Incarti n.
11.2018.15

11.2018.16

Lugano,

19 febbraio 2018/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.1319 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 30 novembre 2017 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1 (I)

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 2 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2018.15) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.16);

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1940) ed AO 1 (1939), omologando una convenzione in cui il primo si impegnava a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, oltre a un'indennità vitalizia di fr. 500.– men­sili sostitutiva della previdenza professionale (inc. OA.2008.7). Tale sentenza è passata in giudicato. Il 27 novembre 2009 AP 1 si è risposato con __________ S__________ (1963).

 

                                  B.   Il 13 aprile 2017 AP 1 ha adito il medesimo Pretore, sostenendo di essere in procinto di cessare l'attività lucrativa e chiedendo di sopprimere dal 1° agosto 2017 il contributo di mantenimento per l'ex moglie. La convenuta ha proposto di respingere l'azione. AP 1 ha sollecitato il 19 luglio 2017 la soppressione del contributo già in via cautelare. Statuendo il 15 dicembre successivo dopo il contraddittorio, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare. Un appello presentato il 2 gen­naio 2018 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 1° febbraio 2018 (inc. 11.2018.1). La causa di merito è tuttora pendente (inc. DM.2017.36).

 

                                  C.   Nel frattempo, con istanza del 30 novembre 2017 AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino di trattenere dalla rendita pensionistica versata a AP 1 la somma di fr. 2500.– mensili (pari al contributo di mantenimento fissato nella sentenza di divorzio), riversandola su un conto bancario a lei intestato. Al contraddittorio del 21 dicembre 2017 il convenuto ha proposto di respingere la richiesta. Con sentenza del 22 gennaio 2018 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ordinato la trattenuta litigiosa. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'ex moglie fr. 450.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 febbraio 2018 per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, l'istanza di trattenuta sia respinta e la decisione del Pretore aggiunto sia riformata di conseguenza. Preliminarmente egli postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti all'ex moglie (art. 132 cpv. 1 CC) postulata “al di fuori di un processo sul­l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio” – come in concreto, la trattenuta riguardando contributi di mantenimento fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato – è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. i CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 23 gennaio 2018, di modo che l'appello, presentato il 2 febbraio 2018 (ultimo giorno utile), è tempestivo. Quanto al valore litigioso, trattandosi di un contributo di mantenimento vitalizio di fr. 2500.– mensili, l'ammontare minimo di fr. 10 000.– è sicuramente dato (art. 92 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 196 in alto con riferimento all'analogo art. 51 cpv. 4 LTF). Anche sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 proponeva di respingere la “diffida ai debitori” chiesta dall'ex moglie non perché contestasse il mancato versamento di contributi alimentari da parte sua, ma perché invocava l'intangibilità del proprio minimo esistenziale. Inoltre egli sosteneva che l'indennità vitalizia di fr. 500.– men­sili sostitutiva della previdenza professionale, compresa nell'importo di fr. 2500.–, non dà diritto a una “diffida ai debitori”. Il primo giudice ha respinto simili argomentazioni. Ha rilevato che nella fattispecie la trattenuta di fr. 2500.– mensili non intacca il minimo esistenziale del convenuto calcolato secondo i principi del diritto esecutivo, anche se non lascia spazio a un gran margine disponibile. Riguardo all'indennità vitalizia sostitutiva della previdenza professionale (art. 124 cpv. 1 vCC), egli ha ricordato che qualora una tale indennità sia erogata sotto forma di rendita – come nel caso specifico – una “diffida ai debitori” è possibile alle stesse condizioni cui la diffida è data per l'incasso di contributi alimentari. Onde il rigetto delle obiezioni sollevate dal convenuto e l'emanazione del provvedimento richiesto dall'istante.

 

                                   3.   Nell'appello il convenuto torna a lamentare una lesione del suo minimo esistenziale, asserendo che la sentenza impugnata non gli garantisce quanto la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento assicura a un debitore oggetto di pignoramento (art. 93 cpv. 1 LEF). La doglianza è già stata partitamente esaminata nella sentenza del 1° febbraio 2018 con cui questa Camera ha respinto l'appello di AP 1 contro la mancata soppressione cautelare del contributo di mantenimento per l'ex moglie nella causa di merito DM.2017.36, tuttora pendente (sopra, lett. B). In quella decisione la Camera ha spiegato come si calcola il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel caso di un debitore che, risposatosi, deve versare contributi di mantenimento alla prima moglie (consid. 3 e 7). Ed essa ha condiviso l'opinione del Pretore aggiunto, secondo cui nella fattispecie la trattenuta di fr. 2500.– mensili non intacca il minimo esistenziale del convenuto. Sulla questione non giova pertanto ripetersi.

 

                                   4.   Quanto all'indennità vitalizia di fr. 500.– men­sili sostitutiva della previdenza professionale (compresa nel contributo di mantenimento), il convenuto ribadisce che una simile pretesa non dà diritto a una “diffida ai debitori”. Il Pretore aggiunto è stato di altro avviso con riferimento a Geiser/Senti (in: Schneider/Geiser/ Gächter [curatori], LPP et LFLP, commentario, Berna 2010, n. 9 ad art. 22b LFLP). L'appellante obietta che quest'ultimo orientamento non trova riscontro nella giurisprudenza. A parte il fatto però che un indirizzo di dottrina può essere fondato anche prima di essere recepito dai tribunali, quanto il convenuto pretende non è vero. Intanto l'applicabilità dell'art. 132 cpv. 1 CC a tutela di rendite sostitutive della previdenza professionale è approvata dalla dottrina dominante (Baumann/Lauterburg in: Schwenzer [curatrice], FamKomm Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 80 ad art. 124 vCC; Steiner, Die Anweisungen an die Schuldner – Die Voraussetzungen der Massnahmen nach Art. 132 Abs. 1, Art. 177 und Art. 291 ZGB sowie Art. 13 Abs. 3 PartG, Ginevra/Zurigo/ Ba­silea 2015, pag. 35 n. 107; Kotronis, Die Sicherheitsleistung im Privatrecht – Eine rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und schweizerischen Privatrecht, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag. 166 seg.). Inoltre simile orientamento è già stato considerato anche dalla giurisprudenza (menzionata in: Kotronis, op. cit., pag. 167 nota 632). Non vi era ragione dunque perché, nel quadro di un giudizio meramente sommario come quello che presiede all'emanazione di una “diffida ai debitori” (sopra, consid. 1), il Pretore aggiunto se ne scostasse.

 

                                   5.   Ne discende che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono il precetto della soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1. Relativamente al gratuito patrocinio per cui insta il convenuto nell'appello, esso non può entrare in linea di conto. Quand'anche AP 1 si trovasse in gravi ristrettezze (estremi che ch'egli non ha per nulla reso verosimili, la sua dichiarazione d'imposta contenuta nell'inc. 11.2018.1 giudicato il 1° feb­braio 2018 da questa Camera attestando se mai una sostanza di fr. 105 036.–: sentenza citata alla lett. B, consid. 9), il ricorso appariva privo fin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).