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Incarto n. |
Lugano, 30 aprile 2018/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO.2018.176 (ricerca di eredi ignoti) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 febbraio 2018 dall'
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avv.
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per ottenere la pubblicazione di una grida destinata a individuare gli eredi sconosciuti di |
(1898-1986), già in
cui notificare un testamento olografo pubblicato il 20 marzo 1986 dal notaio dott.,
visto l'appello del 12 marzo 2018 presentato da
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AP 1 |
contro la pubblicazione della grida decisa dal Pretore il 2 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 2 marzo 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato la pubblicazione di una grida sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino intesa a identificare gli eredi ignoti di __________ L__________, un cui testamento olografo era stato pubblicato dinanzi al medesimo Pretore il 20 marzo 1986;
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 marzo 2018 nel quale ha chiesto di annullare la grida, ricordando come nel testamento olografo __________ L__________ avesse escluso l'intera sua parentela dalla successione;
che il presidente della Camera ha invitato l'appellante il 20 marzo 2018 a depositare entro il 5 aprile successivo un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presunte, invito reiterato il 9 aprile 2018 con fissazione di un ultimo termine fino al 25 aprile 2018;
che quello stesso 25 aprile 2018 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appello avendo comportato unicamente l'emissione delle due richieste di anticipo in garanzia delle spese presumibili, senza implicare altri atti processuali;
che non si pone di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv..
Comunicazione:
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– avv.; – Pretura della giurisdizione di Locarno Città. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).