Incarto n.
11.2018.129

Lugano

5 dicembre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2018.734 (esecuzione di una decisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 21 settembre 2018 da

 

 

 CO 1  (I)

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 RE 1 ,

 

giudicando sul reclamo del 19 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 13 novembre 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 12 giugno 2017 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio fra RE 1 (1952) e CO 1 (1956), stabilendo – fra l'altro – quanto segue:

2.1   L'abitazione di cui alla particella n. 30 in via __________ di __________ (I), attualmente in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno tra i coniugi, viene assegnata in proprietà esclusiva a CO 1. Il marito si impegna ad espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà.

 

                                  B.   Il 21 settembre 2018 CO 1 ha adito il Pretore aggiunto con un'istanza di esecuzione nella quale lamentava l'inadempienza dell'ex marito e chiedeva che, accordatole il gratuito patrocinio:

                                       In via ordinaria il signor RE 1 è condannato ad espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà dell'appartamento alla particella n. 30 in via __________ di __________ (I), con condanna di pagamento di una multa disciplinare di 1000 franchi per ogni giorno d'inadempimento, rispettivamente con comminatoria penale giusta l'art. 292 CP.

                                         In via sussidiaria codesto onorevole Giudice autorizza all'esecuzione per sostituzione di ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà dell'appartamento alla particella n. 30 in via __________ di __________ (I).

 

                                         Chiamato a esprimersi, RE 1 ha formulato il
1° ottobre 2018 varie obiezioni alla richiesta dell'ex moglie, sulle quali quest'ultima ha preso posizione con una replica spontanea del 15 ottobre 2018. RE 1 non ha reagito al memoriale di replica.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a RE 1 di dar seguito, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della decisione (di esecuzione), al dispositivo n. 2.1 della sentenza di divorzio del 12 giugno 2017, che ha riprodotto testualmente. Al convenuto egli ha comminato inoltre l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza, come pure una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento, con facoltà per l'istante di postulare l'adempimento sostitutivo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili. La decisione sul gratuito patrocinio è stata rinviata a giudizio separato.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2018 in cui giustifica il mancato adempimento dell'obbligo, si ritiene vittima di accanimento da parte del legale dell'ex moglie e prospetta una soluzione del problema a breve. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tui­sce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata recapitata al convenuto il 15 novembre 2018. Introdotto il 19 novembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che in una procedura di esecuzione delle decisioni “il soccombente” non può sollevare qualsiasi obiezione. Può opporre soltanto, “materialmente”, che “successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta” (art. 341 cpv. 3 prima frase CPC). L'adempimento della prestazione e la dilazione, poi, “devono essere provati mediante documenti” (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Ciò posto, il primo giudice ha rifiutato di sentire il figlio delle parti – il quale chiedeva di non essere coinvolto nella procedura – e di A__________ P__________ circa il pagamento dei contributi alimentari da parte del convenuto, rilevando che le escussioni testimoniali si sarebbero rivelate superflue, oltre che estranee all'oggetto della lite. Quanto agli altri motivi (segnatamente di salute) addotti dall'interessato, essi non impedivano secondo il Pretore aggiunto di eseguire la decisione, nulla ostando alla possibilità d'incaricare un terzo a tal fine. Onde – egli ha epilogato – la fondatezza della domanda di esecuzione e la necessità di munire la decisione della comminatoria del­l'art. 292 CP, come pure di una multa disciplinare di fr. 100.– (in luogo dei fr. 1000.– richiesti) per ogni giorno di inadempienza.

 

                                   3.   Il reclamante fa valere che, a prescindere dai suoi motivi di salute, il problema principale è dovuto alla mancanza di mezzi (da parte di entrambi) per rimunerare il notaio (€ 1700.–). Ciò nondimeno – egli continua – egli si è accordato con l'ex moglie nel senso di accomodare le cose non appena avesse avuto la disponibilità necessaria. Dolendosi dell'inspiegabile “accanimento” del legale della controparte di fronte a una semplice “formalità che si può fare in qualsiasi momento”, il reclamante prospetta la possibilità che il figlio anticipi la somma per il notaio e che tutto si sistemi a breve.

 

                                   4.   Un reclamo dev'essere “scritto e motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo risultare per quali ragioni la sentenza di primo grado sia impugnata e come essa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015, consid. 2). Dal memoriale deve risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la modifica (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In linea di principio perciò il ricorrente deve indicare concretamente che cosa intenda ottenere
(RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nella fattispecie le congetture e le recriminazioni di RE 1 non permettono conclusioni chiare, non evincendosi dal memoriale – seppure letto in combinazione con la decisione impugnata – se egli intenda ottenere l'annullamento della decisione impugnata, una sospensione del giudizio su reclamo o altro ancora. Il che basterebbe per dichiarare l'atto irricevibile.

 

                                   5.   Si volesse anche transigere al riguardo, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto l'impossibilità di trovare € 1700.– per rimunerare il notaio è un argomento addotto inammissibilmente per la prima volta con il reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Inoltre il reclamante non pretende che il giudizio impugnato sia erroneo né che dopo la comunicazione della sentenza di divorzio sarebbero intervenute circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione della medesima (art. 341 cpv. 3 CPC). Certo, egli sostiene che le parti si sono accordate nel senso di sistemare le cose non appena aves­sero avuto i mezzi per eseguire il trapasso di proprietà, ma l'affermazione non trova alcun riscontro, nemmeno documentale (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Per il resto il reclamante non rende neppure verosimile che il figlio sia disposto ad anticipare il compenso del notaio né mette in dubbio che gli fosse impossibile incaricare un terzo di provvedere al trapasso di proprietà nonostante i suoi problemi di salute. Comunque lo si esamini, il reclamo sfugge di conseguenza a ogni esame. Ciò rende superfluo interrogarsi se la prestazione di cui è chiesta

                                         l'esecuzione (“espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso della proprietà dell'abitazione”) sia

                                         sufficientemente chiara e definita (sul tema: I CCA, sentenza

                                         inc. 11.2015.75 del 17 marzo 2017, consid. 6).

 

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di rinunciare alla riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà al convenuto rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione:

 

  ;

avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).