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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO.2015.63 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza dell'8 gennaio 2015 dall'
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
giudicando sull'appello del 19 ottobre 2017 presentato dall'Impresa AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il
15 settembre 2012 AO 1 ha appaltato all'AP 1 la ristrutturazione di una villa e
l'edificazione di una nuova accanto a quella esistente, come pure la
costruzione di una piscina e di un locale interrato con giardino pensile sulla
sua particella n. 678 RFD di __________ per l'ammontare complessivo di
fr. 2 450 000.–
più IVA. Nel corso dei lavori essa ha commissionato inoltre modifiche e opere
supplementari per fr. 140 000.– nel
febbraio del 2013, per fr. 520 000.– il
23 maggio successivo e per almeno fr. 325 781.30
il 31 ottobre seguente. Il 12 maggio 2014 poi essa ha frazionato il fondo n.
678, su cui sorge la villa ristrutturata, ricavando la nuova particella n. 883
RFD di __________, sulla quale si trova la seconda villa. Infine con raccomandata
del 10 settembre 2014 essa ha rescisso il contratto di appalto.
B. L'8 gennaio 2015 AP 1 ha inviato alla committente una fattura finale a saldo di fr. 1 482 065.30 complessivi
(fr. 5 199 124.30 complessivi, meno acconti per fr. 3 717 059.–), IVA inclusa. Simultaneamente essa si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore di fr. 787 955.85 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 678 e una di fr. 694 112.95 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 883. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese processuali (con una tassa di giustizia di fr. 2000.–) è stato rinviato alla decisone che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
C. All'udienza del 27 gennaio 2015, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza sulla scorta di un memoriale scritto. La discussione è proseguita il 4 marzo 2015, quando l'istante ha confermato in replica la propria posizione e la convenuta ha ribadito in duplica il proprio punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 1° aprile 2015 ed è terminata il 27 agosto successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 28 settembre 2015 le parti hanno mantenuto le loro domande. Statuendo con sentenza del 2 ottobre 2017, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la radiazione delle due ipoteche legali litigiose dal registro fondiario. Le spese processuali di complessivi fr. 8500.–, così come le spese del decreto cautelare emesso inaudita parte l'8 gennaio 2015, sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 ottobre 2017, chiedendo che la decisione impugnata sia riformata nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali di fr. 787 955.85 oltre interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 678 e di fr. 694 112.95 oltre interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 883 decretate dal Pretore senza contraddittorio
l'8 gennaio 2015. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2017 AO 1 propone di respingere l'appello, non senza criticare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle ipoteche legali rimaste controverse in prima sede (di fr. 787 955.85 e di fr. 694 112.95). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 9 ottobre 2017 (attestazione Track & Trace n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 19 ottobre 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata la decisione in esame (DTF 137 III 567), non sospende l'esecutività della sentenza impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). In concreto il Pretore ha disposto nondimeno che l'invito all'ufficiale del registro fondiario perché cancellasse le iscrizioni provvisorie delle due ipoteche legali decretate senza contraddittorio l'8 gennaio 2015 sarebbe stato fatto seguire solo dopo il passaggio in giudicato della decisione. Le due iscrizioni provvisorie figurano tuttora, di conseguenza, nel registro fondiario. In condizioni del genere l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016 consid. 3 con rinvio a DTF 119 II 433 consid. 3c; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 326 n. 2900b).
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il termine di quattro mesi per l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori risultava osservato, quand'anche si volessero prendere in considerazione decorrenze diverse per le due annotazioni. Ciò posto, egli ha ritenuto che l'ammontare dei pegni richiesti appare verosimile alla luce delle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria, tranne un importo di fr. 80 850.– per “prolungo cantiere”, mentre problemi inerenti alla fatturazione o al minor valore per difetti sarebbero state da approfondire nella procedura volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Quanto il Pretore ha reputato ostare alla conferma delle iscrizioni cautelari decretate senza contraddittorio è, invece, la ripartizione dell'aggravio ipotecario sui due fondi. In proposito egli ha rilevato che l'impresa si limitava a suddividere aritmeticamente la sua pretesa sulle due particelle in proporzione alle rispettive superfici, mentre avrebbe dovuto allestire conteggi separati dei lavori eseguiti per l'una e per l'altra particella. Il che era senz'altro alla sua portata e, quand'anche ciò non fosse, le sarebbe stato possibile chiedere una perizia. Non essendo dato di sapere quali opere l'impresa abbia eseguito su un fondo e quali sull'altro, il Pretore ha così respinto l'istanza e ordinato la cancellazione delle ipoteche legali decretate in via cautelare senza contraddittorio.
4. A norma dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, l'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire solo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Il privilegio degli artigiani e imprenditori può quindi sussistere unicamente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazione a un concreto progetto di costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5). Nella misura in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, siano stati impiegati per un'opera eseguita su anche un altro fondo (fosse pure contiguo), va gravato quest'ultimo. Non è possibile invece gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su fondi diversi. Un'ipoteca legale collettiva è lecita unicamente, dopo il contraddittorio, se i fondi da gravare appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si sono vincolati solidalmente nei confronti dell'artigiano o dell'imprenditore (RtiD I-2011 pag. 669 consid. 4 con richiami; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3).
a) Nel caso di lavori su due o più immobili, l'ipoteca legale deve essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti. Incombe all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie dei diversi fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonerano da tale obbligo (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1 con rinvii). E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217). I principi testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscritta (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.4).
b) Nell'appello la ditta istante contesta che non sia dato di sapere – come reputa il Pretore – quali opere essa abbia eseguito su un fondo e quali sull'altro. Invoca un suo elenco particolareggiato delle prestazioni che distingue tra i lavori svolti sulla particella n. 678, per un totale di fr. 2 530 841.– più IVA, e i lavori svolti sulla particella n. 883, per un totale di fr. 2 229 419.– più IVA (doc. F). E siccome gli anticipi versati dalla committente assommano a fr. 3 659 016.– senza attribuzione specifica a un fondo o all'altro, essa precisa di avere ascritto tali versamenti nella misura del 53.166% alla particella n. 678, per complessivi fr. 1 945 352.45, e nella misura del 46.834% alla particella n. 833, per complessivi fr. 1 713 670.35. La suddivisone del credito – essa sottolinea – non è avvenuta quindi in proporzione alla superficie dei due fondi (sentenza impugnata, pag. 6 a metà), bensì in proporzione all'entità dei lavori effettivamente compiuti sull'una e sull'altra particella. Mal si comprende dunque – essa soggiunge – perché occorresse una perizia, trattandosi di iscrizioni meramente provvisorie, le quali nel dubbio vanno ordinate dal giudice.
c) Che in concreto AP 1 abbia suddiviso al
centesimo, nel citato elenco, l'ammontare della sua pretesa complessiva (fr. 4 760 260.– più IVA) per le singole prestazioni svolte sulla particella n. 678 e sulla particella n. 883 è indiscutibile (doc. F). L'opinione del Pretore, secondo cui essa avrebbe ripartito la pretesa in proporzione alla superficie dei due fondi, è dunque priva di pertinenza. Certo, la tabella prodotta dall'istante è un documento di parte allestito dalla stessa impresa edile. Inoltre gli importi esposti sono privi di riferimenti a un capitolato di appalto o a una liquidazione finale. Sta di fatto che ciò riguarda, se mai, la verosimiglianza del credito, su cui si tornerà oltre. Quali prestazioni l'istante ha eseguito su un fondo e quali sull'altro dal documento risulta con chiarezza. Sotto tale profilo l'impresa ha quindi ottemperato al proprio onere di allegazione. Su questo punto l'appello si rivela provvisto così di buon diritto.
5. Nelle osservazioni all'appello la convenuta eccepisce che, comunque sia, foss'anche in qualche modo difendibile la suddivisione tra un fondo e l'altro della pretesa a saldo avanzata dalla ditta istante (fr. 1 482 064.80, IVA inclusa), tale pretesa manca di verosimiglianza. Il Pretore è stato di altro avviso. Egli ha ritenuto, con riferimento alle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria, che l'istante ha sufficientemente reso verosimile la propria spettanza, salvo in relazione a un importo di fr. 80 850.– per “prolungo cantiere” (sentenza impugnata, consid. 5.2), suddiviso nella misura di fr. 40 000.– sulla particella n. 678 e nella misura di fr. 40 850.– sulla particella n. 883 (doc. F, pag. 2). L'appellata contesta tale l'opinione. Sottolinea in primo luogo che la direzione dei lavori ha riconosciuto prestazioni dell'istante solo fino a concorrenza di fr. 3 545 219.– complessivi più IVA (rispetto ai fr. 4 760 260.– fatturati dalla ditta), comprese le modifiche e le opere supplementari, e rammenta di avere già versato acconti per non meno di fr. 3 659 016.–. Essa contesta inoltre svariate voci della fattura finale indirizzatale dall'impresa edile l'8 gennaio 2015 (doc. E), facendo valere che il saldo di fr. 1 482 064.80 preteso dalla ditta non è confortato da un solo elemento oggettivo e risulta, anzi, smentito dagli atti.
a) L'artigiano o imprenditore che intende ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale deve rendere verosimile l'entità delle prestazioni e delle forniture eseguite. La procedura essendo sommaria, il giudice non pone esigenze troppo severe al riguardo; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla sentenza sull'iscrizione definitiva (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). La verosimiglianza tuttavia non può fondarsi solo su dichiarazioni della parte istante o su documenti da questa redatti unilateralmente (come bollettini o rapporti non firmati dal committente o da un suo rappresentante, richieste di anticipo o fatture), a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2016.8 del 31 ottobre 2017 consid. 6a). Se sono contestati, spetta all'artigiano o imprenditore recare elementi che li confortino con sufficiente verosimiglianza, per esempio citando come testimoni gli estensori dei bollettini o dei rapporti che attestano i lavori eseguiti o gli operai che materialmente vi hanno proceduto oppure chiamando a deporre il direttore dei lavori (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Ammettere il contrario significherebbe iscrivere un'ipoteca legale – fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni di parte.
b) In appello l'impresa giustifica la propria istanza di iscrizione provvisoria unicamente con la citata tabella in cui ha suddiviso l'ammontare della pretesa di fr. 4 760 260.– complessivi (IVA non compresa) in funzione delle prestazioni svolte sulla particella n. 678 e delle prestazioni svolte sulla particella n. 883 (doc. F). Essa non invoca più la fattura finale dell'8 gennaio 2015 (doc. E), le cui cifre sono raggruppate secondo altri criteri e con cifre diverse. Anzi, essa nemmeno menziona più tale fattura nel memoriale. Invano l'appellata contesta perciò quel documento (osservazioni, punti 23 e 24), anticipando delicate questioni di merito che andranno esaminate – se mai – con pieno potere cognitivo nell'ambito del giudizio sulle iscrizioni definitive. Ai fini della presente decisione occorreva confrontarsi con la tabella di cui si vale l'appellante, rendendone verosimile l'inattendibilità già a un sommario esame. La convenuta solleva invero, “a mero titolo esemplificativo”, cinque contestazioni circa la suddivisione delle opere tra un fondo e l'altro (osservazioni all'appello, pag. 17, n. 57). Si tratta però di argomenti che non sono stati sollevati in prima sede e che non possono essere fatti valere adesso, per la prima volta, in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Essi sfuggono perciò a ulteriore esame.
c) Non si disconosce che davanti al Pretore la convenuta aveva criticato la tabella in rassegna (doc. F), definendola inveritiera e sostenendo che le opere destinate alla riattazione della villa sulla particella n. 678 erano già state interamente pagate (memoriale accluso al verbale di udienza del 27 gennaio 2015, pag. 10 in basso). A parte il fatto però che gli argomenti addotti in prima sede, se non riproposti, non vanno riesaminati in appello, la convenuta non pretende di avere dato seguito alle generiche richieste di acconto dell'impresa indicando a quale manufatto si riferissero i suoi pagamenti. Non può pretendere dunque di avere già saldato il conto per la riattazione della villa. E che in simili circostanze la ditta abbia suddiviso i versamenti in proporzione al valore delle opere eseguite sui due fondi – metodo che la convenuta nemmeno discute – risponde ai principi dell'art. 87 cpv. 2 CO. Quanto all'affermazione per cui la ripetuta tabella sarebbe inveritiera, spettava alla convenuta spiegare quali cifre fossero inattendibili e per quale ragione (art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC). Che l'elenco sia privo di riferimenti a un capitolato di appalto o a una liquidazione finale ancora non significa, di per sé, ch'esso sia inattendibile. Ne discende che, seppure per motivi diversi da quelli esposti nella decisione impugnata, la pretesa avanzata dall'istante non può dirsi inverosimile già a un sommario esame.
6. Sempre nelle osservazioni all'appello la convenuta obietta che, ad ogni buon conto, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sulla particella n. 678 è tardiva, poiché è avvenuta ben oltre i quattro mesi previsti dall'art. 839 cpv. 2 CC, mentre la ristrutturazione della villa era già stata ultimata nel febbraio del 2014, quando l'autorità amministrativa ne aveva certificato l'abitabilità e l'impresa le aveva consegnato la garanzia prevista dall'art. 181 della norma SIA 118 (doc. 1). Se non che, il Pretore ha accertato la tempestività dell'iscrizione provvisoria adducendo due motivazioni, l'una indipendente dall'altra. Da un lato ha rilevato che “le opere appaltate alla ditta istante interessavano inizialmente un unico fondo, e meglio l'originaria particella n. 678 RFD __________, e sono state comprese in un unico ʽquadro contrattualeʼ (contratto di appalto 14/15 settembre 2012 e successivi contratti aggiuntivi per opere supplementari)”, di modo che “deve essere presa in considerazione un'unica data dalla quale far decorrere il termine di quattro mesi entro il quale l'ipoteca legale deve essere iscritta”. E tale data – egli ha proseguito – può essere solo quella del momento in cui la committente ha rescisso il contratto d'appalto. D'altro lato il Pretore ha accertato che “i lavori sulla particella n. 678 sono continuati sino al mese di settembre 2014 (cfr. teste Pietro Travella), per cui anche da questo punto di vista il termine di quattro mesi fissato dall'art. 839 cpv. 2 CC risulta rispettato” (sentenza impugnata, consid. 4).
Nel caso in cui un giudizio impugnato sia sorretto da più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, un appellante deve contestare ciascuna di esse (cfr. DTF 142 III 368 consid. 2.4 con richiami). In concreto l'appellata contesta la seconda motivazione del Pretore, ripetendo che i lavori riguardanti la villa riattata sono terminati nel febbraio del 2014. Riconosce però che __________ T__________ ha dichiarato altro, ovvero che i lavori “sono andati avanti fino all'ultimo, fino a settembre 2014” (deposizione del 1° aprile 2015, verbali pag. 4 in alto). In circostanze del genere la questione non è chiara e non può dirimersi già a livello di verosimiglianza. Quanto poi alla prima motivazione, la convenuta si limita a rammentare che qualora un contratto d'appalto riguardi più costruzioni, il termine per chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale decorre separatamente per ciascun edificio. Essa non si confronta però con l'opinione del Pretore, secondo cui i contratti stipulati nella fattispecie formano un'unità dal punto di vista economico, nel senso che sono embricati l'un l'altro al punto da formare un tutt'uno, sicché il termine di quattro mesi comincia a decorrere solo con la fine dell'ultimo lavoro formante l'insieme (DTF 125 III 118 consid. 3b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015, consid. 3.2). Ne discende che, a ben vedere, le due motivazioni del Pretore non risultano smentite né l'una né l'altra. A un giudizio di verosimiglianza l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sulla particella n. 678 non può quindi dirsi intempestiva.
7. Se ne conclude che a ragione l'appellante sostiene di avere suddiviso la sua pretesa complessiva in proporzione all'entità dei lavori apparentemente svolti sulla particella n. 678 e n. 883, mentre a torto l'appellata definisce la pretesa non verosimile e per di più tardiva. Senza dimenticare, per altro verso, che l'impresa non ha censurato l'accertamento del Pretore, stando al quale dalla pretesa complessiva vanno detratti fr. 80 850.– per “prolungo cantiere”, suddivisi nella misura di fr. 40 000.– sulla particella n. 678 e di fr. 40 850.– sulla particella n. 883 (sopra, consid. 8
in principio). Gli interventi verosimilmente svolti sulla particella n. 678 si riducono così da fr. 2 530 841.– a fr. 2 490 841.–
(fr. 2 690 108.20 IVA inclusa) e quelli sulla particella n. 883 da fr. 2 229 419.– a fr. 2 188 569.– (fr. 2 363 654.50 IVA inclusa). Dedotti acconti per complessivi fr. 3 717 059.– (doc. 12, non contestato), rimane una differenza di fr. 1 336 703.70, IVA inclusa. Ripartito sui due fondi in proporzione all'entità dei lavori apparentemente svolti, l'aggravio sulla particella n. 678 risulta di
fr. 711 526.40 e quello sulla particella n. 883 di fr. 625 177.30. In definitiva l'appello merita accoglimento entro tali limiti. La decorrenza degli interessi moratori dall'11 settembre 2014 non è contestata.
8. Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione. L'istante ottiene causa vinta per nove decimi. Deve sopportare di conseguenza un decimo degli oneri processuali, mentre la convenuta va chiamata ad assumere la rimanenza, con obbligo di rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotta.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (consid. 2 in principio), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere, in sostituzione di quanto disposto con decreto cautelare emanato senza contraddittorio l'8 gennaio 2015 dal Pretore di Lugano, sezione 2, le seguenti iscrizioni provvisorie:
a) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 711 526.40 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 in favore dell'AP 1 sulla particella n. 678 RFD di __________, proprietà di AO 1;
b) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 625 177.30 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 in favore dell'AP 1 sulla particella n. 883 RFD di __________, proprietà di AO 1.
2. All'istante è assegnato un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
3. Le spese processuali di fr. 8500.–, come pure la tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese del decreto cautelare emesso senza contraddittorio l'8 gennaio 2015 (inc. CA.2015.6), da anticipare dall'istante, sono poste per un decimo a carico dell'istante medesima e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello di fr. 8500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per un decimo a carico dell'appellante stessa per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
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– avv. ; – avv. ; –
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).