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Incarto n. |
Lugano, 23 luglio 2018/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2016.3 (divorzio: provvedimenti cautelari) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 gennaio 2016 da
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AP 1
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contro |
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CO 1 |
giudicando sull'appello del 16 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto cautelare) emessa dal Pretore il 30 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare (“sentenza”) del 30 dicembre 2016, emanato nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 25 settembre 2015 da AO 1 (1969), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1, cittadino olandese (1961), a versare pendente causa un contributo alimentare per l'attrice di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017, sopprimendolo dopo di allora, e un contributo alimentare per la figlia I__________ (nata il 10 aprile 2001) di fr. 1785.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017, rispettivamente di fr. 2088.– mensili da allora in poi (assegni familiari compresi). Le spese processuali di fr. 1680.– sono state poste per un sesto a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 4000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2017 nel quale insta perché, conferitogli il gratuito patrocinio, il decreto in questione sia riformato sopprimendo il contributo alimentare in favore della moglie e riducendo quello in favore della figlia a fr. 486.– mensili (assegni familiari non compresi). Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta da questa Camera il 12 giugno 2018 (inc. 11.2017.9).
Considerando
in diritto: 1. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante essendo stata respinta, AP 1 è stato invitato il 13 giugno 2018 dal presidente di questa Camera a depositare entro il 2 luglio successivo un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC). In quella decisione la Camera aveva precisato che, avesse inteso rinunciare al ricorso, l'appellante avrebbe dovuto ritirare esplicitamente l'impugnazione, poiché il mancato versamento dell'anticipo non sarebbe stato interpretato come desistenza (consid. 7 in fine). Tale decisione è passata in giudicato.
2. Il 2 luglio 2018 l'appellante ha comunicato a questa Camera di non essere in grado di depositare la somma richiesta e di dinteressarsi pertanto del rimedio giuridico. Nella lettera non figurando alcuna dichiarazione di ritiro, il presidente di questa Camera ha assegnato all'appellante il 4 luglio 2018 un termine suppletorio fino al 20 luglio successivo entro cui prestare il deposito in garanzia di fr. 500.–, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC). AP 1 non ha reagito.
3. La prestazione di un anticipo in garanzia delle spese presumibili costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC). Mancando un presupposto processuale, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 59 cpv. 1 CPC), ciò che vale anche in caso di appello. Di ciò AP 1 è stato espressamente avvisato nella richiesta del 4 luglio 2018 con cui gli era stato fissato un termine suppletorio per il deposito della somma. L'avvertimento essendo caduto nel vuoto, nelle circostanze descritte non rimane che dichiarare l'appello irricevibile.
4. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello. Un esemplare dell'attuale decisione va comunicato inoltre a I__________, come prevede l'art. 301 lett. b CPC.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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– ; – . |
Comunicazione:
– I ;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).