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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa OR.2017.26 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 febbraio 2017 dalla
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 16 gennaio 2018 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa di costruzione AO 1 è stata incaricata l'11 febbraio 2015 dalla ____________________, __________, di installare il cantiere per erigere una casa d'abitazione (“__________”) sulle particelle n. 510, 511 e 512 RFD di __________, proprietà della AP 1. Per il nolo di una gru e di un quadro elettrico, come pure per il consumo di corrente, la AO 1 ha inviato alla ____________________, fra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016, sei fatture di complessivi fr. 52 182.65.
B. Lamentando il mancato pagamento delle fatture, la AO 1 si è rivolta il 25 luglio 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori per fr. 52 182.65 oltre interessi sulle particelle n. 510 e 511 della AP 1. Con decreto cautelare del 26 luglio 2016, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Chiamata a formulare osservazioni scritte all'istanza, la AP 1 non ha reagito, di modo che con sentenza del 3 gennaio 2017 il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva e ha assegnato alla AO 1 un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva del pegno. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1300.–, sono state poste a carico della stessa AO 1, “riservata una diversa ripartizione in sede di merito”. Non sono state assegnate ripetibili (inc. SO.2016.3397).
C. Il 2 febbraio 2017 la AO 1 ha postulato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria. Nella sua risposta del 14 marzo 2017 la AP 1 ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che la committente ____________________ aveva già versato “tutti gli importi previsti dal contratto d'impresa generale” e che né il nolo della gru e del quadro elettrico né il consumo di corrente erano coperti dalla garanzia dell'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori. L'attrice ha replicato il 21 aprile 2017 e la convenuta ha duplicato l'8 maggio 2017, ognuno ribadendo la propria posizione.
D. All'udienza del 14 giugno 2017, indetta per le prime arringhe, le parti non hanno notificato prove e alle arringhe finali hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 4 settembre 2017 la AO 1 ha reiterato la domanda di petizione. Nel proprio, del 3 agosto 2017, la AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria.
E. Statuendo con sentenza del 15 dicembre 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha disposto l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per l'ammontare di
fr. 51 889.15 oltre interessi al 5% dal 25 luglio 2016. Egli ha ritenuto – in sintesi – che il pegno copra tanto il nolo della gru quanto il nolo del quadro elettrico di cantiere, ma non il consumo di corrente fatturato dall'attrice (fr. 283.50), onde l'accoglimento dell'azione entro tali limiti. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, così come le spese dell'iscrizione provvisoria, sono state poste a carico della AP 1, tenuta a rifondere alla AO 1 fr. 4300.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2018 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata respingendo la petizione e ordinando la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria. Con osservazioni del 7 marzo 2018 la AO 1 propone di rigettare l'appello. Il 16 aprile 2018 la committente ____________________ è stata dichiarata in fallimento ed è stata posta in liquidazione. La procedura di fallimento è stata sospesa il 14 maggio 2018 per mancanza di attivi.
Considerando
in diritto 1. L'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori con un valore litigioso di oltre fr. 30 000.– (come in concreto) è retta dalla procedura ordinaria (art. 243 cpv. 1 CPC, e contrario). La relativa decisione è appellabile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 18 dicembre 2017. Il termine di ricorso tuttavia è cominciato a decorrere solo il 3 gennaio 2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 1° febbraio 2018. Introdotto il 16 gennaio 2018, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nell'appello la convenuta ricorda che l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC ammette al beneficio di un'ipoteca legale i crediti di artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo”. Il costo per il nolo di una gru o di un quadro elettrico – essa sostiene – non rientra in tali previsioni, poiché non può essere considerato né come un lavoro (diversamente dalle prestazioni per il montaggio e lo smontaggio della gru o del quadro elettrico, estranee all'attuale procedura) né, tanto meno, come fornitura di materiale. Il Pretore avrebbe dovuto quindi rifiutare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale – essa conclude – non solo per il costo della corrente fatturato dalla AO 1 (come ha fatto), ma anche per il nolo della gru e del quadro elettrico. E rigettando la petizione egli avrebbe dovuto ordinare anche la cancellazione dell'iscrizione provvisoria decretata il 26 luglio 2016.
3. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2018 la AO 1 eccepisce che in appello la convenuta contesta il diritto all'ipoteca legale unicamente per il nolo della gru e non più per il nolo del quadro elettrico, il quale non è quindi più oggetto di controversia. Simile rigore formale non può essere condiviso. L'intero appello verte sull'impossibilità di ricondurre concettualmente all'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC le spese per il nolo “di impalcature e/o di altri impianti”, ovvero per la “locazione di cose mobili” (memoriale, pag. 5 seg.). Che poi l'appellante accenni soprattutto ai costi per il nolo della gru ancora non significa che dalle sue argomentazioni vada espunto il nolo del quadro elettrico. L'appello solleva in realtà una questione di principio, non un problema specifico correlato al nolo dell'una o dell'altra cosa mobile. Su questo punto l'opinione dell'attrice non può pertanto essere seguita.
4. Che il nolo di una gru, di un quadro elettrico o di altre installazioni di cantiere (baracche comprese) non sia assimilabile alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti (di riscaldamento, di ventilazione) nel senso dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC è manifesto. Al riguardo non soccorre diffondersi. Più delicato è domandarsi se quel nolo possa essere considerato alla stregua di un lavoro – come prevede l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC – “per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili”. Thurnherr afferma che ciò non è il caso (sicché il noleggiatore non beneficia di un diritto all'ipoteca legale), come non possono ritenersi “lavori simili” le spese di trasporto, quelle per lo smaltimento di rifiuti, per il carico di merci, per il pompaggio di calcestruzzo in armature o casseri, per servizi di sicurezza, per opere di pulizia e per il montaggio o lo smontaggio di una gru (in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 6 ad art. 839/840). Che il nolo di una gru o di un autocarro non diano diritto a un'ipoteca legale è anche l'orientamento del Tribunale cantonale dei Grigioni (sentenza ZK1 14 115 del 21 settembre 2015, consid. 11b). Altri esempi di prestazioni non coperte da ipoteca legale, come la posa o la rimozione di antenne (“modine”) e il montaggio o lo smontaggio di installazioni di cantiere, sono evocati da Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2011, pag. 41 n. 109, pag. 55 n. 160 e pag. 58 n. 171).
5. È vero che l'esclusione dai “lavori utili” di talune fra le prestazioni testé elencate è controversa (Dusil in: ZGB, Kurzkommentar, Basilea 2012, n. 13 ad art. 837). V'è chi sostiene, in particolare, che la posa e la rimozione di antenne (“modine”), come pure il montaggio e lo smontaggio di una gru rientrino in realtà fra i “lavori simili” cui si riferisce l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 303 n. 2874a; Reetz, Bauhandwerkerpfandrecht, Verwaltungsvermögen und das neue Recht, in: Baurecht 2010, pag. 122 in alto; Carron/Fellay, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in: Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Basilea/Neuchâtel 2012, pag. 19 n. 62; analogamente, per il montaggio e lo smontaggio di una gru: Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 511 n. 1707b in fine). Sta di fatto che la posa e la rimozione di antenne, così come il montaggio e di smontaggio di una gru implicano pur sempre un lavoro. Non è il caso del nolo, tant'è che nessuno annovera il nolo fra i “lavori simili” dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Anzi, se mai – come detto – Thurnherr lo esclude.
6. Se ne conclude che, provvisto di buon esito, l'appello merita accoglimento. Ciò comporta la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione anche per quanto riguarda il nolo della gru e del quadro elettrico di cantiere, con invito all'ufficiale del registro fondiario perché cancelli l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente dal Pretore il 26 luglio 2016.
7. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza della AO 1 in entrambi i gradi di giudizio (art. 106 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare inoltre che qualora
l'azione mirante all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non sia promossa o sia respinta (in ordine o nel merito), le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno addebitate anch'esse – di regola – all'artigiano o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (I CCA, sentenza inc. 11.2003.46 del 24 luglio 2003, consid. 5). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1). È necessario evitare nondimeno che il dispositivo in appresso sia immediatamente eseguito e che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia cancellata prima che l'istante abbia modo di ottenere il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.5 del 21 ottobre 2016, consid. 11). Il dispositivo sarà quindi dichiarato esecutivo (a norma dell'art. 336 cpv. 2 CPC) e comunicato all'ufficiale del registro fondiario solo al momento in cui sarà passato in giudicato.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. La petizione è respinta.
2. Ad avvenuto passaggio in giudicato di questa sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano sarà invitato a cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria il 27 luglio 2016 per l'ammontare di fr. 52 182.65 con interessi al 5% dal 25 luglio 2016 in favore della ditta AO 1, __________, sulle particelle n. 510 e 511 RFD di __________, intestate alla AP 1.
3. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 SA fr. 4300.– per ripetibili.
4. Le spese processuali relative all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, con una tassa di giustizia di fr. 1300.–, rimangono a carico della AO 1.
II. Le spese di appello di fr. 3000.–, da anticipare dalla AP 1, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
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– avv. – avv. |
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).