Incarto n.
11.2018.135

Lugano,

21 dicembre 2018/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1

(già patrocinato dall'avv.   ),

 

giudicando sull'appello del 3 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie”;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto cautelare emesso il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie” in una procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1956), cittadino italiano, ad AO 1 (1973), cittadina ungherese, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato il primo a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 990.– mensili per la medesima e un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio F__________ (12 agosto 2010), che vive con lei. AP 1 è stato tenuto inoltre a provvedere al fabbisogno in denaro di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi) del figlio L__________ (nato il 22 dicembre 2005), che vive con lui nel­l'abitazione coniugale, “senza per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”.

 

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 dicembre 2018 a questa Camera per ottenere che il contributo di mantenimento in favore della moglie sia soppresso e quello in favore di F__________ ridotto a fr. 533.10 mensili, assegni familiari compresi. Preliminarmente egli postula il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello affinché il decreto cautelare impugnato possa essere eseguito solo per quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 533.10 mensili (assegni familiari compresi) offerto in appello per il figlio F__________. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e sono impugnabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari (anche intermedi, “nelle more istruttorie”), i quali sono appellabili a loro volta entro dieci giorni (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.119 del 12 novembre 2018, consid. 1 e 2). Nell'uno e nell'altro caso in ogni modo, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno 10 000 franchi secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato già solo considerando l'ammontare dei contributi alimentari litigiosi davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 23 novembre 2018. Depositato il 3 dicembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore ha fissato i contributi alimentari per AO 1 e il figlio F__________, “nelle more istruttorie”, rilevando che fino al momento della separazione la famiglia appariva essere stata mantenuta “grazie al lavoro e ai redditi del marito” e che la moglie, casalinga, “non parrebbe disporre al momento di alcuna entrata”, mentre “il marito, ingegnere, svolge diverse attività”. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 6690.– mensili complessivi (fr. 6030.– da attività lucrativa, assegni familiari non compresi, e fr. 660.– dalla locazione di uno stabile a __________) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari e ammortamento fr. 1517.55, cassa malati fr. 380.70, assicurazione complementare LAMal fr. 13.85, assicurazione RC del­l'automobile fr. 65.50, assicurazione del­l'economia domestica fr. 12.90, “spese varie” fr. 160.–).

 

                                         Nelle circostanze descritte il Pretore ha considerato che, una volta finanziato il fabbisogno in denaro del figlio L__________ (fr. 1100.– mensili più gli assegni familiari) che vive con lui, l'appellante conserva un margine disponibile di fr. 2090.– mensili. Stimato il fabbisogno in denaro del figlio F__________ in fr. 1100.– mensili (come quello di L__________), egli ha condannato così AP 1 a versare un contributo per F__________ di fr. 1100.– mensili, assegni familiari non compresi, e uno per la moglie di fr. 990.– mensili, pari alla rimanenza del margine disponibile.

 

                                   3.   L'appellante contesta anzitutto l'entità delle proprie entrate, che sostiene non eccedere fr. 6093.95 mensili netti. Egli fa valere che dal 1° gennaio 2018 il suo reddito da attività lucrativa è sceso da fr. 6030.– a fr. 5580.85 mensili (fr. 4094.95 percepiti dalla __________ Sagl di __________, fr. 1485.90 dalla __________ SA di __________), cui si aggiungono fr. 513.– mensili (e non fr. 660.–) dalla locazione di uno stabile a __________. Ora, a parte il fatto che nella sua risposta dinanzi al primo giudice AP 1 aveva finanche dichiarato un guadagno netto di fr. 6430.– mensili complessivi (verbale del 27 settembre 2018, riassunto scritto, pag. 8), la riduzione del reddito da lui conseguito presso la __________ SA (da fr. 2335.70 a fr. 1485.90 mensili) si riconduce a una lettera versata agli atti dall'appellante il 3 dicembre 2018, dieci giorni dopo l'emanazione del decreto cautelare, in cui la ditta gli annunciava il 21 novembre 2018 una diminuzione immediata dello stipendio “a fr. 2000.– mensili [lordi] per le 13 mensilità convenute” (doc. 42). Il dipendente non era per nulla tenuto, tuttavia, ad accettare una simile decurtazione retributiva di punto in bianco. A un primo e sommario esame (come quello che governa l'emanazione di decreti cautelari) il reddito da attività lucrativa accertato dal Pretore resiste dunque al­l'esame del documento (nuovo) invocato da AP 1.

 

                                         Diversa è la situazione per quanto riguarda il reddito dalla locazione di uno stabile a __________, calcolato dal Pretore in fr. 660.– mensili (fr. 780.– meno gli oneri ipotecari di fr. 117.–), “difettando qualsiasi indicazione riguardo alle altre spese” (decreto impugnato, pag. 2 verso l'alto). L'appellante eccepisce di avere chiaramente allegato, nella citata risposta, spese accessorie per fr. 150.– mensili, che vanno dedotte dalla pigione lorda (verbale del 27 settembre 2018, riassunto scritto, pag. 8). Non risulta che in replica AO 1 abbia contestato tale cifra. A ragione AP 1 afferma perciò che il reddito netto dalla locazione del noto immobile non risulta superiore a fr. 513.– mensili. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

 

                                   4.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia trascurato spese condominiali a suo carico per fr. 811.40 mensili, pasti fuori casa per fr. 300.– mensili, spese telefoniche professionali per fr. 128.20 mensili, l'imposta di circolazione del veicolo per fr. 30.40 mensili, il carburante destinato al­l'uso professionale del mezzo per fr. 350.– mensili e “spese cancelleria, pc, stampanti” per fr. 120.– mensili. Fa notare inoltre che il suo premio della cassa malati ascende a fr. 394.55 mensili e quello per l'assicurazione dell'eco­nomia domestica a fr. 60.– mensili, onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 5427.70 mensili. Egli lamenta così che nel decreto impugnato il Pretore abbia definito il fabbisogno minimo di fr. 3500.– mensili riconosciuto dalla moglie, “in una situazione di ammanco, a questo stadio [del procedimento], del tutto adeguato”.

 

                                         a)   I criteri preposti alla definizione del fabbisogno minimo che va riconosciuto a un coniuge per determinare contributi di mantenimento in procedure a tutela dell'unione coniugale (o in procedure cautelari in cause di divorzio) sono già stati illustrati da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c). Essi si ispirano ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale di un debitore secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). Se le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si può aggiungere – per esempio – il pre­mio di un'assicurazione complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e correnti) e l'eventuale rata del leasing ove si tratti di un veicolo di natura impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che sia reso verosimile, il premio per un'assicurazione dell'economia domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile, per l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita, per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno minimo “allargato”: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edi­zione, pag. 61 n. 0.37 segg.). Se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).

 

                                         b)   Nella fattispecie i coniugi si trovano, secondo gli accertamenti del Pretore, “in una situazione di ammanco”. Il primo giudice doveva dipartirsi di conseguenza, per il calcolo dei contributi alimentari, dai minimi esistenziali del diritto esecutivo. Riguardo a AP 1, giustamente egli si è fondato così sul minimo di base per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili), cui ha aggiunto il costo dell'alloggio (gli interessi ipotecari). Di per sé non avrebbe dovuto riconoscere invece l'ammortamento, che andava inserito nel fabbisogno minimo solo qualora il bilancio coniugale permettesse di onorarlo (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_105/2017 del 17 maggio 2017consid. 3.3.1), ciò che non appare il caso in concreto. Sarebbero state da ammettere per contro le spese condominiali, che pertengono al costo dell'alloggio e che il Pretore non poteva scartare solo perché il bilancio coniugale versa in ammanco.

 

                                               Per converso, non rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, le assicurazioni facoltative, quali la complementare della LAMal o l'assicurazione dell'economia domestica, che il Pretore ha ammesso. Vanno riconosciute viceversa le spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione (purché non siano già a carico del datore di lavoro), come quelle dei pasti fuori casa (fr. 11.– per pasto) e le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici o con l'automobile (carburante compreso), qualora il veicolo sia impignorabile (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU 2009 pag. 6293 cifra 4). Il Pretore non poteva dunque limitarsi a una stima di fr. 160.– mensili per “spese varie”, priva di qualsiasi motivazione, né si comprende perché egli abbia riconosciuto a parte la sola assicurazione RC dell'automobile. Ne segue che, in concreto, andrebbero espunte dall'elencazione del Pretore le voci estranee al fabbisogno minimo del diritto esecutivo e inserite quelle che si riconoscono a un debitore in sede di pignoramento. Non è tuttavia compito di questa Camera determinare per la prima volta tale fabbisogno alla stregua di un giudice naturale, precludendo all'appellante un secondo grado di giurisdizione. Al proposito il decreto impugnato va dunque annullato e gli atti rinviati al Pretore perché proceda al calcolo del fabbisogno minimo secondo i criteri testé riassunti.

 

                                   5.   Non si trascuri che nella fattispecie l'annullamento del decreto impugnato è inevitabile anche per un'altra ragione. Il Pretore ha stimato infatti il fabbisogno in denaro del figlio F__________ (8 anni) in fr. 1100.– mensili, assegni familiari non compresi, richiamandosi alla tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Zürcher Kinderkosten-Tabelle vom 1. Januar 2018). Il metodo in sé è ineccepibile e conforme a una giurispru­denza ventennale (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Il problema è che, pur togliendo dalle previsioni della tabella il costo dell'alloggio (fr. 485.– mensili), come ha fatto il Pretore con l'argomento che quel costo è già interamente compreso nel fabbisogno minimo del padre, il fabbisogno in denaro risulta di fr. 1000.– mensili (seconda fascia d'età), dai quali va ancora dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Come il primo giudice sia giunto a un fabbisogno in denaro di fr. 1100.– mensili, già dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–, non è dato di capire. Avesse anche fatto capo alla latitudine di apprezzamento che gli compete nel diritto di famiglia, non si intuisce come egli l'abbia esercitata.

 

                                         Per altro verso, un contributo alimentare determinato in virtù delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo non si esaurisce più, dal 2017 in poi, nelle previsioni della tabella. A decorrere dal 2017 infatti la citata tabella non contempla più una posta monetizzata per “cura e educazione” del figlio, sostituita dal 1° gennaio 2017 – per diritto federale – da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre concretamente per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche dei genitori ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadita nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.1 destinato a pubblicazione). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano, come in passato, a essere inseriti come costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3).

                                        

                                         Nella fattispecie il Pretore ha accertato “che la moglie, casalinga, non parrebbe disporre al momento di alcuna entrata” (decreto impugnato, pag. 2 in alto). Nel fabbisogno in denaro di F__________ stimato in base alla ripetuta tabella (apparentemente fr. 800.– men­sili) egli avrebbe dovuto inserire quindi – per legge – un contributo di accudimento pari al minimo esistenziale di AO 1 calcolato secondo i parametri del diritto esecutivo. Che in simili circostanze si giustificasse ancora un contributo alimentare per la madre, di conseguenza, risulta già a prima vista dubbio, ove appena si consideri che – come fa valere l'appellante – dal 1° gennaio 2017 il mantenimento dei figli minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento (art. 276a cpv. 1 CC). Come detto, non è compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale e calcolare essa medesima il fabbisogno minimo di AO 1, precludendo all'appellante un secondo grado di giurisdizione. Anche al riguardo il decreto impugnato va dunque annullato e gli atti rinviati al Pretore perché definisca il fabbisogno in denaro del figlio F__________ prevedendo un contributo di accudimento.

 

                                   6.   Se ne conclude che, parzialmente fondato per quanto attiene al reddito dell'appellante (consid. 3) e fondato sul principio per il resto (consid. 4 e 5), l'appello merita acco­glimento, nel senso che comporta l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previo corretto accertamento del reddito e del fabbisogno minimo di AP 1, come pure del fabbisogno in denaro del figlio F__________. Questa Camera pronunciando una semplice decisione di rinvio, non è il caso di chiamare AO 1 a esprimersi sull'appello, ciò che causerebbe solo costi frustranei. L'interessata potrà ancora far valere tutti i suoi argomenti, qualora ritenesse ciò necessario, al momento in cui il Pretore avrà emesso la nuova decisione.

 

                                   7.   Le spese del giudizio odierno andrebbero suddivise a metà fra le parti e le ripetibili compensate, non potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il Pretore (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno in concreto di rinunciare al prelievo di oneri e all'assegnazione di ripetibili, che in ogni modo andrebbero – come detto – compensate.

 

                                   8.   L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nel caso specifico di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio secondo i considerandi, previo corretto accertamento del reddito e del fabbisogno minimo dell'appellante, come pure del fabbisogno in denaro del figlio F__________.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).