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Incarti n. 11.2018.2 |
Lugano, |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2017.36 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 aprile 2017 da
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AP 1 (I)
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello del 2 gennaio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 15 dicembre 2017 (inc. 11.2018.1) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.2);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1940) ed AO 1 (1939) si sono sposati a __________ il 26 settembre 1964. Dal matrimonio sono nati N__________ (1966) e __________ (1972). Con sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione in cui il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, oltre a un'indennità vitalizia di fr. 500.– mensili sostitutiva della previdenza professionale (inc. OA.2008.7). Tale sentenza è passata in giudicato. Il 27 novembre 2009 AP 1 si è risposato con __________ S__________ (1963).
B. Il 13 aprile 2017 AP 1 ha adito il medesimo Pretore per ottenere una modifica della sentenza di divorzio, nel senso di vedere soppresso dal 1° agosto 2017 il contributo alimentare per l'ex moglie. Nella sua risposta del 13 giugno 2017 AO 1 ha proposto di respingere l'azione. L'attore ha replicato il 19 luglio 2017, confermando la propria posizione e sollecitando l'annullamento immediato del contributo litigioso già in via cautelare. Il 21 agosto 2017 egli si è poi trasferito con la seconda moglie a __________. Con duplica del 30 agosto 2017 la convenuta ha postulato una volta ancora il rigetto dell'azione, compresa l'istanza cautelare.
C. Al contraddittorio cautelare del 5 ottobre 2017 davanti al Pretore aggiunto le parti hanno riaffermato i loro punti di vista e notificato prove. Al termine dell'udienza la convenuta ha chiesto che in caso di accoglimento dell'istanza cautelare le fosse accordato il gratuito patrocinio. L'istruttoria cautelare è iniziata il 6 ottobre 2017. Alla successiva udienza del 16 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha proceduto all'interrogatorio dell'attore e, non dovendosi assumere altre prove, ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato seduta stante alla discussione finale, limitandosi a ribadire le loro posizioni.
D. Con decisione dell'8 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha rifiutato alla convenuta il beneficio del gratuito patrocinio. Statuendo poi il 15 dicembre successivo, egli ha respinto l'istanza cautelare e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 850.– per ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 gennaio 2018 nel quale insta perché, conferitogli il gratuito patrocinio, il decreto in questione sia riformato accogliendo la sua istanza e sopprimendo senza indugio il contributo alimentare in favore di AO 1. Il memoriale non è stato comunicato a quest'ultima per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC) impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla loro notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo alimentare di fr. 2000.– mensili vita natural durante. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 20 dicembre 2017. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 dicembre 2017, salvo protrarsi a martedì 2 gennaio 2018 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC (art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riassunto i criteri che disciplinano la modifica di una sentenza di divorzio a titolo cautelare. Posto ciò, egli ha precisato anzitutto che un'indennità sostituiva della previdenza professionale (come quella di fr. 500.– mensili nella fattispecie) non può essere ridotta per mutate circostanze, trattandosi di una liquidazione d'ordine pensionistico. Quanto al contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, egli ha ricordato che in concreto l'attore si era impegnato nella convenzione sugli effetti del divorzio a versare il contributo di mantenimento vitalizio per la moglie seppure a quel momento avesse già compiuto 68 anni e potesse prevedere in buona fede di cessare l'attività lucrativa. Tale prevedibilità basta, a parere del Pretore aggiunto, per respingere l'istanza cautelare.
A parte ciò, il primo giudice non ha mancato di rilevare che nella fattispecie non è dato nemmeno il presupposto di un imminente pregiudizio difficilmente riparabile, giacché pendente causa
l'istante può conservare pur sempre il proprio minimo vitale del diritto esecutivo. Di fronte a un reddito di fr. 5769.– mensili
(dichiarato dallo stesso istante) e a un fabbisogno minimo di fr. 3129.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 680.– [metà di quello per coniugi, dedotto il 20% per il minor costo della vita in Italia], metà della pigione fr. 582.– [metà di € 1000.–], spese d'automobile fr. 280.–, costi sanitari fr. 287.50, indennità pensionistica da versare all'ex moglie fr. 500.–, imposte fr. 800.–), l'istante rimane infatti con un margine disponibile di fr. 2640.– mensili che gli permette di continuare a versare il contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. Onde, nelle circostanze descritte, la reiezione dell'istanza cautelare.
3. La giurisprudenza recente ha avuto modo di stabilire che, qualora chieda la soppressione o la riduzione di contributi di mantenimento dovuti in virtù di una sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), un debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (art. 93 LEF), non quella del minimo esistenziale “allargato” del diritto civile, e ciò solo per la sua persona, non per la sua intera seconda famiglia. Il nuovo coniuge non entra in linea di conto. Di lui si tiene calcolo tutt'al più ove egli debba – dandosene gli estremi – assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del nuovo matrimonio (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a con rinvio a DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 6 e confermato dal Tribunale federale con sentenza 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 23 ottobre 2013 consid. 4.2.2).
Il minimo esistenziale di un debitore sposato consiste, secondo il diritto esecutivo, nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano lui soltanto, ovvero un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale. Il costo dell'alloggio va riconosciuto, per principio, nella metà della pigione relativa all'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni. Un'eccezione ricorre solo qualora il coniuge del debitore non sia in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi
non vanno considerati, come non vanno considerate le imposte (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7 e confermato dal Tribunale federale con sentenza 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 23 ottobre 2013 consid. 4.2.2).
4. Chiamato a statuire
già a titolo cautelare nell'ambito di una causa volta alla modifica di
contributi di mantenimento dovuti in ossequio a una sentenza di divorzio, il giudice
può decretare la soppressione o la riduzione di tali contributi solo eccezionalmente
e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già
a un sommario esame. Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non
solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma
anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica
retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della
procedura, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari
pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito. Il che
non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la quale
esplica effetti solo per il futuro (RtiD
I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami di giurisprudenza; ICCA sentenza inc. 11.2015.116
del 17 agosto 2017 consid., 5). Per di più, la soppressione o la riduzione di
contributi di mantenimento in via cautelare è ammissibile solo ove si dia
urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, in specie,
qualora non si possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi
fissati nella sentenza di divorzio nemmeno per la durata del processo (urgenza),
e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione
economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del
creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_732/2012 del
4 dicembre 2012 consid. 3.2 con riferimento a DTF 118 II 229).
5. Alla luce di quanto precede, e in sintesi, nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzio la soppressione o la riduzione a titolo cautelare di contributi di mantenimento entra in linea di conto solo nel caso in cui l'attore non appaia poter conservare pendente causa l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Se in concreto quindi AP 1 si vede garantire tale minimo, la sua istanza cautelare va respinta già per tale ragione.
6. Nell'appello l'attore afferma che il suo reddito complessivo ammonta a fr. 4947.– mensili (rendita AVS fr. 1656.–, rendita LPP fr. 3291.–), non a fr. 5769.– mensili. La somma di fr. 5769.– da lui dichiarata nella petizione si riferiva a quanto egli percepiva allora (rendita AVS fr. 1656.– mensili, rendita LPP fr. 4113.– mensili). Se non che, dopo il suo trasferimento a __________, il 21 agosto 2017, egli si è visto trattenere le imposte alla fonte (fr. 822.– mensili: doc. U). L'argomentazione riguarda nondimeno il fabbisogno
minimo del debitore, nel cui calcolo va inserito – se è il caso –
l'onere fiscale. Ai fini del giudizio il reddito da considerare è quello di fr. 5769.– mensili accertato dal Pretore aggiunto. Su questo punto l'appello è privo di consistenza.
7. Quanto al fabbisogno minimo, l'appellante fa valere di essersi risposato e di dover sovvenire pienamente alla seconda moglie, la quale non consegue redditi. Inoltre egli contesta che a __________ la vita sia meno cara del 20% rispetto al livello dei prezzi in Svizzera e fa valere che il costo dell'alloggio è di € 1000.– mensili (fr. 1170.–). Infine egli sostiene che il suo onere d'imposta ascende ad almeno fr. 1279.– mensili, come risulta da un parere redatto dal dott. __________ S__________, commercialista a __________ (doc. V).
a) Si è appena spiegato (consid. 3) che determinante nel caso specifico non è il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia (fr. 1700.– mensili: FU n. 68/2009 pag. 6292), bensì la metà di tale importo, come ha accertato il primo giudice (fr. 850.– mensili). Quanto al costo della vita a __________, l'appellante dimentica di avere riconosciuto egli medesimo un minor costo delle spese correnti pari al 12–15% (verbale del 16 novembre 2017, pag. 5 a metà). Comunque sia, nell'edizione 2015 degli indici sul livello dei prezzi periodicamente diramati dalla __________ figurano le due maggiori città italiane: __________, con un indice del 57.1, e __________, con un indice del 64.5. Se si considera che __________ vi figura con un indice del 92.6 e __________ con un indice del 91.8 (‹https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/edition-2015.html›), la riduzione del 20% applicata dal Pretore aggiunto nel quadro di un sommario esame sfugge manifestamente alla critica.
b) Relativamente al costo dell'alloggio, è vero che quando l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria quota di metà, esso va interamente riconosciuto nel fabbisogno minimo del debitore (sopra, consid. 3). In concreto la seconda moglie dell'appellante parrebbe priva di redditi (e di sostanza), di modo che nel fabbisogno minimo dell'istante andrebbe inserita l'intera pigione, che risulta di € 750.– (plico doc. Z, ultimi fogli), non di fr. 1164.– mensili (come ha ritenuto il primo giudice quando l'ha divisa a metà) e nemmeno di fr. 1170.– mensili (come l'interessato fa valere nell'appello). Sta di fatto che, si volesse anche riconoscere una locazione di fr. 1170.– mensili, l'operazione si esaurirebbe in un esercizio di forma. Nel fabbisogno minimo dell'istante, in effetti, il Pretore aggiunto ha inserito voci proprie del fabbisogno minimo “allargato” secondo il diritto civile, ma estranee al fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Ammesso e non concesso che i costi sanitari di fr. 287.50 mensili siano obbligatori come il premio svizzero della cassa malati, le spese d'automobile (fr. 280.– mensili), non destinata a scopi professionali, e le imposte (fr. 800.– mensili) non andavano incluse nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (sopra, consid. 3 in fine). A poco gioverebbe quindi portare il costo dell'alloggio da fr. 582.– a fr. 1164.– (o a fr. 1170.–) mensili.
c) Per quel che è delle imposte, si è appena rammentato che l'onere fiscale non fa parte del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ad ogni buon conto la cifra di fr. 1279.– mensili prospettata dall'istante non appare verosimile. Dal momento in cui AP 1 si è trasferito in Italia la rendita AVS è soggetta a una trattenuta alla fonte del 5% da parte italiana (doc. T, 2° foglio), ovvero fr. 82.80 mensili, e la rendita LPP erogata dall'Istituto di previdenza __________ a una trattenuta del 10% da parte svizzera (doc. U), ovvero fr. 411.– mensili (al riguardo: https://m4.ti.ch/filead-min/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2014/dir_06-2014.pdf). La seconda trattenuta di fr. 411.– mensili attestata dal doc. U è puramente transitoria (fino al 31 ottobre 2017), dovuta a importi precedenti non pagati. Ne segue che il carico tributario di fr. 800.– mensili riconosciuto dal Pretore aggiunto (quello precedente la partenza per __________) si rivela generoso, anche tenendo conto del fatto che AP 1 possiede sostanza per fr. 105 036.– (dichiarazione d'imposta 2016, nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione).
L'appellante invoca un parere del 5 ottobre 2017 rilasciatogli dal dott. __________ S__________, il quale gli prospetta in Italia “una tassazione massima di complessivi € 13 124.–” annui (doc. V). La valutazione non sembra attendibile nemmeno a un sommario esame. Lo stesso commercialista rileva che la rendita AVS, soggetta a trattenuta alla fonte, non dev'essere dichiarata in Italia e che la rendita LPP, pensione pubblica, è tassata in Italia solo se – come in concreto – il contribuente svizzero non è tassato in Svizzera. Presumendo che la rendita LPP sia tassata anch'essa in Italia, egli non manca perciò di contraddirsi. Anzi, una simile tassazione sarebbe verosimilmente contraria alla convenzione tra la Svizzera e l'Italia in materia di doppia imposizione, del 9 marzo 1976 (RS 0.672.945.41), che all'art. 19 n. 1 sembra proprio riferirsi a simili rendite.
8. Se ne conclude che, come ha ritenuto il Pretore aggiunto, con un minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 3129.50 (nella migliore delle ipotesi, compresa anche l'indennità pensionistica di fr. 500.– da versare all'ex moglie) o addirittura di fr. 3135.50 mensili (costo dell'alloggio computato in fr. 1170.– mensili), l'istante rimane in grado di versare pendente causa alla convenuta il contributo alimentare di fr. 2000.– mensili previsto nella sentenza di divorzio. Non soccorrono dunque i presupposti che giustifichino una riduzione né, tanto meno, una soppressione del contributo già in via cautelare. Ciò rende superfluo interrogarsi se un'indennità dovuta a norma dell'art. 124 cpv. 1 vCC sotto forma di rendita mensile possa essere ridotta o soppressa alla medesima stregua di un contributo di mantenimento, come asserisce l'appellante (sul tema: ZBJV 149/2013 pag. 623 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_842/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 5.2, non pubblicato in DTF 138 III 217; v. anche Geiser: Revision des Vorsorgeausgleichs, in: FamPra.ch 2008 pag. 323), per tacere del fatto che nella petizione l'attore non sembra nemmeno avere chiesto la soppressione di quella indennità. Rende superfluo vagliare inoltre se, riconoscendo nella convenzione di divorzio a 68 anni un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie, l'appellante non potesse già prevedere una cessazione della propria attività lucrativa. Simili interrogativi andranno risolti al più tardi, in ogni modo, con la sentenza di merito.
Da una supposizione dell'appellante va infine sgombrato il campo. Nella misura in cui crede che il mantenimento della seconda moglie sia prioritario in forza dell'art. 163 cpv. 1 CC rispetto al mantenimento postmatrimoniale della prima moglie, l'appellante cade in errore. Secondo dottrina, la pretesa di mantenimento che compete alla seconda moglie va posta sullo stesso piano di quella che compete alla prima (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 550 n. 08.23 in fine con rimandi). A tale proposito non occorre tuttavia diffondersi nell'ambito del presente giudizio.
9. Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Riguardo alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può entrare in linea di conto. Quand'anche l'istante versasse in gravi ristrettezze (estremi che ch'egli non ha minimamente reso verosimili, la sua dichiarazione d'imposta attestando pur sempre una sostanza di fr. 105 036.–: sopra, consid. 7c), il ricorso appariva destituito fin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Già a prima vista la giurisprudenza recentemente richiamata da questa Camera (e pubblicata, come detto, in RtiD I-2017 pag. 616 n. 2c) non lasciava spazio, per vero, agli argomenti da lui addotti.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).