rapporti con la cliente e la corrispondenza indispensabile. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8% al momento in cui ha statuito il Pretore aggiunto). Ne segue un'indennità per ripetibili di 13 600.– (arrotondati). Entro tali limiti il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
e) Si aggiunga che, seppure si confermasse in concreto il valore litigioso di fr. 400 000.–, l'indennità per ripetibili fissata dal primo giudice risulterebbe in ogni modo eccessiva. Intanto, applicandosi all'acquiescenza l'art. 13 cpv. 2 del noto regolamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.26 del 29 marzo 2013, consid. 8), l'adeguata riduzione non consisteva nella semplice applicazione dell'aliquota minima prevista dall'art. 11 cpv. 1, ma andava stabilita secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Inoltre, se il valore litigioso costituisce un criterio da considerare nella determinazione delle ripetibili, esso non può relegare in secondo piano il fattore relativo all'attività svolta dall'avvocato, la cui retribuzione deve rimanere in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita (sentenza del Tribunale federale 5A_1007/2017 del 6 aprile 2018, consid. 2.2.2 con rinvio). Alla tariffa di fr. 280.– orari un'indennità di fr. 24 000.– coprirebbe sostanzialmente 80 ore di lavoro (due settimane a tempo pieno), ciò che appare palesemente eccessivo rispetto al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato al patrocinio nel caso specifico.
5. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene una consistente riduzione dell'indennità per ripetibili a suo carico (da fr. 27 000.– a fr. 13 600.–), ma non la suddivisione a metà di tutte le spese giudiziarie. Considerato l'esito del giudizio, si giustifica così di ripartire gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice un'indennità di fr. 13 600.– per ripetibili.
2. Le spese di appello di fr. 1000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).