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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SE.2017.324 (modifica sentenza di divorzio: contributi alimentari per un figlio maggiorenne) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 2017 da
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CO 1
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contro |
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RE 1, |
giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha completato una sentenza di divorzio emanata il 29 ottobre 2002 dal Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial __________ (Paraguay) tra AO 1 (1960) e __________ R__________, cittadina messicana, fissando – tra l'altro – un contributo alimentare a carico di AO 1 in favore del figlio AP 1, nato il 28 maggio 1995, di fr. 1720.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi, dal 19 maggio 2009 fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC” (inc. OA.2009.302);
che nell'ambito di un'azione di modifica di sentenza di divorzio promossa il 1° dicembre 2015 da CO 1 nei confronti del figlio AP 1 davanti al medesimo Pretore, le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale il padre si impegnava a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° luglio 2015 fino al termine degli studi, ma al più tardi fino al 25° anno d'età;
che, accertata l'intesa, con decreto del 21 aprile 2016 il Pretore ha stralciato il processo dal ruolo “siccome privo d'oggetto e d'interesse” (inc. SE.2015.426);
che, adita da RE 1, con sentenza del 27 settembre 2017 questa Camera ha riformato la decisione del Pretore, omologando l'intervenuto accordo fra le parti e stralciando la lite dal ruolo per transazione (inc. 11.2016.39);
che nel frattempo, il 6 settembre 2017, CO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore del figlio RE 1 dal 1° luglio 2017;
che la richiesta, avversata dal convenuto, è stata accolta dal Pretore con sentenza del 20 dicembre 2017;
che le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto;
che contro il dispositivo sulle spese appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2018 nel quale chiede di porre gli oneri processuali a carico del padre;
che il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC);
che di conseguenza lo scritto del convenuto, indirizzato al presidente del Tribunale di appello, può unicamente essere trattato come reclamo a questa Camera, competente per trattare ricorsi concernenti spese processuali e ripetibili nelle materie a essa attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG).
che, ciò premesso, il reclamante contesta il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile chiedendo di addebitarne l'ammontare all'istante, non potendo egli “permettersi di pagare una fattura di fr. 400.– dell'istanza inoltrata da mio padre”;
che giusta l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;
che in concreto l'azione di modifica promessa da CO 1 è stata accolta nonostante la resistenza del convenuto, sicché sotto questo profilo la decisione del Pretore è ineccepibile;
che le allegazioni addotte dal reclamante per giustificare la mancanza di relazioni personali con il padre, già esaminate dal primo giudice, non integrano gli estremi per una diversa ripartizione degli oneri processuali “in equità” (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), non scusando essi “il pervicace rifiuto [del figlio] a ogni forma di comunicazione con il genitore”;
che, relativamente alla possibilità di far fronte al pagamento delle spese, le sole ristrettezze economiche di una parte non giustificano di porre tali costi a carico della controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito;
che nella misura in cui reputava di non poter far fronte ai costi del processo il convenuto avrebbe potuto instare dinanzi al Pretore per il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 lett. a CPC);
che in ogni modo, dovesse lo Stato procedere all'incasso forzoso degli oneri processuali, l'interessato si vedrà assicurare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, garanzia intangibile per qualsiasi debitore oggetto di pignoramento (I CCA, sentenza inc. 11.2015.56 del 22 luglio 2015);
che, tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa il reclamante, non si prelevano spese in esito alla presente decisione, né si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici dati sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).