Incarto n.
11.2018.118

Lugano

12 dicembre 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2018.4295 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 settembre 2018 da

 

 

 RE 1   

 

 

contro il

 

 

 

Pretore

 

 

nell'ambito della causa DM.2018.146 (azione di divorzio su richiesta unilaterale) da lei promossa con petizione del 1° giugno 2018 nei confronti di

 

 CO 1  (Irlanda del Nord)

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 ottobre 2018;

 

                                         premesso che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 1° giugno 2018 da AP 1(1964) nei confronti del marito CO 1 (1958), con istanza del 4 settembre 2018 l'attrice ha ricusato il Pretore del Distretto di __________, __________;

 

                                         ricordato che con decisione del 2 ottobre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusa, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico dell'istante;

 

                                         preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2018 in cui chiede in sintesi di accogliere l'istanza di ricusa;

 

                                         osservato che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

 

                                         rilevato che il 22 ottobre 2018 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 7 novembre successivo la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

 

                                     constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 13 novembre 2018 è stato impartito al reclamante un ultimo termine fino al 29 novembre 2018 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

                                    appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

 

                                     posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

 

 

decreta:                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

 – avv. dott.   .

 

 

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         – avv.   .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).