|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti n. 11.2018.28 11.2018.37 |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2017.90 (modifica di sentenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 24 novembre 2017 da
|
|
RE 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1 |
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2018 presentato da RE 1 contro il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2018 (inc. 11.2018.27) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.28),
come pure sul reclamo dello stesso 9 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione del 1° marzo 2018 con cui il Pretore gli ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio per tale reclamo (inc. 11.2018.37);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 gennaio 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato la separazione di RE 1 (1967) e CO 1 (1970), cittadina del Marocco, omologando una convenzione in cui i coniugi concordavano l'affidamento dei figli E__________ (nato il 1° novembre 1994), D__________ (nato il 21 giugno 1997) e A__________ (nata il 12 novembre 2003) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita paterno, mentre RE 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 700.– mensili, un contributo per E__________ e D__________ di fr. 600.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi), come pure uno per A__________ di fr. 400.– mensili (assegni familiari compresi; inc. OA.2004.171).
B. Adito il 18 luglio 2016 da CO 1, con decisione dell'11 agosto 2016 il medesimo Pretore ha ordinato al Garage __________ SA di __________, per cui RE 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1100.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) e di riversarli all'istante: fr. 700.– per lei medesima e fr. 400.– per A__________, E__________ e D__________ essendo divenuti nel frattempo maggiorenni (inc. SO.2016.620).
C. Il 24 novembre 2017 RE 1 ha chiesto al Pretore di modificare la sentenza di separazione, previo conferimento del gratuito patrocinio, sopprimendo – o almeno sospendendo – il contributo alimentare per la moglie e offrendo in compenso un aumento del contributo alimentare per A__________ a fr. 600.– mensili, assegni familiari compresi. In via cautelare egli ha formulato le medesime richieste, sollecitando una riduzione della trattenuta di stipendio a fr. 600.– mensili.
D. All'udienza del 30 gennaio 2018, indetta per il contraddittorio cautelare, CO 1 ha proposto non solo di respingere l'istanza, lasciando immutato il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per lei, ma finanche di aumentare il contributo alimentare per A__________ a fr. 1000.– mensili e di portare a fr. 1700.– mensili la trattenuta di stipendio. Essa ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria cautelare è cominciata il 31 gennaio 2018 e si è chiusa il 12 febbraio 2018. Alla discussione finale del 23 febbraio 2018 l'istante ha ribadito le proprie richieste, mentre la convenuta si è limitata a concludere per la reiezione dell'istanza.
E. Statuendo con decreto cautelare del 1° marzo 2018, il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio 2018 il contributo alimentare per la moglie e aumentato a fr. 900.– mensili quello per la figlia, assegni familiari non compresi. CO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Con decisione separata di quello stesso 1° marzo 2018 il Pretore ha respinto il beneficio del gratuito patrocinio chiesto dall'istante per il procedimento cautelare.
F. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2018 per ottenere che, concesso al reclamo l'effetto sospensivo, gli oneri processuali siano posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensate. Preliminarmente egli insta per il conferimento del gratuito patrocinio anche in seconda sede. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018 CO 1 propone di respingere il reclamo, sollecitando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro la separata decisione con cui il Pretore gli ha rifiutato il gratuito patrocinio RE 1 ha presentato lo stesso 9 marzo 2018 un reclamo nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di accordargli l'assistenza giudiziaria per la procedura cautelare di primo grado, riformando la decisione impugnata, e di concedergli identico beneficio anche per la procedura di reclamo. Il memoriale non ha formato oggetto di notifica per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del reclamante il 2 marzo 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 9 marzo 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2. Una decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocinio è impugnabile a sua volta mediante reclamo (art. 121 CPC). Riguardo al termine di ricorso vale quanto si è detto per il decreto cautelare. Nella fattispecie la decisione con cui il Pretore ha rifiutato ad RE 1 il gratuito patrocinio è stata notificata al patrocinatore del reclamante insieme con il decreto cautelare. Anche il reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio risulta pertanto tempestivo. Di per sé tale reclamo andrebbe trattato dalla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Quando però la prima Camera civile è chiamata a statuire su un reclamo in materia di spese e ripetibili, essa giudica per attrazione di competenza anche l'eventuale contestazione sul rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid. 2). E su quest'ultimo beneficio la controparte non dev'essere necessariamente sentita (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC), la vertenza opponendo il richiedente allo Stato, non alla controparte (DTF 141 I 75 in alto).
3. Per quanto attiene al dispositivo del decreto cautelare in materia di spese e ripetibili, il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore una carenza di motivazione, sostenendo che la decisione non permette di capire perché egli sia stato ritenuto soccombente. La censura è infondata. Seppure in modo telegrafico, nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che “formalmente, il contributo a favore della moglie viene soppresso”, ma che “nella sostanza la richiesta di modifica cautelare dei contributi a carico di RE 1 non viene accolta, sicché egli è da ritenere integralmente soccombente” (pag. 5 a metà). Il primo giudice ha così enunciato – in sintesi – il proprio ragionamento, giusto o sbagliato che sia. Tanto basta perché in materia di motivazione il decreto cautelare adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii).
4. Nel decreto in questione il Pretore ha ricordato che contributi di mantenimento fissati in una sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato possono essere modificati già in via cautelare solo a titolo eccezionale e con grande cautela, ove la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato, al punto da non potersi pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5 e 6 con rinvii). Nel caso in esame il primo giudice non ha ravvisato estremi del genere, per il che l'istanza cautelare di RE 1 sarebbe stata da respingere. Ciò nondimeno, egli ha modificato ugualmente i contributi di mantenimento previsti nella sentenza di separazione per il fatto che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 276a CC, secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevale sugli altri obblighi alimentari del diritto di famiglia. Nelle condizioni descritte egli ha ritenuto che il margine disponibile di fr. 1100.– mensili riconosciuto da RE 1 alla discussione finale del 23 febbraio 2018 non andasse più suddiviso tra moglie e figlia minorenne, ma andasse attribuito interamente a quest'ultima, il cui fabbisogno in denaro ammonta a fr. 1510.– mensili. Tale decisione non è stata appellata da CO 1 né dal marito, il quale insorge unicamente contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili.
5. Le spese giudiziarie sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari ad ogni modo il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio libero apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
6. In concreto l'istante ha chiesto al Pretore di modificare la sentenza di separazione, sopprimendo – o almeno sospendendo – cautelarmente il contributo alimentare per la moglie (fr. 700.– mensili) e offrendo in compenso un aumento del contributo alimentare per la figlia (da fr. 400.– a fr. 600.– mensili, assegni familiari compresi). Con il decreto cautelare il Pretore ha accolto la prima richiesta, nel senso che ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2018, ma ha aumentato il contributo alimentare per la figlia non solo a fr. 600.– mensili, assegni familiari compresi, bensì a fr. 900.– mensili, assegni familiari (fr. 200.– mensili) non compresi. Che nella fattispecie si giustificasse una modifica dei contributi in via cautelare è a dir poco opinabile, ove appena si consideri che, già secondo il Pretore, a un sommario esame non risultavano essere intervenuti mutamenti di rilievo. Certo, il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 276a CC, tuttavia ciò soltanto non giustificava un provvedimento cautelare, proprio perché le circostanze non risultavano notevolmente mutate (art. 13c tit. fin. CC; v. sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 4.1.1 in FamPra.ch 2018 pag. 578). Sta di fatto che la modifica cautelare dei contributi non è stata impugnata né dalla convenuta né dal marito. Non può quindi essere rimessa in discussione.
7. Ciò posto, dalla richiesta intesa alla soppressione cautelare del contributo di mantenimento per la moglie RE 1 è uscito vittorioso, mentre il maggior contributo alimentare da lui offerto per la figlia (da fr. 400.– a fr. 600.– mensili, assegni familiari compresi) è stato ritenuto insufficiente dal Pretore, che l'ha rivalutato d'ufficio a fr. 900.– mensili (assegni familiari non compresi) in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC). È vero che all'atto pratico la somma dei contributi originari per moglie e figlia equivale al nuovo contributo cautelare per la sola figlia (fr. 1100.– mensili, inclusi gli assegni familiari di fr. 200.– mensili). È altrettanto vero però che i due contributi di mantenimento hanno diversa natura, già per la circostanza che quello in favore della figlia è destinato a cessare ‟alla maggiore età o all'indipendenza economicaˮ della medesima (doc. B: convenzione sugli effetti della separazione, clausola n. 4). I due obblighi alimentari non possono quindi essere considerati un tutt'uno, come fa il Pretore. L'istante avendo ottenuto la soppressione del primo, ma essendosi visto aggravare il secondo, il riparto delle spese processuali e delle ripetibili è disciplinato dall'art. 106 cpv. 2 CPC (soccombenza parziale), non dall'art. 106 cpv. 1 CC (soccombenza totale).
8. Alla luce di quanto precede andrebbe determinato nella fattispecie se, raffrontando il valore litigioso dei contributi per moglie e figlia previsti nella sentenza di separazione e il valore litigioso del solo contributo per la figlia modificato dal Pretore, l'istante risulti – e in che proporzione – vittorioso o soccombente (sopra, consid. 4). In realtà, come si è accennato, simili criteri aritmetici non sono determinanti nel diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), tanto meno nel caso in rassegna, al quale sarebbero difficilmente applicabili, ove si pensi che lo stesso istante ha offerto egli medesimo di aumentare (seppure in misura insufficiente) il contributo cautelare per A__________, mentre il Pretore si è sospinto d'ufficio oltre quanto proponeva la madre. Accertato che sulla prima richiesta di giudizio l'istante ha avuto causa vinta, mentre per quanto riguarda la seconda si è visto porre a carico un contributo più alto di quello offerto, equitativamente e nel complesso si giustificava in concreto di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili, come in definitiva postula RE 1. In proposito il reclamo merita così accoglimento.
9. Quanto al gratuito patrocinio, il Pretore ha respinto la richiesta dell'istante perché con decisione del 31 luglio 2017 la __________ risultava avere elargito ad RE 1 un'indennità per menomazione all'integrità da infortunio di fr. 14 820.–, versata in quello stesso anno, sicché al momento di presentare l'istanza RE 1 “disponeva di mezzi finanziari sufficienti per affrontare le spese legali”. Inoltre – ha continuato il Pretore – la procedura cautelare non presentava possibilità di esito favorevole. La seconda motivazione è apertamente contraddittoria, dal momento che lo stesso Pretore ha modificato con il decreto cautelare – a ragione o a torto – i contributi di mantenimento omologati per moglie e figlia nella sentenza di separazione. L'istanza non poteva definirsi così “priva di probabilità di successo” (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC). Rimane da esaminare se il richiedente fosse “provvisto di mezzi necessari” (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) per finanziare le spese del procedimento cautelare, nel qual caso la decisione del Pretore potrebbe legittimamente poggiare su tale fondamento.
a) Per determinare se un richiedente sia “provvisto dei mezzi necessari” nell'accezione testé menzionata occorre prendere in considerazione la situazione finanziaria di lui nel suo insieme, accertando i suoi redditi effettivi e la sua sostanza per rapporto al suo fabbisogno minimo. Quest'ultimo non si riduce necessariamente al minimo esistenziale del diritto esecutivo, tant'è che la giurisprudenza suggerisce di maggiorare il minimo di base secondo il diritto esecutivo del 25% (DTF 124 I 4 consid. 2c). Non che l'autorità non possa dipartirsi da quel minimo esistenziale. Essa può anche procedere in tal modo, ma non può limitarsi a un simile schematismo e deve tenere conto anche della situazione individuale in cui si trova il richiedente, verificando che egli non versi concretamente in gravi ristrettezze (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 4.2).
b) Nella fattispecie il Pretore ha accertato nel decreto cautelare il reddito del richiedente in fr. 4500.– mensili e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3600.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 1100.– mensili (assegni familiari compresi) interamente destinato alla figlia A__________ (pag. 3 verso il basso). Il reclamante non disponeva perciò di alcun reddito con cui sopperire ai costi del procedimento cautelare. Il Pretore accenna al capitale di fr. 14 820.– che il richiedente ha ricevuto dalla __________ nel corso del 2017, ma sorvola sul fatto che tale somma era impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF) e non poteva essere considerata neppure quale sostanza computabile ai fini del gratuito patrocinio (Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 97b ad art. 117; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2015, pag. 102 n. 236). A parte ciò, RE 1 è gravato di attestati di carenza beni per fr. 212 453.40 e ha esecuzioni in corso per altri fr. 3128.80 (doc. M). Non si può affermare seriamente che in condizioni del genere egli potesse affrontare i costi del processo e retribuire un patrocinatore di fiducia. Ne segue che, dotato di buon diritto, il reclamo dev'essere accolto e la decisione del Pretore riformata nel senso che RE 1 va ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte del suo legale. Per quel che è dell'indennità spettante all'avvocato d'ufficio, competerà al Pretore definirla, come dovrà definire l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio di CO 1, da lui ammessa nel decreto cautelare al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
10. L'emanazione della presente sentenza rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo contenute nei reclami.
11. Le spese e le ripetibili del reclamo in materia di spese e ripetibili seguono la soccombenza di CO 1, che ha concluso a torto per la reiezione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le difficoltà economiche di lei, si giustifica nondimeno di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. La convenuta dovrà rifondere in ogni modo al reclamante un'equa indennità per ripetibili (art. 118 cpv. 3 CPC).
12. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 per il reclamo in materia di spese e ripetibili va accolta, l'indennità per ripetibili a lui riconosciuta apparendo di difficile – se non impossibile – incasso. L'indigenza del richiedente poi è già stata accertata (consid. 9b). Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto il reclamo (7 pagine, compreso il frontespizio) in una causa già nota e limitata alle contestazione degli oneri giudiziari. Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 5 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1100.– arrotondati.
13. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 con le osservazioni al reclamo in materia di spese e ripetibili può eccezionalmente essere accolta. L'indigenza di lei è già stata accertata dal Pretore (art. 117 lett. a CPC). Meno evidente è la parvenza di buon diritto insita nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018 tendenti alla reiezione del reclamo (art. 117 lett. b CPC). Si può supporre nondimeno che, invitata da questa Camera a rispondere al reclamo, essa si sia sentita chiamata a difendere il giudizio del Pretore. Circa l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che una volta ancora incombeva alla legale produrre: sopra, consid. 12), si può presumere che la stesura delle osservazioni (4 pagine, compreso il frontespizio) non avrebbe impegnato un avvocato solerte e speditivo più di 4 ore, colloqui e scambi di corrispondenza con la cliente apparendo superflui. Si giustifica così di riconoscere, spese e IVA inclusa, un'indennità di fr. 850.– arrotondati.
14. Non si riscuotono spese nemmeno per il reclamo di RE 1 in materia di assistenza giudiziaria. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà inoltre al reclamante fr. 800.– per ripetibili, indennità commisurata alla retribuzione che un legale solerte e speditivo avrebbe potuto esporre per contestare in modo conciso e limitato all'essenziale il mancato conferimento del beneficio da parte del Pretore, riprendendo nella motivazione parte del ricorso parallelo. La corresponsione di adeguate ripetibili rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (DTF 140 III 510 consid. 4.3).
15. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità dei dispositivi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo in materia di spese e ripetibili è accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Non si riscuotono spese per tale reclamo. CO 1 rifonderà al reclamante fr. 1500.– per ripetibili.
3. RE 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–.
4. CO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
5. Il reclamo in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado è accolto e la decisione impugnata è riformata come segue:
RE 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1.
6. Non si riscuotono spese per tale reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante fr. 800.– per ripetibili.
7. Notificazione:
|
|
– avv. ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 12 e 13, come pure i dispositivi n. 3 e 4). |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).